LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 21 maggio 1992, n. 17

Provvedimenti in materia di personale.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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TITOLO I
 Norma Generale
Art. 1
 
1. Con la presente legge si dispone in merito alle immediate esigenze di funzionalità dell' Amministrazione regionale derivanti dallo sviluppo di numerosi settori di intervento, provvedendo inoltre ai necessari adempimenti in materia di mobilità verticale del personale.
2. Con la legge regionale, da approvarsi entro il 31 dicembre 1992, si provvede alla definizione del nuovo organico del ruolo unico regionale distinto per qualifiche funzionali e ad un riassetto delle strutture regionali anche al fine dei conseguenti provvedimenti amministrativi di determinazione dei contingenti numerici distinti per profili professionali e strutture di appartenenza.
TITOLO II
 Disposizioni in materia di personale
CAPO I
 Mobilità verticale interna
Art. 2
 
1. In deroga a quanto previsto dalla Parte II, Titolo II, Capo II, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, i concorsi interni riservati al personale regionale relativi agli anni 1990 e 1991 sono effettuati con decorrenza 1 gennaio 1992, mediante titoli ed esami.
2. Sono posti a concorso, con riferimento alla decorrenza di cui al comma 1, i posti disponibili nei profili professionali delle qualifiche funzionali di funzionario, consigliere, segretario e coadiutore, secondo quanto riportato nell' allegata tabella << A >>.
3. Ai concorsi sono ammessi i dipendenti regionali in possesso dei requisiti di cui agli articoli 35 e 36 della legge regionale n. 53/1981.
4. L' attuazione delle procedure concorsuali avviene dopo la completa attuazione degli scrutini per merito comparativo di cui alla legge regionale 7 marzo 1990, n. 11.
Art. 3
 
1. I concorsi di cui all' articolo 2 sono indetti con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell' Assessore delegato all' organizzazione e al personale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previo confronto con le rappresentanze sindacali.
2. Il bando che indice i concorsi indica:
a) i requisiti per l' ammissione al concorso e la relativa documentazione;
b) i titoli valutabili e le norme relative alla loro documentazione;
c) il termine e le modalità di presentazione delle domande di ammissione;
d) il programma, il diario e la sede della prova d' esame;
e) la disciplina per la formazione delle graduatorie;
f) ogni altra prescrizione o notizia ritenuta necessaria ed opportuna.

Art. 4
 
1. Le commissioni dei concorsi sono nominate con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell' Assessore delegato all' organizzazione e al personale, su conforme deliberazione della Giunta regionale.
2. Per la composizione delle Commissioni trova applicazione il disposto di cui all' articolo 37, commi 6, 7 e 8 della legge regionale n. 53/1981, come da ultimo modificato dall' articolo 4 della legge regionale 15 maggio 1989, n. 13.
Art. 5
 
1. La prova d' esame dei concorsi di cui all' articolo 2, per l' accesso alle qualifiche funzionali di segretario, consigliere e funzionario, consiste in una prova scritta, anche a risposta sintetica, volta all' accertamento della preparazione professionale e dell' attitudine dei candidati allo svolgimento delle prestazioni professionali proprie della qualifica funzionale e del profilo professionale cui si accede.
2. La prova d' esame dei concorsi di cui all' articolo 2, per l' accesso alla qualifica funzionale di coadiutore, consiste in una prova tecnico - pratica, volta all' accertamento della preparazione professionale e dell' attitudine dei candidati allo svolgimento delle prestazioni professionali proprie della qualifica funzionale e del profilo professionale cui si accede.
3. Le commissioni dei concorsi dispongono di sessanta punti per la valutazione della prova d' esame di cui ai commi 1 e 2, nonché di ulteriori cinquanta punti per la valutazione dei seguenti titoli:
a) anzianità effettiva di ruolo nella qualifica di appartenenza superiore a cinque anni, valutabile fino ad un massimo di quindici anni (punti 1,2 per ogni anno, punti 0,1 per ogni mese intero fino ad un massimo di punti 18);
b) possesso del titolo di studio richiesto dalla vigente normativa regionale in materia di concorsi pubblici per la qualifica ed il profilo professionale di accesso, (punti 12); per l' accesso alla qualifica funzionale di funzionario per titolo di studio si intende quello richiesto dalla vigente normativa regionale in materia di concorsi pubblici per il profilo professionale di appartenenza alla qualifica di consigliere;
c) conseguimento della qualifica funzionale di appartenenza mediante concorso per esami o per titoli ed esami (punti 12);
d) idoneità conseguita in concorsi per esami o per titoli ed esami presso l' Amministrazione regionale per posti della medesima qualifica funzionale o di profilo professionale omogeneo a quelli cui si accede (punti 3);
e) con riferimento ai soli concorsi per l' accesso alle qualifiche funzionali di consigliere e funzionario: superamento di esami professionali di Stato, di corsi universitari post - laurea con esame finale, in materie di tipo attinente o omogeneo alle mansioni proprie del profilo professionale cui si accede e qualora non siano già previsti quali requisiti per l' accesso al profilo professionale medesimo (fino ad un massimo di punti 5 e di punti 1 per ciascun titolo).

