LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 17 luglio 1992, n. 20

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 29 marzo 1988, n. 16, in materia di apicoltura e alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, concernente il Fondo di rotazione regionale. Norme di interpretazione, modificazione ed integrazione di altre leggi regionali nel settore dell' agricoltura. Interventi di razionalizzazione, ammodernamento e sviluppo di alcuni comparti produttivi del settore primario.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  22/07/1992
Materia:
210.01 - Agricoltura
210.04 - Zootecnia

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Le disposizioni della presente legge sono state comunicate alla Commissione delle Comunita' Europee per il relativo esame.
2I comunicati relativi all' esame della presente legge da parte della Commissione delle Comunita' Europee sono stati pubblicati sui B.U.R. n. 40 del 6 ottobre 1993 e n. 19 dell' 11 maggio 1994.
3Capo I abrogato da art. 22, comma 1, lettera e), L. R. 6/2010
CAPO I
 Modificazioni ed integrazioni
alla legge regionale 29 marzo 1988, n. 16
Art. 1

( ABROGATO )

Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Articolo abrogato da art. 22, comma 1, lettera e), L. R. 6/2010
Art. 2

( ABROGATO )

Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Articolo abrogato da art. 22, comma 1, lettera e), L. R. 6/2010
Art. 3

( ABROGATO )

Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Articolo abrogato da art. 22, comma 1, lettera e), L. R. 6/2010
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Articolo abrogato da art. 22, comma 1, lettera e), L. R. 6/2010
Art. 5

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 22, comma 1, lettera e), L. R. 6/2010
Art. 6

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 22, comma 1, lettera e), L. R. 6/2010
Art. 7

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 22, comma 1, lettera e), L. R. 6/2010
Art. 8

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 22, comma 1, lettera e), L. R. 6/2010
Art. 9

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 22, comma 1, lettera e), L. R. 6/2010
Art. 10

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 22, comma 1, lettera e), L. R. 6/2010
CAPO II
 Modificazioni ed integrazioni
alla legge regionale 20 novembre 1982, n. 80
nonché ulteriori interventi a carico del Fondo di rotazione
Art. 11
 
1. Il disposto dell' articolo 4, comma 1, della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42, come sostituito dall' articolo 3 della legge regionale 13 marzo 1989, n. 12, ed integrato dall' articolo 2 della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 39, si applica anche agli interventi creditizi agevolati relativi ad opere di miglioramento fondiario previsti dall' articolo 5 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 12
 
1. All' alinea del primo comma dell' articolo 5 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, dopo le parole << cooperative agricole >> sono aggiunte le parole << e forestali >>.
Art. 13
 
1. All' articolo 5, primo comma, lettera c), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, dopo la parola << costruzione, >> sono aggiunte le parole << l' acquisto, >>.
Art. 14
 
1. All' articolo 5, primo comma, lettera d), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole << 31 dicembre 1986 >> sono sostituite dalle parole << 31 dicembre 1991 >>.
Art. 15
 
1. La lettera g), del primo comma dell' articolo 5 della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituita dalla seguente:
<< g) mutui per la formazione e l' ampliamento di aziende familiari diretto - coltivatrici, entro il limite di spesa di lire 200 milioni, purché compatibili con un piano di miglioramento aziendale economico e produttivo; >>.

Art. 16
 
1. All' articolo 5, primo comma, lettera l), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, come sostituita dall' articolo 6 della legge regionale 28 aprile 1987, n. 10, dopo le parole << coltivazioni ortofloricole >> sono aggiunte le parole << e vitivivaistiche >>
Art. 17

( ABROGATO )

(4)
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 211, comma 3, L. R. 5/1994, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 174, comma 3, L. R. 8/1995
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 211, comma 3, L. R. 5/1994 nel testo modificato da art. 174, comma 3, L. R. 8/1995
3Parole sostituite al comma 3 da art. 14, comma 5, L. R. 6/1996
4Articolo abrogato da art. 22, comma 1, lettera e), L. R. 6/2010
Art. 18
 
