LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 maggio 1992, n. 16

Interventi straordinari di salvaguardia ambientale, di valorizzazione del patrimonio urbanistico - edilizio e di sostegno delle attività agricole e artigianali del Carso.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/05/1992
Materia:
130.01 - Comuni e Province
440.02 - Parchi e riserve naturali
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti

Art. 1
 
1. La Regione predispone, d' intesa con il Comune di Trieste, la Provincia di Trieste, la Comunità montana del Carso e sentite le organizzazioni di categoria interessate, un organico complesso di interventi per la salvaguardia del patrimonio boschivo ed ambientale, per il miglioramento della dotazione di strutture per servizi alla popolazione residente, per il sostegno delle attività produttive minori agricole ed artigianali.
2. Per l' attuazione degli interventi di cui al comma 1, con specifico riferimento alla definizione delle scelte di localizzazione delle opere da esso previste, l' Amministrazione regionale predispone un apposito piano esecutivo che costituisce base per la stipula, secondo le modalità e le procedure di cui all' articolo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142, di un accordo di programma fra la Regione, il Comune di Trieste sul cui territorio sono localizzati gli interventi, prioritariamente nella circoscrizione dell' Altipiano Est, la Provincia di Trieste e la Comunità montana del Carso.
3. Alla realizzazione degli interventi provvedono gli Enti di cui al comma 1 secondo le rispettive competenze. La Regione può tuttavia affidare in concessione la realizzazione di interventi di propria competenza, concernenti opere destinate ad attività produttive, culturali e sportive al servizio della popolazione residente nelle zone individuate dal comma 2, alla Provincia di Trieste, alla Comunità montana del Carso, al Comune di Trieste.
4. Per le finalità di cui al comma 3, l' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere spese dirette, nonché ad assegnare agli Enti realizzatori delle opere, individuate al comma 2, finanziamenti fino al 100 per cento della spesa ritenuta ammissibile, secondo le modalità e le procedure di cui alla legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46.
Note:
2Integrata la disciplina del comma 1 da art. 1, comma 3 bis, L. R. 16/1992 nel testo modificato da art. 6, comma 23, L. R. 23/2002
Art. 2
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad affidare, sentiti i Comuni interessati, un incarico per la progettazione del piano di conservazione e sviluppo del parco naturale del Carso.
2. Qualora siano in corso procedure per il finanziamento ai Comuni per la redazione dei progetti del parco naturale del Carso nell' ambito del loro territorio, i Comuni medesimi stipulano le convenzioni di loro competenza assicurando la conformità delle stesse al contenuto della convenzione regionale.
3. Nel caso di un parco o di un ambito di tutela già dotati di piano di conservazione e sviluppo o di un piano particolareggiato, almeno adottati dai Comuni interessati, i professionisti incaricati dalla Regione possono utilizzare gli elaborati esistenti compatibili con l' oggetto dell' incarico.
Art. 3
 
1. È autorizzata la concessione alla Comunità montana del Carso di un finanziamento straordinario di lire 200 milioni da utilizzare per interventi diretti alla tutela, al miglioramento, alla ricostituzione e alla manutenzione del patrimonio forestale del Carso.
2. Ai fini della concessione del finanziamento di cui al comma 1, la Comunità montana del Carso predispone un programma avente ad oggetto opere selvicolturali sulle aree degradate o danneggiate da incendi, sulle aree interessate da infestazioni parassitarie, sulle pinete artificiali che necessitano di diradamento o siano in evoluzione verso formazioni di latifoglie, sulla boscaglia di neo - formazione, nonché interventi per l' organizzazione di operazioni di pulizia delle aree boschive e di asporto di materiale di rifiuto.
3. Il programma di cui al comma 2 è sottoposto all' esame dell' Amministrazione regionale ai fini del coordinamento degli interventi in esso previsti con quelli di competenza della Regione in materia di prevenzione e repressione degli incendi ed è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell' Assessore regionale alle foreste.
4. Le opere selvicolturali comprese nel programma di cui al comma 2 sono considerate di pubblico interesse. Per la loro esecuzione è consentita l' occupazione temporanea dei terreni ai sensi delle disposizioni di cui all' articolo 5 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8.
Art. 4
 
1. Allo scopo di favorire il rafforzamento delle strutture produttive del settore primario, la Comunità montana del Carso è autorizzata a concedere contributi una tantum in conto capitale agli operatori agricoli, singoli e associati, a sostegno degli interventi diretti allo sviluppo di colture pregiate, della zootecnia e delle produzioni animali, nonché a sostegno delle attività agrituristiche.
2. Le modalità e le procedure per la concessione dei contributi di cui al comma 1 sono oggetto di apposito regolamento, che è definito dalla Comunità montana del Carso nel rispetto dei limiti e in armonia con i criteri previsti dalla normativa regionale di settore ed è adottato dalla Comunità stessa su conforme parere della Direzione regionale dell' agricoltura.
3. Per le finalità di cui al comma 1 è autorizzata l' assegnazione alla Comunità montana del Carso di un finanziamento straordinario di lire 900 milioni.
Art. 5
 
1. Al fine di assicurare la salvaguardia dei valori ambientali, storici ed artistici dei borghi carsici e del loro tessuto urbano e sociale, l' Amministrazione regionale concede contributi annui costanti nella misura e con le modalità previste dagli articoli 85 della legge regionale 1 settembre 1982, n. 75 e 25 della legge regionale 29 aprile 1986, n. 18, sui mutui contratti da proprietari di immobili destinati ad uso residenziale, siti nell' ambito di aree classificate come << zona omogenea A >> dagli strumenti urbanistici vigenti, per interventi di recupero edilizio degli immobili stessi.
2. Hanno titolo alla concessione dei contributi di cui al comma 1 i soggetti che risultano proprietari dell' immobile interessato dall' intervento di recupero da almeno due anni.
3. Gli immobili oggetto di contribuzione possono essere dati in locazione anche a cittadini stranieri ed a persone che non possiedono i requisiti previsti per l' edilizia agevolata, purché prestino attività lavorativa presso l' Area di ricerca, la Società per il << Sincrotrone Trieste >>, il Centro di Fisica Teorica di Miramare, L' Università degli Studi di Trieste, o altri istituti scientifici di carattere pubblico che operano nella Provincia di Trieste.
Art. 6
 
1. Al fine di realizzare, nel territorio del Carso, un programma di opere e interventi di risanamento di aree già adibite a discariche di rifiuti solidi e di ripristino ambientale di torrenti già sede di attività estrattive, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere finanziamenti straordinari ai Comuni e agli Enti pubblici interessati.
2. Il programma di cui al comma 1 è elaborato sulla base di specifici progetti di ripristino ambientale predisposti dagli Enti indicati al comma 1 ed è approvato dalla Giunta regionale su proposta dell' Assessore alla pianificazione territoriale d' intesa con l' Assessore all' ambiente, sentite la Provincia di Trieste e l' Unità sanitaria locale territorialmente competente.
3. Per l' istruttoria dei progetti predisposti dai Comuni e dagli Enti pubblici interessati e per il successivo finanziamento delle opere e degli interventi in essi previsti, si applicano le disposizioni di cui all' articolo 7, commi quarto, quinto, sesto e settimo e all' articolo 10 della legge regionale 30 agosto 1986, n. 39, nonché le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8 del relativo Regolamento di esecuzione, approvato con DPGR 10 febbraio 1987, n. 52.
Art. 7
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere al Comune di Trieste un finanziamento straordinario di lire 1.600 milioni per la realizzazione, nella località di Opicina, della sede del centro civico della circoscrizione dell' Altipiano Est.
2. Per la concessione del finanziamento di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui agli articoli 8 e 9 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46.
Art. 8
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 è autorizzata la spesa complessiva di lire 15.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2001.
2. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 è istituito, alla Rubrica n. 6 - programma 0.6.3. - Categoria 2.1. - Sezione X - il capitolo 933 (2.1.210.4.10.12) con la denominazione << Spese dirette e finanziamenti al Comune di Trieste, alla Provincia di Trieste ed alla Comunità montana del Carso per la realizzazione degli interventi per la salvaguardia del patrimonio boschivo ed ambientale, per il miglioramento delle strutture destinate ai servizi alla popolazione residente e per il sostegno delle attività produttive minori agricole ed artigianali del Carso >>, e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 4.500 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.
3. Gli oneri relativi agli anni dal 1995 al 2001 fanno carico al corrispondente capitolo del bilancio per gli anni medesimi.
4. Sul predetto capitolo 933 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.500 milioni, cui si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 << Fondo di riserva di cassa >> dello stato di previsione precitato.
Art. 9
 
