LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 agosto 1992, n. 27

Modifiche alla legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/09/1992
Materia:
110.01 - Rapporti con lo Stato

Art. 1
 
1.
L' articolo 3 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, come da ultimo modificato ed integrato dall' articolo 1 della legge regionale 8 aprile 1978, n. 22, è sostituito dal seguente:
<< Art. 3
 
1. Il Consiglio regionale è eletto per cinque anni. Il quinquennio decorre dalla data delle elezioni.
2. I comizi elettorali sono convocati dal Presidente della Giunta regionale, con decreto da pubblicare nel Bollettino Ufficiale della Regione non oltre il quarantacinquesimo giorno antecedente la data stabilita per la votazione, per un giorno compreso tra la quarta domenica precedente e la seconda domenica successiva al compimento del quinquennio di cui al comma 1.
3. Con il decreto di cui al comma 2 il Presidente della Giunta regionale provvede alla distribuzione dei seggi fra le singole circoscrizioni elettorali in cui è ripartito il territorio regionale e fissa la data della prima riunione del Consiglio regionale, da tenere non oltre il ventesimo giorno dalla proclamazione degli eletti.
4. Il giorno stesso della pubblicazione del decreto di cui al comma 2, l' Assessore regionale per le autonomie locali ne cura la comunicazione al Commissario del Governo, al Presidente della Corte d' appello di Trieste, ai Presidenti dei Tribunali di Trieste, Gorizia, Udine, Tolmezzo e Pordenone, ai Prefetti, ai Sindaci dei Comuni della regione ed ai Presidenti delle commissioni e delle sottocommissioni elettorali circondariali della regione.
5. I Sindaci dei Comuni della regione danno notizia alla popolazione del decreto di convocazione dei comizi, di ripartizione dei seggi e di fissazione della data della prima riunione del nuovo Consiglio regionale, con apposito manifesto che deve essere affisso all' albo pretorio e nei luoghi consueti entro cinque giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso.
6. Il manifesto di cui al comma 5 è predisposto e fornito dall' Assessore regionale per le autonomie locali. >>.

Art. 2
 
1.
Dopo l' articolo 6 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente:
<< Art. 6 bis
 
1. Ciascun partito o gruppo politico ha facoltà di collegare, agli effetti dell' assegnazione dei seggi da parte dell' Ufficio centrale regionale, le liste individuate dal proprio contrassegno, presentate nelle singole circoscrizioni elettorali, con quelle presentate nelle stesse circoscrizioni elettorali da un solo altro partito o gruppo politico.
2. Il collegamento deve essere proposto, per i fini di cui al comma 1, per tutte le circoscrizioni elettorali nelle quali le liste collegate sono presenti.
3. Ciascun partito o gruppo politico che intende collegarsi allega al contrassegno la dichiarazione di collegamento, con l' indicazione del partito o del gruppo politico con il quale si effettua il collegamento e con la dichiarazione di accettazione dello stesso. >>.

Art. 3
 
1.
L' articolo 7 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
<< Art. 7
 
1. Il deposito del contrassegno e della dichiarazione di collegamento deve essere effettuato da persona munita di mandato, autenticato da notaio, rilasciato da parte del rappresentante del partito o da parte del rappresentante del gruppo politico, non prima delle ore 8 del terzo giorno e non oltre le ore 20 del quarto giorno dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi.
2. Il contrassegno deve essere depositato in sei esemplari.
3. La cancelleria della Corte d' appello di Trieste accerta l' identità personale del depositante e, qualora si tratti di persona non munita del mandato richiesto al comma 1 ne fa esplicita menzione nel verbale di ricevuta degli atti. Una copia del verbale è immediatamente consegnata al depositante stesso. >>.

