Art. 13
1. In attuazione a quanto previsto dall' articolo 2, comma 6, del DL 9 settembre 1988, n. 397, convertiti, con modificazioni, con
legge 9 novembre 1988, n. 475, i residui derivanti da processi di lavorazione di materiali di cava, rientranti tra i materiali inerenti di natura lapidea, indicati nell' allegato 1 del decreto interministeriale 26 gennaio 1990, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 30 del 6 febbraio 1990, recante l' individuazione delle materie prime secondarie, sono esclusi dall' ambito di applicazione della normativa sullo smaltimento dei rifiuti se la loro destinazione finale è conforme a quanto previsto dal citato allegato 1.
2. I soggetti che intendono svolgere le attività di stoccaggio, trasporto e trattamento o riutilizzo dei residui di cui al comma 1, devono inviare alla Provincia territorialmente competente, prima della data di inizio dell' attività, una relazione esplicativa sull' attività da svolgere, con i dati sulla quantità e tipologia dei residui movimentati.
3. La dichiarazione di cui al comma 2 deve essere rinnovata in caso di modifica delle informazioni in essa contenute.
4. In analogia con l' esclusione operata dall' articolo 3, comma 5, del DL n. 397 del 1988, convertito, con modificazioni, con
legge n. 475 del 1988, i soggetti di cui al comma 2 sono esonerati dalla tenuta del registro di carico e scarico, nonché dalla compilazione della bolla di accompagnamento per il trasporto.
5. I soggetti di cui al comma 2 sono tenuti a comunicare annualmente entro il 28 febbraio di ogni anno, alla Regione e alle Province territorialmente competenti, i dati relativi ai residui movimentati. La comunicazione deve avvenire utilizzando le schede vigenti per lo smaltimento di rifiuti e deve essere firmata dal legale rappresentante dell' azienda.