LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 28 agosto 1992, n. 29

Norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi dell' Amministrazione regionale, degli Enti regionali e degli Enti strumentali della Regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  17/09/1992
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale

CAPO I
 Principi
Art. 1
 
1. La Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia con la presente legge, attuando i principi concernenti l' azione amministrativa di cui all' articolo 2, comma 1, lettere d) ed e), della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 ed in coerenza con le norme fondamentali della legge 7 agosto 1990, n. 241, riconosce e disciplina i diritti dei cittadini alla partecipazione al procedimento amministrativo ed all' accesso ai documenti amministrativi e dà avvio alla semplificazione dei procedimenti amministrativi dell' Amministrazione regionale, degli Enti regionali e degli Enti strumentali della Regione.
CAPO II
 Ambito di applicazione
Art. 2
 
1. Le disposizioni della presente legge si applicano all' Amministrazione regionale, agli Enti regionali ed a quelli individuati, ai sensi della normativa regionale vigente, quali Enti strumentali della Regione.
Art. 3
 
1. Ove, ai sensi della normativa vigente per l' Amministrazione regionale, gli enti regionali e gli Enti strumentali della Regione, il procedimento consegua obbligatoriamente ad un' istanza da rivolgere alle suddette strutture, ovvero debba essere iniziato d' ufficio, l' Amministrazione ha il dovere di concluderlo mediante l' adozione di un provvedimento espresso entro i termini fissati ai sensi del Capo III.
Art. 4
 
1. Ogni provvedimento amministrativo deve essere motivato mediante l' indicazione dei presupposti di fatto e delle ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell' Amministrazione, in relazione alle risultanze dell' istruttoria.
2. La motivazione non è richiesta per gli atti normativi e per quelli a contenuto generale.
3. Il provvedimento può essere motivato mediante richiamo di altri atti dell' Amministrazione; in tal caso, unitamente alla comunicazione del provvedimento, devono essere indicati e resi disponibili anche gli atti richiamati.
4. Nell' atto comunicato al destinatario devono essere indicati il termine e l' autorità regionale cui è possibile ricorrere ove il ricorso all' autorità stessa sia previsto dalla legge.
CAPO III
 Termini dei procedimenti
Art. 5
1. Entro un anno dall' entrata in vigore della presente legge, su proposta delle singole strutture amministrative, il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previo confronto con le Organizzazioni sindacali di cui all' articolo 66 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, provvede a determinare, per ciascun tipo di procedimento, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o regolamento, il termine entro cui esso deve concludersi, ivi compreso quello necessario per l' espletamento dei controlli interni sugli atti previsti dalla normativa vigente.
2. Gli Enti regionali e gli Enti strumentali della Regione, attenendosi alle direttive di ordine generale emanate dalla Giunta regionale, provvedono, entro un anno dall' entrata in vigore della presente legge, a determinare, mediante deliberazione dei rispettivi Consigli di amministrazione, in quanto non sia già direttamente disposto per legge o regolamento, il termine entro cui devono concludersi i procedimenti di propria competenza. Le deliberazioni vengono sottoposte al controllo di cui all' articolo 230 della legge regionale n. 7/1988.
3. La determinazione dei termini di cui ai commi 1 e 2 deve avvenire tenendo conto che i procedimenti non possono essere aggravati se non per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell' istruttoria.
4. L' amministrazione provvede a rendere pubblici i termini previsti per ogni tipo di procedimento mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
5. Nei provvedimenti da emanarsi ai sensi dei commi 1 e 2, vengono altresì individuati gli atti ai quali dare pubblicità mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 3, L. R. 16/1965 nel testo modificato da art. 4, L. R. 17/1993, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 225, comma 1, L. R. 5/1994
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 2, L. R. 60/1982 nel testo modificato da art. 6, L. R. 17/1993, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 225, comma 2, L. R. 5/1994
3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 3, L. R. 20/1985 nel testo modificato da art. 11, L. R. 17/1993, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 225, comma 3, L. R. 5/1994
4Integrata la disciplina del comma 1 da art. 9, comma 3, L. R. 16/1965 nel testo modificato da art. 225, comma 1, L. R. 5/1994
5Integrata la disciplina del comma 1 da art. 4, comma 2, L. R. 60/1982 nel testo modificato da art. 225, comma 2, L. R. 5/1994
6Integrata la disciplina del comma 1 da art. 9, comma 3, L. R. 20/1985 nel testo modificato da art. 225, comma 3, L. R. 5/1994
Art. 6
 
