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Indice:
L.R. n. 1/1992
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Art. 4
Leggi regionali
Legge regionale
13 gennaio 1992
, n.
1
Modifiche alle norme in materia di funzionamento e finanziamento dei gruppi consiliari.
TESTO STORICO
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
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Testo annotato
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 14/01/1992, N. 004
Data di entrata in vigore:
29/01/1992
Materia:
120.04
-
Gruppi consiliari
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 1
1.
L'
articolo 4 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52
, come sostituito dall'
articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1986, n. 62
, è sostituito dal seguente:
<< Art. 4
Alle segreterie di ciascun gruppo è assegnato personale entro i seguenti limiti:
a) una unità di qualifica funzionale non superiore a quella di consigliere o equiparata per i gruppi fino a venti consiglieri appartenenti alla stessa forza politica ovvero per ciascuna forza politica rappresentata nel gruppo misto o in quelli con denominazione propria costituiti da consiglieri appartenenti a forze politiche diverse; due unità per gruppi con più di venti consiglieri appartenenti alla stessa forza politica;
b) una unità di qualifica funzionale non superiore a quella di segretario o equiparata per i gruppi con meno di cinque consiglieri appartenenti alla stessa forza politica; due unità per i gruppi da cinque a dieci; tre per quelli da undici a venti; quattro per i gruppi con oltre venti consiglieri appartenenti alla stessa forza politica.
Alle segreterie dei gruppi con oltre otto consiglieri appartenenti alla stessa forza politica è assegnata, altresì, una unità di qualifica funzionale non superiore a quella di funzionario o equiparata, con funzione di capo della segreteria, cui spetta l' indennità e si applicano le disposizioni in materia di lavoro straordinario previste per i segretari particolari.
Al restante personale delle segreterie dei gruppi spettano le indennità e si applicano le norme in materia di lavoro straordinario previste per gli addetti di segreteria delle segreterie particolari nonché le disposizioni adottate per il funzionamento delle segreterie particolari. >>.
Art. 2
1.
Ai dipendenti che, alla data di entrata in vigore della presente legge, esercitano le funzioni di capo della segreteria di un gruppo consiliare con meno di nove consiglieri, e che continuano a svolgere tali mansioni, si applicano, fino al termine della VI legislatura, le disposizioni previste dall'
articolo 4, secondo comma, della legge regionale n. 52/1980
, così come sostituito dall' articolo 1.
Art. 3
1.
L'
articolo 3 della legge regionale 5 novembre 1973, n. 54
, come da ultimo modificato dall'
articolo 12 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52
, è sostituito dal seguente:
<< Art. 3
Ai gruppi consiliari costituiti da consiglieri appartenenti ad una sola forza politica o a forze politiche diverse vengono corrisposti, per l' esercizio delle loro funzioni, contributi a carico del bilancio del Consiglio che sono determinati nei seguenti importi mensili:
a) lire 4.200.000 per ciascun gruppo;
b) lire 600.000 per ciascun consigliere iscritto, per gruppi aventi fino a cinque consiglieri; lire 500.000 per ciascun consigliere iscritto, per gruppi aventi da sei a dieci consiglieri; lire 400.000 per ciascun consigliere iscritto, per gruppi aventi oltre dieci consiglieri:
Al gruppo misto composto da meno di tre consiglieri l' importo mensile di cui alla lettera a) del primo comma viene commisurato in ragione di 1/3 per ciascun consigliere iscritto. >>.
Art. 4
1.
Gli oneri derivanti dall' applicazione degli articoli 1 e 2 fanno carico agli appropriati capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
2.
Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 3 fanno carico al capitolo 1 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991. il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative