LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 novembre 1992, n. 35

Istituzione del servizio di telesoccorso - telecontrollo.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  02/12/1992
Materia:
310.02 - Assistenza sociale

Art. 1
 
1. Al fine di mantenere ed assistere le persone anziane a rischio di istituzionalizzazione nel proprio domicilio, in armonia con i principi e gli obiettivi della programmazione sanitaria in materia socio - assistenziale e sanitaria, l' Amministrazione regionale è autorizzata ad avviare in via sperimentale l' attuazione, per un periodo non superiore ad un anno, di un servizio di telesoccorso - telecontrollo.
2. Il servizio, oltre a soddisfare le richieste di soccorso, realizza un ricorrente contatto telefonico con l' utente; è integrato con i servizi dell' emergenza sanitaria, opera in raccordo con i servizi sociali di base di cui all' articolo 19 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33 e può avvalersi dell' apporto di volontariato individuale od organizzato.
3. Con successiva legge regionale si provvede, sulla base delle risultanze della sperimentazione, a disciplinare in via definitiva l' istituzione del servizio di cui al comma 1 ed al suo raccordo con il Piano sanitario regionale e con il Piano socio - assistenziale della Regione.
Art. 2
 
1. La sperimentazione è attivata nei Comuni che ne hanno fatto richiesta ai sensi dell' articolo 14 bis della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35, come introdotto dall' articolo 134, comma 2, della legge regionale 5 febbraio 1992, n. 4.
2. A ciascuno di tali Comuni è assegnato, con deliberazione della Giunta regionale, un numero di utenze determinato in proporzione alla rispettiva popolazione anziana, nonché a parametri demografici e di estensione territoriale degli stessi; gli effettivi destinatari del soccorso sono successivamente individuati dai Comuni in base a priorità determinate con direttive della Giunta regionale e riferite a criteri di rischio di istituzionalizzazione e di reddito.
Art. 3
 
1. Per le finalità di cui all' articolo 1, l' Amministrazione regionale è autorizzata a stipulare una convenzione con un' impresa che presenti i seguenti requisiti: pluriennale esperienza nel settore, professionalità ed efficienza garantite da personale stabile e qualificato, utilizzo di aggiornata tecnologia, collegamento ad una centrale operativa attiva ventiquattro ore su ventiquattro ore per trecentosessantacinque giorni all' anno.
2. All' individuazione del contraente si provvede nelle forme della trattativa privata.
3. La convenzione può prevedere la corresponsione di una anticipazione in misura non superiore all' ottanta per cento del costo del servizio.
Art. 4
 
1. Entro sessanta giorni dalla conclusione della sperimentazione prevista dalla presente legge, la Giunta regionale presenta una relazione alla competente Commissione consiliare sugli esiti della sperimentazione medesima.
Art. 6
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 1 è autorizzata la spesa di lire 400 milioni per l' anno 1992.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 - alla Rubrica n. 18 - programma 2.2.1. - spese correnti - Categoria 1.4. - Sezione VIII - è istituito il capitolo 4770 (2.1.148.2.08.07) con la denominazione << Spese per la realizzazione in via sperimentale del servizio di telesoccorso - telecontrollo >> e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 400 milioni per l' anno 1992.
3. Al predetto onere di lire 400 milioni per l' anno 1992, in termini sia di competenza che di cassa, si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 8840 dello stato di previsione precitato.
Art. 7
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.