1. Qualora non si provvede alla determinazione dei termini ai sensi dell' articolo 5, il procedimento deve comunque concludersi in un termine non superiore a novanta giorni.
2. Il termine decorre dall' inizio d' ufficio del procedimento, o qualora il procedimento sia ad iniziativa di parte, dal ricevimento della domanda, corredata di tutta la documentazione richiesta dalla normativa di settore ovvero da termine ultimo eventualmente fissato per la presentazione della domanda medesima.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 2 da art. 9, comma 3, L. R. 16/1965 nel testo modificato da art. 225, comma 1, L. R. 5/1994
2Integrata la disciplina del comma 2 da art. 4, comma 2, L. R. 60/1982 nel testo modificato da art. 225, comma 2, L. R. 5/1994
3Integrata la disciplina del comma 2 da art. 9, comma 3, L. R. 20/1985 nel testo modificato da art. 225, comma 3, L. R. 5/1994
Art. 7
 
1. I termini stabiliti per la conclusione dei singoli procedimenti sono sospesi:
a) in pendenza dei termini assegnati ai soggetti di cui all' articolo 15 e a quelli intervenuti nel procedimento ai sensi dell' articolo 17, per presentare memorie scritte e documenti, nonché per il rilascio di dichiarazioni o la rettifica di dichiarazioni erronee od incomplete;
b) in pendenza dell' acquisizione degli atti di cui all' articolo 26, comma 2, qualora in possesso di Amministrazione pubblica diversa da quella precedente;
c) in pendenza degli accertamenti di cui all' articolo 26, comma 3, qualora i fatti, gli stati e le qualità debbano essere certificati da Amministrazione pubblica diversa da quella precedente;
d) in pendenza di pareri obbligatori e valutazioni tecniche degli organi consultivi dell' Amministrazione regionale o di altre Amministrazioni;
e) per un periodo comunque non superiore ai 90 giorni in pendenza di pareri facoltativi che il responsabile del procedimento ritenga necessari per straordinarie e motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell' istruttoria;
f) in pendenza delle deliberazioni dell' organo collegiale esecutivo qualora siano trascorsi 15 giorni dalla trasmissione degli atti senza che l' organo medesimo abbia provveduto a deliberare;
g) in pendenza dei controlli esterni sugli atti previsti dalla normativa vigente, qualora incidano sull' efficacia degli atti medesimi.

Art. 8
1. Ove il procedimento abbia ad oggetto un beneficio finanziario la cui concessione sia subordinata all' esistenza di sufficienti disponibilità in relazione al numero di richieste complessivamente presentate, se il procedimento medesimo non può concludersi favorevolmente per l' indisponibilità dei necessari mezzi finanziari entro il termine previsto per la sua conclusione ai sensi dell' articolo 5, il responsabile del procedimento comunica all' interessato le ragioni che rendono impossibile, allo stato, l' attribuzione del beneficio. Ove non sia diversamente stabilito, la domanda conserva validità.
Note:
1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 3, L. R. 16/1965 nel testo modificato da art. 4, L. R. 17/1993
2Derogata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 2, L. R. 60/1982 nel testo modificato da art. 6, L. R. 17/1993
3Derogata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 3, L. R. 20/1985 nel testo modificato da art. 11, L. R. 17/1993
CAPO IV
 Responsabile del procedimento
Art. 9
 
1. Per l' Amministrazione regionale, le unità organizzative responsabili del procedimento sono, sulla base delle competenze stabilite dalla legge regionale n. 7/1988 e dalle leggi regionali istitutive dei singoli enti, le Direzioni regionali, gli Enti regionali, nonché i Servizi in cui tali strutture risultano articolate, i Servizi autonomi e le strutture stabili istituite ai sensi degli articoli 29 e 229 della legge regionale n. 7/1988.
2. Gli enti diversi da quelli di cui all' articolo 199 della legge regionale n. 7/1988, provvedono ad individuare, entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge, le rispettive unità organizzative responsabili dei provvedimenti di propria competenza, dandone adeguata pubblicità mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Art. 10
 