Art. 4
 
1.
Dopo l' articolo 8 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni, è aggiunto il seguente:
<< Art. 8 bis
 
1. Entro il secondo giorno successivo alla scadenza del termine di deposito dei contrassegni e delle dichiarazioni di collegamento, di cui all' articolo 7, l' Ufficio centrale regionale esamina le dichiarazioni di collegamento, assegnando ai dichiaranti 24 ore per l' eventuale perfezionamento delle dichiarazioni stesse.
2. Entro le 24 ore successive decide in via definitiva in ordine all' ammissione delle dichiarazioni di collegamento. >>.

Art. 5
 
1.
All' articolo 9 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni, il secondo comma è sostituito dal seguente:
<< Il Presidente dell' Ufficio centrale regionale provvede a comunicare le designazioni suddette, con i rispettivi contrassegni, nonché le dichiarazioni di collegamento, a ciascun Ufficio centrale circoscrizionale entro il nono giorno dalla pubblicazione del decreto di convocazione dei comizi. >>.

Art. 6
 
1.
L' articolo 10 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, come modificato ed integrato dagli articoli 2 e 3 della legge regionale 8 aprile 1978, n. 22 è sostituito dal seguente:
<< Art. 10
 
1. Per le circoscrizioni elettorali di Trieste, Gorizia, Udine e Pordenone le liste dei candidati debbono essere presentate, in ogni singola circoscrizione, da non meno di 1.000 e da non più di 1.500 elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della circoscrizione stessa. Per la circoscrizione elettorale di Tolmezzo le liste dei candidati debbono essere presentate da non meno di 750 e da non più di 1.100 elettori iscritti nelle liste elettorali dei Comuni della circoscrizione.
2. Per i partiti o gruppi politici costituiti nel Consiglio regionale in gruppi consiliari o che nell' ultima elezione del Consiglio regionale abbiano presentato candidature con proprio contrassegno ed abbiano ottenuto almeno un seggio, le liste dei candidati possono essere sottoscritte dal presidente o dal segretario del partito o raggruppamento politico o dai presidenti o segretari regionali o provinciali di essi che tali risultino per attestazione dei rispettivi presidenti o segretari nazionali, ovvero dai rappresentanti all' uopo da questi ultimi incaricati con mandato autenticato da notaio. Analoga procedura si applica nel caso in cui la lista sia contraddistinta da un contrassegno composito, nel quale sia contenuto quello di un partito o gruppo politico esente da tale onere.
3. La procedura prevista dal comma 2 si applica anche ai partiti o gruppi politici presenti alla Camera dei Deputati o al Senato della Repubblica come gruppo parlamentare con propria denominazione, con esclusione dei gruppi misti.
4. La firma del sottoscrittore deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all' articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53.
5. I nomi dei candidati debbono essere elencati e contrassegnati con numeri arabi progressivi, secondo l' ordine di precedenza.
6. La candidatura deve essere accettata con dichiarazione firmata ed autenticata da un Sindaco o da un notaio. Per i cittadini residenti all' estero l' autenticazione della firma deve essere richiesta ad un ufficio diplomatico o consolare.
7. La dichiarazione di accettazione della candidatura deve contenere l' esplicita dichiarazione del candidato di non essere in alcuna delle condizioni previste dall' articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall' articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16.
8. Ogni lista deve comprendere un numero di candidati non inferiore a tre e non superiore al numero dei Consiglieri da eleggere nella circoscrizione e deve indicare cognome, nome, luogo e data di nascita dei singoli candidati.
9. Nessun candidato può essere compreso in liste circoscrizionali portanti contrassegni diversi, né in più di tre liste circoscrizionali, pena la nullità della sua elezione. >>.

Art. 7
 
1.
All' articolo 11 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni, il quarto comma è sostituito dal seguente:
<< La firma degli elettori indicante il nome, cognome, luogo e data di nascita del sottoscrittore, deve essere autenticata da uno dei soggetti di cui all' articolo 14 della legge 21 marzo 1990, n. 53, con la specificazione del Comune, nelle cui liste l' elettore dichiara di essere iscritto. >>.

Art. 8
 
1.
L' articolo 12 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, come modificato ed integrato dall' articolo 4 della legge regionale 8 aprile 1978, n. 22, è sostituito dal seguente:
<< Art. 12
 
1. L' Ufficio centrale circoscrizionale, entro il giorno successivo alla scadenza del termine stabilito per la presentazione delle liste dei candidati:
a) ricusa le liste presentate da persone diverse da quelle designate all' atto del deposito del contrassegno, ai sensi dell' articolo 9;
b) ricusa le liste distinti da un contrassegno non depositato presso la cancelleria della Corte d' appello di Trieste;
c) verifica se le liste siano state presentate in termine, siano sottoscritte dal numero di elettori prescritto ovvero da una delle persone indicate dall' articolo 10, comma 2, e comprendano un numero di candidati non inferiore a tre; dichiara non valide le liste che non corrispondono a queste condizioni e riduce al limite prescritto quelle contenenti un numero di candidati superiore al numero dei Consiglieri da eleggere nella circoscrizione, cancellando gli ultimi nomi;
d) cancella dalle liste i nomi dei candidati a carico dei quali è accertata la sussistenza di alcuna delle condizioni previste dall' articolo 15, comma 1, della legge 19 marzo 1990, n. 55, come modificato dall' articolo 1 della legge 18 gennaio 1992, n. 16, o per i quali manca la prescritta accettazione o la stessa non è completa a norma dell' articolo 10, comma 7;
e) cancella dalle liste i nomi dei candidati che non abbiano compiuto o che non compiano il venticinquesimo anno di età al giorno delle elezioni e di quelli per i quali non sia stato presentato il certificato di nascita, o documento equipollente. o il certificato di iscrizione nelle liste elettorali di un Comune della regione;
f) cancella i nomi dei candidati compresi in altra lista già presentata nella circoscrizione.

2. I delegati di ogni lista possono prendere cognizione, entro la stessa giornata, delle contestazioni fatte dall' Ufficio centrale circoscrizionale e delle modificazioni da questo apportate alla lista.
3. L' Ufficio centrale circoscrizionale si riunisce nuovamente il giorno successivo alle ore 12 per udire eventualmente i delegati delle liste contestate o modificate ed ammettere nuovi documenti nonché correzioni formali e deliberare in merito.
4. L' Ufficio centrale circoscrizionale, entro il termine di cui al comma 1, dichiara quali liste sono tra loro collegate nella circoscrizione. >>.

Art. 9
 
1. All' articolo 14 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni, nel primo comma, il numero 4) è sostituito dal seguente:
<< 4) trasmette immediatamente agli Uffici per le autonomie locali territorialmente competenti le liste definitive con i relativi contrassegni e le dichiarazioni di collegamento >>.

Art. 10
 
1.
L' articolo 15 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
<< Art. 15
 
1. Le cancellerie della Corte d' appello di Trieste e dei Tribunali presso i quali è costituito l' Ufficio centrale circoscrizionale restano aperte quotidianamente, anche nei giorni festivi, dalle ore 8 alle ore 20 per gli adempimenti di rispettiva competenza. >>.

Art. 11
 
1.
L' articolo 16 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
<< Art. 16
 
1. L' Assessore regionale per le autonomie locali provvede alla stampa delle schede di votazione e del manifesto contenente, per ciascuna circoscrizione, le liste con i relativi contrassegni ed i numeri d' ordine.
2. I contrassegni devono essere riprodotti sulle schede di votazione e sul manifesto di cui al comma 1 con i colori del contrassegno depositato presso la cancelleria della Corte d' appello di Trieste ai sensi dell' articolo 6.
3. In calce al manifesto di cui al comma 1 sono indicati, in maniera evidenziata ed in apposito spazio, i collegamenti tra le liste con la dicitura: << Le liste indicate ai numeri... sono tra loro collegate. >>, da completare con i numeri delle liste stesse.
4. Il manifesto di cui al comma 1 è trasmesso ai Sindaci dei Comuni della circoscrizione elettorale interessata, per la pubblicazione all' Albo pretorio e nei luoghi consueti, non oltre il sesto giorno antecedente quello della votazione. Tre copie del manifesto stesso debbono essere consegnate ai Presidenti dei singoli Uffici elettorali di sezione: una a disposizione dell' Ufficio e le altre per l' affissione nella sala della votazione. >>.

