Art. 19
1. Il personale che alla data del 14 aprile 1992 e alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in posizione di comando alla Regione ai sensi dell'
articolo 44 del DPR 20 dicembre 1979, n. 761, dell'
articolo 5 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, degli articoli 44 e 110 della
legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e dell'
articolo 198 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, può essere inquadrato, previo assenso dell' Amministrazione di provenienza, nella qualifica funzionale corrispondente alla qualifica o livello formalmente rivestiti presso l' Ente di provenienza, secondo l' equiparazione di cui all' allegata tabella << B >>.
2. L' inquadramento del personale di cui al comma 1 è disposto, a domanda dell' interessato da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere favorevole del Direttore regionale, di Ente regionale o di Servizio autonomo presso cui l' interessato si trovi in posizione di comando alla data di cui al comma 1, ed ha effetto dalla data del relativo provvedimento di inquadramento.
3. Il personale inquadrato nel ruolo unico regionale conserva le anzianità maturate nelle corrispondenti carriere o qualifiche o livelli rivestiti presso l' Amministrazione di provenienza.
4.
Al personale inquadrato nel ruolo unico regionale spetta, alla data d' inquadramento, uno stipendio determinato sommando i seguenti elementi:
a) stipendio in godimento alla medesima data presso l' Ente di provenienza, comprensivo degli aumenti periodici nonché degli altri assegni fissi e continuativi;
b) la quota di salario di riallineamento di cui all' articolo 23, sesto comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49. Si applicano i commi 2 e 3 dell' articolo 22 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33. Dal trattamento economico di cui alla lettera a) è detratto il beneficio contrattuale conseguito alla data d' inquadramento presso l' Ente di provenienza riferibile al triennio 1990-1992 con esclusione degli importi attribuiti a titolo di riequilibrio tra anzianità economica ed anzianità giuridica. Ai fini dell' applicazione dell' articolo 22, comma 3, della legge regionale n. 33/1987, lo stipendio iniziale previsto all' articolo 26, primo comma, della legge regionale n. 49/1984, è individuato in base ai valori indicati dalla tabella << B >> allegata alla legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8.
Note:
1Gli effetti, ex articolo 227 L.R. 5/94, conseguenti all' applicazione del presente articolo decorrono dal 7 giugno 1992.
2Integrata la disciplina del comma 4 da art. 9, comma 4, L. R. 20/1996
Art. 20
1. Il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'
articolo 1 della legge regionale 1 giugno 1987, n. 16, nonché gli insegnanti di cui all' articolo 48, undicesimo comma, della
legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, che prestino servizio nell' anno formativo 1991-1992, qualora il rispettivo incarico sia riferito a prestazioni di lavoro che, in almeno uno dei moduli didattici del medesimo anno formativo, non risultino inferiori alle venti ore settimanali, nonché alle materie d' insegnamento di tipo non occasionale, riconducibili ad attività formative consolidate, indicate nell' allegata tabella << C >>, può essere inquadrato, nel limite massimo di 96 unità, nella qualifica funzionale di segretario, profilo professionale di segretario didattico. A tal fine detto personale deve risultare in possesso dei requisiti richiesti per l' assunzione agli impieghi regionali, ad esclusione del limite massimo d' età e, con riferimento ai soli insegnanti di materie a carattere tecnico - pratico, dal possesso del diploma d' istruzione secondaria di secondo grado, in luogo del quale è richiesta la licenza della scuola dell' obbligo e la specifica qualifica professionale, integrata da almeno tre anni di esperienza maturata nel corrispondente ambito lavorativo.
2. Il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell'
articolo 2 della legge regionale n. 16/1987, il quale, nell' anno formativo 1991-1992 svolge prestazioni di lavoro a tempo pieno può essere inquadrato, nel limite massimo di 109 unità, nella qualifica funzionale corrispondente a quella di ultima assunzione, purché in possesso dei requisiti richiesti per l' assunzione agli impieghi regionali, ad esclusione del limite massimo di età.
3. AI fini dell' inquadramento il personale di cui ai commi 1 e 2 deve altresì aver prestato servizio, con contratto di lavoro a tempo determinato, in almeno un altro anno formativo.
4. L' inquadramento del personale di cui ai commi 1 e 2, è disposto, a domanda dell' interessato da presentarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui all' articolo 21, comma 2, ed ha effetto dall' 1 ottobre 1992.
5. AL personale inquadrato nel ruolo unico regionale è attribuito il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica di inquadramento.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 9, comma 2, L. R. 20/1996
2Integrata la disciplina del comma 2 da art. 9, comma 2, L. R. 20/1996
Art. 21
1. L' inquadramento di cui all' articolo 20 avviene mediante prova d' esame teorica o tecnico - pratica e valutazione dei titoli.