4. Tutti i requisiti ed i titoli valutabili devono essere posseduti alla data del 31 dicembre 1991.
Art. 6
 
1. L' individuazione delle materie d' esame e della corrispondenza tra profilo professionale di provenienza e profilo professionale di accesso nonché dei titoli di studio o degli attestati richiesti con riferimento ai profili professionali messi a concorso, avviene mediante decreto del Presidente della Giunta regionale o dell' Assessore delegato all' organizzazione e al personale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previo confronto con le rappresentanze sindacali.
Art. 7
 
1. Nei concorsi di cui al Capo I, la valutazione complessiva risulta dalla somma del punteggio riportato nella prova d' esame e del punteggio attribuito ai titoli. Non sono comunque considerati idonei i candidati che abbiano riportato nella prova d' esame un punteggio inferiore a 36/60.
2. Le graduatorie di merito sono formate secondo l' ordine dei punteggio ottenuti nelle valutazioni complessive di cui al comma 1.
3. A parità di merito la precedenza è determinata dalla maggiore anzianità nella qualifica funzionale di appartenenza; a parità di questa dalla maggiore anzianità complessiva di servizio; a parità di questa dall' età.
Art. 8
 
1. I vincitori dei concorsi sono nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell' Assessore delegato all' organizzazione e al personale e sono tenuti ad effettuare il periodo di prova.
2. La nomina dei vincitori decorre a tutti gli effetti, inclusa la determinazione dell' anzianità di effettivo servizio nella nuova qualifica funzionale, dall' 1 gennaio 1992.
3. I vincitori che, ai sensi dell' articolo 32 della legge regionale n. 53/1981, riportino un giudizio sfavorevole al termine del periodo di prova, sono restituiti, anche in soprannumero, alla qualifica funzionale di provenienza.
4. Ai vincitori è attribuito, nella nuova qualifica funzionale, lo stipendio corrispondente alla somma dello stipendio in godimento nella qualifica funzionale di provenienza e dell' importo pari alla differenza tra lo stipendio iniziale della nuova qualifica funzionale e lo stipendio iniziale della qualifica di provenienza; spetta altresì, con effetto dall' 1 gennaio 1993, il salario individuale di anzianità determinato rapportando l' importo annuo lordo relativo alla nuova qualifica conseguita al numero dei mesi di servizio, o frazione superiore a quindici giorni, maturati in detta qualifica, detratti gli eventuali scatti anticipati in godimento.
Art. 9
 
1. Per l' accesso ai profili professionali di maresciallo del Corpo forestale regionale e maresciallo ittico, si applica, anche con riferimento alla decorrenza concorsuale di cui all' articolo 2, la disciplina di cui all' articolo 40 della legge regionale n. 53/1981, fatta eccezione per il disposto di cui al secondo comma, come da ultimo modificato dall' articolo 6, comma 3, della legge regionale n. 13/1989.
2. Sono ammessi a concorso i posti resisi disponibili, nei profili professionali di cui al comma 1, come previsto nell' allegata Tabella << A >>.
Art. 10
 
