LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 febbraio 1992, n. 9

Modifiche alla legge regionale 7 maggio 1982, n. 34, già modificata dall' articolo 10 della legge regionale 1 giugno 1987, n. 15, concernente << Assegnazione di borse di studio per la frequenza del Collegio del Mondo Unito dell' Adriatico di Duino - Aurisina >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/02/1992
Materia:
330.01 - Istruzione
330.02 - Assistenza scolastica - Diritto allo studio

Art. 1
 
1.
Il titolo della legge regionale 7 maggio 1982, n. 34 è sostituito dal seguente:
<< Assegnazione di borse di studio per la frequenza dei Collegi del Mondo Unito >>.

Art. 2
 
1.
Il primo comma dell' articolo 1 della legge regionale 7 maggio 1982, n. 34, così come modificato dal comma 1, dell' articolo 10 della legge regionale 1 giugno 1987, n. 15, è sostituito dal seguente:
<< In attuazione del disposto dell' articolo 46 del DPR 6 marzo 1978, n. 102 e tenuto conto di quanto previsto dalla legge 30 ottobre 1986, n. 738, sono istituite annualmente - nel limite dello stanziamento all' uopo previsto in apposito capitolo del bilancio regionale - borse di studio per consentire la frequenza gratuita dei corsi biennali funzionanti presso i Collegi facenti parte dell' Organizzazione mondiale dei Collegi del Mondo Unito. >>.

2.
IL secondo comma dell' articolo 1 della legge regionale 7 maggio 1982, n. 34, è sostituito dal seguente:
<< L' ammontare di ciascuna borsa di studio è determinato, annualmente, con deliberazione della Giunta regionale, sulla base delle indicazioni di costo fornite dal Collegio del Mondo Unito dell' Adriatico, che provvede allo svolgimento delle procedure amministrative ed organizzative per l' ammissione e la permanenza degli studenti presso il Collegio stesso o presso gli altri Collegi facenti parte dell' Organizzazione di cui al primo comma. >>.

Art. 3
 
1.
L' articolo 3 della legge regionale 7 maggio 1982, n. 34, così come già sostituito dal comma 2 dell' articolo 10 della legge regionale 1 giugno 1987, n. 15, è sostituito dal seguente:
<< Art. 3
 
Il finanziamento corrispondente alle borse di studio di cui ai precedenti articoli viene erogato in due rate di pari entità, all' inizio di ciascun anno scolastico, al Collegio del Mondo Unito dell' Adriatico, il quale provvede ad attestare la regolare frequenza dei corsi sia per gli studenti ammessi al Collegio del Mondo Unito dell' Adriatico, sia per gli studenti ammessi alle altre analoghe istituzioni facenti parte dell' Organizzazione mondiale di cui all' articolo 1. >>.

Art. 4
 
1. In relazione al disposto di cui all' articolo 1, primo comma, della legge regionale 7 maggio 1982, n. 34, così come modificato dall' articolo 2, nella denominazione del capitolo 5185 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, la locuzione << presso il Collegio del Mondo Unito dell' Adriatico di Duino - Aurisina >> è sostituita dalla locuzione << presso i Collegi facenti parte dell' Organizzazione mondiale dei Collegi del Mondo Unito >>.