1. Il Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale assegna al Vicesegretario generale con funzioni vicarie, ai Direttori regionali in servizio ai sensi dell' articolo 249, comma 2, della legge regionale n. 7/1988, come sostituito dall' articolo 3 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 8, presso la Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale, nonché ai Dirigenti preposti ai Servizi in cui si articola la Segreteria generale medesima, le fattispecie procedimentali con conseguente assunzione della relativa responsabilità.
2. Il Segretario generale straordinario assegna ai direttori regionali e ai Dirigenti di staff in servizio presso la Segreteria generale straordinaria le fattispecie procedimentali con conseguente assunzione delle relative responsabilità.
3. Il Direttore regionale, di ente regionale e di ente strumentale della Regione, assegna ai Dirigenti preposti ai Servizi in cui risulti eventualmente articolata la Direzione e l' Ente, le fattispecie procedimentali di cui i Dirigenti medesimi sono responsabili.
4. Il Direttore regionale, di Ente regionale e di Ente strumentale della Regione, è responsabile dei procedimenti non attribuiti in modo espresso ad uno dei Servizi della struttura cui è preposto ovvero che rientrino nella competenza di più Servizi delegandone, in tali casi, l' istruttoria ad un Dirigente di staff o ad un Direttore di Servizio ovvero, sentito il Direttore medesimo, ad altro dipendente.
5. Fermo restando quanto previsto ai commi 1, 2 e 3, il Direttore regionale, di Ente regionale e di Ente strumentale della Regione, laddove risultino istituite strutture stabili di cui agli articoli 20 e 229 della legge regionale n. 7/1988, poste alle dirette dipendenze della Direzione, può assegnare il procedimento ai coordinatori delle strutture medesime che ne assumono, in tal caso, la responsabilità; il Direttore di Servizio o di Servizio autonomo può, laddove risultino istituite, nell' ambito del Servizio, strutture stabili di cui agli articoli 29 e 229 della legge regionale n. 7/1988, assegnare il procedimento ai coordinatori delle strutture medesime che ne assumono in tal caso la responsabilità.
6. L' assegnazione delle fattispecie procedimentali di cui ai commi 1, 2, 3, e 5 avviene sulla base delle competenze previste dalle disposizioni legislative e regolamentari vigenti.
Art. 11
 
1. Il responsabile del procedimento, determinato ai sensi del' articolo 10, individua il dipendente cui è affidata la responsabilità dell' istruttoria della fattispecie procedimentale o di un singole procedimento; ove il responsabile dell' istruttoria non sia così individuato, il responsabile del procedimento è altresì responsabile dell' istruttoria.
2. Il responsabile del procedimento, nel corso dell' istruttoria, può assumere personalmente o eventualmente assegnare ad altro dipendente, per ragioni di buon andamento dell' azione amministrativa, la conduzione dell' istruttoria.
Art. 12
 
1. Fermo restando quanto previsto in materia di attribuzioni di competenze e responsabilità per il personale dell' Amministrazione regionale, degli Enti regionali e degli Enti strumentali, dalle leggi regionali 31 agosto 1981, n. 53, 1 marzo 1988, n. 7, 17 dicembre 1990, n. 55 e 18 marzo 1991, n. 10, il responsabile del procedimento:
a) chiede, anche su proposta del dipendente cui è affidata la conduzione dell' istruttoria, il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni erronee o incomplete e può disporre accertamenti tecnici ed ispezioni ed ordinare esibizioni documentali;
b) propone, agli organi competenti, l' indizione delle conferenze di servizi di cui all' articolo 23;
c) cura le comunicazioni e le notificazioni previste dalle leggi e dai regolamenti;
d) provvede a tutti gli adempimenti spettanti ai fini di un' adeguata e sollecita attuazione del procedimento adottando, ove ne abbia la competenza, il provvedimento finale, ovvero trasmettendo gli atti all' organo competente per l' adozione.