2. I programmi e le modalità di svolgimento della prova d' esame, l' individuazione dei titoli valutabili e dei relativi punteggi e l' attribuzione dei posti di cui all' articolo 20 ai singoli profili professionali nonché, per il profilo professionale di segretario didattico, ai gruppi di materie omogenee, sono disposti con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell' Assessore delegato all' organizzazione e al personale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previo confronto con le organizzazioni sindacali.
3. La Commissione esaminatrice delle prove di cui al comma 1, con riferimento agli inquadramenti del personale di cui all'
articolo 1 della legge regionale n. 16/1987, e degli insegnanti di cui all' articolo 48, undicesimo comma, della
legge regionale n. 76/1982, è composta da un dipendente regionale appartenente alla qualifica funzionale di dirigente, in qualità di Presidente, da tre dipendenti regionali appartenenti ad una qualifica funzionale non inferiore a quella di consigliere, in servizio presso l' Istituto regionale per la formazione professionale (IRFoP) o la Direzione regionale della formazione professionale, da un componente esperto in una o più materie su cui vertono le prove, scelto di volta in volta tra i dipendenti regionali di qualifica funzionale non inferiore a quella di segretario, nonché da due dipendenti regionali di qualifica funzionale non inferiore a quella di segretario, designati congiuntamente dalle rappresentanze sindacali.
4. La Commissione esaminatrice delle prove di cui al comma 1, con riferimento agli inquadramenti del personale di cui all'
articolo 2 della legge regionale n. 16/1987, è composta da un dipendente regionale appartenente alla qualifica funzionale di dirigente, in qualità di Presidente, da tre dipendenti regionali appartenenti ad una qualifica funzionale non inferiore a quella di consigliere, nonché da un dipendente regionale di qualifica funzionale non inferiore a quella di segretario, designato congiuntamente dalle rappresentanze sindacali.
6. Le Commissioni di cui ai commi 3 e 4 sono nominate con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa.
7. Le Commissioni dispongono di dieci punti per la valutazione della prova d' esame e di ulteriori dieci punti per la valutazione dei titoli; non è comunque considerato idoneo all' inquadramento chi non riporti, nella prova d' esame, una valutazione di almeno 6/10.
8. La valutazione complessiva risulta dalla somma dei punteggi attribuiti, rispettivamente, alla prova d' esame ed i titoli.
9. Le graduatorie di merito, distinte per qualifica funzionale, profilo professionale e, per il profilo professionale di segretario didattico, anche per singolo gruppo di materie omogenee, sono formate nella valutazione complessiva di cui al comma 8. A parità di merito la precedenza è determinata dalla maggiore anzianità complessiva di servizio presso l' IRFoP o l' Amministrazione regionale ed a parità di questa dall' età.
Art. 22
1. Il personale che, avendo conseguito l' idoneità nei concorsi e selezioni pubbliche per esami di cui alle leggi regionali 18 maggio 1988, n. 31 e 28 agosto 1989, n. 20, è in servizio alla data di entrata in vigore dalla presente legge con contratto di lavoro a tempo determinato, può essere inquadrato nella qualifica funzionale e profilo professionale corrispondente a quello di assunzione. Per il personale assunto nella qualifica funzionale di consigliere ai sensi dell'
articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 31/1988 e degli articoli 3 e 5, comma 1, della
legge regionale n. 20/1989, per profilo professionale corrispondente si intende quello di consigliere giuridico - amministrativo - legale ovvero, se in possesso di diploma attestante il superamento di un corso di formazione per analisti di organizzazione, quello di consigliere analista di organizzazione; per il personale assunto nella qualifica funzionale di coadiutore ai sensi dell'
articolo 1 della legge regionale n. 31/1988 e dell'
articolo 3 della legge regionale n. 20/1989, per profilo professionale corrispondente si intende quello di dattilografo ovvero di coadiutore amministrativo.
2. L' inquadramento del personale di cui al comma 1 ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è disposto a domanda dell' interessato da presentarsi entro 30 giorni dalla data medesima.
3. Ai fini dell' inquadramento di cui al comma 1, il personale deve essere in possesso dei requisiti richiesti per l' assunzione agli impieghi regionali, ad esclusione del limite massimo d' età.
4. Al personale inquadrato nel ruolo unico regionale è attribuito il trattamento economico iniziale previsto per la rispettiva qualifica di inquadramento.
Note:
1Parole sostituite al comma 1 da art. 14, comma 1, L. R. 37/1992
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 2, L. R. 20/1996
Art. 23
1. È istituito, ad esaurimento, un ruolo del personale dipendente dall' IRFoP già in servizio, alla data del 31 dicembre 1991, presso il Centro di formazione professionale di Marina d' Aurisina - Europa Hotel, con contratto di lavoro alberghiero a tempo indeterminato nonché assunto, a tempo determinato, con contratto di lavoro alberghiero, ai sensi dell' articolo 48, undicesimo comma, della
legge regionale n. 76/1982 ed ai sensi dell'
articolo 2 della legge regionale n. 16/1987 che presta servizio nell' anno formativo 1991-1992.