1. Il personale appartenente al ruolo ad esaurimento di cui alla legge regionale 11 aprile 1979, n. 15, può partecipare, purché in possesso dei requisiti richiesti, ai concorsi di cui all' articolo 2, secondo la seguente equiparazione:
Livelli funzionali - RetributiviQualifica funzionale
I livellocommesso
II livelloagente tecnico
III livellocoadiutore
IV livellosegretario
V livelloconsigliere


2. Nel caso di passaggio alla qualifica funzionale superiore, il personale di cui al comma 1 cessa di far parte del ruolo ad esaurimento.
CAPO II
 Accesso al ruolo unico regionale
Art. 11
 
1. L' Amministrazione regionale, fatto salvo il rispetto della disposizione normativa sul collocamento obbligatorio, di quelle relative alle quote riservatarie nell' ambito del pubblico impiego, della riserva di cui all' articolo 34, primo comma della legge regionale n. 53/1981, nonché del disposto di cui all' articolo 2, comma 2, provvede all' assunzione di personale, per la copertura di posti in qualifiche funzionali e profili professionali per l' accesso ai quali è richiesto il possesso di un titolo di studio non superiore a quello della scuola dell' obbligo e, ove previsto, di una specifica professionalità, mediante selezioni tra gli iscritti nelle liste di collocamento.
Art. 12
 
1. Le modalità di assunzione di cui all' articolo 11 sono attuate con riferimento alle seguenti qualifiche funzionali e profili professionali:
a) qualifica funzionale di commesso - profilo professionale di commesso - custode;
b) qualifica funzionale di agente tecnico - profili professionali di: agente zootecnico - forestale - ittico, agente qualificato e autista;
c) qualifica funzionale di coadiutore - guardia profili professionali di: coadiutore amministrativo, dattilografo e coadiutore tecnico.

Art. 13
 
1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell' Assessore delegato all' organizzazione e al personale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, sentito il Consiglio di amministrazione del personale e previo confronto con le rappresentanze sindacali, si stabilisce il numero dei posti disponibili in ciascuna qualifica funzionale e nei relativi profili professionali, i requisiti richiesti nonché i criteri e le modalità di effettuazione delle selezioni di cui all' articolo 11; in sede di prima applicazione, per l' anno 1992, è assunto, nell' ambito delle selezioni effettuate per la totalità dei posti disponibili, personale in misura non superiore al dieci per cento degli stessi.
2. La richiesta di avviamento a selezione è inoltrata ad ogni sezione circoscrizionale per l' impiego avente sede nel territorio regionale e all' Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione al fine di avviare i lavoratori secondo l' ordine della graduatoria unica integrata.
3. In sede di prima applicazione ed in attesa della determinazione, ai sensi dell' articolo 1, comma 2, dei contingenti di personale suddivisi per profili professionali e strutture di appartenenza, l' individuazione dei posti disponibili di cui al comma 1 avviene sulla base dei contingenti numerici vigenti.
Art. 14
 
1. Le selezioni sono effettuate da Commissioni nominate ai sensi dell' articolo 28, quinto comma, della legge regionale n. 53/1981, come da ultimo modificato dall' articolo 2 della legge regionale n. 13/1989, e consistono in una o più prove attitudinali a carattere teorico o pratico o teorico - pratico da effettuare anche mediante domande a risposta sintetica o quiz, volte a verificare l' idoneità del candidato allo svolgimento delle mansioni proprie della qualifica funzionale e del profilo professionale da ricoprire.
2. Alla copertura dei posti rimasti vacanti per mancata risposta alla convocazione, per espletamento della prova di selezione con esito negativo, per mancata accettazione della nomina o per carenza dei requisiti richiesti, si provvede mediante ulteriori avviamenti secondo le modalità di cui al Capo II.
Art. 15
 
1. Per quanto non previsto trova applicazione, in ordine alle modalità di espletamento della selezione, la normativa regionale in materia di concorsi pubblici.
CAPO III
 Mobilità esterna
Art. 16
 