Art. 12
 
1.
All' articolo 19 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, come modificato dall' articolo 5 della legge regionale 17 aprile 1973, n. 27, il terzo comma è sostituito dal seguente:
<< Qualora i certificati elettorali non siano distribuiti o siano distribuiti irregolarmente il Presidente del Comitato regionale territoriale di controllo, a richiesta del Presidente della commissione o della sottocommissione elettorale circondariale, o, previ sommari accertamenti, d' ufficio, invia apposito commissario presso il Comune per la distribuzione dei certificati stessi. >>.

Art. 13
 
1.
L' articolo 20 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
<< Art. 20
 
1. Le commissioni e le sottocommissioni elettorali circondariali trasmettono ai Sindaci dei Comuni della regione le liste elettorali di sezione per la votazione, almeno dieci giorni prima della data di convocazione dei comizi. >>.

Art. 14
 
1. All' articolo 21 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, come modificato dall' articolo 5 della legge regionale 8 aprile 1978, n. 22, nel primo comma, il n. 2) è sostituito dal seguente:
<< 2) un esemplare della lista degli elettori della sezione autenticata dalla commissione o dalla sottocommissione elettorale circondariale, e un estratto di tale lista, autenticato in ciascun foglio dal Sindaco e dal Segretario comunale, per l' affissione nella sala della votazione; >>.

Art. 15
 
1.
L' articolo 22 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
<< Art. 22
 
1. Le schede sono di carta consistente, di tipo unico e di identico colore per ogni circoscrizione; sono fornite a cura dell' Assessore regionale per le autonomie locali, con le caratteristiche essenziali dei modelli A e B in allegato alla presente legge; riproducono in fac - simile i contrassegni di tutte le liste regolarmente presentate nella circoscrizione, secondo il numero progressivo assegnato dall' Ufficio centrale circoscrizionale.
2. Accanto ad ogni singolo contrassegno sono tracciate le linee orizzontali in numero pari a quello dei voti di preferenza che l' elettore ha facoltà di esprimere per i candidati della lista votata. Sono vietati altri segni ed indicazioni.
3. I pacchi contenenti le schede debitamente piegate sono consegnati al Sindaco non oltre il terzo giorno precedente quello della votazione. >>.

Art. 16
 
1.
All' articolo 24 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, come modificato dall' articolo 6 della legge regionale 17 aprile 1973, n. 27, il secondo comma è sostituito dal seguente:
<< Trascorso inutilmente il termine fissato dal primo comma, ogni elettore può ricorrere al Presidente del Comitato regionale territoriale di controllo il quale provvede a fare eseguire le operazioni necessarie a mezzo di apposito commissario che può essere nominato anche d' ufficio. >>.

Art. 17
 
1.
L' articolo 35 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
<< Art. 35
 
1. L' elettore può manifestare la preferenza esclusivamente per i candidati della lista da lui votata.
2. Il numero delle preferenze consentite è di una in ciascuna delle cinque circoscrizioni elettorali in cui è ripartito il territorio della regione.
3. L' espressione del voto di preferenza è regolata dalle disposizioni contenute negli articoli 59 e 60 del TU 30 marzo 1957, n. 361, come modificato dall' articolo 1 del DPR 3 luglio 1991, n. 200.
4. Le preferenze sono nulle qualora le stesse siano espresse in eccedenza al numero stabilito.
5. Se l' elettore non ha indicato alcun contrassegno di lista ma ha espresso le preferenze a fianco di un contrassegno si intende che abbia votato la lista alla quale appartiene il contrassegno, anche qualora le preferenze siano nulle ai sensi del comma 4, purché i candidati indicati siano inclusi nella lista cui il contrassegno si riferisce. >>.

