LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 marzo 1992, n. 13

Norme per la prima applicazione della legge 25 agosto 1991, n. 287, recante << Aggiornamento della normativa sull' insediamento e sull' attività dei pubblici esercizi >>, nel territorio della Regione Friuli - Venezia Giulia.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  30/03/1992
Materia:
220.02 - Commercio

Art. 1
 
1. In conformità a quanto previsto dall' articolo 1, comma 4, della legge 25 agosto 1991, n. 287, nel territorio della regione Friuli - Venezia Giulia le disposizioni della legge n. 287/1991 trovano applicazione salvo quanto previsto dagli articoli da 2 a 9.
Art. 2
 
1. L' obbligo di accertare, in sede di rilascio di autorizzazione all' apertura o al trasferimento di sede degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti o bevande, la conformità dei locali ai criteri stabiliti con decreto del Ministro dell' interno, trova applicazione dalla data di emanazione del decreto medesimo.
Art. 3
 
1. Nelle more dell' adozione dell' atto di indirizzo e di coordinamento previsto dall' articolo 3, comma 4, della legge n. 287/1991, la Regione fissa con proprio autonomo provvedimento, adottato con le modalità previste nel medesimo articolo 3, comma 4, i criteri ed i parametri previsti da tale disposizione.
2. Successivamente all' adozione dell' atto di indirizzo e di coordinamento di cui al comma 1, la Regione provvede al riesame dei criteri e dei parametri adottati ai sensi del comma 1, per adeguarli alla direttive statali.
Art. 4
 
1. Nella Commissione di cui all' articolo 6, comma 1, della legge n. 28/1991, il componente previsto dalla lettera c) è sostituito dal Segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio o da un funzionario dallo stesso delegato.
2. Nella Commissione di cui all' articolo 6, comma 3, della legge n. 287/1991, il componente previsto dalla lettera e) è sostituito dal Segretario generale della Camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura competente per territorio o da un funzionario dallo stesso delegato.
Art. 5
 
1. La Commissione di cui all' articolo 6, comma 1, della legge n. 287/1991 è istituita pure nei Comuni con popolazione residente inferiore ai diecimila abitanti, nei quali il movimento turistico superi il milione di presenze annuali.
2. I Comuni di cui al comma 1 sono individuati con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 6
 
1. Per la disciplina dell' orario di attività di cui all' articolo 8 della legge n. 287/1991 trovano applicazione gli articoli 7, 8, 9, 10 e 11 della legge regionale 18 dicembre 1989, n. 37.
Art. 7
 
1. Le funzioni previste dal comma 4 dell' articolo 10 della legge n. 287/1991 sono esercitate, secondo quanto disposto dall' articolo 2 della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, dal Comune competente per territorio, che riceve il rapporto di cui all' articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 e applica le sanzioni amministrative pecuniarie di cui ai commi 1 e 2 dell' articolo 10 della legge n. 287/ 1991.
2. Le violazioni in materia di orario di attività restano soggette all' applicazione delle sanzioni di cui all' articolo 12 della legge regionale 18 dicembre 1989, n. 37.
3. Per la devoluzione dei proventi delle sanzioni previste dal presente articolo, si applica il disposto di cui all' articolo 24, primo comma, della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1.
Art. 8
 
1. Le funzioni previste dall' articolo 12, comma 2, della legge n. 287/1991 in capo all' Ufficio provinciale dell' industria, del commercio e dell' artigianato sono esercitate dal Comune competente per territorio.
Art. 9
 
1. Nelle more dell' adozione del provvedimento di cui all' articolo 3, comma 1, della presente legge, le domande già presentate dell' entrata in vigore della legge n. 287/ 1991 possono essere definite dai competenti Comuni purché non vengano superati i limiti di cui ai piani di sviluppo e di adeguamento commerciale disposti ai sensi del Capo II della legge 11 giugno 1971, n. 426.
2. Il trasferimento in questione o in proprietà di un pubblico esercizio, per atto tra vivi o per causa di morte, comporta di diritto il trasferimento dell' autorizzazione a chi subentra nello svolgimento dell' attività, sempre che sia provato l' effettivo trasferimento dell' esercizio ed il subentrante sia iscritto nel registro degli esercenti il commercio.
3. Il subentrante già iscritto nel registro alla data dell' atto di trasferimento dell' esercizio o, nel caso di subingresso per causa di morte, alla data di acquisto del titolo, può iniziare l' attività solo dopo aver chiesto l' autorizzazione al Comune, Qualora a decorrere dalla data predetta non inizi l' attività entro il termine previsto dall' articolo 31, primo comma, lettera a), della legge 11 giugno 1971, n. 426, decade dal diritto di esercitare l' attività del dante causa.
4. Il subentrante per causa di morte non iscritto nel registro alla data di cui al comma 3 può iniziare l' attività commerciale solo dopo aver chiesto l' iscrizione nel registro e l' autorizzazione.
5. Qualora non ottenga l' autorizzazione entro un anno dalla data predetta, decade dal diritto di esercitare l' attività del dante causa.
6. Tale termine di un anno è prorogato dal sindaco quando il ritardo non risulti imputabile all' interessato.
Art. 10
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.