1. In attuazione dei principi, sulla mobilità in materia di pubblico impiego, l' Amministrazione regionale provvede, in via prioritaria, alla copertura dei posti disponibili nelle varie qualifiche funzionali e rispettivi profili professionali mediante l' attivazione, secondo le equiparazioni di cui alla tabella << D >>, di procedure di mobilità con le seguenti Amministrazioni: Enti locali della regione e loro Consorzi, Camere di commercio della regione, Unità sanitarie locali della regione, Enti regionali e strumentali della regione con personale non appartenente al ruolo unico regionale.
2. Con regolamento di esecuzione, da emanarsi entro sei mesi dall' entrata in vigore della legge di cui all' articolo 1, comma 2, previo confronto con le rappresentanze sindacali, si disciplinano i criteri e le modalità di attuazione del disposto di cui al comma 1.
Art. 17
 
1. Le procedure di cui all' articolo 16 si applicano a completa attuazione degli adempimenti connessi ai passaggi di qualifica di cui alla legge regionale 7 marzo 1990, n. 11 e di cui all' articolo 2 ed una volta iniziate le procedure di cui al Capo II, nonché definito, ai sensi dell' articolo 1, comma 2, l' organico regionale distinto anche per profili professionali.
CAPO IV
 Mobilità interna
Art. 18
 
1. L' Amministrazione regionale provvede, con apposito regolamento da emanarsi una volta definito, ai sensi dell' articolo 1, comma 2, l' organico regionale distinto anche per profili professionali e strutture di appartenenza, a disciplinare i criteri e le modalità di attuazione della mobilità interna del personale.
2. In attesa di attuare il disposto di cui al comma 1, le assegnazioni di personale avvengono secondo le modalità di cui agli articoli 4, 5 e 20 della legge regionale n. 53/1981.
CAPO V
 Inquadramenti nel ruolo unico regionale
Art. 19
 
1. Il personale che alla data del 14 aprile 1992 e alla data di entrata in vigore della presente legge si trovi in posizione di comando alla Regione ai sensi dell' articolo 44 del DPR 20 dicembre 1979, n. 761, dell' articolo 5 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, degli articoli 44 e 110 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 e dell' articolo 198 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, può essere inquadrato, previo assenso dell' Amministrazione di provenienza, nella qualifica funzionale corrispondente alla qualifica o livello formalmente rivestiti presso l' Ente di provenienza, secondo l' equiparazione di cui all' allegata tabella << B >>.
2. L' inquadramento del personale di cui al comma 1 è disposto, a domanda dell' interessato da presentarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, previo parere favorevole del Direttore regionale, di Ente regionale o di Servizio autonomo presso cui l' interessato si trovi in posizione di comando alla data di cui al comma 1, ed ha effetto dalla data del relativo provvedimento di inquadramento.
3. Il personale inquadrato nel ruolo unico regionale conserva le anzianità maturate nelle corrispondenti carriere o qualifiche o livelli rivestiti presso l' Amministrazione di provenienza.
4. AL personale inquadrato nel ruolo unico regionale spetta, alla data d' inquadramento, uno stipendio determinato sommando i seguenti elementi:
a) stipendio in godimento alla medesima data presso l' Ente di provenienza, comprensivo degli aumenti periodici nonché degli altri assegni fissi e continuativi;
b) la quota di salario di riallineamento di cui all' articolo 23, sesto comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49. Si applicano i commi 2 e 3 dell' articolo 22 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33. Dal trattamento economico di cui alla lettera a) è detratto il beneficio contrattuale conseguito alla data d' inquadramento presso l' Ente di provenienza riferibile al triennio 1990-1992 con esclusione degli importi attribuiti a titolo di riequilibrio tra anzianità economica ed anzianità giuridica. Ai fini dell' applicazione dell' articolo 22, comma 3, della legge regionale n. 33/1987, lo stipendio iniziale previsto all' articolo 26, primo comma, della legge regionale n. 49/1984, è individuato in base ai valori indicati dalla tabella << B >> allegata alla legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8.

Art. 20
 
1. Il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell' articolo 1 della legge regionale 1 giugno 1987, n. 16, nonché gli insegnanti di cui all' articolo 48, undicesimo comma, della legge regionale 16 novembre 1982, n. 76, che prestino servizio nell' anno formativo 1991-1992, qualora il rispettivo incarico sia riferito a prestazioni di lavoro che, in almeno uno dei moduli didattici del medesimo anno formativo, non risultino inferiori alle venti ore settimanali, nonché alle materie d' insegnamento di tipo non occasionale, riconducibili ad attività formative consolidate, indicate nell' allegata tabella << C >>, può essere inquadrato, nel limite massimo di 96 unità, nella qualifica funzionale di segretario, profilo professionale di segretario didattico. A tal fine detto personale deve risultare in possesso dei requisiti richiesti per l' assunzione agli impieghi regionali, ad esclusione del limite massimo d' età e, con riferimento ai soli insegnanti di materie a carattere tecnico - pratico, dal possesso del diploma d' istruzione secondaria di secondo grado, in luogo del quale è richiesta la licenza della scuola dell' obbligo e la specifica qualifica professionale, integrata da almeno tre anni di esperienza maturata nel corrispondente ambito lavorativo.
2. Il personale assunto con contratto di lavoro a tempo determinato ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale n. 16/1987, il quale, nell' anno formativo 1991-1992 svolge prestazioni di lavoro a tempo pieno può essere inquadrato, nel limite massimo di 109 unità, nella qualifica funzionale corrispondente a quella di ultima assunzione, purché in possesso dei requisiti richiesti per l' assunzione agli impieghi regionali, ad esclusione del limite massimo di età.
3. AI fini dell' inquadramento il personale di cui ai commi 1 e 2 deve altresì aver prestato servizio, con contratto di lavoro a tempo determinato, in almeno un altro anno formativo.
4. L' inquadramento del personale di cui ai commi 1 e 2, è disposto, a domanda dell' interessato da presentarsi entro trenta giorni dalla data di pubblicazione del decreto di cui all' articolo 21, comma 2, ed ha effetto dall' 1 ottobre 1992.
5. AL personale inquadrato nel ruolo unico regionale è attribuito il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica di inquadramento.
Art. 21
 
1. L' inquadramento di cui all' articolo 20 avviene mediante prova d' esame teorica o tecnico - pratica e valutazione dei titoli.
2. I programmi e le modalità di svolgimento della prova d' esame, l' individuazione dei titoli valutabili e dei relativi punteggi e l' attribuzione dei posti di cui all' articolo 20 ai singoli profili professionali nonché, per il profilo professionale di segretario didattico, ai gruppi di materie omogenee, sono disposti con decreto del Presidente della Giunta regionale o dell' Assessore delegato all' organizzazione e al personale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previo confronto con le organizzazioni sindacali.
3. La Commissione esaminatrice delle prove di cui al comma 1, con riferimento agli inquadramenti del personale di cui all' articolo 1 della legge regionale n. 16/1987, e degli insegnanti di cui all' articolo 48, undicesimo comma, della legge regionale n. 76/1982, è composta da un dipendente regionale appartenente alla qualifica funzionale di dirigente, in qualità di Presidente, da tre dipendenti regionali appartenenti ad una qualifica funzionale non inferiore a quella di consigliere, in servizio presso l' Istituto regionale per la formazione professionale (IRFoP) o la Direzione regionale della formazione professionale, da un componente esperto in una o più materie su cui vertono le prove, scelto di volta in volta tra i dipendenti regionali di qualifica funzionale non inferiore a quella di segretario, nonché da due dipendenti regionali di qualifica funzionale non inferiore a quella di segretario, designati congiuntamente dalle rappresentanze sindacali.
4. La Commissione esaminatrice delle prove di cui al comma 1, con riferimento agli inquadramenti del personale di cui all' articolo 2 della legge regionale n. 16/1987, è composta da un dipendente regionale appartenente alla qualifica funzionale di dirigente, in qualità di Presidente, da tre dipendenti regionali appartenenti ad una qualifica funzionale non inferiore a quella di consigliere, nonché da un dipendente regionale di qualifica funzionale non inferiore a quella di segretario, designato congiuntamente dalle rappresentanze sindacali.
5. Se le rappresentanze sindacali non provvedono alla designazione congiunta di cui ai commi 3 e 4, entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, trova applicazione il disposto di cui all' articolo 28, quinto comma, della legge regionale n. 53/1981, come da ultimo modificato dall' articolo 2 della legge regionale n. 13/1989.
6. Le Commissioni di cui ai commi 3 e 4 sono nominate con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa.
7. Le Commissioni dispongono di dieci punti per la valutazione della prova d' esame e di ulteriori dieci punti per la valutazione dei titoli; non è comunque considerato idoneo all' inquadramento chi non riporti, nella prova d' esame, una valutazione di almeno 6/10.
8. La valutazione complessiva risulta dalla somma dei punteggi attribuiti, rispettivamente, alla prova d' esame ed i titoli.
9. Le graduatorie di merito, distinte per qualifica funzionale, profilo professionale e, per il profilo professionale di segretario didattico, anche per singolo gruppo di materie omogenee, sono formate nella valutazione complessiva di cui al comma 8. A parità di merito la precedenza è determinata dalla maggiore anzianità complessiva di servizio presso l' IRFoP o l' Amministrazione regionale ed a parità di questa dall' età.
Art. 22
 
1. Il personale che, avendo conseguito l' idoneità nei concorsi e selezioni pubbliche per esami di cui alle leggi regionali 18 maggio 1988, n. 31 e 28 agosto 1989, n. 20, è in servizio alla data di entrata in vigore dalla presente legge con contratto di lavoro a tempo determinato, può essere inquadrato nella qualifica funzionale e profilo professionale corrispondente a quello di assunzione. Per il personale assunto nella qualifica funzionale di consigliere ai sensi dell' articolo 1, comma 3, della legge regionale n. 31/1988 e degli articoli 3 e 5, comma 1, della legge regionale n. 20/1989, per profilo professionale corrispondente si intende quello di consigliere giuridico - amministrativo - legale ovvero, se in possesso di diploma attestante il superamento di un corso di formazione per analisti di organizzazione, quello di consigliere analista di organizzazione; per il personale assunto nella qualifica funzionale di coadiutore ai sensi dell' articolo 3 della legge regionale n. 20/1989, per profilo professionale corrispondente si intende quello di dattilografo.
2. L' inquadramento del personale di cui al comma 1 ha effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge ed è disposto a domanda dell' interessato da presentarsi entro 30 giorni dalla data medesima.
3. Ai fini dell' inquadramento di cui al comma 1, il personale deve essere in possesso dei requisiti richiesti per l' assunzione agli impieghi regionali, ad esclusione del limite massimo d' età.
4. Al personale inquadrato nel ruolo unico regionale è attribuito il trattamento economico iniziale previsto per la rispettiva qualifica di inquadramento.
Art. 23
 
1. È istituito, ad esaurimento, un ruolo del personale dipendente dall' IRFoP già in servizio, alla data del 31 dicembre 1991, presso il Centro di formazione professionale di Marina d' Aurisina - Europa Hotel, con contratto di lavoro alberghiero a tempo indeterminato nonché assunto, a tempo determinato, con contratto di lavoro alberghiero, ai sensi dell' articolo 48, undicesimo comma, della legge regionale n. 76/1982 ed ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale n. 16/1987 che presta servizio nell' anno formativo 1991-1992.
2. Il personale di cui al comma 1 è inserito in cinque livelli funzionali del ruolo ad esaurimento, corrispondenti, ai fini della progressione economica, alle qualifiche funzionali del ruolo unico regionale secondo le equiparazioni di cui alle seguenti tabelle:
a) per il personale in servizio presso il Centro di formazione professionale di Marina d' Aurisina - Europa Hotel:
Qualifica CCNAQualifica funzionale
corrispondente
Livello
RE
Posti
Vice DirettoreConsigliereV1
Capo servizio amministrativo
I governante
Segretario amministrazione
Capo ricevimento istruttore
Segretario ricevimento cassa
I portiere istruttore
Maitre istruttore
I chef istruttore
Assistente allievi
Portiere notte
Sotto capo cuoco
SegretarioIV17
Cuoco capo partita
Giardiniere unico
Chef de rang
Operaio specializzato
Portieri
CoadiutoreIII12
Addetto controllo merci
Commis bar
Stiratrice rammendatrice
Agente tecnicoII7
Persona fatica sala
Persona fatica
Cameriera piani
Facchino piani
CommessoI17

