LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 agosto 1992, n. 23

Ulteriori disposizioni modificative della legge regionale 12 febbraio 1990, n. 5: << Attuazione, con modifiche, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10. Disciplina transitoria in materia di personale >>. Determinazione per l' anno 1992 dei contingenti organici di cui all' articolo 64, comma 2, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.

TESTO STORICO

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Data di entrata in vigore:
  12/09/1992
Materia:
120.05 - Personale regionale
130.01 - Comuni e Province

Art. 1
 
1.
Il comma 2 dell' articolo 2 della legge regionale 12 febbraio 1990, n. 5, come modificato dall' articolo 1 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 23, è sostituito dal seguente:
<< 2. Le dotazioni organiche suindicate sono costituite mediante assunzione con contratto di lavoro a termine, di durata annuale, rinnovabile per due volte al massimo, di un numero di unità lavorative non superiore ai quattro quinti - calcolati per eccesso - della consistenza numerica dei sovraccennati contingenti organici di dipendenti regionali, e ciò, nel rispetto della ripartizione in qualifiche funzionali proprie dei contingenti organici dei quali si tratta, con esclusione di assunzione di personale appartenente alla seconda ed alla prima qualifica dirigenziale, nonché alla ottava qualifica funzionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268. >>.

Art. 2
 
1. I contingenti organici di personale regionale da assegnare in posizione di comando ai sensi della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, articolo 64, commi 2 e 3, come modificato dall' articolo 6 della legge regionale 12 febbraio 1990, n. 5, sono determinati, anche per l' anno 1992, ai sensi dell' articolo 8, comma 1, della legge regionale n. 5/1990.
Art. 3
 
2. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad imputare ai capitoli 550, 8800 ed 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 gli oneri relativi all' anno 1991 derivanti dall' applicazione dell' articolo 2 della legge regionale 10 giugno 1991, n. 23.
3. In relazione al disposto dell' articolo 2, comma 3, della legge regionale 11 febbraio 1990, n. 5, così come sostituito dall' articolo 1, lo stanziamento del capitolo 1751 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 è ridotto di lire 3.000 milioni, in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994, e, corrispondentemente, sul capitolo 8840 del medesimo stato di previsione è iscritto uno stanziamento complessivo di lire 3.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 1.500 milioni per ciascuno degli anni 1993 e 1994.
Art. 4
 
1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2 hanno effetto a decorrere dall' 1 gennaio 1992.