Art.   2
        
       
        
        
        
          1. Per sopperire alle crescenti ed immediate esigenze di funzionalità  della  Direzione regionale  della  protezione civile, ed in particolare del Servizio tecnico-scientifico e di pianificazione e controllo in relazione all' attività di studio   e   controllo  nel  settore  dei  rischi   sismico, idraulico, idrometeorologico, idrogeologico e geostatico, il personale  che alla data del 30 aprile 1992 e alla  data  di entrata in vigore della presente legge si trovi in posizione di  comando alla Regione, ai sensi della 
legge regionale  31 agosto  1981, n. 53, può essere inquadrato, previo  assenso dell' Amministrazione  di   provenienza,   nella   qualifica funzionale   di  dirigente  corrispondente  alla   qualifica funzionale  di ricercatore - III livello ex  
DPR    171/1991 rivestita  presso l' Osservatorio Geofisico Sperimentale  di Trieste.
 
        
        
        
          2. In relazione all' inquadramento di cui al comma 1, il numero dei posti dell'organico del personale del ruolo unico regionale è aumentato nella qualifica di dirigente  di  una unità.
        
        
        
          3.  L' inquadramento del personale di cui al comma 1  è disposto, a domanda dell'interessato da presentarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo  parere  favorevole  del  Direttore  regionale  della struttura presso cui l' interessato si trovi in posizione di comando  alle  date di cui al comma 1, ed ha  effetto  dalla data del relativo provvedimento di inquadramento.
        
        
        
          4.  Il  personale inquadrato nel ruolo  unico  regionale conserva  l' anzianità maturata nel corrispondente  livello rivestito presso l' Amministrazione di provenienza.
        
        
        
          5.  Al  personale inquadrato nel ruolo  unico  regionale spetta, alla data d'inquadramento, uno stipendio determinato sommando i seguenti elementi:
a)  stipendio in godimento  alla medesima data presso l' Ente di provenienza, comprensivo degli aumenti periodici, nonché degli altri assegni fissi e continuativi;
b)  la  quota  di  salario di riallineamento  di  cui all' articolo 23,  sesto  comma, della  legge  regionale  19 ottobre  1984,  n.  49.  Si  applicano  i  commi   2   e   3 dell' articolo 22 della legge regionale 26 ottobre 1987,  n. 33.  Dal  trattamento economico di cui alla  lettera  a)  è detratto  il  beneficio contrattuale  conseguito  alla  data d' inquadramento presso l' Ente di provenienza riferibile al triennio  1991-1993, con esclusione degli importi attribuiti a   titolo  di  riequilibrio  tra  anzianità  economica  ed anzianità    giuridica.    Ai    fini    dell' applicazione dell'articolo 22, comma 3, della legge regionale n. 33/1987, lo stipendio iniziale previsto all'articolo 26, primo comma, della legge regionale n. 49/1984, è individuato in base  ai valori  indicati  dalla tabella << B >>  allegata  alla  legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8.
 
        Note:
        
        
        
          1Integrata la disciplina del comma 5 da art. 9, comma 4, L. R. 20/1996
 
       
      
        Art.   3
        
       
        
        
        
          1. Al fine di garantire il controllo della sicurezza del complesso   minerario  di  Raibl  nel  comune  di  Tarvisio, l' Amministrazione  regionale è autorizzata  ad  effettuare assunzioni di personale con contratto di lavoro a termine di durata annua, rinnovabile per ulteriori due anni, secondo la disciplina  di cui alla 
legge regionale 18 maggio  1988,  n. 31, in quanto applicabile, per un numero non superiore a due unità di personale nella qualifica di segretario.
 
        
        
        
          2.  Per le procedure concorsuali si provvede secondo  le disposizioni della 
legge regionale 28 agosto 1989, n. 20. Ai fini   dell' accertamento delle  cognizioni   tecniche   dei candidati  relative a impianti e strutture di  un  complesso minerario, le prove di esame dovranno comprendere  anche  le seguenti materie: sicurezza in miniera, impianti minerari ed arte mineraria.
 
        
        
        
          3.  Detto personale avrà sede di servizio nel complesso minerario di Raibl, in comune di Tarvisio.
       
      
        Art.   4
        
       
        
        
        
          1.  Gli oneri derivanti dall'applicazione dell' 
articolo 14, sesto comma, della legge regionale 31 dicembre 1986,  n. 44, come aggiunto dall' articolo 1, comma 2, fanno carico al capitolo  150  dello  stato di previsione  della  spesa  del bilancio  pluriennale per gli anni 1993-1995 e del  bilancio per  l' anno 1993  il cui stanziamento presenta  sufficiente disponibilità.
 
        
        
        
          2.  Gli oneri derivanti dall'applicazione degli articoli 2  e 3 fanno carico ai capitoli 550, 8800 e 8801 dello stato di  previsione della spesa del bilancio pluriennale per  gli anni  1993-1995  e  del  bilancio  per  l' anno 1993  i  cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità.