Art. 71
1. Il Presidente ed i componenti dei Collegi dei revisori dei conti degli Enti regionali durano in carica quattro anni e possono essere riconfermati per una sola volta.
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 70, comma 1, L. R. 9/1999
2Comma 2 sostituito da art. 70, comma 2, L. R. 9/1999
3 Abrogata la parte concernente il riferimento al collegio dei sindaci dell'ESA, ai sensi dell'art.78, comma 1, L.R. 12/2002.
4Vedi la disciplina transitoria del comma 2, stabilita da art. 3, comma 37, L. R. 31/2017
5Comma 2 abrogato da art. 53, comma 1, lettera g), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
6Comma 3 abrogato da art. 53, comma 1, lettera g), L. R. 42/2017 , a decorrere dall'1/1/2018.
Art. 72
1. L' Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura subentra all'Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura, al Centro regionale di sperimentazione agraria ed al Centro regionale vitivinicolo nella titolarità dei rapporti giuridici attivi e passivi e dei beni mobili ed immobili.
2. I Centri zonali già istituiti presso l' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura sono posti alle dipendenze dell' Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell' agricoltura.
3. L' Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell' agricoltura inizia la propria attività a partire dal novantunesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore della presente legge; entro tale termine si provvede altresì alla nomina del Consiglio di amministrazione secondo le modalità di cui all' articolo 8.
4. Fino alla nomina del Consiglio di amministrazione dell' Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell' agricoltura, i Consigli di amministrazione dell' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura, del Centro regionale di sperimentazione agraria e del Centro regionale vitivinicolo rimangono in carica provvedendo:
a) ad individuare lo stato di consistenza dei beni mobili ed immobili di proprietà dell' Ente operando altresì la ricognizione di tutti i rapporti giuridici attivi e passivi;
b) a definire il conto consuntivo antecedente alla data di inizio dell' attività dell' ente subentrante.
5. La Giunta regionale provvede, con propria deliberazione, ad approvare gli atti di cui al comma 4, lettere a) e b).
6. I Consigli di amministrazione dell'Ente regionale per lo sviluppo dell' artigianato, dell' Azienda regionale delle foreste, il Consiglio direttivo dell' Ente tutela pesca e il Consiglio di amministrazione dell' Ente regionale per i problemi dei migranti, così come modificati dagli articoli 17, 20, 21 e 29, sono ricostituiti entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
7. In sede di prima applicazione i Consigli di amministrazione dell' Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell' agricoltura, dell' Ente regionale per lo sviluppo dell' artigianato, dell' Azienda regionale delle foreste, il Consiglio direttivo dell' Ente tutela pesca e il Consiglio di amministrazione dell' Ente regionale per i problemi dei migranti, da costituirsi o ricostituirsi secondo le modalità di cui agli articoli 8, 17, 20, 21 e 29, e nel rispetto dei termini di cui ai commi 3 e 6, possono validamente riunirsi quando sia stato nominato un numero di componenti pari ad almeno la metà del numero complessivo dei componenti medesimi.
8. Nella prima ricostituzione del Consiglio direttivo dell'Ente tutela pesca, in deroga all' articolo 21, comma 2, sono confermati i rappresentanti di cui all'
articolo 9, comma 1, lettera c), della legge regionale n. 19/1971, come sostituito dal comma 1 del medesimo articolo 21, in carica alla data di entrata in vigore della presente legge.
9. In sede di prima costituzione e ricostituzione dei Consigli di amministrazione, rispettivamente, dell' Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell'agricoltura e dell' Ente regionale per lo sviluppo dell' artigianato, qualora non si pervenga, entro venti giorni dalla data della richiesta, alle designazioni congiunte di cui all' articolo 8, comma 1, lettera e), della presente legge, e dell' articolo 6, comma 1, lettera e), della
legge regionale n. 21/1965, come sostituito dall' articolo 17 della presente legge, trova applicazione il disposto di cui all'
articolo 10 della legge regionale 12 marzo 1993, n. 9.
Note:
1 Abrogata la parte concernente il riferimento al collegio dei sindaci dell'ESA, ai sensi dell'art.78, comma 1, L.R. 12/2002.
2Ai sensi dell'art. 6, c. 1, della L.R. 42/2017, a decorrere dall'1/1/2018, l'Ente tutela pesca (ETP) assume la denominazione di Ente tutela patrimonio ittico (ETPI).
Art. 77
1. A seguito delle modifiche strutturali apportate dalla presente legge al Centro regionale vitivinicolo, continua a trovare applicazione il contratto di lavoro a tempo indeterminato, regolato dalle norme dell' impiego privato, stipulato ai sensi dell'
articolo 11 della legge regionale 12 settembre 1990, n. 48, che viene fatto salvo in ogni sua disposizione.
2. Il dipendente assunto con il contratto di lavoro di cui al comma 1 assiste il Direttore dell' Ente regionale per la promozione e lo sviluppo dell' agricoltura nella trattazione di tutti gli affari inerenti il settore della vitivinicoltura ed è preposto, per la durata del rapporto, al Servizio della vitivinicoltura di cui all'
articolo 208 quater della legge regionale n. 7/1988, come aggiunto dall' articolo 41.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, L. R. 20/1996
Art. 79
1. Ferme restando le abrogazioni già disposte, si intendono inoltre abrogate tutte le disposizioni incompatibili con quanto previsto dalla presente legge, nonché le leggi regionali 18 luglio 1967, n. 15, 4 marzo 1971, n. 8, e 20 giugno 1988, n. 60.