Art. 13
 
1. Fermo restando quanto previsto in materia di attribuzioni di competenze e responsabilità per il personale dell' Amministrazione regionale, degli Enti regionali e degli Enti strumentali, dalle leggi regionali 31 agosto 1981, n. 53, 1 marzo 1988, n. 7, 17 dicembre 1990 n. 55 e 18 marzo 1991, n. 10, il dipendente cui è affidata la conduzione dell' istruttoria del procedimento, o quello che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento:
a) verifica la documentazione inerente, al procedimento e cura la predisposizione degli atti all' uopo richiesti;
b) esamina le condizioni di ammissibilità, i requisiti di legittimazione ed i presupposti che siano rilevanti per l' emanazione del provvedimento;
c) provvede agli adempimenti di cui all' articolo 26;
d) provvede agli altri adempimenti necessari ai fini di un adeguato e sollecito svolgimento dell' istruttoria;
e) propone al responsabile del procedimento l' adozione degli atti di sua competenza ai fini di un adeguato e sollecito svolgimento dell' istruttoria.

Art. 14
 
1. Ogni proposta di deliberazione sottoposta alla Giunta regionale deve essere controfirmata dal Direttore regionale o di Servizio autonomo preposto all' unità organizzativa responsabile del procedimento. La controfirma attesta il completamento dell' istruttoria e la legittimità della proposta.
CAPO V
 Partecipazione al procedimento amministrativo
Art. 15
 
1. L' avvio del procedimento è comunicato, secondo le modalità previste dall' articolo 16, ai soggetti nei confronti dei quali il provvedimento finale è destinato a produrre effetti diretti ed a quelli che per legge debbono intervenirvi.
2. Analoga comunicazione viene attuata anche nei confronti dei soggetti, diversi da quelli di cui al comma 1, individuati ovvero facilmente individuabili in base alle singole leggi di settore, cui possa derivare dal provvedimento finale un diretto pregiudizio giuridicamente rilevante.
3. Qualora sussistano ragioni di impedimento derivanti da particolari esigenze di celerità del procedimento, le comunicazioni di cui ai commi 1 e 2 vengono effettuate a procedimento già avviato.
Art. 16
 
1. L' Amministrazione provvede a dare notizia dell' avvio del procedimento mediante comunicazione scritta.
2. Nella comunicazione debbono essere indicati:
a) l' Amministrazione competente;
b) l' oggetto del procedimento promosso;
c) l' unità organizzativa, il responsabile del procedimento ed il suo sostituto;
d) il dipendente cui è affidata la conduzione dell' istruttoria del procedimento;
e) il termine entro cui presentare eventuali memorie scritte e documenti ai sensi dell' articolo 18, comma 1, lettera b).

3. Qualora per il numero dei destinatari la comunicazione personale non sia possibile o risulti particolarmente gravosa, l' Amministrazione provvede a rendere noti gli elementi di cui al comma 2 mediante forme di pubblicità idonee, di volta in volta stabilite dall' Amministrazione medesima.
Art. 17
 
1. Qualunque soggetto, portatore di interessi pubblici o privati nonché i soggetti portatori di interessi diffusi costituiti in associazioni o comitato, cui possa derivare un pregiudizio dal provvedimento, possono intervenire nel procedimento mediante motivata istanza.
Art. 18
 
1. I soggetti di cui all' articolo 15, e quelli intervenuti nel procedimenti ai sensi dell' articolo 17, hanno diritto di:
a) prendere visione degli atti del procedimento salvo quando il diritto di accesso è comunque escluso da norme di legge o quando, su determinazione motivata del Direttore regionale, di Ente regionale, di Servizio autonomo e di Ente strumentale della Regione di volta in volta competente, vi sia l' esigenza di salvaguardare la riservatezza di persone o di gruppi;
b) presentare memorie scritte e documenti che l' Amministrazione ha l' obbligo di valutare ove siano pertinenti all' oggetto del procedimento e comunque utili ai fini dell' emanazione del provvedimento finale, dando particolare riscontro, in sede di motivazione, a quelli presentati dai soggetti nei cui confronti il provvedimento medesimo è destinato a produrre effetti diretti.

