LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 maggio 1992, n. 17

Provvedimenti in materia di personale.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Parole implicitamente soppresse alla Tabella B da art. 2, comma 1, L. R. 33/1993
2Parole sostituite alla Tabella B da art. 39, comma 1, L. R. 39/1993
3Parole sostituite alla Tabella B da art. 39, comma 2, L. R. 39/1993
4Parole aggiunte alla Tabella B da art. 39, comma 3, L. R. 39/1993
5Integrata la disciplina della legge da art. 2, comma 3, L. R. 31/1997, sino ad avvenuta modifica del citato articolo ad opera di art. 19, comma 1, L. R. 10/2002
6Partizione di cui fa parte l'art. 2, abrogata da art. 9, comma 2, L. R. 10/2002
7Capo II del Titolo II abrogato da art. 54, comma 1, lettera aa), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
8Capo III del Titolo II abrogato da art. 54, comma 1, lettera aa), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
9Capo IV del Titolo II abrogato da art. 54, comma 1, lettera aa), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
TITOLO I
 Norma Generale
Art. 1
 
1. Con la presente legge si dispone in merito alle immediate esigenze di funzionalità dell' Amministrazione regionale derivanti dallo sviluppo di numerosi settori di intervento, provvedendo inoltre ai necessari adempimenti in materia di mobilità verticale del personale.
2. Con la legge regionale, da approvarsi entro il 31 dicembre 1992, si provvede alla definizione del nuovo organico del ruolo unico regionale distinto per qualifiche funzionali e ad un riassetto delle strutture regionali anche al fine dei conseguenti provvedimenti amministrativi di determinazione dei contingenti numerici distinti per profili professionali e strutture di appartenenza.
TITOLO II
 Disposizioni in materia di personale
CAPO I
 Mobilità verticale interna
Art. 2

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Comma 4 sostituito da art. 93, comma 1, L. R. 18/1996
2Articolo abrogato implicitamente da art. 9, comma 2, L. R. 10/2002 ; vedi ora l'articolo 9 della L.R. 10/2002.
Art. 3

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 94, comma 1, L. R. 18/1996
2Articolo abrogato implicitamente da art. 9, comma 2, L. R. 10/2002 ; vedi ora l'articolo 9 della L.R. 10/2002.
Art. 4

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 95, comma 1, L. R. 18/1996
2Articolo abrogato implicitamente da art. 9, comma 2, L. R. 10/2002 ; vedi ora l'articolo 9 della L.R. 10/2002.
Art. 5

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 9, comma 2, L. R. 10/2002 ; vedi ora l'articolo 9 della L.R. 10/2002.
Art. 6

( ABROGATO )

Note:
1Articolo sostituito da art. 96, comma 1, L. R. 18/1996
2Articolo abrogato implicitamente da art. 9, comma 2, L. R. 10/2002 ; vedi ora l'articolo 9 della L.R. 10/2002.
Art. 7

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 9, comma 2, L. R. 10/2002 ; vedi ora l'articolo 9 della L.R. 10/2002.
Art. 8

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 9, comma 2, L. R. 10/2002 ; vedi ora l'articolo 9 della L.R. 10/2002.
Art. 9

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole aggiunte al comma 1 da art. 97, comma 1, L. R. 18/1996
2Articolo abrogato implicitamente da art. 9, comma 2, L. R. 10/2002 ; vedi ora l'articolo 9 della L.R. 10/2002.
Art. 10

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato implicitamente da art. 9, comma 2, L. R. 10/2002 ; vedi ora l'articolo 9 della L.R. 10/2002.
CAPO II
 Accesso al ruolo unico regionale
Art. 11

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera aa), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 12

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera aa), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 13

( ABROGATO )

Note:
1Il confronto e l' intesa fra l' Amministrazione regionale e le organizzazioni sindacali si intendono sostituite con l' informazione alle organizzazioni sindacali medesime, come previsto dall' articolo 5 della L.R. 18/96.
2Il riferimento al all' Ufficio regionale del lavoro si intende effettuato nei confronti del competente Servizio dell' Agenzia regionale per l' impiego, come previsto dall' articolo 79 della L.R. 1/98.
3Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera aa), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 14

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera aa), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 15

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera aa), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
CAPO III
 Mobilità esterna
Art. 16

( ABROGATO )

Note:
1Integrata la disciplina del comma 2 da art. 42, comma 1, L. R. 39/1993
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 4, comma 1, L. R. 36/1995
3Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera aa), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 17

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera aa), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
CAPO IV
 Mobilità interna
Art. 18

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera aa), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
CAPO V
 Inquadramenti nel ruolo unico regionale
Art. 19
 
1. Il personale che alla data del 14 aprile 1992 e alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in posizione di comando alla Regione ai sensi dell' articolo 44 del DPR 20 dicembre 1979, n. 761, dell' articolo 5 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, degli articoli 44 e 110 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e dell' articolo 198 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, può essere inquadrato, previo assenso dell' Amministrazione di provenienza, nella qualifica funzionale corrispondente alla qualifica o livello formalmente rivestiti presso l' Ente di provenienza, secondo l' equiparazione di cui all' allegata tabella << B >>.
2. L' inquadramento del personale di cui al comma 1 è disposto, a domanda dell' interessato da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere favorevole del Direttore regionale, di Ente regionale o di Servizio autonomo presso cui l' interessato si trovi in posizione di comando alla data di cui al comma 1, ed ha effetto dalla data del relativo provvedimento di inquadramento.
3. Il personale inquadrato nel ruolo unico regionale conserva le anzianità maturate nelle corrispondenti carriere o qualifiche o livelli rivestiti presso l' Amministrazione di provenienza.
4. Al personale inquadrato nel ruolo unico regionale spetta, alla data d' inquadramento, uno stipendio determinato sommando i seguenti elementi:
a) stipendio in godimento alla medesima data presso l' Ente di provenienza, comprensivo degli aumenti periodici nonché degli altri assegni fissi e continuativi;
b) la quota di salario di riallineamento di cui all' articolo 23, sesto comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49. Si applicano i commi 2 e 3 dell' articolo 22 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33. Dal trattamento economico di cui alla lettera a) è detratto il beneficio contrattuale conseguito alla data d' inquadramento presso l' Ente di provenienza riferibile al triennio 1990-1992 con esclusione degli importi attribuiti a titolo di riequilibrio tra anzianità economica ed anzianità giuridica. Ai fini dell' applicazione dell' articolo 22, comma 3, della legge regionale n. 33/1987, lo stipendio iniziale previsto all' articolo 26, primo comma, della legge regionale n. 49/1984, è individuato in base ai valori indicati dalla tabella << B >> allegata alla legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8.
(2)
Note:
1Gli effetti, ex articolo 227 L.R. 5/94, conseguenti all' applicazione del presente articolo decorrono dal 7 giugno 1992.
2Integrata la disciplina del comma 4 da art. 9, comma 4, L. R. 20/1996
Art. 20
 
1. Il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 1 giugno 1987, n. 16, nonché gli insegnanti di cui all' articolo 48, undicesimo comma, della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, che prestino servizio nell' anno formativo 1991-1992, qualora il rispettivo incarico sia riferito a prestazioni di lavoro che, in almeno uno dei moduli didattici del medesimo anno formativo, non risultino inferiori alle venti ore settimanali, nonché alle materie d' insegnamento di tipo non occasionale, riconducibili ad attività formative consolidate, indicate nell' allegata tabella << C >>, può essere inquadrato, nel limite massimo di 96 unità, nella qualifica funzionale di segretario, profilo professionale di segretario didattico. A tal fine detto personale deve risultare in possesso dei requisiti richiesti per l' assunzione agli impieghi regionali, ad esclusione del limite massimo d' età e, con riferimento ai soli insegnanti di materie a carattere tecnico - pratico, dal possesso del diploma d' istruzione secondaria di secondo grado, in luogo del quale è richiesta la licenza della scuola dell' obbligo e la specifica qualifica professionale, integrata da almeno tre anni di esperienza maturata nel corrispondente ambito lavorativo.
2. Il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale n. 16/1987, il quale, nell' anno formativo 1991-1992 svolge prestazioni di lavoro a tempo pieno può essere inquadrato, nel limite massimo di 109 unità, nella qualifica funzionale corrispondente a quella di ultima assunzione, purché in possesso dei requisiti richiesti per l' assunzione agli impieghi regionali, ad esclusione del limite massimo di età.
3. AI fini dell' inquadramento il personale di cui ai commi 1 e 2 deve altresì aver prestato servizio, con contratto di lavoro a tempo determinato, in almeno un altro anno formativo.
4. L' inquadramento del personale di cui ai commi 1 e 2, è disposto, a domanda dell' interessato da presentarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui all' articolo 21, comma 2, ed ha effetto dall' 1 ottobre 1992.
5. AL personale inquadrato nel ruolo unico regionale è attribuito il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica di inquadramento.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 9, comma 2, L. R. 20/1996
2Integrata la disciplina del comma 2 da art. 9, comma 2, L. R. 20/1996
Art. 21
 
1. L' inquadramento di cui all' articolo 20 avviene mediante prova d' esame teorica o tecnico - pratica e valutazione dei titoli.
2. I programmi e le modalità di svolgimento della prova d' esame, l' individuazione dei titoli valutabili e dei relativi punteggi e l' attribuzione dei posti di cui all' articolo 20 ai singoli profili professionali nonché, per il profilo professionale di segretario didattico, ai gruppi di materie omogenee, sono disposti con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell' Assessore delegato all' organizzazione e al personale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previo confronto con le organizzazioni sindacali.
3. La Commissione esaminatrice delle prove di cui al comma 1, con riferimento agli inquadramenti del personale di cui all' articolo 1 della legge regionale n. 16/1987, e degli insegnanti di cui all' articolo 48, undicesimo comma, della legge regionale n. 76/1982, è composta da un dipendente regionale appartenente alla qualifica funzionale di dirigente, in qualità di Presidente, da tre dipendenti regionali appartenenti ad una qualifica funzionale non inferiore a quella di consigliere, in servizio presso l' Istituto regionale per la formazione professionale (IRFoP) o la Direzione regionale della formazione professionale, da un componente esperto in una o più materie su cui vertono le prove, scelto di volta in volta tra i dipendenti regionali di qualifica funzionale non inferiore a quella di segretario, nonché da due dipendenti regionali di qualifica funzionale non inferiore a quella di segretario, designati congiuntamente dalle rappresentanze sindacali.
4. La Commissione esaminatrice delle prove di cui al comma 1, con riferimento agli inquadramenti del personale di cui all' articolo 2 della legge regionale n. 16/1987, è composta da un dipendente regionale appartenente alla qualifica funzionale di dirigente, in qualità di Presidente, da tre dipendenti regionali appartenenti ad una qualifica funzionale non inferiore a quella di consigliere, nonché da un dipendente regionale di qualifica funzionale non inferiore a quella di segretario, designato congiuntamente dalle rappresentanze sindacali.
5. Se le rappresentanze sindacali non provvedono alla designazione congiunta di cui ai commi 3 e 4, entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, trova applicazione il disposto di cui all' articolo 28, quinto comma, della legge regionale n. 53/1981, come da ultimo modificato dall' articolo 2 della legge regionale n. 13/1989.
6. Le Commissioni di cui ai commi 3 e 4 sono nominate con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa.
7. Le Commissioni dispongono di dieci punti per la valutazione della prova d' esame e di ulteriori dieci punti per la valutazione dei titoli; non è comunque considerato idoneo all' inquadramento chi non riporti, nella prova d' esame, una valutazione di almeno 6/10.
8. La valutazione complessiva risulta dalla somma dei punteggi attribuiti, rispettivamente, alla prova d' esame ed i titoli.
9. Le graduatorie di merito, distinte per qualifica funzionale, profilo professionale e, per il profilo professionale di segretario didattico, anche per singolo gruppo di materie omogenee, sono formate nella valutazione complessiva di cui al comma 8. A parità di merito la precedenza è determinata dalla maggiore anzianità complessiva di servizio presso l' IRFoP o l' Amministrazione regionale ed a parità di questa dall' età.
Art. 22
 
1. Il personale che, avendo conseguito l' idoneità nei concorsi e selezioni pubbliche per esami di cui alle leggi regionali 18 maggio 1988, n. 31 e 28 agosto 1989, n. 20, è in servizio alla data di entrata in vigore dalla presente legge con contratto di lavoro a tempo determinato, può essere inquadrato nella qualifica funzionale e profilo professionale corrispondente a quello di assunzione. Per il personale assunto nella qualifica funzionale di consigliere ai sensi dell' articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 31/1988 e degli articoli 3 e 5, comma 1, della legge regionale n. 20/1989, per profilo professionale corrispondente si intende quello di consigliere giuridico - amministrativo - legale ovvero, se in possesso di diploma attestante il superamento di un corso di formazione per analisti di organizzazione, quello di consigliere analista di organizzazione; per il personale assunto nella qualifica funzionale di coadiutore ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale n. 31/1988 e dell' articolo 3 della legge regionale n. 20/1989, per profilo professionale corrispondente si intende quello di dattilografo ovvero di coadiutore amministrativo.
2. L' inquadramento del personale di cui al comma 1 ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è disposto a domanda dell' interessato da presentarsi entro 30 giorni dalla data medesima.
3. Ai fini dell' inquadramento di cui al comma 1, il personale deve essere in possesso dei requisiti richiesti per l' assunzione agli impieghi regionali, ad esclusione del limite massimo d' età.
4. Al personale inquadrato nel ruolo unico regionale è attribuito il trattamento economico iniziale previsto per la rispettiva qualifica di inquadramento.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 14, comma 1, L. R. 37/1992
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 2, L. R. 20/1996
Art. 23
 
1. È istituito, ad esaurimento, un ruolo del personale dipendente dall' IRFoP già in servizio, alla data del 31 dicembre 1991, presso il Centro di formazione professionale di Marina d' Aurisina - Europa Hotel, con contratto di lavoro alberghiero a tempo indeterminato nonché assunto, a tempo determinato, con contratto di lavoro alberghiero, ai sensi dell' articolo 48, undicesimo comma, della legge regionale n. 76/1982 ed ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale n. 16/1987 che presta servizio nell' anno formativo 1991-1992.
2. Il personale di cui al comma 1 è inserito in cinque livelli funzionali del ruolo ad esaurimento, corrispondenti, ai fini della progressione economica, alle qualifiche funzionali del ruolo unico regionale secondo le equiparazioni di cui alle seguenti tabelle:
a) per il personale in servizio presso il Centro di formazione professionale di Marina d' Aurisina - Europa Hotel:
Qualifica CCNAQualifica funzionale
corrispondente
Livello
RE
Posti
Vice DirettoreConsigliereV1
Capo servizio amministrativo
I governante
Segretario amministrazione
Capo ricevimento istruttore
Segretario ricevimento cassa
I portiere istruttore
Maitre istruttore
I chef istruttore
Assistente allievi
Portiere notte
Sotto capo cuoco
SegretarioIV17
Cuoco capo partita
Giardiniere unico
Chef de rang
Operaio specializzato
Portieri
CoadiutoreIII12
Addetto controllo merci
Commis bar
Stiratrice rammendatrice
Agente tecnicoII7
Persona fatica sala
Persona fatica
Cameriera piani
Facchino piani
CommessoI17


b) per il personale assunto ai sensi dell' articolo 48, undicesimo comma, della legge regionale n. 76/1982 e dell' articolo 2 della legge regionale n. 16/1987:
Qualifica CCNAQualifica funzionale
corrispondente
Livello
RE
Posti
DirettoreConsigliereV1
Segretario amministrazioneSegretarioIV5
LavandaiaAgente tecnicoII2
Persona faticaCommessoI1


