LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 maggio 1993, n. 23

Ulteriori modifiche della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43 concernente << Interventi regionali per lo sviluppo delle attività ricreative e sportive >>.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  04/06/1993
Materia:
340.01 - Sport
340.02 - Tempo libero

Art. 1
 
1.
L'articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, già modificato dall'articolo 1 della legge regionale 28 giugno 1982, n. 43 e dall' articolo 26 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, è sostituito dal seguente:
<< Art. 5
 
1. Nell' ambito del programma d' interventi di cui all' articolo 1, secondo comma, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere a favore di province, comuni, consorzi o associazioni fra enti locali, nonché a società sportive, istituzioni, associazioni sportive e gruppi sportivi aziendali seppure privi di personalità giuridica, regolarmente costituiti, per la costruzione, l' ampliamento ed il miglioramento di impianti sportivi, ivi comprese le opere accessorie, nonché per l' acquisizione in proprietà di impianti inutilizzati ovvero distratti dalla loro destinazione ordinaria:
a) contributi annui costanti sino ad un massimo di anni 10 sulla spesa riconosciuta ammissibile da corrispondersi in misura del 7% del capitale mutuato;
b) contributi in conto capitale, in misura non superiore all'80% della spesa riconosciuta ammissibile.

2. In caso di cumulo dei contributi, il contributo di annualità costanti può essere concesso limitatamente al capitale che si intende mutuare per coprire la differenza tra la spesa riconosciuta ammissibile e l' ammontare del contributo in conto capitale.
3. L'Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere, a favore dei soggetti indicati nel comma 1, contributi in conto capitale, in misura non superiore all'80% della spesa riconosciuta ammissibile, per la esecuzione di opere di ripristino o di ricostruzione di impianti sportivi danneggiati o distrutti a causa di fatti non imputabili al beneficiario del contributo.
4. Ai fini della concessione del contributo ai soggetti di cui al comma 1, a dimostrazione della disponibilità finanziaria necessaria alla realizzazione dell' opera per la parte non coperta da contributo regionale, è sufficiente la dichiarazione in tal senso resa dal beneficiario o dal suo legale rappresentante. >>.

Art. 2
 
1.
L'articolo 8 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, già modificato dall' articolo 26 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, è sostituito dal seguente:
<< Art. 8
 
1. Le domande di concessione dei contributi di cui al presente Capo II - corredate da una relazione sull' attività, costo e caratteristiche tecniche dell' iniziativa e dal progetto di massima, ovvero, per la concessione dei contributi di cui al comma 3 dell' articolo 5, dal progetto esecutivo delle opere, nonché nel caso di richiesta di contributo annuo costante, dalla deliberazione esecutiva con la quale l' Ente interessato decide di far ricorso all' operazione di un mutuo - devono pervenire al Servizio regionale delle attività ricreative e sportive entro il mese di gennaio.
2. Le società sportive, le istituzioni, le associazioni e i gruppi sportivi aziendali, che intendano concorrere ai contributi di cui all' articolo 5, inoltrano le relative istanze tramite le Amministrazioni comunali interessate che esprimono sulle stesse parere motivato.
3. È altresì consentita la presentazione, non oltre l'anno dell'avvenuto collaudo, di domande per la concessione di contributi integrativi per maggiori oneri conseguenti all' eventuale revisione dei prezzi contrattuali limitatamente alla differenza tra la spesa sostenuta e quella ammessa a contributo.
4. Il termine di cui al comma 1 non si estende alle domande di concessione dei contributi per opere di cui al comma 3 dell' articolo 5. >>.

Art. 3
 
1.
L'articolo 9 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, già modificato dall' articolo 26 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, è sostituito dal seguente:
<< Art. 9
 
1. Nel quadro del programma degli interventi, di cui all' articolo 1, secondo comma, lettera a), la Giunta regionale, in base alle domande pervenute, su proposta del Presidente della Giunta stessa o dell' Assessore delegato, sentita la Commissione consultiva per lo sport, approva il piano annuale di ripartizione dei fondi disponibili.
2. La Giunta regionale provvede annualmente a depositare presso la Presidenza del Consiglio regionale l' elenco - con indicazione delle somme relative - dei soggetti che hanno beneficiato delle provvidenze previste dal presente Capo.
3. Il parere della Commissione consultiva per lo sport non viene richiesto per gli interventi relativi alle domande di concessione dei contributi di cui al comma 3 dell' articolo 5. >>.

Art. 4
 
1.
Il secondo comma dell' articolo 10 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, come inserito dall'articolo 26 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, è sostituito dal seguente:
<< La concessione dei contributi per l' esecuzione della spesa di ripristino o di ricostruzione di cui al comma 3 dell' articolo 5 ha luogo anche per i lavori già in tutto o in parte eseguiti. >>.

Art. 5
 
1.
L' articolo 11 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, come modificato dall' articolo 26 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25 e dall' articolo 1 della legge regionale 18 luglio 1991, n. 29, è sostituito dal seguente:
<< Art. 11
 
1. All' erogazione si provvede:
a) per i contributi annui costanti, direttamente a favore del beneficiario o per il tramite dell' Istituto mutuante, con le modalità stabilite nel provvedimento di concessione;
b) per i contributi in conto capitale, in base agli stati di avanzamento dei lavori, allo stato finale ed al certificato di collaudo regolarmente approvato;
c) per i contributi in conto capitale per l' acquisizione in proprietà di impianti sportivi, in un'unica soluzione, una volta adempiuta la formalità di cui all' articolo 10.

2. L'erogazione dei contributi per l' esecuzione delle opere di ripristino o di ricostruzione di cui al comma 3 dell' articolo 5 ha luogo anche per i lavori già in tutto o in parte eseguiti.
3. A favore dei beneficiari dei contributi una tantum può essere disposta un' anticipazione non superiore al 50% del contributo medesimo, da computarsi in sede di liquidazione finale. >>.

Art. 6
 
1.
Il terzo comma dell'articolo 12 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, è sostituito dal seguente:
<< È fatto divieto, senza autorizzazione del Sindaco del Comune in cui è ubicato l' impianto, di alienare, dare in locazione o utilizzare per finalità diverse da quelle sportive e ricreative, gli impianti ammessi a contributo. >>.

Art. 7
 
1.
Il terzo e quarto comma dell'articolo 19 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, sono sostituiti dal seguente comma:
<< I beneficiari dei contributi di cui al presente Capo sono tenuti a fornire, entro e non oltre il mese di febbraio dell' anno successivo, la dimostrazione e la documentazione del loro impiego secondo la destinazione indicata nel provvedimento di concessione. >>.

Art. 8
 
1. Restano ferme le disposizioni dell'articolo 37 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, come modificato dall' articolo 25, comma 4, della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, concernenti il riparto delle competenze in materia di impianti ed attrezzature sportive.
2. Le disposizioni degli articoli da 1 a 5 della presente legge si applicano anche agli interventi effettuati dalle province ai sensi del medesimo articolo 37 della legge regionale n. 10/1988.
Art. 9
 
1. Le disposizioni di cui ai precedenti articoli non si applicano alle domande, in corso di istruttoria, presentate prima dell' entrata in vigore della presente legge.
Art. 10
 
1. Il limite di impegno di lire 500 milioni, autorizzato, per ciascuno degli anni dal 1992 al 2011, dall' articolo 23, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 6137 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, e del bilancio per l' anno 1993, è revocato a decorrere dall' anno 1993.
2. Nell'ambito delle funzioni di competenza regionale in materia di infrastrutture sportive, come individuate dall' articolo 37, comma 1, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, così come modificato dall' articolo 25, comma 4, della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, è autorizzato, nell' anno 1993, il limite di impegno di lire 500 milioni, per le finalità previste dall' articolo 5, comma 1, lettera a), della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, come da ultimo sostituito dall' articolo 1.
3. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2002.
4. L' onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 1995, fa carico al capitolo 6137 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, e del bilancio per l' anno 1993, che presenta sufficiente disponibilità.
5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2002 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
6. In relazione al disposto dell' articolo 1, relativamente alle modifiche apportate dall' articolo 5, comma 1, lettera a), della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, come da ultimo sostituito dall' articolo 1 medesimo, la denominazione del capitolo 6137 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 è sostituita con la seguente: << Contributi annui costanti a province, comuni, consorzi o associazioni fra enti locali nonché a società sportive, istituzioni, associazioni sportive e gruppi sportivi aziendali per la costruzione, l' ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, ivi comprese le opere accessorie, nonché per l' acquisizione in proprietà di impianti inutilizzati o distratti dalla loro destinazione originaria, relativamente alle infrastrutture ed attrezzature di interesse regionale o interprovinciale >>.
7. In relazione al disposto dell' articolo 1, relativamente alle modifiche apportate dall' articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 3 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, come da ultimo sostituito dall' articolo 1 medesimo, le denominazioni dei capitoli 6139 e 6140 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 sono sostituite dalle seguenti:
a) capitolo 6139: << Contributi in conto capitale a favore di province, comuni, consorzi o associazioni fra enti locali nonché a società sportive, istituzioni, associazioni sportive e gruppi sportivi aziendali sulla spesa ammissibile, per la costruzione, l' ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, ivi comprese le opere accessorie, per l' acquisizione in proprietà di impianti inutilizzati o distratti dalla loro destinazione originaria, nonché per l' esecuzione di opere di ripristino o di ricostruzione di impianti sportivi danneggiati o distrutti relativamente a impianti e attrezzature di interesse interprovinciale e regionale >>;
b) capitolo 6140: << Contributi in conto capitale a favore di province, comuni, consorzi o associazioni fra enti locali nonché a società sportive, istituzioni, associazioni sportive e gruppi sportivi aziendali sulla spesa ammissibile, per la costruzione, l' ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, ivi comprese le opere accessorie, per l' acquisizione in proprietà di impianti inutilizzati o distratti dalla loro destinazione originaria, nonché per l' esecuzione di opere di ripristino o di ricostruzione di impianti sportivi danneggiati o distrutti relativamente a impianti e attrezzature di interesse interprovinciale e regionale - Finanziato con contrazione di mutuo >>.