1. Entro 24 ore dal ricevimento degli atti, l' Ufficio centrale circoscrizionale procede, con l' assistenza del cancelliere, alle operazioni seguenti:
a) effettua lo spoglio delle schede eventualmente inviate dalle sezioni, in conformità dell' articolo 73 del TU 30 marzo 1957, n. 361, osservando, in quanto siano applicabili, le disposizioni degli articoli 59, 60, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 74 e 75 del TU n. 361/1957;
b) procede, per ogni sezione, al riesame delle schede contenenti voti contestati e provvisoriamente non assegnati e, tenendo presente le annotazioni riportate a verbale e le proteste e reclami presentati in proposito, decide, ai fini della proclamazione, sull' assegnazione o meno dei relativi voti. Un estratto del verbale concernente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del Comune dove ha sede la sezione. Ove il numero delle schede contestate lo renda necessario, il Presidente del Tribunale, a richiesta del Presidente dell' Ufficio centrale circoscrizionale, aggrega all' Ufficio stesso altri magistrati, nel numero necessario per il più sollecito espletamento delle operazioni. Ultimato il riesame, il Presidente dell' Ufficio centrale circoscrizionale fa chiudere per ogni sezione le schede riesaminate, assegnate e non assegnate, in un unico plico che - sigillato e firmato dai componenti dell' Ufficio medesimo - viene allegato all' esemplare del verbale di cui all' articolo 41, quarto comma. Un estratto del verbale contenente tali operazioni deve essere rimesso alla segreteria del Comune, dove ha sede la sezione;
c) determina la cifra elettorale di ogni lista. La cifra elettorale è data dalla somma dei voti di lista validi, compresi quelli assegnati ai sensi della lettera b), ottenuti da ogni lista nelle singole sezioni della circoscrizione;
d) procede al riparto dei seggi tra le liste in base alla cifra elettorale di ogni lista. A tal fine, divide il totale delle cifre elettorali di tutte le liste per il numero dei seggi assegnati alla circoscrizione moltiplicato per il coefficiente 1,12, ottenendo così il quoziente elettorale circoscrizionale: nell' effettuare la divisione trascura l' eventuale parte frazionaria del quoziente. Attribuisce, quindi, ad ogni lista tanti seggi quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nella rispettiva cifra elettorale. I seggi che rimangono non assegnati vengono attribuiti al Collegio unico regionale. Se, con il quoziente calcolato come sopra, il numero dei seggi da attribuire alle diverse liste superi quello dei seggi assegnati alla circoscrizione, le operazioni si ripetono con un nuovo quoziente ottenuto rideterminando il divisore con il coefficiente diminuito di 0,02;
e) stabilisce la somma dei voti residuali di ogni lista ed il numero dei seggi non potuti attribuire ad alcuna lista per insufficienza di quoziente o di candidati; per le liste collegate il numero dei voti residuali è dato dalla somma dei voti residuali di ogni lista collegata. La determinazione della somma dei voti residuali deve essere fatta anche nel caso che tutti i seggi assegnati alla circoscrizione vengano attribuiti. Si considerano voti residuali anche quelli delle liste che non abbiano raggiunto alcun quoziente ed i voti che, pur raggiungendo il quoziente, rimangono inutilizzati per mancanza di candidati;
f) comunica all' Ufficio centrale regionale, a mezzo di estratto del verbale, il quoziente elettorale circoscrizionale, il numero dei seggi rimasti non attribuiti nella circoscrizione, e, distintamente per ogni lista, il numero dei candidati in essa compresi, la cifra elettorale, il numero dei seggi attribuiti ed i voti residui. Comunica, altresì, per ogni singolo insieme di liste collegate i voti residui e trasmette, inoltre, la graduatoria di cui alla lettera i);
g) determina la cifra individuale di ogni candidato. La cifra individuale di ogni candidato è data dalla somma dei voti di preferenza validi e di quelli assegnati a ciascun candidato ai sensi della lettera b);
h) determina la graduatoria dei candidati di ogni lista, a seconda delle rispettive cifre individuali. A parità di cifre individuali, prevale l' ordine di presentazione nella lista;
i) forma, altresì, la graduatoria dei candidati per ogni singolo insieme di liste collegate, presenti nella circoscrizione, con esclusione di quelli che per ogni lista costituente ogni singolo insieme occupino nella graduatoria di cui alla lettera h) una collocazione che dà titolo alla proclamazione di eletti in base al numero dei seggi assegnati alla lista stessa. Per la formazione della graduatoria procede secondo le cifre individuali proprie dei candidati delle diverse liste, determinate come indicato alla lettera g).