Art. 19
 
1. L' avvio del procedimento è comunicato comunque secondo le modalità di cui all' articolo 16, commi 1 e 2, al difensore civico qualora il procedimento medesimo presenti un diffuso interesse per la collettività.
2. Nell' ambito della motivazione dei provvedimenti l' Amministrazione, qualora vi sia stato un intervento nel procedimento del difensore civico, deve precisare gli elementi di fatto e di diritto in base ai quali non si sia ritenuto di accogliere le istanze del difensore civico.
Art. 20
 
1. L' Amministrazione procedente può concludere, sentito il parere dell' Ufficio legislativo e legale, senza pregiudizio dei diritti dei terzi, e in ogni caso nel perseguimento del pubblico interesse, accordi con gli interessati secondo quanto previsto dall' articolo 11 della legge n. 241/1990.
Art. 21
 
1. I criteri e le modalità ai quali l' Amministrazione regionale, gli Enti regionali e gli Enti strumentali devono attenersi per la concessione, ai sensi della normativa vigente, di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausilii finanziari e vantaggi economici di qualunque genere a soggetti non direttamente individuati dalla normativa medesima, sono determinati, qualora non siano già previsti, entro 90 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, mediante deliberazioni della Giunta regionale e dei Consigli di amministrazione degli Enti.
2. Qualora, con successive leggi, vengano istituite nuove forme di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausilii finanziari e vantaggi economici a favore di soggetti non direttamente individuati, i criteri e le modalità di concessione cui l' Amministrazione regionale, gli Enti regionali e gli Enti strumentali della Regione devono attenersi sono determinati, in quanto non siano già previsti dalla legge istitutiva, entro 60 giorni dall' entrata in vigore della legge medesima mediante, rispettivamente, deliberazioni della Giunta regionale e dei Consigli di amministrazione degli Enti.
3. I criteri e le modalità determinati ai sensi dei commi 1 e 2, sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione; l' effettiva osservanza dei medesimi deve risultare dai singoli provvedimenti relativi agli interventi di cui ai commi 1 e 2.
Art. 22
 
1. Le disposizioni contenute nel presente Capo non si applicano nei confronti dell' attività dell' amministrazione diretta alla emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione, per i quali restano ferme le particolari norme che ne regolano la formazione.
CAPO VI
 Semplificazione dell' azione amministrativa
Art. 23
 
1. Qualora sia opportuno effettuare, nell' ambito dell' Amministrazione regionale, un esame di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo, si procede secondo quanto previsto dalla Parte III, Titolo II, Capo II, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7. Qualora si debbano acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi comunque denominati di più Direzioni od Enti regionali, la Giunta regionale può indire una conferenza di tutte le strutture interessate cui partecipano i rispettivi Direttori; in tale caso le determinazioni concordate nella conferenza e risultanti da apposito verbale tengono luogo degli atti predetti.
2. Al di fuori dell' ipotesi di cui al comma 1, qualora sia opportuno effettuare un esame contestuale di vari interessi pubblici coinvolti in un procedimento amministrativo ovvero si debbano acquisire intese, concerti, nulla osta o assensi, comunque denominati di altre amministrazioni pubbliche, l' Amministrazione regionale procedente indice di regola, previa deliberazione della Giunta regionale, una conferenza di tutte le amministrazioni interessate. In tale ultima ipotesi le determinazioni concordate nella conferenza e risultanti da apposito verbale, tengono luogo degli atti predetti. Alla conferenza la Regione partecipa con propria rappresentante delegato dalla Giunta regionale.
3. Si considera acquisito l' assenso dell' Amministrazione la quale, regolarmente convocata, non abbia partecipato alla conferenza o vi abbia partecipato tramite rappresentanti privi della competenza ad esprimere definitivamente la volontà salvo che essa non comunichi all' Amministrazione procedente il proprio motivato dissenso entro venti giorni dalla conferenza stessa ovvero dalla data di ricevimento della comunicazione delle determinazioni adottate, qualora queste ultime abbiano contenuto sostanzialmente diverso da quelle originariamente previste.
4. Qualora la Regione sia chiamata a partecipare, ai sensi dell' articolo 14 della legge n. 241/1990, a conferenze di servizi indette da altre amministrazioni proponenti, il rappresentante regionale interviene alla conferenza medesima su delega conferita dal Presidente dalla Giunta regionale. AI fini dell' articolo 14, comma 2, della legge n. 241/1990, le manifestazioni di volontà espresse dal rappresentante della Regione tengono luogo delle decisioni dell' Amministrazione regionale, salvo diniego di ratifica, entro i successivi trenta giorni, dalla Giunta regionale.
5. Le disposizioni di cui al comma 3 non si applicano alle amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale ed urbanistica e della salute dei cittadini.
Art. 24
 
1. Anche al di fuori delle fattispecie previste dall' articolo 23 e ferme restando le ipotesi di accordi di programma previsti dalle leggi regionali vigenti, la Regione, gli Enti regionali e gli Enti strumentali della Regione medesima, possono sempre concludere accordi con altre pubbliche amministrazioni per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attività di interesse comune.
2. Per detti accordi si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni previste dall' articolo 11, commi 2, 3 e 5 della legge n. 241/1990.
Art. 25
 
1. Ove debba essere obbligatoriamente sentito un organo consultivo regionale, questo deve emettere il proprio parere entro il termine prefissato da disposizioni di legge o di regolamento, o in mancanza, non oltre novanta giorni dal ricevimento della richiesta. Nei casi di pareri obbligatori da formularsi da parte di organi di altre pubbliche amministrazioni, trova applicazione la disciplina prevista in materia dalla legge n. 241/1990.
2. In caso di decorrenza del termine di cui al comma 1, senza che sia stato comunicato il parere o senza che l' organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie, è in facoltà dell' Amministrazione richiedente di procedere indipendentemente dall' acquisizione del parere.
3. Ove per disposizione espressa di legge o di regolamento sia previsto per l' adozione di un provvedimento debbano essere preventivamente acquisite le valutazioni tecniche di organi od enti appositi e gli stessi non provvedano o non rappresentino esigenze istruttorie di competenza dell' amministrazione procedente nei termini prefissati dalla disposizione stessa o, in mancanza, entro novanta giorni dal ricevimento della richiesta, il responsabile del procedimento deve chiedere le suddette valutazioni tecniche ad altri organi dell' Amministrazione pubblica o di Enti o strutture pubblici dotati di qualificazione e di capacità tecnica equipollenti, da individuarsi con apposita legge regionale.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 non si applicano in caso di pareri che debbano essere rilasciati da amministrazioni preposte alla tutela ambientale, paesaggistico - territoriale ed urbanistica e della salute dei cittadini.
5. Nel caso in cui l' organo adito abbia rappresentato esigenze istruttorie ovvero l' impossibilità, dovuta alla natura dell' affare, di rispettare il termine generale di cui ai commi 1 e 3, quest' ultimo ricomincia a decorrere, per una sola volta, dal momento della ricezione, da parte dell' organo stesso, delle notizie e dei documenti richiesti, ovvero dalla sua prima scadenza.
Art. 26
 
1. L' amministrazione regionale nonché gli enti di cui all' articolo 2 adottano le misure organizzative idonee a garantire l' applicazione delle disposizioni in materia di autocertificazione e di presentazione di atti e documenti da parte di cittadini a pubbliche amministrazioni previste dalla legge 4 gennaio 1968, n. 15 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Qualora l' interessato dichiari che fatti, stati e qualità sono attestati in documenti già in possesso della stessa Amministrazione procedente o di altra pubblica amministrazione il responsabile dell' istruttoria del procedimento provvede d' ufficio all' acquisizione dei documenti stessi o di copia di essi.
3. Parimenti sono accertati d' ufficio dal responsabile dell' istruttoria del procedimento i fatti, gli stati e le qualità che la stessa Amministrazione procedente o altra pubblica amministrazione è tenuta a certificare; qualora le certificazioni siano subordinate al pagamento di diritti, imposte o tasse, le spese relative devono essere anticipate dal richiedente.
4. Ai fini di uno snellimento delle procedure, le singole leggi regionali di settore possono prevedere la sostituzione della documentazione cartacea con perizie asseverate comprovanti giudizi tecnici e valutazioni inerenti alle spese sostenute dai beneficiari di sovvenzioni, contributi, sussidi, ausilii finanziari e vantaggi economici di qualunque genere.
Art. 27
 
1. Entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge, la Regione provvede, con proprie leggi di settore, a determinare, con riferimento alle funzioni amministrative esercitate dalle Amministrazioni di cui all' articolo 2, i casi in cui trovano applicazione le fattispecie di cui agli articoli 19 e 20 della legge n. 241/ 1990.
CAPO VII
 Accesso ai documenti amministrativi
Art. 28
 
1. Al fine di assicurare la trasparenza dell' attività amministrativa e di favorirne lo svolgimento imparziale, è riconosciuto a chiunque vi abbia interesse il diritto di accesso ai documenti amministrativi.
2. I criteri e le modalità di esercizio del diritto di accesso di cui al comma 1, nonché i casi di esclusione del medesimo, sono disciplinati con legge regionale da emanarsi entro sei mesi dall' adozione dei decreti di cui all' articolo 24, comma 2, della legge n. 241/1990.
3. Con la medesima legge regionale di cui al comma 2, si provvede ad individuare le modalità di pubblicizzazione delle direttive, dei programmi, delle istruzioni, delle circolari e di ogni atto che dispone in generale sull' organizzazione, sulle funzioni, sugli obiettivi, sui procedimenti dell' Amministrazione regionale, degli Enti regionali e degli Enti strumentali della Regione ovvero nel quale si determina l' interpretazione di norme giuridiche o si dettano disposizioni per l' applicazione di esse.
4. In attesa di dare attuazione a quanto disposto dal comma 2 e, fatte salve le disposizioni di cui agli articoli 4, comma 3 e 18, comma 1, lettera a), continua ad applicarsi la disciplina prevista dall' articolo 5 della legge regionale n. 7/1988.
Art. 29
 
1. Fermo restando quanto disposto dall' articolo 28, ogni consigliere regionale ha diritto di ottenere informazioni e dati e di esaminare gli atti e i documenti concernenti l' attività dell' Amministrazione regionale, degli enti regionali e degli Enti strumentali della Regione.
2. Il Presidente della Giunta regionale trasmette al Presidente del Consiglio regionale l' elenco delle deliberazioni formali adottate dalla Giunta regionale in conformità all' ordine del giorno, con l' indicazione dell' oggetto e della data di approvazione. Copia dei predetti atti deliberativi può essere richiesta al Segretario generale della Giunta regionale.
CAPO VIII
 Norme finali
Art. 30
 
1.
L' articolo 53 della legge regionale n. 53/1981 viene sostituito dal seguente:
<< Art. 53
 
1. Il dipendente regionale deve mantenere il segreto d' ufficio. Non può trasmettere a chi non ne abbia diritto informazioni riguardanti provvedimenti od operazioni amministrative, in corso o concluse, ovvero notizie di cui sia venuto a conoscenza a causa delle sue funzioni, al di fuori delle ipotesi e delle modalità previste dalle norme sul diritto di accesso. Nell' ambito delle proprie attribuzioni il dipendente preposto ad un ufficio rilascia copie ed estratti di atti e documenti di ufficio nei casi non vietati dall' ordinamento. >>.

Art. 31
 
1. Le disposizioni di cui alla presente legge si applicano ai procedimenti amministrativi che abbiano inizio successivamente alla data di entrata in vigore della legge medesima.
2. I procedimenti già avviati antecedentemente alla data di entrata in vigore della presente legge devono essere comunque conclusi entro i termini stabiliti ai sensi dell' art. 5. A tal fine i termini decorrono dalla data di entrata in vigore del regolamento di cui al medesimo articolo.
CAPO IX
 Norma transitoria
Art. 32
 
1. Gli eventuali oneri derivanti dall' articolo 25, comma 3, fanno carico al capitolo 158 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.