1. Nel caso di fusioni o di conferimento tra cooperative agricole e forestali e loro consorzi, operanti nei settori della produzione, trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli e forestali e dei mezzi tecnici di produzione, o di acquisizione da parte delle medesime di impianti e strutture preesistenti di proprietà di altre cooperative o di aziende operanti anch' esse in tali settori, l' Amministrazione regionale, ai sensi del' articolo 5, primo comma, lettera n), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, istituita del Fondo di rotazione regionale per interventi nel settore agricolo, è autorizzata a concedere alle società acquirenti, incorporanti o costituite ex novo, tramite le disponibilità della sezione speciale del Fondo medesimo, mutui straordinari della durata massima di dieci anni compreso il periodo di preammortamento, pari all' 80% della spesa ammessa, sulla base di un progetto che preveda interventi di razionalizzazione che si propongano di integrare o potenziare l' attività svolta dagli organismi cooperativi medesimi anche mediante sostanziali miglioramenti nei sistemi di lavorazione e commercializzazione, nonché per per sostenere gli oneri di acquisizione degli impianti.
2. Ai sensi dell' articolo 5, primo comma, lettera n), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, l' Amministrazione regionale è inoltre autorizzata a concedere, con le disponibilità della sezione speciale del Fondo di rotazione, alle cooperative agricole e forestali e loro consorzi di cui al comma 1, mutui della durata di dieci anni, compreso il periodo di preammortamento, per la copertura di passività onerose acquisite al patrimonio delle medesime società in conseguenza di operazioni di cessione o conferimento di aziende, purché tali passività, risultanti alla data del 31 dicembre 1991 dai libri contabili obbligatori dell' azienda ceduta o conferita, sussistano anche alla data di presentazione della domanda e non siano assistite da agevolazioni creditizie.
3. Per la realizzazione degli interventi di cui ai commi 1 e 2 la Giunta regionale stabilisce, con propria deliberazione, le procedure per la presentazione delle domande e le condizioni per la concessione dei mutui.
CAPO III
 Norme di interpretazione, modificazione ed integrazione
di altre leggi regionali nel settore dell' agricoltura nonché
interventi di razionalizzazione, ammodernamento e
sviluppo del settore primario.
Art. 19
 
1. In via di interpretazione autentica, con il termine << attrezzature agricole >> di cui al comma 2 dell' articolo 4 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42, come sostituito dall' articolo 3 della legge regionale 13 marzo 1989, n. 12, si intende qualsiasi macchina, attrezzatura ed impianto posti al servizio di attività agricole e di attività di trasformazione, conservazione e commercializzazione di prodotti agricoli.
2. In via di interpretazione autentica, con il termine << relativa fattura >> di cui al comma 2 dell' articolo 4 della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42, come sostituito dall' articolo 3 della legge regionale 13 marzo 1989, n. 12, s' intende la fattura emessa a saldo finale dell' acquisto.
Art. 20

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 12, comma 1, L. R. 18/2004
Art. 21
 
1. L' articolo 8 della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29, e successive modificazioni ed integrazioni, è abrogato.
Art. 22

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 23

( ABROGATO )

Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 24

( ABROGATO )

Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 25
 
1.
L' articolo 67 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26 e successive modificazioni ed integrazioni, è sostituito dal seguente:
<< Art. 67
 
1. Per rendere possibile il completamento di strutture ed infrastrutture agricole e degli impianti tecnologici al servizio delle stesse, nel territorio dei Comuni compresi, anche solo parzialmente, nelle zone montane di cui all' articolo 2 della legge regionale 4 maggio 1973, n. 29, ed in quello dei Comuni appartenenti al Consorzio denominato << Comunità collinare del Friuli >>, territori nei quali sussistono condizioni di particolare disagio che rendono difficile l' effettuazione di lavori e di acquisti ad essi connessi ed ove, attraverso le provvidenze per l' agricoltura si perseguono anche ai fini di difesa del suolo e di valorizzazione di risorse umane e materiali, i termini di scadenza dei provvedimenti già emessi dall' Amministrazione regionale vengono prorogati, anche in sanatoria, indipendentemente dalla scadenza dei medesimi, al fine di consentire il completamento degli interventi approvati con i provvedimenti stessi. L' ultimazione delle opere e la presentazione delle relative domande di accertamento della loro avvenuta esecuzione può avvenire entro un quinquennio dall' entrata in vigore della presente legge. >>.

Art. 26

( ABROGATO )

Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 27

( ABROGATO )

Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 28
1. All' articolo 1, comma 1, della legge regionale 27 dicembre 1988, n. 68, le parole << programma annuale >> sono sostituite dalle parole << programma pluriennale >>.
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 29

( ABROGATO )

Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 30

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 36, comma 1, L. R. 31/1996
Art. 31
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare finanziamenti e contributi alle cooperative agricole e loro consorzi per concorrere alla loro ricapitalizzazione.
2. I finanziamenti in conto capitale per interventi di ricapitalizzazione sono concessi in misura non superiore al capitale effettivamente sottoscritto e versato dai soci per la ricapitalizzazione.
3. In aggiunta a quanto previsto dal comma 2, sui prestiti di durata massima quinquennale contratti dai soci, a decorrere dall' annata agraria 1992/1993, al fine di partecipare alla ricapitalizzazione delle cooperative agricolo e loro consorzi, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere il concorso negli interessi nel limite di quanto previsto per analoghe operazioni di credito agrario di esercizio.
4. I benefici di cui ai commi 2 e 3 sono concessi previa valutazione favorevole da parte della Direzione centrale risorse agricole, naturali, forestali e montagna di appositi programmi di ricapitalizzazione della durata massima di 5 anni, salvo revoca dei finanziamenti stessi in caso di mancata attuazione degli impegni programmati. I finanziamenti di cui al comma 2 sono concessi ed erogati in unica soluzione ad avvenuta approvazione dei programmi, mentre i contributi di cui al comma 3 sono erogati mediante rate semestrali costanti e posticipate.
5. La Giunta regionale effettua gli interventi previsti dal presente articolo sulla base di criteri da essa stabiliti e pubblicati, che tengano conto in particolare delle finalità di riorganizzazione, ristrutturazione, consolidamento e sviluppo degli organismi cooperativi di vario livello, in coerenza con le specifiche azioni della politica agricola comunitaria e dei relativi assi prioritari di intervento, con gli obiettivi del Piano regionale di sviluppo ed in armonia con la programmazione nazionale.
Note:
1Parole sostituite al comma 4 da art. 6, comma 51, L. R. 1/2005
Art. 32
 
1.
L' articolo 1 della legge regionale 19 febbraio 1990, n. 7 è sostituito dal seguente:
<< Art. 1
 
1. L' Ente Regionale per lo sviluppo dell' agricoltura (ERSA) è autorizzato ad alienare gli impianti collettivi lattiero - caseari, realizzati per la ripresa economica e produttiva delle zone colpite dagli eventi sismici del 1976 ed acquisiti al patrimonio dell' Ente medesimo a cooperative agricole aventi sede nella regione con preferenza per quelle operanti nel settore lattiero - caseario, che siano riconosciute idonee alla gestione degli stessi dalla Direzione regionale dell' agricoltura previa presentazione di specifico piano di impresa, di adeguamento del capitale sociale e di eventuale allargamento della compagine sociale.
2. All' alienazione si provvede dietro corresponsione di un importo pari al 5% del costo complessivo di ciascuna opera desunto dai certificati di collaudo, amministrativo o dai certificati di regolare esecuzione. Tali importi sono corrisposti all' ERSA in rate costanti, maggiorate dal 5% per interessi, entro dieci anni dalla stipula del contratto di trasferimento di proprietà.
3. Il contratto di trasferimento di proprietà deve contenere il divieto di cessione, anche parziale, a qualsiasi titolo dell' impianto per dieci anni, nonché il divieto, della medesima durata, di adibire l' immobile ad un uso diverso da quello agricolo.
4. Le cooperative che siano comodatarie dei beni di cui al comma 1 sin dal 1 gennaio 1989 hanno titolo di prelazione nell' acquisto degli stessi. Per l' esercizio di tale prelazione l' ERSA notificherà alle cooperative medesime entro il 30 settembre 1992 la proposta di vendita degli impianti nel rispetto delle condizioni previste dal comma 2. La mancata adesione della cooperativa alla proposta mediante stipulazione di formale atto di compravendita entro il 31 dicembre 1992 equivale a rinuncia al diritto di prelazione.
5. Gli impianti di cui al comma 1 che, alla data del 31 dicembre 1993 non siano stati ceduti ai sensi dei precedenti commi possono essere alienati ad enti locali territoriali nel cui territorio sono ubicate le strutture, ai fini del loro utilizzo per le finalità istituzionali dell' ente alle condizioni di cui al comma 2 o ad altri soggetti secondo le disposizioni concernenti la vendita dei beni patrimoniali disponibili.
6. Alle alienazioni effettuate ai sensi del comma 5 non si applicano le disposizioni del comma 3. >>.

Art. 33
 
1.
All' articolo 2 della legge regionale 19 febbraio 1990, n. 7, dopo il comma 1 è aggiunto il seguente:
<< 1. bis. L' autorizzazione al trasferimento della proprietà superficiaria di cui al comma 1 è estesa, per gli immobili che risultino non alienati alla data del 30 giugno 1992, a chiunque risulti proprietario, ancorché non esclusivo, del terreno su cui insiste la struttura. >>.

2.
Dopo il comma 3 dell' articolo 2 della legge regionale n. 7/1990 sono aggiunti i seguenti:
<< 4. Per procedere ai trasferimenti della proprietà superficiaria di cui al comma 1 l' ERSA notificherà ai soggetti di cui ai commi 1 e 1 bis entro il 31 dicembre 1992 una proposta di vendita nel rispetto delle condizioni previste dai commi 2 e 3.
5. La mancata adesione alla proposta di vendita mediante stipulazione del relativo contratto entro il 31 marzo 1993 equivale a rinuncia all' acquisto.
6. Gli impianti che, alla data del 31 marzo 1993, non siano stati ceduti ai sensi dei precedenti commi possono essere alienati, a titolo gratuito, ai Comuni o alle Comunità montane nel cui territorio sono ubicate le strutture ai fini del loro utilizzo per le finalità istituzionali dell' Ente, anche in deroga ai vincoli di destinazione e di inalienabilità decennale previsti al comma 3. >>.

Art. 34

( ABROGATO )

Note:
1Derogata la disciplina dell'articolo da art. 11, comma 6, L. R. 50/1993
2Parole aggiunte al comma 1 da art. 101, comma 1, L. R. 13/1998
3Parole sostituite al comma 1 da art. 101, comma 2, L. R. 13/1998
4Parole aggiunte al comma 1 da art. 101, comma 3, L. R. 13/1998
5Articolo abrogato da art. 2, comma 1, L. R. 9/2008
6Vedi la disciplina transitoria dell'articolo, stabilita da art. 2, comma 2, L. R. 9/2008
Art. 35
 
1. Allo scopo di creare le condizioni per lo sviluppo e la razionalizzazione della trasformazione e commercializzazione associata nel comparto ortofrutticolo regionale, in coerenza con gli obiettivi della politica agraria comune ed, in particolare, con il relativo piano settoriale contemplato dal regolamento (CEE) n. 866/90 del Consiglio, del 29 marzo 1990, l' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura (ERSA) è autorizzato ad alienare l' impianto denominato << Centrale ortofrutticola in Comune di Udine >> di cui alla decisione della Commissione delle Comunità Europee del 29 luglio 1976, n. I/53/76, alla cooperativa agricola che sia comodataria o locataria, sin dal 1 gennaio 1985, dell' impianto predetto.
2. La cooperativa di cui al comma 1 deve essere riconosciuta idonea alla gestione dell' impianto dalla Direzione regionale dell' agricoltura, previa presentazione di specifico piano d' impresa, di adeguamento del capitale sociale e di eventuale allargamento della compagine sociale, nonché dell' ultimo bilancio approvato ed integrato da una relazione del collegio sindacale attestante la veridicità delle singole poste.
3. Alla cooperativa di cui al comma 1 è imputato un onere pari al 10% del costo complessivo dell' opera come risultante dall' ultimazione del secondo e ultimo lotto di lavori, al quale si aggiunge l' accollo di mutuo, con conseguente liberazione dell' ERSA Il costo complessivo è desunto dai certificati di collaudo amministrativo o di regolare esecuzione.
4. L' importo di cui al comma 3 è corrisposto all' ERSA in rate costanti annuali, maggiorate del 5% per interessi, entro dieci anni dalla stipula del contratto di trasferimento di proprietà.
5. Il contratto di trasferimento di proprietà deve contenere il divieto di cessione, anche parziale, a qualsiasi titolo, dell' impianto per dieci anni, nonché il divieto, della medesima durata, di adibire l' immobile ad un uso diverso da quello agricolo.
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 9, comma 64, L. R. 3/2002
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 6, comma 66, L. R. 15/2005
Art. 36

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 37

( ABROGATO )

Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 38
 
1. 
( ABROGATO )
(1)
Note:
1Comma 1 abrogato da art. 25, comma 1, L. R. 25/1996
Art. 39
1. Per il primo anno di applicazione della legge regionale 7 febbraio 1992, n. 8, le domande di concessione degli aiuti previsti agli articoli 2 e 3 della medesima legge possono essere presentate alle Comunità montane entro il 31 agosto 1992.
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 40