Art. 18
 
1.
L' articolo 36 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, come modificato dall' articolo 9 della legge regionale 17 aprile 1973, n. 27, è sostituito dal seguente:
<< Art. 36
 
1. Il Presidente dell' Ufficio elettorale di sezione dichiara il risultato dello scrutinio e ne fa certificazione nel verbale, del quale fa compilare due estratti contenenti i risultati della votazione e dello scrutinio che fa rimettere subito, tramite il Comune, rispettivamente all' Ufficio per le autonomie locali per l' inoltro alla Presidenza della Giunta regionale ed alla Prefettura competente per territorio. >>.

Art. 19
 
1.
L' articolo 38 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
<< Art. 38
 
1. Entro 24 ore dal ricevimento degli atti, l' Ufficio centrale circoscrizionale procede, con l' assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti:
a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni, in conformità dell' articolo 73 del TU 30 marzo 1957, n. 361, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 59, 60, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74 e 75 del TU n. 361/1957;
b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presente le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull' assegnazione o meno dei relativi voti. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del Comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il Presidente del Tribunale, a richiesta del Presidente dell' Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega all' Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni. Ultimato il riesame, il Presidente dell' Ufficio centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che - sigillato e firmato dai componenti dell' Ufficio medesimo - viene allegato all' esemplare del verbale di cui all' articolo 41, quarto comma. Un estratto del verbale contenente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del Comune, dove ha sede la sezione;
c) determina la cifra elettorale di ogni lista. La cifra elettorale è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi della lettera b), ottenuti da ogni lista nelle singole sezioni della circoscrizione;
d) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ogni lista. A tal fine, divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione moltiplicato per il coefficiente 1,12, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale: nell' effettuare la divisione trascura l' eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce, quindi, ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella rispettiva cifra elettorale. I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti al Collegio unico regionale. Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire alle diverse liste superi quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto rideterminando il divisore con il coefficiente diminuito di 0,02;
e) stabilisce la somma dei voti residuali di ogni lista ed il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quoziente o di candidati; per le liste collegate il numero dei voti residuali è dato dalla somma dei voti residuali di ogni lista collegata. La determinazione della somma dei voti residuali deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti. Si considerano voti residuali anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangono inutilizzati per mancanza di candidati;
f) comunica all' Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione, e, distintamente per ogni lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti ed i voti residui. Comunica, altresì, per ogni singolo insieme di liste collegate i voti residui e trasmette, inoltre, la graduatoria di cui alla lettera i);
g) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi e di quelli assegnati a ciascun candidato ai sensi della lettera b);
h) determina la graduatoria dei candidati di ogni lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l' ordine di presentazione nella lista;
i) forma, altresì, la graduatoria dei candidati per ogni singolo insieme di liste collegate, presenti nella circoscrizione, con esclusione di quelli che per ogni lista costituente ogni singolo insieme occupino nella graduatoria di cui alla lettera h) una collocazione che dà titolo alla proclamazione di eletti in base al numero dei seggi assegnati alla lista stessa. Per la formazione della graduatoria procede secondo le cifre individuali proprie dei candidati delle diverse liste, determinate come indicato alla lettera g).

2. L' estratto del verbale di cui al comma 1, lettera f), nonché la graduatoria di cui al comma 1, lettera i), sono trasmessi all' Ufficio centrale regionale in plico sigillato, mediante corriere speciale. >>.

