Art.   5
          
          
          
          
            1. Entro un anno dall' entrata in vigore  della  presente legge, su proposta delle singole  strutture  amministrative, il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, su conforme  deliberazione  della  Giunta   regionale,   previo confronto   con   le   Organizzazioni   sindacali   di   cui all' 
articolo 66 della legge regionale 31  agosto  1981,  n. 53,  provvede   a   determinare,   per   ciascun   tipo   di procedimento, in quanto non sia già  direttamente  disposto per legge o regolamento, il  termine  entro  cui  esso  deve concludersi,   ivi   compreso    quello    necessario    per l' espletamento dei controlli interni  sugli  atti  previsti dalla normativa vigente.
 
          
          
          
            2. Gli  Enti  regionali  e  gli  Enti  strumentali  della Regione,  attenendosi  alle  direttive  di  ordine  generale emanate dalla Giunta regionale, provvedono,  entro  un  anno dall' entrata in vigore della presente legge, a determinare, mediante   deliberazione   dei   rispettivi   Consigli    di amministrazione,  in  quanto  non  sia   già   direttamente disposto per legge  o  regolamento,  il  termine  entro  cui devono concludersi i procedimenti di propria competenza.  Le deliberazioni  vengono  sottoposte  al  controllo   di   cui all' 
articolo 230 della legge regionale n. 7/1988.
 
          
          
          
            3. La determinazione dei termini di cui ai commi  1  e  2 deve avvenire tenendo conto che i procedimenti  non  possono essere  aggravati  se  non  per  straordinarie  e   motivate esigenze imposte dallo svolgimento dell' istruttoria.
          
          
          
            4.  L' amministrazione  provvede  a  rendere  pubblici  i termini previsti per  ogni  tipo  di  procedimento  mediante pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
          
          
          
            5. Nei provvedimenti da emanarsi ai sensi dei commi  1  e 2, vengono altresì  individuati  gli  atti  ai  quali  dare pubblicità mediante pubblicazione nel Bollettino  Ufficiale della Regione.
          Note:
          
          
          
            1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 3, L. R. 16/1965 nel testo modificato da art. 4, L. R. 17/1993, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 225, comma 1, L. R. 5/1994
 
          
          
          
            2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 2, L. R. 60/1982 nel testo modificato da art. 6, L. R. 17/1993, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 225, comma 2, L. R. 5/1994
 
          
          
          
            3Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 3, L. R. 20/1985 nel testo modificato da art. 11, L. R. 17/1993, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 225, comma 3, L. R. 5/1994
 
          
          
          
            4Integrata la disciplina del comma 1 da art. 9, comma 3, L. R. 16/1965 nel testo modificato da art. 225, comma 1, L. R. 5/1994
 
          
          
          
            5Integrata la disciplina del comma 1 da art. 4, comma 2, L. R. 60/1982 nel testo modificato da art. 225, comma 2, L. R. 5/1994
 
          
          
          
            6Integrata la disciplina del comma 1 da art. 9, comma 3, L. R. 20/1985 nel testo modificato da art. 225, comma 3, L. R. 5/1994
 
         
        
          Art.   6
          
       
          
          
          
            1.  Qualora  non  si  provvede  alla  determinazione  dei termini ai sensi  dell' articolo  5,  il  procedimento  deve comunque concludersi in un termine non superiore  a  novanta giorni.
          
          
          
            2.  Il  termine  decorre   dall' inizio   d' ufficio  del procedimento, o qualora il procedimento sia ad iniziativa di parte, dal ricevimento della domanda, corredata di tutta  la documentazione richiesta dalla normativa di  settore  ovvero da termine ultimo eventualmente fissato per la presentazione della domanda medesima.
 
          Note:
          
          
          
            1Integrata la disciplina del comma 2 da art. 9, comma 3, L. R. 16/1965 nel testo modificato da art. 225, comma 1, L. R. 5/1994
 
          
          
          
            2Integrata la disciplina del comma 2 da art. 4, comma 2, L. R. 60/1982 nel testo modificato da art. 225, comma 2, L. R. 5/1994
 
          
          
          
            3Integrata la disciplina del comma 2 da art. 9, comma 3, L. R. 20/1985 nel testo modificato da art. 225, comma 3, L. R. 5/1994
 
         
        
          Art.   7
          
       
          
          
          
            1. I termini stabiliti per  la  conclusione  dei  singoli procedimenti sono sospesi:
a) in pendenza dei termini  assegnati  ai  soggetti  di  cui    all' articolo 15 e a quelli intervenuti nel  procedimento    ai  sensi   dell' articolo  17,  per  presentare  memorie    scritte  e  documenti,  nonché  per   il   rilascio   di    dichiarazioni o la rettifica di dichiarazioni erronee  od    incomplete;
b) in  pendenza   dell' acquisizione  degli  atti   di   cui    all' articolo  26,  comma  2,  qualora  in  possesso   di    Amministrazione pubblica diversa da quella precedente;
c) in pendenza degli accertamenti di cui  all' articolo  26,    comma 3, qualora i fatti, gli stati e le qualità debbano    essere certificati da Amministrazione pubblica diversa da    quella precedente;
d) in pendenza di pareri obbligatori e valutazioni  tecniche    degli organi consultivi dell' Amministrazione regionale o    di altre Amministrazioni;
e) per un periodo comunque non superiore  ai  90  giorni  in    pendenza di pareri facoltativi che  il  responsabile  del    procedimento  ritenga  necessari  per   straordinarie   e    motivate    esigenze    imposte     dallo     svolgimento    dell' istruttoria;
f) in pendenza delle deliberazioni  dell' organo  collegiale    esecutivo  qualora  siano  trascorsi  15   giorni   dalla    trasmissione degli atti  senza  che   l' organo  medesimo    abbia provveduto a deliberare;
g) in pendenza dei controlli  esterni  sugli  atti  previsti    dalla normativa vigente, qualora incidano sull' efficacia    degli atti medesimi.
 
         
        
          Art.   8
          
          
          
          
            1. Ove il procedimento  abbia  ad  oggetto  un  beneficio finanziario   la    cui    concessione    sia    subordinata all' esistenza di sufficienti disponibilità in relazione al numero  di  richieste  complessivamente  presentate,  se  il procedimento medesimo non  può  concludersi  favorevolmente per l' indisponibilità dei necessari mezzi finanziari entro il  termine  previsto  per  la  sua  conclusione  ai   sensi dell' articolo 5, il responsabile del procedimento  comunica all' interessato le ragioni che  rendono  impossibile,  allo stato,   l' attribuzione  del   beneficio.   Ove   non   sia diversamente stabilito, la domanda conserva validità.
          Note:
          
          
          
            1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 3, L. R. 16/1965 nel testo modificato da art. 4, L. R. 17/1993
 
          
          
          
            2Derogata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 2, L. R. 60/1982 nel testo modificato da art. 6, L. R. 17/1993
 
          
          
          
            3Derogata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 3, L. R. 20/1985 nel testo modificato da art. 11, L. R. 17/1993