Art. 5
1. Entro un anno dall' entrata in vigore della presente legge, su proposta delle singole strutture amministrative, il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previo confronto con le Organizzazioni sindacali di cui all'
articolo 66 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, provvede a determinare, per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi, ivi compreso quello necessario per l' espletamento dei controlli interni sugli atti previsti dalla normativa vigente.
2. Gli Enti regionali e gli Enti strumentali della Regione, attenendosi alle direttive di ordine generale emanate dalla Giunta regionale, provvedono, entro un anno dall' entrata in vigore della presente legge, a determinare, mediante deliberazione dei rispettivi Consigli di amministrazione, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o regolamento, il termine entro cui devono concludersi i procedimenti di propria competenza. Le deliberazioni vengono sottoposte al controllo di cui all'
articolo 230 della legge regionale n. 7/1988.
3. La determinazione dei termini di cui ai commi 1 e 2 deve avvenire tenendo conto che i procedimenti non possono essere aggravati se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell' istruttoria.
4. L' amministrazione provvede a rendere pubblici i termini previsti per ogni tipo di procedimento mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
5. Nei provvedimenti da emanarsi ai sensi dei commi 1 e 2, vengono altresì individuati gli atti ai quali dare pubblicità mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 3, L. R. 16/1965 nel testo modificato da art. 4, L. R. 17/1993, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 225, comma 1, L. R. 5/1994
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 2, L. R. 60/1982 nel testo modificato da art. 6, L. R. 17/1993, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 225, comma 2, L. R. 5/1994
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 3, L. R. 20/1985 nel testo modificato da art. 11, L. R. 17/1993, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 225, comma 3, L. R. 5/1994
4Integrata la disciplina del comma 1 da art. 9, comma 3, L. R. 16/1965 nel testo modificato da art. 225, comma 1, L. R. 5/1994
5Integrata la disciplina del comma 1 da art. 4, comma 2, L. R. 60/1982 nel testo modificato da art. 225, comma 2, L. R. 5/1994
6Integrata la disciplina del comma 1 da art. 9, comma 3, L. R. 20/1985 nel testo modificato da art. 225, comma 3, L. R. 5/1994
Art. 6
1. Qualora non si provvede alla determinazione dei termini ai sensi dell' articolo 5, il procedimento deve comunque concludersi in un termine non superiore a novanta giorni.
2. Il termine decorre dall' inizio d' ufficio del procedimento, o qualora il procedimento sia ad iniziativa di parte, dal ricevimento della domanda, corredata di tutta la documentazione richiesta dalla normativa di settore ovvero da termine ultimo eventualmente fissato per la presentazione della domanda medesima.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 2 da art. 9, comma 3, L. R. 16/1965 nel testo modificato da art. 225, comma 1, L. R. 5/1994
2Integrata la disciplina del comma 2 da art. 4, comma 2, L. R. 60/1982 nel testo modificato da art. 225, comma 2, L. R. 5/1994
3Integrata la disciplina del comma 2 da art. 9, comma 3, L. R. 20/1985 nel testo modificato da art. 225, comma 3, L. R. 5/1994
Art. 7
1. I termini stabiliti per la conclusione dei singoli procedimenti sono sospesi:
a) in pendenza dei termini assegnati ai soggetti di cui all' articolo 15 e a quelli intervenuti nel procedimento ai sensi dell' articolo 17, per presentare memorie scritte e documenti, nonché per il rilascio di dichiarazioni o la rettifica di dichiarazioni erronee od incomplete;
b) in pendenza dell' acquisizione degli atti di cui all' articolo 26, comma 2, qualora in possesso di Amministrazione pubblica diversa da quella precedente;
c) in pendenza degli accertamenti di cui all' articolo 26, comma 3, qualora i fatti, gli stati e le qualità debbano essere certificati da Amministrazione pubblica diversa da quella precedente;
d) in pendenza di pareri obbligatori e valutazioni tecniche degli organi consultivi dell' Amministrazione regionale o di altre Amministrazioni;
e) per un periodo comunque non superiore ai 90 giorni in pendenza di pareri facoltativi che il responsabile del procedimento ritenga necessari per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell' istruttoria;
f) in pendenza delle deliberazioni dell' organo collegiale esecutivo qualora siano trascorsi 15 giorni dalla trasmissione degli atti senza che l' organo medesimo abbia provveduto a deliberare;
g) in pendenza dei controlli esterni sugli atti previsti dalla normativa vigente, qualora incidano sull' efficacia degli atti medesimi.
Art. 8
1. Ove il procedimento abbia ad oggetto un beneficio finanziario la cui concessione sia subordinata all' esistenza di sufficienti disponibilità in relazione al numero di richieste complessivamente presentate, se il procedimento medesimo non può concludersi favorevolmente per l' indisponibilità dei necessari mezzi finanziari entro il termine previsto per la sua conclusione ai sensi dell' articolo 5, il responsabile del procedimento comunica all' interessato le ragioni che rendono impossibile, allo stato, l' attribuzione del beneficio. Ove non sia diversamente stabilito, la domanda conserva validità.
Note:
1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 3, L. R. 16/1965 nel testo modificato da art. 4, L. R. 17/1993
2Derogata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 2, L. R. 60/1982 nel testo modificato da art. 6, L. R. 17/1993
3Derogata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 3, L. R. 20/1985 nel testo modificato da art. 11, L. R. 17/1993