LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 dicembre 1992, n. 40

Disposizioni integrative della disciplina di cui alla legge regionale 7 maggio 1990, n. 20, in materia di distribuzione dei carburanti.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  03/01/1993
Materia:
440.07 - Fonti energetiche

Art. 1
 Campo di applicazione
1. Al fine di consentire l' omogenea e compiuta applicazione del primo Piano regionale di razionalizzazione della rete di distruzione dei carburanti, approvato con DPGR 6 maggio 1991, n. 193/Pres., di cui alla legge regionale 7 maggio 1990, n. 20, di seguito denominato Piano, la presente legge definisce modalità e procedure per l' esame delle domande relative ad impianti di carburante presentate antecedentemente alla data di entrata in vigore del Piano, nonché per il rinnovo delle concessioni scadute e di quelle relative a impianti incompatibili con il territorio ai sensi dello stesso.
2. Essa integra altresì la disciplina delle funzioni di competenza della Regione previste dalla citata legge regionale e individua la normativa applicabile ai collaudi in materia di distribuzione dei carburanti.
Art. 2
 Concessioni scadute
1. Le concessioni scadute alla data di entrata in vigore della presente legge, in regola con il pagamento della tassa di concessione governativa, possono essere rinnovate su richiesta del concessionario, o nel caso di voltura, del nuovo titolare, a condizione che sia stata presentata domanda di rinnovo anteriormente alla scadenza e sia dimostrata l' attività dell' impianto di distribuzione nei turni festivi nel biennio precedente all' entrata in vigore della presente legge o la sussistenza, entro lo stesso, di un provvedimento di sospensione dell' esercizio dell' impianto.
2. Il rinnovo è subordinato al rispetto delle previsioni e delle procedure contenute nel Piano.
3. In caso di rinnovo, lo stesso decorre dalla data di ultima scadenza della concessione.
4. Qualora l' impianto risulti incompatibile con il territorio ovvero non in regola con la normativa vigente in materia di licenze di accesso, la concessione può essere rinnovata a condizione che il concessionario renda l' impianto compatibile con il territorio ovvero regolarizzi gli accessi oppure lo trasferisca ai sensi dell' articolo 19 del Piano, entro il termine perentorio di 4 anni dalla data di entrata in vigore della presente legge, pena la decadenza dalla concessione medesima.
Art. 3
 Proroga delle concessioni in scadenza
1. Le concessioni, in scadenza dopo l' entrata in vigore della presente legge e durante il periodo di vigenza del Piano, ove riguardino impianti incompatibili con il territorio ai sensi del medesimo, sono prorogabili per un periodo non superiore a quattro anni a decorrere dalla data di scadenza del Piano, entro il quale gli impianti devono essere resi compatibili ovvero trasferiti ai sensi dell' articolo 19 del Piano stesso, pena il mancato rinnovo delle concessioni medesime.
Art. 4
 Deroghe ai limiti
1. Relativamente alle domande presentate prima dell' entrata in vigore del Piano e non ancora definite con l' adozione di provvedimenti di autorizzazione o di concessione, non si applicano i limiti degli erogati dei carburanti venduti di cui agli articoli 13, comma 1, lettera c), 17, commi 3 e 4, e 21, commi 1 e 2, del Piano stesso.
2. Alle stesse domande non si applica il vincolo previsto dall' articolo 13, comma 2, dall' articolo 17, comma 5 del Piano, né il limite relativo alla superfici minime previste dall' articolo 11, comma 1, del medesimo.
Art. 5
 Disciplina dei collaudi
1. Per gli impianti da collaudare per i quali sia stata rilasciata concessione o autorizzazione anteriormente alla data di entrata in vigore del Piano, la Commissione di collaudo prevista dall' articolo 8 del Piano medesimo verifica, anche sotto il profilo amministrativo, la conformità alle disposizioni vigenti alla data di emanazione dei rispettivi provvedimenti di concessione o autorizzazione, individuate come segue:
a) alle concessioni e autorizzazioni rilasciate dal 24 marzo 1988 al 20 febbraio 1990 si applicano i criteri generali previsti dalla legge 18 dicembre 1970, n. 1034 e dal DPR 27 ottobre 1971, n. 1269, secondo le direttive recate dalle circolari della Direzione del commercio della Regione Friuli - Venezia Giulia n. 3676 del 23 marzo 1988, n. 5201 del 19 aprile 1988, n. 9442 del 21 luglio 1988;
b) alle concessioni e autorizzazioni rilasciate dal 21 febbraio 1990 al 6 maggio 1990 si applicano le disposizioni previste dal DPCM 11 settembre 1989, di cui alla deliberazione della Giunta regionale 11 gennaio 1990, n. 109;
c) alle concessioni e autorizzazioni rilasciate dal 7 maggio 1990 al 3 agosto 1991 si applicano le disposizioni previste nelle leggi regionali 7 maggio 1990, n. 20 e n. 21.

Art. 6
 Esercizio provvisorio
1. Gli impianti di cui all' articolo 5, che in sede di collaudo non risultino essere stati realizzati nel pieno rispetto delle disposizioni richiamate dal medesimo e siano tuttavia conformi alle norme tecniche di sicurezza e fiscali vigenti alla data di effettuazione del collaudo, possono essere autorizzati ad un esercizio provvisorio per un periodo non superiore ai 12 mesi entro il quale gli impianti stessi devono essere adeguati alle previsioni del Piano, fatta eccezione per quelle relative alle distanze e alle superfici minime, pena la decadenza dalla concessione o autorizzazione.
Art. 7
 Impianto a uso privato
1. Agli impianti di distribuzione di carburante per uso privato collaudabili ai sensi dell' articolo 5 non si applica, in sede di collaudo, il limite di stoccaggio di cui all' articolo 24, comma 3, del Piano.
2. Le autorizzazioni relative ad impianti per uso privato, non conformi al disposto dell' articolo 24, comma 3, del Piano che siano scadute alla data di entrata in vigore della presente legge o in scadenza durante il periodo di vigenza del Piano, purché sia stata presentata domanda di rinnovo anteriormente alla loro scadenza, possono essere rinnovate a condizione che l' impianto venga reso conforme alle previsioni del Piano entro 12 mesi dalla data del provvedimento di rinnovo, pena la decadenza dell' autorizzazione medesima.
Art. 8
 Commissione tecnico - consultiva
1.
Il comma 2 dell' articolo 3 della legge regionale 7 maggio 1990, n. 20, è sostituito dal seguente:
<< 2. La Commissione è formata dai seguenti componenti:
a) Assessore all' Ufficio di piano o suo sostituto;
b) Direttore regionale dell' Ufficio di piano o suo sostituto;
c) Direttore regionale del commercio e del turismo o suo sostituto;
d) Direttore del Servizio della programmazione energetica o suo sostituto;
e) Direttore del Servizio del commercio o suo sostituto;
f) Direttore regionale della pianificazione territoriale o suo sostituto;
g) un rappresentante designato a livello regionale da:
1) Associazione nazionale dei Comuni d' Italia( ANCI);
2) Azienda nazionale autonoma delle strade( ANAS);
3) Automobil club d' Italia (ACI), designato per accordo delle sedi provinciali;
4) Ente nazionale idrocarburi( ENI);
5) Unione petrolifera( UP);
6) Assopetroli;
7) Distragas;
h) un membro in rappresentanza di ciascuna delle Camere di commercio, industria artigianato ed agricoltura della Regione Friuli - Venezia Giulia;
i) un membro in rappresentanza delle organizzazioni sindacali dei gestori di impianti stradali di carburanti più rappresentantive di ciascuna Provincia. >>.


2. La Commissione tecnico - consultiva di cui all' articolo 3 della legge regionale 7 maggio 1990, n. 20, esercita la propria competenza nei confronti di tutti i provvedimenti in materia di carburanti, mediante l' emanazione di pareri obbligatori e, limitatamente alla conformità degli stessi al Piano, vincolanti.
Art. 9
 Funzioni di indirizzo e coordinamento
1. La Regione garantisce l' omogenea e uniforme applicazione delle disposizioni in materia di carburanti, mediante l' esercizio della funzione di indirizzo e coordinamento di cui all' articolo 18 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.
Art. 10
 Attribuzioni
del Servizio della programmazione energetica
1. All' articolo 75, comma 1, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, dopo la lettera d), è aggiunta la seguente lettera:
<< e) cura l' esercizio delle competenze regionali in materia di distribuzione dei carburanti, con l' esclusione di quelle in materia di orari di cui alla legge regionale 23 aprile 1990, n. 17. >>.

2. All' articolo 1, comma 2, lettera c), della legge regionale 28 agosto 1987, n. 23, dopo il numero 3), è aggiunto il seguente numero:
<< 4) la predisposizione di strumenti tecnico - giuridici in materia di distribuzione di carburanti. >>