Art. 20
 
1.
L' articolo 39 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, come modificato dagli articoli 10 e 11 della legge regionale 17 aprile 1973, n. 27, è sostituito dal seguente:
<< Art. 39
 
1. Il Presidente dell' Ufficio centrale circoscrizionale, in conformità dei risultati accertati dall' Ufficio stesso, proclama eletti, nei limiti dei posti ai quali la lista ha diritto e seguendo la graduatoria di cui all' articolo 38, comma 1, lettera h), quei candidati che hanno ottenuto le cifre individuali più elevate.
2. Il Presidente dell' Ufficio centrale circoscrizionale invia ai consiglieri risultati eletti l' attestato dell' avvenuta proclamazione e ne dà immediata notizia alla Presidenza della Giunta regionale, alla Direzione regionale per le autonomie locali ed alla Prefettura territorialmente competente.
3. Dell' avvenuta proclamazione è data conoscenza al pubblico mediante il manifesto di cui all' articolo 44, comma 5. >>.

Art. 21
 
1.
All' articolo 40, della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni, il secondo comma è sostituito dal seguente:
<< Ad eccezione di quanto previsto dall' articolo 38, comma 1, lettera b) circa il riesame dei voti contestati e provvisoriamente non assegnati, è vietato all' Ufficio centrale circoscrizionale di deliberare o anche di discutere sulla valutazione dei voti, sui reclami, le proteste e gli incidenti avvenuti nelle sezioni, di variare i risultati dei verbali e di occuparsi di qualsiasi altro oggetto che non sia di sua competenza. >>.

Art. 22
 
1.
All' articolo 41 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni, il terzo comma è sostituito dal seguente:
<< Nel verbale debbono essere inoltre indicati, in appositi elenchi, i nomi dei candidati di ogni lista non eletti, nell' ordine determinato in conformità alle disposizioni di cui all' articolo 38. >>.

Art. 23
 
1.
L' articolo 42 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, come modificato dall' articolo 12 della legge regionale 17 aprile 1973, n. 27, è sostituito dal seguente:
<< Art. 42
 
1. Il Presidente dell' Ufficio centrale circoscrizionale provvede a rimettere subito copia integrale del verbale di cui all' articolo 41 alla Presidenza della Giunta regionale, alla Direzione regionale per le autonomie locali ed alla Prefettura territorialmente competente. >>.

Art. 24
 
1.
L' articolo 43 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, come modificato dagli articoli 13 e 14 della legge regionale 17 aprile 1973, n. 27, è sostituito dal seguente:
<< Art. 43
 
1. L' Ufficio centrale regionale ricevuti, da parte di tutti gli Uffici centrali circoscrizionali, gli estratti dei verbali da cui all' articolo 38, comma 1, lettera f), e le graduatorie indicate all' articolo 38, comma 1, lettera i), procede entro 24 ore alle seguenti operazioni:
a) determina il numero dei seggi non attribuiti nelle circoscrizioni;
b) determina, per ogni lista e per ogni singolo insieme di liste collegate il numero dei voti residuali. Successivamente procede alla somma dei predetti voti per tutte le liste aventi lo stesso contrassegno che abbiano ottenuto un seggio in almeno una delle cinque circoscrizioni elettorali in cui è ripartito il territorio regionale e che siano state presentate in almeno quattro circoscrizioni elettorali. I voti residuali delle liste che hanno presentato dichiarazione di collegamento sono computati congiuntamente per ogni singolo insieme di liste collegate, purché almeno una delle liste abbia ottenuto un seggio in almeno una circoscrizione elettorale e sia stata presentata in almeno quattro circoscrizioni elettorali;
c) assegna ai predetti gruppi di liste o di singoli insiemi di liste collegate i seggi di cui alla lettera a). A tal fine divide la somma dei voti residuali di tutti i gruppi di liste o di singoli insiemi di liste collegate per il numero dei seggi da attribuire; nell' effettuare la divisione trascura l' eventuale parte frazionaria del quoziente. Il risultato costituisce il quoziente elettorale regionale;
d) divide, poi, la somma dei voti residuali di ogni gruppo di liste o di singoli insiemi di liste collegate per tale quoziente; il risultato rappresenta il numero dei seggi da assegnare a ogni gruppo di liste o di singoli insiemi di liste collegate. I seggi che rimangono ancora da attribuire sono rispettivamente assegnati ai gruppi di liste o di singoli insiemi di liste collegate per i quali queste ultime divisioni hanno dato maggiori resti e, in caso di parità di resti, a quei gruppi di liste o di singoli insiemi di liste collegate che abbiano avuto maggiori voti residuali; a parità di voti residuali si procede a sorteggio.

