LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 6 febbraio 1992, n. 5

Bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e Bilancio di previsione per l' anno finanziario 1992 della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  06/02/1992
Materia:
170.04 - Bilanci e piani pluriennali - leggi finanziarie e strumentali - rendiconti

Art. 1
 
1. Sono autorizzati l' accertamento, la riscossione e il versamento, secondo le leggi in vigore, delle entrate dovute alla Regione per l' anno finanziario 1992, giusta lo stato di previsione dell' entrata annesso alla presente legge (tabella A/1).
Art. 2
 
1. È approvato in lire 12.251.478.000.000 il totale dei titoli I, II e III della spesa ed in lire 15.001.478.000.000 il totale generale della spesa della Regione per il bilancio pluriennale relativo agli anni 1992-1994 annesso alla presente legge (tabella B).
2. È approvato in lire 4.341.184.000.000, in termini di competenza, ed in lire 6.323.752.000.000, in termini di cassa, il totale dei titoli I, II e III della spesa della Regione per l' anno finanziario 1992.
3. È approvato in lire 7.091.184.000.000, in termini di competenza, ed in lire 9.153.752.000.000, in termini di cassa, il totale generale della spesa della Regione per l' anno finanziario 1992.
4. Sono autorizzati l' impegno ed il pagamento delle spese della Regione, per l' anno finanziario 1992, in conformità dell' annesso stato di previsione relativo a detto anno (tabella B/1).
5. Sono approvati in lire 3.876.238.000.000, il totale generale della spesa per l' anno finanziario 1993, ed in lire 4.034.056.000.000 il totale generale della spesa per l' anno finanziario 1994.
6. È autorizzato l' impegno della spesa della Regione, ai sensi del terzo comma degli articoli 2 e 5 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, concernente << Nuove norme di contabilità regionale >>, in conformità dell' annesso stato di previsione relativo agli anni 1992-1994 (tabella B).
Art. 3
 
1. È approvato il quadro generale riassuntivo del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e quello del bilancio della Regione per l' anno finanziario 1992, annesso alla presente legge.
Art. 4
 
1. Gli stanziamenti che possono essere determinati con la legge di approvazione del bilancio pluriennale e di quello annuale ai sensi del primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, concernente << Nuove norme di contabilità regionale >>, sono autorizzati negli ammontari indicati per ciascun capitolo di spesa nell' elenco n. 1 annesso alla presente legge.
Art. 5
 
1. Per gli effetti di cui all' articolo 7 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ed all' articolo 13, così come integrato dall' articolo 4 della legge regionale 11 dicembre 1989, n. 32, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, concernente << Nuove norme di contabilità regionale >>, sono considerate spese obbligatorie e d' ordine quelle iscritte rispettivamente negli elenchi n. 2 e n. 3 annessi alla presente legge.
Art. 6
 
1. Ai sensi e per gli effetti di cui all' articolo 9 della legge 5 agosto 1978, n. 468, ed all' articolo 12 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, concernente << Nuove norme di contabilità regionale >>, sono considerate spese impreviste quelle indicate nell' elenco n. 6 annesso alla presente legge.
Art. 7
 
1. L' Assessore alle finanze è autorizzato, ove occorra, a disporre con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l' istituzione di nuovi capitoli nello stato di previsione dell' entrata, ivi compresi quelli per le entrate rimaste da riscuotere in conto degli anni precedenti.
Art. 8
 
1. L' Assessore alle finanze è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, l' istituzione nello stato di previsione della spesa di nuovi capitoli per le spese rimaste da pagare in conto degli anni precedenti.
Art. 9
 
1. L' Assessore alle finanze è autorizzato, ove occorra, a disporre, con propri decreti da registrare alla Corte dei conti, variazioni agli stanziamenti dei capitoli 1750 e 1751 dello stato di previsione dell' entrata e, rispettivamente, 9000 e 9001 dello stato di previsione della spesa.
Art. 10
 
1. I decreti con i quali si apportano variazioni al bilancio, ivi comprese le istituzioni di nuovi capitoli, o si accertano residui relativamente a spese attinenti agli Assessorati regionali con sede in Udine, e dei quali è prevista l' emanazione da parte del Presidente della Giunta regionale e dell' Assessore alle finanze, sono adottati dai rispettivi Assessori di quella sede, su proposta del Presidente della Giunta o dell' Assessore alle finanze o - qualora prevista - su conforme deliberazione della Giunta regionale.
Art. 11
 