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 79, comma 1, L. R. 18/1993
Art. 41
1. Ai sensi e per gli effetti della legge regionale 30 dicembre 1967, n. 29, recante provvedimenti per lo sviluppo delle colture pregiate, e nel rispetto delle disposizioni comunitarie in materia di miglioramento dell' efficienza delle strutture agrarie, i benefici contributivi previsti dall' articolo 2 della medesima legge possono essere concessi anche per l' impianto di oliveti razionali secondo criteri di specializzazione e di ubicazione in zone ritenute idonee a tali colture.
Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Non si dà seguito all'abrogazione differita disposta dall'art. 80 L.R. 12/1998 per l'intervenuta abrogazione dell'articolo 80 medesimo ad opera dell'art. 1, comma 1, L.R. 11/2010.
Art. 42

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 43

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 44

( ABROGATO )

Note:
1L' abrogazione del presente articolo ha effetto, ai sensi dell' art. 80, comma 1, L.R. 12/1998, dall' 1 gennaio dell' anno successivo a quello di pubblicazione sul B.U.R. dell' esito positivo dell' esame di compatibilita' svolto dalla Commissione europea sulla legge e sui provvedimenti aventi natura regolamentare di cui agli articoli 3, 43, 69, 71 e 76, come previsto dall' articolo 93 della medesima legge (pubblicazione attualmente non ancora avvenuta).
2Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
Art. 45

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 1, comma 1, L. R. 11/2010
CAPO IV
 Norme finanziarie
Art. 46
 
1. In relazione al disposto di cui all' alinea del comma 1 dell' articolo 3 della legge regionale 20 marzo 1988, n. 16, come sostituito dall' articolo 2, comma 1, nella denominazione del capitolo 6472 dopo la locuzione << singoli ed associati >> viene inserita la locuzione << nonché alle società e alle cooperative, >>.
Art. 47
 
1. In relazione al disposto di cui all' articolo 29, comma 1, per le finalità previste dall' articolo 1, comma 2, della legge regionale 27 dicembre 1989, n. 39, è autorizzata la spesa complessiva di lire 240 milioni, suddivisa in ragione di lire 120 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
2. Il predetto onere di lire 240 milioni fa carico al capitolo 6771 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 240 milioni, suddiviso in ragione di lire 120 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
3. Sul medesimo capitolo 6771 è altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 120 milioni, cui si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 6362 del precitato stato di previsione della spesa.
4. In relazione al disposto di cui all' articolo 29, comma 1, per le finalità previste dall' articolo 1, comma 4, della citata legge regionale n. 39/1989, è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
5. Il predetto onere di lire 200 milioni fa carico al capitolo 6718 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento viene conseguentemente elevato di lire 200 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
6. Sul medesimo capitolo 6718 è altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni, cui si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 6362 del precitato stato di previsione della spesa.
7. All' onere complessivo di lire 440 milioni derivante dai commi 1 e 4 si provvede mediante storno per lire 220 milioni, relativi all' anno 1992, dal capitolo 6362 e per lire 220 milioni, relativi all' anno 1993, dal capitolo 6305 del precitato stato di previsione della spesa.
Art. 48
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 30, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 200 milioni per l' anno 1992.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, è istituito - alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.7. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione 10 - il capitolo 6735 (2.1.163.2.10.10) con la denominazione << Contributo straordinario all' Associazione friulana tenutari stazioni taurine ed operatori fecondazione animale, da impiegare prioritariamente per l' attività statutariamente prevista di riproduzione in monta naturale >> e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 200 milioni per l' anno 1992.
3. Al predetto onere di lire 200 milioni, in termini sia di competenza che di cassa, si provvede mediante storno di pari importo dal capitolo 6520 del precitato stato di previsione della spesa.
Art. 49
 
1. Per le finalità di cui all' articolo 16 della legge regionale 29 luglio 1976, n. 35, e successive modificazioni e integrazioni, è autorizzata la spesa di lire 1.600 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 1.600 milioni fa carico al capitolo 6828 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, viene conseguentemente elevato di lire 1.600 milioni per l' anno 1992.
3. All' onere di lire 1.600 milioni si provvede mediante prelevamento dal capitolo 8961 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del precitato stato di previsione, di pari importo, corrispondente a parte della quota di lire 53.171.779.371 non utilizzata dal 31 dicembre 1991, e trasferita, ai sensi dell' articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 12 del 9 marzo 1992.
4. Sul precitato capitolo 6828 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa di lire 1600 milioni, mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1992.
Art. 50
 