1. Gli oneri relativi all' applicazione dell' articolo 2, comma 1, fanno carico al capitolo 2021 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, che presenta sufficiente disponibilità: nella denominazione del predetto capitolo 2021, prima della locuzione << contributi >> viene inserita la locuzione << Spese e >>.
Art. 10
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 3 è autorizzata la spesa complessiva di lire 200 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
2. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 è istituito, alla Rubrica n. 6 - programma 0.7.1. - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 996 (2.1.234.5.10.11) con la denominazione << Finanziamento straordinario alla Comunità montana del Carso per interventi diretti alla tutela, al miglioramento, alla ricostituzione e alla manutenzione del patrimonio forestale del Carso >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 200 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
3. Sul predetto capitolo 996 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 100 milioni, cui si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione precitato.
Art. 11
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 4, è autorizzata la spesa di lire 900 milioni per l' anno 1992.
2. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 è istituito, alla Rubrica n. 6 - programma 0.7.1. - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 997 (2.1.234.5.10.12) con la denominazione << Finanziamento straordinario alla Comunità montana del Carso per la concessione di contributi una tantum agli operatori agricoli, singoli e associati, a sostegno degli interventi diretti allo sviluppo di colture pregiate, della zootecnia e delle produzioni animali, nonché a sostegno delle attività agrituristiche >>, e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 900 milioni per l' anno 1992.
3. Sul predetto capitolo 997 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 900 milioni, cui si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 << Fondo di riserva di cassa >> dello stato di previsione precitato.
Art. 12
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 5 è autorizzato, nell' anno 1992, il limite di impegno di lire 300 milioni.
2. Le annualità relative sono iscritte nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale nella misura di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 2011.
3. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni dal 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 è istituito, alla Rubrica n. 13 - Programma 1.4.1. - Categoria 2.4. - Sezione X - il capitolo 3304 (2.1.241.4.10.12) con la denominazione << Contributi annui costanti sui mutui contratti da proprietari di immobili ad uso residenziale dei borghi carsici siti nell' ambito di aree classificate come << zona omogenea A >> dagli strumenti urbanistici >>, e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 900 milioni, suddiviso in ragione di lire 300 milioni per ciascuno degli anni dal 1992 al 1994.
4. Le annualità autorizzate per gli anni dal 1995 al 2011 fanno carico ai corrispondenti capitoli del bilancio per gli anni medesimi.
5. Sul predetto capitolo 3304 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 300 milioni, cui si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione precitato.
Art. 13
 
1. Per le finalità dell' articolo 6 è autorizzata la spesa di lire 1.500 milioni per l' anno 1992.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 è istituito, alla Rubrica n. 10 - programma 1.4.2. - Categoria 2.3. - Sezione X - il capitolo 2122 (2.1.232.3.08.29) con la denominazione << Finanziamenti straordinari ai Comuni ed agli Enti pubblici interessati per la realizzazione di un programma di opere ed interventi di risanamento di aree già adibite a discariche di rifiuti solidi e di ripristino ambientale dei terreni già sede di attività estrattive nel territorio del Carso >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 1.500 milioni per l' anno 1992.
3. Sul predetto capitolo 2122 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 1.500 milioni, cui si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione precitato.
Art. 14
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 7 è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.600 milioni, suddivisa in ragione di lire 800 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
2. A tale fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 è istituito, alla Rubrica n. 13 - programma 1.4.3. - Categoria 2.3 - Sezione X - il capitolo 3405 (2.1.232.5.08.15) con la denominazione << Finanziamento straordinario al Comune di Trieste per la realizzazione del Centro civico della circoscrizione dell' Altopiano Est nella località di Opicina >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.600 milioni, suddiviso in ragione di lire 800 milioni per ciascuno degli anni 1992 e 1993.
3. Sul predetto capitolo 3405 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 800 milioni, cui si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione precitato.
Art. 15
 
1. All' onere complessivo di lire 9.600 milioni in termini di competenza, suddiviso in ragione di lire 5.100 milioni per l' anno 1992, lire 2.700 milioni per l' anno 1993 e lire 1.800 milioni per l' anno 1994, relativo alla copertura degli oneri previsti dagli articoli 8, e dal 10 al 14 si provvede:
a) per lire 7.500 milioni, suddivisi in ragione di lire 3.000 milioni per l' anno 1992, lire 2.700 milioni per l' anno 1993 e lire 1.800 milioni per l' anno 1994 mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposita partita di fondo globale iscritta sul capitolo 8920 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 (Partita n. 9 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci medesimi): di detto importo la quota di lire 3.000 milioni per l' anno 1992 corrisponde alla somma non utilizzata al 31 dicembre 1991 e trasferita, ai sensi dell' articolo 7, secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 9 del 12 febbraio 1992;
b) per lire 2.100 milioni per l' anno 1992 mediante storno, di pari importo, dal capitolo 8840 dello stato di previsione della spesa precitato.

Art. 16
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.