2.
Il personale di cui al comma 1 è inserito in cinque livelli funzionali del ruolo ad esaurimento, corrispondenti, ai fini della progressione economica, alle qualifiche funzionali del ruolo unico regionale secondo le equiparazioni di cui alle seguenti tabelle:
a) per il personale in servizio presso il Centro di formazione professionale di Marina d' Aurisina - Europa Hotel:
Qualifica CCNA | Qualifica funzionale corrispondente | Livello RE | Posti |
Vice Direttore | Consigliere | V | 1 |
Capo servizio amministrativo I governante Segretario amministrazione Capo ricevimento istruttore Segretario ricevimento cassa I portiere istruttore Maitre istruttore I chef istruttore Assistente allievi Portiere notte Sotto capo cuoco | Segretario | IV | 17 |
Cuoco capo partita Giardiniere unico Chef de rang Operaio specializzato Portieri | Coadiutore | III | 12 |
Addetto controllo merci Commis bar Stiratrice rammendatrice | Agente tecnico | II | 7 |
Persona fatica sala Persona fatica Cameriera piani Facchino piani | Commesso | I | 17 |
b) per il personale assunto ai sensi dell' articolo 48, undicesimo comma, della legge regionale n. 76/1982 e dell' articolo 2 della legge regionale n. 16/1987:
Qualifica CCNA | Qualifica funzionale corrispondente | Livello RE | Posti |
Direttore | Consigliere | V | 1 |
Segretario amministrazione | Segretario | IV | 5 |
Lavandaia | Agente tecnico | II | 2 |
Persona fatica | Commesso | I | 1 |
3. Al personale di cui al comma 1, si applicano, per quanto non diversamente previsto dalla presente legge, le disposizioni relative allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale regionale.
4. Il personale già in servizio presso il Centro di formazione professionale di Marina D' Aurisina - Europa Hotel può essere inserito nel ruolo ad esaurimento con riferimento ai posti di cui al comma 2, lettera a), dalla data dell' 1 gennaio 1992, su domanda dell' interessato da presentarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; il personale assunto con contratto alberghiero ai sensi dell' articolo 48, undicesimo comma, della
legge regionale n. 76/1982 ed ai sensi dell'
articolo 2 della legge regionale n. 16/1987, può essere inserito nel ruolo ad esaurimento con riferimento ai posti di cui al comma 2, lettera b), dalla data dell' 1 ottobre 1992, su domanda dell' interessato da presentarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. L' inserimento nel ruolo ad esaurimento di cui al comma 2 avviene previo superamento di una prova d' esame tecnico - pratica i cui criteri e modalità di svolgimento sono stabiliti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione da approvarsi previo confronto con le organizzazioni sindacali.
6. Le commissioni esaminatrici delle prove di cui al comma 5 sono composte da un dipendente regionale appartenente alla qualifica funzionale di dirigente in qualità di presidente, da tre dipendenti regionali appartenenti ad una qualifica funzionale non inferiore a quella di consigliere, in servizio presso l' IRFoP o la Direzione regionale della formazione professionale, da un competente esperto in una o più materie su cui vertono le prove, scelto tra i dipendenti regionali di qualifica funzionale non inferiore a quella di consigliere nonché da due dipendenti regionali di qualifica funzionale non inferiore a quella di segretario, designati congiuntamente dalle rappresentanze sindacali. In caso di mancata designazione congiunta entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, trova applicazione il disposto di cui all'
articolo 28, quinto comma, della legge regionale n. 53/1981, come da ultimo modificato dall' articolo 2 della legge regionale n. 13/1989.
7. Ai fini dell' inserimento il personale di cui al comma 1 deve essere in possesso dei requisiti richiesti per l' assunzione agli impieghi regionali, ad esclusione del limite massimo di età; se il personale non è in possesso del titolo di studio previsto dalla normativa regionale in materia di concorsi pubblici, è richiesto almeno il possesso della licenza della scuola dell' obbligo e la specifica qualifica professionale.
8. Al personale di cui ai commi 1 e 4 è attribuito il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica funzionale corrispondente al livello di inserimento nel ruolo ad esaurimento, secondo quanto riportato nelle tabelle di cui al comma 2.
9. Se al personale di cui al comma 1 è attribuito uno stipendio inferiore a quello in godimento, per la differenza, è altresì attribuito, un assegno personale riassorbibile con i successivi salari di anzianità.
Note:
1Integrata la disciplina dell'articolo da art. 9, comma 2, L. R. 20/1996