3. Al personale di cui al comma 1, si applicano, per quanto non diversamente previsto dalla presente legge, le disposizioni relative allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale regionale.
4. Il personale già in servizio presso il Centro di formazione professionale di Marina D' Aurisina - Europa Hotel può essere inserito nel ruolo ad esaurimento con riferimento ai posti di cui al comma 2, lettera a), dalla data dell' 1 gennaio 1992, su domanda dell' interessato da presentarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; il personale assunto con contratto alberghiero ai sensi dell' articolo 48, undicesimo comma, della legge regionale n. 76/1982 ed ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale n. 16/1987, può essere inserito nel ruolo ad esaurimento con riferimento ai posti di cui al comma 2, lettera b), dalla data dell' 1 ottobre 1992, su domanda dell' interessato da presentarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. L' inserimento nel ruolo ad esaurimento di cui al comma 2 avviene previo superamento di una prova d' esame tecnico - pratica i cui criteri e modalità di svolgimento sono stabiliti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione da approvarsi previo confronto con le organizzazioni sindacali.
6. Le commissioni esaminatrici delle prove di cui al comma 5 sono composte da un dipendente regionale appartenente alla qualifica funzionale di dirigente in qualità di presidente, da tre dipendenti regionali appartenenti ad una qualifica funzionale non inferiore a quella di consigliere, in servizio presso l' IRFoP o la Direzione regionale della formazione professionale, da un competente esperto in una o più materie su cui vertono le prove, scelto tra i dipendenti regionali di qualifica funzionale non inferiore a quella di consigliere nonché da due dipendenti regionali di qualifica funzionale non inferiore a quella di segretario, designati congiuntamente dalle rappresentanze sindacali. In caso di mancata designazione congiunta entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, trova applicazione il disposto di cui all' articolo 28, quinto comma, della legge regionale n. 53/1981, come da ultimo modificato dall' articolo 2 della legge regionale n. 13/1989.
7. Ai fini dell' inserimento il personale di cui al comma 1 deve essere in possesso dei requisiti richiesti per l' assunzione agli impieghi regionali, ad esclusione del limite massimo di età; se il personale non è in possesso del titolo di studio previsto dalla normativa regionale in materia di concorsi pubblici, è richiesto almeno il possesso della licenza della scuola dell' obbligo e la specifica qualifica professionale.
8. Al personale di cui ai commi 1 e 4 è attribuito il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica funzionale corrispondente al livello di inserimento nel ruolo ad esaurimento, secondo quanto riportato nelle tabelle di cui al comma 2.
9. Se al personale di cui al comma 1 è attribuito uno stipendio inferiore a quello in godimento, per la differenza, è altresì attribuito, un assegno personale riassorbibile con i successivi salari di anzianità.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 2, L. R. 20/1996
TITOLO III
 NORME FINALI E FINANZIARIE
Art. 24

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera aa), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 25

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera aa), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 26

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 17, comma 3, L. R. 1/2000
Art. 27
 
1. Le disposizioni di cui all' articolo 23 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come modificato dall' articolo 5 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44, continuano ad applicarsi, fino alla completa attuazione degli scrutini per merito comparativo di cui alla legge regionale n. 11/1990, anche al caso di vacanza del Servizio.
Art. 28
 
1. L' articolo 1 della legge regionale n. 16/1987 è abrogato a decorrere dalla data del 31 luglio 1994.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 120, comma 1, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
2Parole sostituite al comma 1 da art. 77, comma 1, L. R. 47/1993
Art. 29
 
1. L' articolo 2 della legge regionale n. 16/1987 è abrogato a decorrere dalla data del 31 luglio 1994.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 120, comma 1, L. R. 1/1993 con effetto, ex articolo 136 della medesima legge, dal 1° gennaio 1993.
2Parole sostituite al comma 1 da art. 77, comma 2, L. R. 47/1993
Art. 30

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 31

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 32

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 33

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 34

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 35

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 36

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 37

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 38

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato con D.G.R. 1282/2001, pubblicata nel BUR S.S. n.12 dd. 13.7.2001, cosi' come previsto dall'art.3, comma 2, L.R. 18/1996.
Art. 39

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato, ai sensi dell'art. 3, comma 8, L.R. 18/1996, dall'art. 40 del D.P.Reg. 0277/Pres. dd. 27 agosto 2004 (B.U.R. 10/9/2004, S.S. n. 18).
Art. 40

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 54, comma 1, lettera aa), L. R. 18/2016 , con effetto dall'1/6/2017, come previsto dall'art. 59, c. 1, della medesima L.R. 18/2016.
Art. 41
 
1. All' articolo 35 della legge regionale n. 11/1990, come modificato dall' articolo 17 della legge regionale n. 47/1990, la data << 1 gennaio 1992 >> è sostituita dalla data << 1 gennaio 1994 >>.
Art. 42
 
1. Per la collaborazione alle attività dell' Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d' Europa (AICCRE) la Regione è autorizzata a mettere a disposizione degli organismi regionali e nazionali della Associazione medesima, senza alcun onere a carico della stessa, personale regionale di qualifica funzionale non superiore a quella di consigliere per un massimo di 2 unità.
Art. 43
 
1. Il personale assunto con contratto di lavoro giornalistico ai sensi dell' articolo 42 della legge regionale n. 53/1981, come da ultimo modificato dall' articolo 24 della legge regionale n. 44/1988, può essere utilizzato anche presso società per azioni partecipate dalla Regione che svolgono un servizio pubblico nonché presso l' Azienda regionale per la promozione turistica o presso gli uffici decentrati dell' Azienda stessa; il personale medesimo può altresì, in presenza di particolari iniziative promozionali o attività di interesse dell' Amministrazione regionale, espletare le proprie mansioni presso le principali Aziende di promozione turistica della Regione.
Note:
1Parole aggiunte al da art. 14, comma 29, L. R. 12/2009
Art. 44
 
1. Nelle more dell' inquadramento di cui all' articolo 19, la posizione di comando del personale avente titolo all' inquadramento medesimo è prorogata per un ulteriore anno anche in deroga al limite temporale di cui all' articolo 45, primo comma, della legge regionale n. 53/1981, ed anche al di fuori del contingente numerico di cui allo stesso articolo, secondo comma.
2. 
( ABROGATO )
3. Nelle more dell' inquadramento di cui all' articolo 22, le assunzioni del personale avente titolo all' inquadramento medesimo, sono prorogate, alle scadenze ultime previste, di un ulteriore anno.
4. Nelle more dell' inquadramento di cui all' articolo 23, l' IRFoP mantiene in servizio il personale del Centro di formazione professionale Marina d' Aurisina - Europa Hotel avente titolo all' inquadramento medesimo utilizzando per i compiti d' istituto nonché ponendolo a disposizione delle strutture dell' Amministrazione regionale e degli Enti regionali, compatibilmente alle specifiche professionalità.
Note:
1Parole sostituite al comma 2 da art. 77, comma 3, L. R. 47/1993
2Comma 2 abrogato da art. 37, comma 1, lettera h), L. R. 27/2017
Art. 45
 
1. Per sopperire alle crescenti ed immediate esigenze di funzionalità dell' Amministrazione regionale ed in conseguenza degli inquadramenti di cui agli articoli 19, 20 e 22, il numero di posti dell' organico del personale del ruolo unico regionale è aumentato, per le rispettive qualifiche funzionali, delle seguenti unità:
commesso:26
agente tecnico:19
coadiutore:70
segretario:208
consigliere:78
funzionario:2
Totale:403


Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 40, comma 1, L. R. 39/1993
Art. 46
 
1. Con provvedimento legislativo, da emanarsi una volta attuati gli adempimenti di cui all' articolo 1, comma 2, si procede ad un riassetto strutturale dell' ordinamento del personale nonché ad una definizione, a regime, delle modalità di progressione giuridico - economica di carriera del personale medesimo.
Art. 47
 
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 550, 8800 e 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.