LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 agosto 1992, n. 25

Norme transitorie in materia di autorizzazioni alle attività estrattive; modifiche, integrazioni ed interpretazione autentica della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 ed ulteriori disposizioni in materia di attività estrattive; norme concernenti le materie prime secondarie derivanti da processi di lavorazione di materiali di cava e per l' assunzione di personale con contratto di lavoro a termine per le esigenze della Direzione regionale dell' ambiente.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/09/1992
Materia:
220.04 - Miniere, cave e torbiere

CAPO I
 Norme transitorie in materia di autorizzazioni
per l' esercizio delle attività estrattive
Art. 1
 
1. In attesa dell' entrata in vigore del Piano regionale per le attività estrattive, le autorizzazioni di competenza della Direzione regionale dell' ambiente inerenti l' esercizio di dette attività, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge, mantengono efficacia fino al 30 giugno 1994, indipendentemente dai limiti temporali di validità contenuti nei relativi provvedimenti, fermi restando i limiti quantitativi e di superficie, nonché le eventuali prescrizioni, contenute negli atti medesimi.
2. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle autorizzazioni scadute alla data di entrata in vigore della presente legge, ma per le quali sia stata presentata, entro il termine di rispettiva scadenza, senza essere stata evasa, formale istanza di proroga.
3. La continuazione dell' attività estrattiva dopo il termine previsto dal comma 1 è comunque soggetta a nuova autorizzazione.
4. Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano anche alle autorizzazioni rilasciate, anteriormente all' entrata in vigore della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, dai competenti Ispettorati ripartimentali delle foreste ai sensi dell' articolo 7 del RD 30 dicembre 1923, n. 3267.
5. È fatta comunque salva, in relazione alle autorizzazioni di cui al presente articolo, l' assunzione di provvedimenti di diffida, sospensione o revoca, nonché l' applicazione del sistema sanzionatorio di cui al Titolo IV della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 fermo restando quanto previsto dall' articolo 5 della presente legge.
6. È fatta salva, altresì, l' applicazione della disciplina di cui all' articolo 31 della legge regionale 14 luglio 1992, n. 19.
Art. 2
 
1. Tutti i soggetti di cui all' articolo 1 sono obbligati, salvo quanto previsto all' articolo 4, a presentare alla Direzione regionale dell' ambiente, entro e non oltre 90 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, pena la decadenza dell' autorizzazione, la situazione di fatto relativa all' attività di escavazione riferita alla data di entrata in vigore della legge stessa.
2. La situazione di fatto di cui al comma 1 deve essere dimostrata a mezzo apposita relazione corredata da planimetria e relative sezioni, evidenziati i limiti territoriali dell' autorizzazione e quelli dell' avvenuta escavazione.
Art. 3
 
1. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e sino all' adozione delle singole sezioni dal PRAE ai sensi dell' articolo 6 bis della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, come inserito dall' articolo 8 della presente legge, le corrispondenti attività estrattive sono soggette ai limiti ed alle modalità autorizzative di cui all' articolo 9 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35.
2. Le autorizzazioni relative agli interventi di ampliamento previste dall' articolo 9, primo comma, lettera a), della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, possono venire concesse, nei limiti previsti dalla citata disposizione, e comunque con efficacia limitata al massimo al 30 giugno 1994.
3. A partire dalla data di adozione di una o più sezioni del PRAE e sino ad avvenuto adeguamento da parte dei Comuni, ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, le autorizzazioni potranno essere rilasciate solamente se in conformità con le previsioni delle sezioni adottate o approvate.
Art. 4
 
1. Le attività estrattive per le quali i provvedimenti autorizzativi di cui all' articolo 1 prevedano una validità temporale superiore alla scadenza prevista dallo stesso articolo 1 devono formare oggetto di nuova autorizzazione da rilasciarsi per analogo periodo secondo la procedura di cui ai commi 2 e 3.
2. L' autorizzazione di cui al comma 1 viene concessa con decreto dell' Assessore regionale all' ambiente, su istanza da presentarsi alla Direzione regionale dell' ambiente entro e non oltre il 30 giugno 1993, corredata dalla situazione di fatto di cui all' articolo 2, riferita alla data del 31 dicembre 1992.
3. Il rilascio della precitata autorizzazione, non comportando modifiche rispetto nell' ambito territoriale interessato né alle modalità di escavazione, assume carattere confermativo e, in deroga ad ogni diversa disposizione di legge, è vincolato al solo accertamento della rispondenza tra la situazione di fatto e gli obblighi previsti nell' atto autorizzativo originario, nonché dell' osservanza delle altre prescrizioni contenute nello stesso.
4. A partire dalla data di adozione della corrispondente sezione del Piano regionale delle attività estrattive e sino ad avvenuto adeguamento da parte dei Comuni, ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, le autorizzazioni di cui al presente articolo potranno essere rilasciate solo se in conformità con le previsioni del PRAE adottato o approvato.
Art. 5
 