1. Per le finalità di cui all' articolo 15, primo e secondo comma, della legge regionale 21 gennaio 1977, n. 7, e successive modificazioni ed integrazioni è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 6826 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, viene conseguentemente elevato di lire 400 milioni per l' anno 1992.
3. All' onere di lire 400 milioni si provvede mediante prelevamento dal capitolo 8961 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> del precitato stato di previsione di pari importo, corrispondente a parte della quota di lire 53.171.779.371 non utilizzata al 31 dicembre 1991, e trasferita, ai sensi dell' articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 12 del 9 marzo 1992.
4. Sul precitato capitolo 6826 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa di lire 400 milioni mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo di riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1992.
Art. 51
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 31, comma 1, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1993.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, a decorrere dall' anno 1993, è istituito alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.6. - spesa d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 6658 (2.1.243.3.10.10) con la denominazione << Finanziamenti e contributi alle cooperative agricole e loro consorzi a titolo di concorso alla loro ricapitalizzazione >> e con lo stanziamento di lire 1.000 milioni per l' anno 1993.
3. Al predetto onere di lire 1.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione precitato (Partita n. 48 dell' elenco n. 5 allegato al bilancio predetto).
Art. 52
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 31, comma 3, è autorizzato, nell' anno 1993, il limite d' impegno di lire 500 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 500 milioni per ciascuno degli anni dal 1993 al 1997.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, a decorrere dall' anno 1993, è istituito alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.6. - spesa d' investimento - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 6659 (2.1.243.4.10.10) con la denominazione << Contributi negli interessi sui prestiti contratti dai soci di cooperative agricole e loro consorzi, a titolo di concorso alla ricapitalizzazione dei medesimi >> e con lo stanziamento complessivo di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 500 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 1997 faranno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Al predetto onere complessivo di lire 1.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione precitato (Partita n. 48 dell' elenco n. 5 allegato al bilancio predetto).
Art. 53
 
1. Per le finalità di cui all' articolo 35 della legge regionale 27 novembre 1981, n. 79, nel settore delle colture mediterranee, è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l' anno 1993.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, a decorrere dall' anno 1993, è istituito - alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.4. - spese d' investimento - Categoria 2.4 - Sezione X - il capitolo 6536 (2.1.243.3.10.10) con la denominazione << Contributi in conto capitale a favore di cooperative e loro consorzi, per l' acquisto, la realizzazione, l' ampliamento ed il potenziamento delle strutture e delle attrezzature nel settore delle colture mediterranee >> e con lo stanziamento in termini di competenza, di lire 400 milioni per l' anno 1993.
3. Al predetto onere di lire 400 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione precitato (Partita n. 48 dell' elenco n. 5 allegato al bilancio predetto).
Art. 54
 
1. per le finalità previste dall' articolo 5 della legge regionale 16 novembre 1982, n. 77, come interpretato dall' articolo 86 della legge regionale 30 gennaio 1988, n. 3, l' Amministrazione regionale è autorizzata, nell' anno 1993, a concedere all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura un finanziamento di lire 3.000 milioni.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994, a decorrere dall' anno 1993, è istituito alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.3. - spese d' investimento - Categoria 2.3 - Sezione X - il capitolo 6486 (2.1.235.3.10.10) con la denominazione << Finanziamento all' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura per l' integrazione del fondo di dotazione a favore della Cooperativa tra produttori avicunicoli del Friuli - Venezia Giulia - COOPA >> e con lo stanziamento di lire 3.000 milioni per l' anno 1993.
3. Al predetto onere di lire 3.000 milioni si provvede mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto sul capitolo 8920 dello stato di previsione precitato (Partita n. 48 dell' elenco n. 5 allegato al bilancio predetto).
Art. 55
 
1. Per le finalità previste dagli articoli 2, 4, 7 e 9 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1992.
2. Il predetto onere di lire 1.500 milioni fa carico al capitolo 2542 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, viene conseguentemente elevato di lire 1.500 milioni per l' anno 1992.
3. Al predetto onere di lire 1.500 milioni, in termini sia di competenza che di cassa, si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 2501 dello stato di previsione della spesa precitato.
Art. 56
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.