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Indice:
L.R. n. 25/1992
CAPO I
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Art. 5
CAPO II
Art. 6
Art. 7
Art. 8
Art. 9
Art. 10
Art. 11
Art. 12
Art. 12 bis
CAPO III
Art. 13
CAPO IV
Art. 14
Leggi regionali
Legge regionale
27 agosto 1992
, n.
25
Norme transitorie in materia di autorizzazioni alle attività estrattive; modifiche, integrazioni ed interpretazione autentica della legge regionale 18 agosto 1986, n. 35 ed ulteriori disposizioni in materia di attività estrattive; norme concernenti le materie prime secondarie derivanti da processi di lavorazione di materiali di cava e per l' assunzione di personale con contratto di lavoro a termine per le esigenze della Direzione regionale dell' ambiente.
TESTO VIGENTE
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Testo annotato
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 28/08/1992, N. 068
Data di entrata in vigore:
12/09/1992
Materia:
220.04
-
Miniere, cave e torbiere
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1
Articolo 12 bis aggiunto da art. 13, comma 1, L. R. 38/1992
2
Integrata la disciplina della legge da art. 31, comma 1, L. R. 35/1995
3
Integrata la disciplina della legge da art. 4, comma 1, L. R. 20/1996
4
Capo I abrogato da art. 39, comma 1, lettera e), L. R. 12/2016
5
Capo II abrogato da art. 39, comma 1, lettera e), L. R. 12/2016
6
Capo III abrogato da art. 39, comma 1, lettera e), L. R. 12/2016
CAPO I
Norme transitorie in materia di autorizzazioni
per l' esercizio delle attività estrattive
Art. 1
( ABROGATO )
(2)
(3)
Note:
1
Derogata la disciplina del comma 3 da art. 1, comma 1, L. R. 10/1994
2
Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 2, L. R. 16/1996
3
Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera e), L. R. 12/2016
Art. 2
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera e), L. R. 12/2016
Art. 3
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera e), L. R. 12/2016
Art. 4
( ABROGATO )
(4)
(5)
(6)
Note:
1
Derogata la disciplina del comma 1 da art. 2, comma 1, L. R. 10/1994
2
Integrata la disciplina del comma 1 da art. 2, comma 2, L. R. 10/1994
3
Comma 3 sostituito da art. 2, comma 3, L. R. 10/1994
4
Integrata la disciplina dell'articolo da art. 7, comma 2, L. R. 16/1996
5
Integrata la disciplina dell'articolo da art. 52, L. R. 31/1996
6
Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera e), L. R. 12/2016
Art. 5
( ABROGATO )
(1)
(2)
Note:
1
Articolo interpretato da art. 13, comma 1, L. R. 21/1997
2
Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera e), L. R. 12/2016
CAPO II
Modifiche, integrazioni, interpretazione autentica della
legge regionale 18 agosto 1986, n. 35
ed ulteriori
disposizioni in materia di attività estrattive
Art. 6
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera e), L. R. 12/2016
Art. 7
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera e), L. R. 12/2016
Art. 8
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 20, comma 1, lettera a), L. R. 6/2011
Art. 9
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera e), L. R. 12/2016
Art. 10
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera e), L. R. 12/2016
Art. 11
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera e), L. R. 12/2016
Art. 12
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera e), L. R. 12/2016
Art. 12 bis
( ABROGATO )
(1)
(8)
Note:
1
Articolo aggiunto da art. 13, comma 1, L. R. 38/1992
2
Integrata la disciplina del comma 1 da art. 27, comma 1, L. R. 22/1996
3
Parole sostituite al comma 4 da art. 15, comma 1, L. R. 25/2005
4
Parole sostituite al comma 4 da art. 61, comma 5, L. R. 19/2009
5
Comma 2 abrogato da art. 20, comma 1, lettera b), L. R. 6/2011
6
Comma 3 abrogato da art. 20, comma 1, lettera b), L. R. 6/2011
7
Comma 4 abrogato da art. 20, comma 1, lettera b), L. R. 6/2011
8
Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera e), L. R. 12/2016
CAPO III
Norme concernenti le materie prime secondarie
derivanti da processi
di escavazione di materiali di cava
Art. 13
( ABROGATO )
(1)
Note:
1
Articolo abrogato da art. 39, comma 1, lettera e), L. R. 12/2016
CAPO IV
Norme per l' assunzione di personale con contratto
di lavoro a termine per le esigenze
della Direzione regionale dell' ambiente
Art. 14
1.
Per le finalità di cui alla presente legge, nonché per l' esercizio da parte della Direzione regionale dell' ambiente delle altre competenze trasferite o delegate dalla normativa nazionale di settore, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare, secondo la disciplina di cui alle leggi regionali 18 maggio 1988, n. 31 e 28 agosto 1989, n. 20 e successive modificazioni ed integrazioni, in quanto applicabile, assunzioni di personale con contratto di lavoro a termine per un numero non superiore a dieci unità di cui una nella qualifica funzionale di consigliere, otto in quella di segretario ed una in quella di coadiutore amministrativo.
(1)
2.
Per le esigenze di cui al comma 1, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad effettuare recuperi dalle graduatorie di merito delle prove relative agli avvisi di assunzione a contratto per 15 posti di segretario con profilo professionale segretario amministrativo, di cui all'
articolo 4 della legge regionale n. 20 del 1989
per un massimo di cinque unità e delle prove relative agli avvisi di assunzione a contratto per 15 posti di segretario, con profilo professionale geometra - disegnatore di cui al medesimo
articolo 4 della legge regionale n. 20 del 1989
, per un massimo di tre unità, nonché dalle graduatorie relative alle selezioni per l' assunzione di personale ai sensi della
legge regionale 1 giugno 1987, n. 16
, rispettivamente nella qualifica di consigliere per un massimo di una unità ed in quella di coadiutore amministrativo per un massimo di una unità.
(2)
3.
Per la durata del contratto di lavoro trova applicazione il disposto di cui all'
articolo 1 della legge regionale n. 20 del 1989
edello art. 50 della LR 2 febbraio 1991 n. 8.
Note:
1
Parole sostituite al comma 1 da art. 12, comma 1, L. R. 38/1992
2
Parole sostituite al comma 2 da art. 12, comma 2, L. R. 38/1992
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative