Art.   1
        
       Approvazione tabella variazioni di competenza
dello stato di previsione dell' entrata
        
        
        
          1. Nello stato di previsione dell' entrata  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1992-1994  e  del  bilancio  per l' anno 1992 sono introdotte le variazioni,  in  termini  di competenza, di cui all' annessa tabella <<  A  >>.
       
      
      
      
        Art.   2
        
       Approvazione tabella variazioni di competenza
dello stato di previsione della spesa
        
        
        
          1. Nello stato di previsione  della  spesa  del  bilancio pluriennale per  gli  anni  1992-1994  e  del  bilancio  per l' anno 1992 sono introdotte le variazioni,  in  termini  di competenza, di cui all' annessa tabella <<  B  >>.
       
      
      
      
        Art.   3
        
       Approvazione tabella variazioni di competenza
relative ad assegnazioni statali
        
        
        
          1. Nello stato di previsione dell' entrata e della  spesa del bilancio  pluriennale  per  gli  anni  1992-1994  e  del bilancio per l' anno 1992 sono introdotte le variazioni,  in termini di competenza, di cui all' annessa tabella <<  C  >>.
       
      
      
      
        Art.   4
        
       Approvazione tabella variazioni di competenza
relative alla contrazione di mutui
        
        
        
          1. In relazione al  disposto   dell' articolo  10,  nello stato di previsione dell' entrata e della spesa del bilancio pluriennale per  gli  anni  1992-1994  e  del  bilancio  per l' anno 1992 sono introdotte le variazioni,  in  termini  di competenza, di cui all' annessa tabella <<  D  >>.
       
      
      
      
        Art.   5
        
       Approvazione tabella variazioni di cassa
        
        
        
          1. Nello stato di previsione dell' entrata e della  spesa del bilancio per l' anno 1992 sono introdotte le variazioni, in termini di cassa, di cui all' annessa tabella <<  E  >>.
       
      
      
      
        Art.   6
        
        
        
        
        
        
        
          2. Il predetto onere di lire 5.500 milioni fa  carico  al capitolo  983  dello   stato   di   previsione  della  spesa del  bilancio  pluriennale  per  gli anni 1992 - 1994  e del bilancio per l' anno 1992, il cui stanziamento,  in  termini di competenza, è elevato di pari importo.
        
        
        
          3. All' onere di lire 5.500 milioni si provvede  mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8961 <<  Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo  economico  e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia  >>  dello stato di previsione precitato.
       
      
      
      
        Art.   7
        
       Interventi per la protezione delle foreste
dall' inquinamento
(Programma 1.3.1.)
        
        
        
          1. Nell' ambito degli interventi per la protezione  delle foreste    dall' inquinamento   atmosferico   previsti   dal 
Regolamento CEE n.  3528  del  17  novembre  1986,  ai  fini dell' attuazione   del   programma    regionale    per    il miglioramento delle tecniche di monitoraggio delle  foreste, denominato PACID - FVG, approvato  con  deliberazione  della Giunta regionale 6 dicembre 1991,  n.  6343  ed  ammesso  al contributo comunitario con decisione della  Commissione  CEE del 28 luglio 1992, da realizzarsi secondo le procedure e le modalità di cui alla 
legge regionale 8 aprile 1982, n.  22, è autorizzata la spesa di lire  186  milioni  per   l' anno 1992.
 
        
        
        
          2. A tal fine nello stato di previsione della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e  del  bilancio per l' anno 1992 è istituito alla Rubrica n. 12 - programma 1.3.1. - spese d' investimento - Categoria 2.1. - Sezione  X -   il    capitolo    2863    (2.1.210.3.10.11)    con    la denominazione <<  Spese per l' attuazione  di  interventi  in applicazione  del  
Regolamento  CEE   n.   3528/1986   Fondi regionali   >>  e  con  lo  stanziamento,   in   termini   di competenza, di lire 186 milioni per l' anno 1992.
 
       
      
      
      
        Art.   8
        
       Anticipazioni delle aziende di trasporto pubblico locale
(Programma 0.1.4.)
        
        
        
          1. Al fine di assicurare  la  regolare  prosecuzione  dei servizi di trasporto  pubblico  locale,   l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere garanzie fideiussorie a favore delle aziende di trasporto pubbliche,  private  e  in concessione, a fronte  delle  anticipazioni che  le  aziende medesime saranno autorizzate ad assumere con gli istituti di credito, sino alla concorrenza massima di lire 20  miliardi, nei limiti della quota  corrispondente   all' ammontare  del costo standard corrente dei servizi  di  trasporto  pubblico locale riconosciuto per ogni azienda ai sensi dell' articolo 48, terzo  comma,  lettera  a),  della  
legge  regionale  21 ottobre 1986, n. 41, non coperto dai contributi regionali di esercizio assegnati ai sensi dell' 
articolo 50  della  legge regionale  n.  41/1986,  nonché  dai   contributi   statali correnti di settore e, comunque, dai  proventi  dei  servizi svolti.
 
        
        
        
          2. L' autorizzazione di cui al comma 1 è concessa  dalla direzione regionale della viabilità e dei  trasporti  sulla base delle domande  presentate  dalle  aziende  interessate, corredate della documentazione dimostrativa  del  fabbisogno di cassa.
        
        
        
          3. La concessione delle garanzie alle singole aziende  di trasporto  è  disposta  con  deliberazione   della   Giunta regionale  su  proposta   dell' Assessore   regionale   alle finanze,  di  concerto  con   l' Assessore  regionale   alla viabilità ed ai trasporti.
        
        
        
          4. Gli eventuali oneri derivanti dalla concessione  delle garanzie di cui al comma 1 fanno  carico  al  capitolo  1212 dello  stato  di  previsione  della   spesa   del   bilancio pluriennale per  gli  anni  1992-1994  e  del  bilancio  per l' anno 1992, il cui stanziamento, in termini di competenza, è elevato di lire 1 miliardo  per   l' anno  1992,  cui  si provvede mediante storno di pari importo dal  capitolo  8860 del medesimo stato di previsione.
       
      
      
      
        Art.   9
        
       Prestazioni di garanzia
        
        
        
          1.   L' Amministrazione  regionale   è   autorizzata   a concedere garanzie fidejussorie, fino  alla  concorrenza  di lire 5.000 milioni e per la durata massima di 6 mesi,  sulle anticipazioni    concesse    da    Istituti    di    credito all' Osservatorio geofisico sperimentale di  Trieste,  nelle more dell' erogazione dei contributi dovuti dallo Stato  per gli anni 1992 e 1993 per il funzionamento dell' Ente.
        
        
        
          2. La domanda per la concessione della garanzia di cui al comma 1 è corredata dall' atto esecutivo con  cui   l' Ente dispone  il  ricorso   all' anticipazione  e   all' atto  di adesione dell' Istituto di  credito.  La  concessione  della garanzia  è  disposta  con   deliberazione   della   Giunta regionale, su proposta dell' Assessore alle finanze.
        
        
        
          3. Gli eventuali oneri derivanti  dall' applicazione  del presente articolo fanno carico al capitolo 1214 dello  stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale  per  gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, che presenta sufficiente disponibilità.
        
        
        
       
      
      
      
        Art.  10
        
        
        
        
          1. All' 
articolo 1, comma  1,  della  legge  regionale  2 settembre 1991, n. 39, come  sostituito   dall' 
articolo  16 della legge regionale 7 settembre 1992, n. 30, le lettere b) e c) sono sostituite dalle seguenti:
<<  b)  lire  1.500  milioni  per  interventi  di   sviluppo,    ristrutturazione, adattamento del patrimonio edilizio  di    proprietà degli enti locali,  destinato  a  funzioni  di    interesse pubblico;
c) lire 19.000 milioni, per investimenti in opere  pubbliche    dirette  alla  riqualificazione  di  aree  urbane  e  per    infrastrutture  a   servizio   della   circolazione   nei    capoluoghi provinciali, ivi compresi  i  parcheggi  ed  i    percorsi ciclopedonali;  >>.
 
        
        
        
          2. Per quanto previsto dall' 
articolo 1, comma 1, lettera b),  della  legge  regionale  2 settembre 1991, n. 39, così come sostituito dall' 
articolo  16,  comma  1,  della  legge regionale 7 settembre 1992, n. 30 e dal comma 1 del presente articolo,  la  spesa   complessiva  di lire  5.500  milioni, suddivisa in ragione di lire 3.000 milioni per  l' esercizio 1992 e  di  lire  2.500  milioni per l' esercizio 1993, come rideterminata dal medesimo 
articolo 16, comma 2, della legge regionale 7 settembre 1992 n. 30, è ridotta, di lire  3.000 milioni per l' anno 1992 e di lire 1.000 milioni per l' anno 1993, fermo restando il residuo onere a carico  del capitolo 923  dello  stato  di  previsione  della  spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994.
 
        
        
        
          3. Per quanto previsto dall' 
articolo 1, comma 1, lettera c), della legge regionale 2 settembre  1991,  n.  39,  così come sostituito dall' 
articolo  16,  comma  1,  della  legge regionale 7 settembre 1992, n. 30 e dal comma 1 del presente articolo, è autorizzata l' ulteriore spesa  di  lire  4.000 milioni, suddivisa in ragione  di  lire  3.000  milioni  per l' anno 1992 e di lire 1.000 milioni per  l' anno  1993.  Il corrispondente onere fa carico al capitolo 925  dello  stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale  per  gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992. A tale onere si provvede mediante storno, di pari importo,  dal  capitolo 923 dello stato di previsione  precitato,  in  relazione  al disposto di cui al comma 2.
 
       
      
      
      
        Art.  11
        
       Copertura finanziaria
        
        
        
          1. Alla copertura della spesa di lire  6.533.550.000,  in termini  di   competenza   -   relativa     all' anno   1992 -  corrispondente  alla  somma  della  differenza   tra   le variazioni in  aumento  ed  in  diminuzione  previste  dalla Tabella <<  B  >> (articolo 2 - lire  6.347.550.000)  e  della spesa autorizzata dall' articolo 7  (lire  186  milioni)  si provvede con la variazione in aumento dell' entrata prevista dalla Tabella <<  A  >> (articolo 1 - lire 6.533.550.000).
       
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
      
        Art.  15
        
       Esonero dalla maggiorazione degli interessi legali
per revoca di contributi agli enti locali
        
        
        
          1. La maggiorazione  degli  interessi  legali  non  trova applicazione, nel caso di  revoca  di  contributo  assentito dalla Giunta regionale anteriormente al  31  dicembre  1978, per l' esecuzione di lavoro di ammodernamento e  riparazione di case di riposo  per  anziani  da  parte  di  enti  locali nell' ambito degli  interventi  previsti   dall' 
articolo  1 della legge regionale 7 gennaio 1972,  n.  3,  e  successive modificazioni ed integrazioni.
 
        
        
        
       
      
      
      
      
      
      
      
      
      
        Art.  18
        
       Proroga delle funzioni dell' Ufficio stralcio
del Servizio autonomo dell' emigrazione
        
        
        
       
      
      
      
        Art.  19
        
       Entrata in vigore
        
        
        
          1. La presente legge entra in vigore il giorno della  sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.