Art. 10
1. Il limite di impegno di lire 500 milioni, autorizzato, per ciascuno degli anni dal 1992 al 2011, dall'
articolo 23, comma 1, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, a carico del capitolo corrispondente al capitolo 6137 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, e del bilancio per l' anno 1993, è revocato a decorrere dall' anno 1993.
2. Nell'ambito delle funzioni di competenza regionale in materia di infrastrutture sportive, come individuate dall'
articolo 37, comma 1, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, così come modificato dall'
articolo 25, comma 4, della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, è autorizzato, nell' anno 1993, il limite di impegno di lire 500 milioni, per le finalità previste dall'
articolo 5, comma 1, lettera a), della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, come da ultimo sostituito dall' articolo 1.
3. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 2002.
4. L' onere complessivo di lire 1.500 milioni, corrispondente alle annualità autorizzate per gli anni dal 1993 al 1995, fa carico al capitolo 6137 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995, e del bilancio per l' anno 1993, che presenta sufficiente disponibilità.
5. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1996 al 2002 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
6. In relazione al disposto dell' articolo 1, relativamente alle modifiche apportate dall'
articolo 5, comma 1, lettera a), della legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, come da ultimo sostituito dall' articolo 1 medesimo, la denominazione del capitolo 6137 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 è sostituita con la seguente: << Contributi annui costanti a province, comuni, consorzi o associazioni fra enti locali nonché a società sportive, istituzioni, associazioni sportive e gruppi sportivi aziendali per la costruzione, l' ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, ivi comprese le opere accessorie, nonché per l' acquisizione in proprietà di impianti inutilizzati o distratti dalla loro destinazione originaria, relativamente alle infrastrutture ed attrezzature di interesse regionale o interprovinciale >>.
7. In relazione al disposto dell' articolo 1, relativamente alle modifiche apportate dall' articolo 5, comma 1, lettera b) e comma 3 della
legge regionale 18 agosto 1980, n. 43, come da ultimo sostituito dall' articolo 1 medesimo, le denominazioni dei capitoli 6139 e 6140 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1993-1995 e del bilancio per l' anno 1993 sono sostituite dalle seguenti:
a) capitolo 6139: << Contributi in conto capitale a favore di province, comuni, consorzi o associazioni fra enti locali nonché a società sportive, istituzioni, associazioni sportive e gruppi sportivi aziendali sulla spesa ammissibile, per la costruzione, l' ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, ivi comprese le opere accessorie, per l' acquisizione in proprietà di impianti inutilizzati o distratti dalla loro destinazione originaria, nonché per l' esecuzione di opere di ripristino o di ricostruzione di impianti sportivi danneggiati o distrutti relativamente a impianti e attrezzature di interesse interprovinciale e regionale >>;
b) capitolo 6140: << Contributi in conto capitale a favore di province, comuni, consorzi o associazioni fra enti locali nonché a società sportive, istituzioni, associazioni sportive e gruppi sportivi aziendali sulla spesa ammissibile, per la costruzione, l' ampliamento e il miglioramento di impianti sportivi, ivi comprese le opere accessorie, per l' acquisizione in proprietà di impianti inutilizzati o distratti dalla loro destinazione originaria, nonché per l' esecuzione di opere di ripristino o di ricostruzione di impianti sportivi danneggiati o distrutti relativamente a impianti e attrezzature di interesse interprovinciale e regionale - Finanziato con contrazione di mutuo >>.