1. Ai sensi dell' articolo 7, n. 2, dello Statuto speciale e dell' articolo 19, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, la stipulazione dei mutui già previsti dal bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e dal bilancio per l' anno 1991, sino alla concorrenza di lire 185,1 miliardi, è autorizzata e rideterminata in ragione di lire 103,1 miliardi per l' anno 1992, lire 37,0 miliardi per l' anno 1993 e lire 45,0 miliardi per l' anno 1994.
2. In relazione a quanto disposto dal comma 1 l' Amministrazione regionale è autorizzata a modificare - conseguentemente alle rideterminazioni di somme già autorizzate per gli anni 1991, 1992 e 1993 dagli articoli 11 e 12 della legge di bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 - i contratti preliminari di mutuo già stipulati nell' anno 1991, nonché a stipulare un ulteriore o ulteriori contratti preliminari di mutuo.
Art. 12
 
1. Ai sensi dell' articolo 7, numero 2) dello statuto speciale di autonomia e dell' articolo 19, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, e successive modificazioni ed integrazioni, è autorizzata la stipulazione di ulteriori mutui, sino alla concorrenza di lire 129,8 miliardi, in ragione di lire 70,5 miliardi per l' anno 1992, lire 45,3 miliardi per l' anno 1993 e lire 14,0 miliardi per l' anno 1994.
2. Per le finalità di cui al comma 1 l' Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell' anno 1992 uno o più contratti preliminari di mutuo, sino alla concorrenza complessiva di lire 114,8 miliardi.
Note:
1Comma 1 sostituito da art. 13, comma 1, L. R. 30/1992
Art. 13
 
1. Ai sensi dell' articolo 4, comma 11, della legge 30 dicembre 1991, n. 412, l' Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell' anno 1992 un mutuo dell' ammontare massimo di lire 118.864 milioni per la copertura dell' onere relativo al finanziamento integrativo della spesa sostenuta nell' anno 1990 dagli enti che esercitano, nella regione, le funzioni del Servizio Sanitario Nazionale.
2. La stipula del contratto definitivo di mutuo resta subordinata alle effettive esigenze di cassa dell' Amministrazione regionale e deve, comunque, essere eseguita entro il 31 dicembre 1993 sulla base degli impegni risultanti alla chiusura dell' esercizio finanziario 1992.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 13, comma 2, L. R. 30/1992
Art. 14
 
1. Ai sensi dell' articolo 2 bis del decreto legge 31 ottobre 1990, n. 310, convertito con modificazioni nella legge 22 dicembre 1990, n. 403, l' Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare nell' anno 1992 un mutuo dell' ammontare massimo di lire 10.541 milioni per la copertura dell' onere relativo al ripiano, nei limiti previsti dall' articolo 108 della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4, dei disavanzi d' esercizio relativi agli anni 1989 e 1990 delle aziende di trasporto pubblico locale.
2. La stipula del contratto definitivo di mutuo resta subordinata alle effettive esigenze di cassa dell' Amministrazione regionale e deve, comunque, essere eseguita entro il 31 dicembre 1993 sulla base degli impegni risultanti alla chiusura dell' esercizio finanziario 1992.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 13, comma 3, L. R. 30/1992
2Parole aggiunte al comma 2 da art. 13, comma 2, L. R. 30/1992
Art. 15
 
1. I mutui previsti dagli articoli 11, 12, 13 e 14 da estinguersi in un periodo non superiore a 15 anni, potranno essere stipulati:
a) ad un tasso di interesse fisso, comprendente anche diritti e commissioni, non superiore al tasso ufficiale di sconto, maggiorato di due punti e mezzo;
b) in alternativa, ad un tasso di interesse variabile, pari al dato risultante semestralmente dalla applicazione dei parametri previsti per i mutui ad enti locali dai decreti del Ministro del Tesoro 28 giugno 1989 e 26 giugno 1990 e successive modificazioni ed integrazioni, maggiorato sino ad un punto per diritti e commissioni.

2. Le somme rinvenienti dai mutui di cui al comma 1 sono destinate alla copertura degli oneri previsti a carico dei capitoli di spesa di cui all' elenco B/1.
3. Gli importi dei conseguenti contratti definitivi dei mutui di cui agli articoli 11 e 12 verranno determinati, con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore alle finanze, sulla base degli impegni risultanti alla chiusura dell' esercizio finanziario dei rispettivi anni di imputazione della spesa.
4. Le rate di ammortamento dei mutui di cui al comma 1 faranno carico agli appropriati capitoli del bilancio regionale.
5. Al fine di garantire, in ogni caso, il puntuale pagamento delle rate di ammortamento dei mutui stipulati, l' Amministrazione regionale è autorizzata a rilasciare all' istituto tesoriere apposita delegazione di pagamento a valere sulle quote fisse di tributi erariali devolute alla Regione ai sensi dell' articolo 49 dello Statuto di autonomia, approvato con legge costituzionale 31 gennaio 1963, n. 1, così come sostituito con l' articolo 1 della legge 6 agosto 1984, n. 457.
Art. 16
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Autonoma Friuli - Venezia Giulia ed ha effetto dal 1 gennaio 1992.