1. Per le violazioni previste dagli articoli 19 e 20 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, commesse entro il 30 giugno 1992 e spontaneamente dichiarate alla Direzione regionale dell' ambiente entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, le sanzioni pecuniarie amministrative di cui ai medesimi articoli, come modificati dalla presente legge, si applicano tenendo a base un valore venale del materiale escavato pari alla media dei valori minimi e massimi applicati nelle sanzioni comminate a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge regionale n. 35 del 1986 e fino alla data di entrata in vigore della presente legge.
2. La procedura sanzionatoria di cui al comma 1 si applica anche alle violazioni già accertate dall' Amministrazione regionale alla data di entrata in vigore della presente legge ma per le quali, alla medesima data, non sia stata ancora emessa l' ordinanza - ingiunzione di cui all' articolo 12 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1.
3. Resta in ogni caso salva l' applicazione dell' articolo 21 della legge regionale 18 agosto 1986. n. 35.
CAPO II
 Modifiche, integrazioni, interpretazione autentica della
legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 ed ulteriori
disposizioni in materia di attività estrattive
Art. 6
 
1.
L' articolo 3 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, è sostituito dal seguente:
<< Art. 3
 Piano regionale delle attività
estrattive - PRAE
1. Coerentemente con il Piano urbanistico regionale generale (PURG) e con le linee della programmazione economica nazionale e regionale, la Regione si dota di un Piano regionale delle attività estrattive (PRAE), il quale:
a) individua i bacini estrattivi, nei quali sviluppare l' attività estrattiva dei materiali di cava, compresa l' attività estrattiva delle pietre ornamentali, nonché le aree, nelle quali sviluppare la ricerca di queste ultime, in maniera da consentire la copertura dei fabbisogni prevedibili in coerenza con l' ordinato assetto del territorio e con la tutela dell' ambiente, tenuto conto delle esigenze della produzione agricola, zootecnica e forestale;
b) stabilisce le prescrizioni e le direttive per assicurare la più razionale coltivazione dei materiali di cava con riguardo sia ai risultati economico - produttivi che alle esigenze di tutela ecologica ed ambientale. >>.


Art. 7
 
1.
Il primo comma dell' articolo 5 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, è sostituito dal seguente:
<< Il progetto del PRAE è predisposto dalla Direzione regionale dell' ambiente, d' intesa con la Direzione regionale della pianificazione territoriale, sentite le Direzioni regionali interessate. >>.

Art. 8
 
1.
Dopo l' articolo 6 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, è inserito il seguente articolo:
<< Art. 6 bis
 Sezioni del PRAE
1. Con i contenuti e la procedura di cui ai precedenti articoli il piano può venir predisposto, adottato ed approvato anche per sezioni.
2. Possono formare oggetto di singola sezione del PRAE le attività estrattive relative ai seguenti materiali:
a) argilla per laterizi;
b) pietre ornamentali;
c) calcari, materie prime per cementi artificiali, carbonato di calcio, materiali speciali e diversi;
d) sabbia e ghiaia. >>


Art. 9
 
1. Ad interpretazione autentica dell' articolo 9, primo comma, della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, per << non contrastanti >> si intendono gli interventi non espressamente vietati dalle norme di attuazione dello strumento urbanistico comunale.
Art. 10
 
1.
L' articolo 19, primo comma, della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, è sostituito dal seguente:
<< Art. 19
 
L' esercizio di attività di estrazione e coltivazione dei materiali considerati dalla presente legge, svolto in assenza dell' autorizzazione di cui al precedente articolo 2, fatte salve eventuali altre sanzioni disposte da leggi statali o regionali e quanto disposto dal successivo articolo 21, è soggetto alla sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma pari:
a) al doppio del valore venale del materiale escavato, qualora trattasi di materiali escavati, senza autorizzazione alcuna, prima dell' approvazione del PRAE o al di fuori dei bacini estrattivi delimitati dal PRAE approvato;
b) ad una volta e mezza del valore venale del materiale escavato, qualora trattasi di materiali escavati, senza autorizzazione, all' interno di bacini estrattivi delimitati dal PRAE approvato. >>.


Art. 11
 
1.
L' articolo 20 della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35, è sostituito dal seguente:
<< Art. 20
 Sanzioni per violazione
delle prescrizioni dell' autorizzazione
1. La violazione delle condizioni e prescrizioni stabilite dall' autorizzazione, fatte salve eventuali altre sanzioni disposte da leggi statali o regionali e quanto disposto dal successivo articolo 21, è soggetta alla sanzione pecuniaria amministrativa del pagamento di una somma di denaro:
a) pari al valore venale del materiale escavato in eccedenza rispetto all' autorizzazione, senza ammissione al pagamento in misura ridotta previsto dall' articolo 7 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1;
b) da lire 3 milioni a lire 20 milioni per il mancato rispetto delle prescrizioni in materia di restituzione ambientale;
c) da lire 1 milione a lire 5 milioni per ogni altra infrazione alle disposizioni contenute nell' autorizzazione.

2. Allorché i titolari delle autorizzazioni si sottraggono all' obbligo di consentire l' accesso per ispezioni e controlli o non forniscano i dati e le notizie richiesti dagli organi di vigilanza, i medesimi sono soggetti alla sanzione pecuniaria amministrativa da lire 1 milione a lire 3 milioni.
3. I valori venali dei materiali escavati ai fini dell' applicazione delle sanzioni previste dalla presente legge vengono determinati con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, da pubblicarsi sul Bollettino ufficiale della Regione, e sono aggiornati almeno ogni due anni. >>.

Art. 12
 
1. A partire dalla data di entrata in vigore della presente legge le nuove autorizzazioni, salvo quanto previsto all' articolo 4, sono soggette, oltre al rispetto di quanto previsto dalla vigente normativa, ai seguenti vincoli:
a) qualora l' attività abbia una durata superiore ad anni cinque, il relativo progetto deve prevedere lo sfruttamento per lotti;
b) l' esame tecnico del progetto è demandato alla Sezione terza del Comitato tecnico regionale;
c) l' autorizzazione deve prevedere espressamente:
1) che il materiale escavato, limitatamente alle sabbie ed alle ghiaie, debba venir utilizzato o lavorato a mezzo di impianti fissi prevalentemente nel territorio regionale;
2) che il rilascio di eventuali proroghe sia ammesso esclusivamente qualora la relativa istanza sia presentata almeno sei mesi prima della scadenza dell' autorizzazione.

CAPO III
 Norme concernenti le materie prime secondarie
derivanti da processi
di escavazione di materiali di cava
Art. 13
 
1. In attuazione a quanto previsto dall' articolo 2, comma 6, del DL 9 settembre 1988, n. 397, convertiti, con modificazioni, con legge 9 novembre 1988, n. 475, i residui derivanti da processi di lavorazione di materiali di cava, rientranti tra i materiali inerenti di natura lapidea, indicati nell' allegato 1 del decreto interministeriale 26 gennaio 1990, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, serie generale, n. 30 del 6 febbraio 1990, recante l' individuazione delle materie prime secondarie, sono esclusi dall' ambito di applicazione della normativa sullo smaltimento dei rifiuti se la loro destinazione finale è conforme a quanto previsto dal citato allegato 1.
2. I soggetti che intendono svolgere le attività di stoccaggio, trasporto e trattamento o riutilizzo dei residui di cui al comma 1, devono inviare alla Provincia territorialmente competente, prima della data di inizio dell' attività, una relazione esplicativa sull' attività da svolgere, con i dati sulla quantità e tipologia dei residui movimentati.
3. La dichiarazione di cui al comma 2 deve essere rinnovata in caso di modifica delle informazioni in essa contenute.
4. In analogia con l' esclusione operata dall' articolo 3, comma 5, del DL n. 397 del 1988, convertito, con modificazioni, con legge n. 475 del 1988, i soggetti di cui al comma 2 sono esonerati dalla tenuta del registro di carico e scarico, nonché dalla compilazione della bolla di accompagnamento per il trasporto.
5. I soggetti di cui al comma 2 sono tenuti a comunicare annualmente entro il 28 febbraio di ogni anno, alla Regione e alle Province territorialmente competenti, i dati relativi ai residui movimentati. La comunicazione deve avvenire utilizzando le schede vigenti per lo smaltimento di rifiuti e deve essere firmata dal legale rappresentante dell' azienda.
CAPO IV
 Norme per l' assunzione di personale con contratto
di lavoro a termine per le esigenze
della Direzione regionale dell' ambiente
Art. 14
 
1. Per le finalità di cui alla presente legge, nonché per l' esercizio da parte della Direzione regionale dell' ambiente delle altre competenze trasferite o delegate dalla normativa nazionale di settore, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare, secondo la disciplina di cui alle leggi regionali 18 maggio 1988, n. 31 e 28 agosto 1989, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabile, assunzioni di personale con contratto di lavoro a termine per un numero non superiore a dieci unità nella qualifica funzionale di segretario.
2. Per le esigenze di cui al comma 1, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare recuperi dalle graduatorie di merito delle prove relative agli avvisi di assunzione a contratto per 15 posti di segretario con profilo professionale segretario amministrativo, di cui all' articolo 4 della legge regionale n. 20 del 1989 per un massimo di cinque unità e delle prove relative agli avvisi di assunzione a contratto per 15 posti di segretario, con profilo professionale geometra - disegnatore di cui al medesimo articolo 4 della legge regionale n. 20 del 1989, per un massimo di cinque unità.
3. Per la durata del contratto di lavoro trova applicazione il disposto di cui all' articolo 1 della legge regionale n. 20 del 1989 e dello art. 50 della LR 2 febbraio 1991 n. 8.