2. I seggi spettanti a ogni gruppo di liste o di singoli insiemi di liste collegate sono attribuiti alle liste o ai singoli insiemi di liste collegate nelle circoscrizioni elettorali in cui è ripartito il territorio regionale seguendo la graduatoria decrescente dei voti residuali espressi in percentuale del relativo quoziente circoscrizionale. A tal fine si moltiplica per cento il numero dei voti residuali di ogni lista o di ogni singolo insieme di liste collegate e si divide il prodotto per il quoziente elettorale circoscrizionale.
3. Qualora in una circoscrizione elettorale fosse assegnato un seggio a una lista o ad un singolo insieme di liste collegate i cui candidati - di lista - fossero stati già tutti proclamati eletti dall' Ufficio centrale circoscrizionale, l' Ufficio centrale regionale attribuisce il seggio alla lista o al singolo insieme di liste collegate di un' altra circoscrizione elettorale proseguendo nella graduatoria di cui al comma 2.
4. Effettuata l' assegnazione dei seggi alle liste o ai singoli insiemi di liste collegate nelle circoscrizioni elettorali, l' Ufficio centrale regionale verifica se, nei singoli insiemi di liste collegate ai quali sia stato assegnato più di un seggio, sia compreso tra i candidati eletti in sede circoscrizionale o rientri utilmente nella graduatoria del singolo insieme formata ai sensi dell' articolo 38, comma 1, lettera i), almeno un candidato di quella fra le liste collegate che ha riportato il numero minore di voti validi complessivi, purché non inferiore all' uno per cento dei voti validamente espressi in tutte le circoscrizioni elettorali in cui è ripartito il territorio regionale.
5. Qualora la verifica dia esito negativo l' Ufficio centrale regionale individua la circoscrizione elettorale nella quale la lista di cui al comma 4 ha ottenuto il maggior numero di voti residuali determinando, così, la circoscrizione elettorale nella quale deve essere proclamato eletto un rappresentante della lista stessa ai sensi dell' articolo 44, comma 3. Depenna, quindi, dalla graduatoria di cui al comma 2, ai fini dell' attribuzione dei seggi residui, la circoscrizione elettorale che occupa in detta graduatoria l' ultima posizione.
6. L' Ufficio centrale regionale comunica immediatamente agli Uffici centrali circoscrizionali le liste o i singoli insiemi di liste collegate della circoscrizione ai quali sono attribuiti i seggi.
7. Di tutte le operazioni dell' Ufficio centrale regionale è redatto, in duplice esemplare, apposito verbale; un esemplare è consegnato alla Presidenza provvisoria del Consiglio regionale nella prima adunanza del Consiglio stesso; l' altro è depositato nella cancelleria della Corte d' appello di Trieste.
8. Il Presidente dell' Ufficio centrale regionale rimette subito copia integrale del verbale di cui al comma 7 alla Presidenza della Giunta regionale, alla Direzione regionale per le autonomie locali ed alle Prefetture della regione. >>.

Art. 25
 
1.
L' articolo 44 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, come modificato dall' articolo 15 della legge regionale 17 aprile 1973, n. 27, è sostituito dal seguente:
<< Art. 44
 
1. Per ogni lista della circoscrizione alla quale l' Ufficio centrale regionale ha attribuito il seggio, l' Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto, seguendo la graduatoria di cui all' articolo 38, comma 1, lettera h) il candidato della lista che ha ottenuto, dopo gli eventuali eletti in sede circoscrizionale, la maggiore cifra individuale.
2. Per ogni singolo insieme di liste collegate al quale l' Ufficio centrale regionale ha attribuito il seggio, l' Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto, seguendo la graduatoria di cui all' articolo 38, comma 1, lettera i), il candidato che ha ottenuto la maggiore cifra individuale.
3. Per ogni singolo insieme di liste collegate al quale l' Ufficio centrale regionale ha attribuito il seggio ai sensi dell' articolo 43, comma 5, l' Ufficio centrale circoscrizionale proclama eletto per ultimo, seguendo la graduatoria di cui all' articolo 38, comma 1, lettera i) il candidato della lista di cui all' articolo 43, comma 4, che ha ottenuto la maggiore cifra individuale.
4. Il Presidente dell' Ufficio centrale circoscrizionale invia ai Consiglieri risultati eletti l' attestato dell' avvenuta proclamazione e ne dà immediata notizia alla Presidenza della Giunta regionale, alla Direzione regionale per le autonomie locali ed alla Prefettura territorialmente competente.
5. Delle proclamazioni di cui al comma 1 dell' articolo 39 ed ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo è data notizia ufficiale al pubblico dal Presidente della Giunta regionale mediante apposito manifesto da affiggere, a cura del Sindaco, all' albo pretorio e nei luoghi consueti di ciascun Comune. >>.

Art. 26
 
1.
All' articolo 46 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni, il primo comma è sostituito dal seguente:
<< Il seggio che rimanga vacante per qualsiasi causa, anche se sopravvenuta, è attribuito al candidato che, nella stessa lista e circoscrizione, segue immediatamente l' ultimo eletto nell' ordine accertato dall' organo di verifica dei poteri, tenuto conto della graduatoria di cui all' articolo 38, comma 1, lettera h). >>.

Art. 27
 
1.
L' articolo 49 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
<< Art. 49
 
1. Per tutto ciò che non è disciplinato dalla presente legge si osservano, in quanto applicabili, le disposizioni del DPR 30 marzo 1957, n. 361, e successive modificazioni ed integrazioni, della legge 8 marzo 1989, n. 95, della legge 21 marzo 1990, n. 53, della legge 15 gennaio 1991, n. 15 e della legge 5 febbraio 1992, n. 104.
2. Si applicano, inoltre, ai sensi dell' articolo 50 della legge 3 febbraio 1964, n. 3, i Titoli II e IV della legge stessa. >>.

Art. 28
 
1.
L' articolo 51 della legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, come da ultimo sostituito con l' articolo 1 della legge regionale 11 aprile 1988, n. 18, è sostituito dal seguente:
<< Art. 51
 
1. Tutte le spese conseguenti all' attuazione della presente legge sono a carico della Regione, anche se sostenute da altre Amministrazioni pubbliche.
2. Per le spese di cui al comma 1 sostenute dai Comuni si provvede mediante erogazione di una assegnazione forfettaria posticipata pari all' importo complessivo delle spese ammesse a rimborso delle Prefetture territorialmente competenti in occasione dell' ultima consultazione elettorale per il rinnovo del Parlamento della Repubblica, decurtato delle competenze dovute ai componenti degli Uffici elettorali di sezione, che sono rimborsate a rendiconto.
3. L' importo di cui al comma 2 e, inoltre, maggiorato degli eventuali tassi di incremento nel frattempo intervenuti tra gli indici nazionali dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati, per quanto attiene alle spese generali, e tra gli indici delle retribuzioni contrattuali dei dipendenti provinciali e comunali, per quanto concerne le spese per il personale quali risultano dai dati dell' Istituto nazionale di statistica.
4. In caso di concomitanza delle elezioni regionali con altre consultazioni, le spese sostenute dai Comuni sono ripartite in conformità alle disposizioni statali al momento vigenti, con conseguente proporzionale riduzione dell' assegnazione forfettaria di cui al comma 2. >>.

Art. 29
 
1. L' espressione contenuta nella legge regionale 27 marzo 1968, n. 20, e successive modificazioni ed integrazioni di << gruppo politico organizzato >> è sostituita con quella di << gruppo politico >>.