b) per il personale assunto ai sensi dell' articolo 48, undicesimo comma, della legge regionale n. 76/1982 e dell' articolo 2 della legge regionale n. 16/1987:
Qualifica CCNAQualifica funzionale
corrispondente
Livello
RE
Posti
DirettoreConsigliereV1
Segretario amministrazioneSegretarioIV5
LavandaiaAgente tecnicoII2
Persona faticaCommessoI1


3. Al personale di cui al comma 1, si applicano, per quanto non diversamente previsto dalla presente legge, le disposizioni relative allo stato giuridico ed al trattamento economico del personale regionale.
4. Il personale già in servizio presso il Centro di formazione professionale di Marina D' Aurisina - Europa Hotel può essere inserito nel ruolo ad esaurimento con riferimento ai posti di cui al comma 2, lettera a), dalla data dell' 1 gennaio 1992, su domanda dell' interessato da presentarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge; il personale assunto con contratto alberghiero ai sensi dell' articolo 48, undicesimo comma, della legge regionale n. 76/1982 ed ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale n. 16/1987, può essere inserito nel ruolo ad esaurimento con riferimento ai posti di cui al comma 2, lettera b), dalla data dell' 1 ottobre 1992, su domanda dell' interessato da presentarsi entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
5. L' inserimento nel ruolo ad esaurimento di cui al comma 2 avviene previo superamento di una prova d' esame tecnico - pratica i cui criteri e modalità di svolgimento sono stabiliti dalla Giunta regionale con apposita deliberazione da approvarsi previo confronto con le organizzazioni sindacali.
6. Le commissioni esaminatrici delle prove di cui al comma 5 sono composte da un dipendente regionale appartenente alla qualifica funzionale di dirigente in qualità di presidente, da tre dipendenti regionali appartenenti ad una qualifica funzionale non inferiore a quella di consigliere, in servizio presso l' IRFoP o la Direzione regionale della formazione professionale, da un competente esperto in una o più materie su cui vertono le prove, scelto tra i dipendenti regionali di qualifica funzionale non inferiore a quella di consigliere nonché da due dipendenti regionali di qualifica funzionale non inferiore a quella di segretario, designati congiuntamente dalle rappresentanze sindacali. In caso di mancata designazione congiunta entro il termine di quindici giorni dalla richiesta, trova applicazione il disposto di cui all' articolo 28, quinto comma, della legge regionale n. 53/1981, come da ultimo modificato dall' articolo 2 della legge regionale
n. 13/1989.

7. Ai fini dell' inserimento il personale di cui al comma 1 deve essere in possesso dei requisiti richiesti per l' assunzione agli impieghi regionali, ad esclusione del limite massimo di età; se il personale non è in possesso del titolo di studio previsto dalla normativa regionale in materia di concorsi pubblici, è richiesto almeno il possesso della licenza della scuola dell' obbligo e la specifica qualifica professionale.
8. Al personale di cui ai commi 1 e 4 è attribuito il trattamento economico iniziale previsto per la qualifica funzionale corrispondente al livello di inserimento nel ruolo ad esaurimento, secondo quanto riportato nelle tabelle di cui al comma 2.
9. Se al personale di cui al comma 1 è attribuito uno stipendio inferiore a quello in godimento, per la differenza, è altresì attribuito, un assegno personale riassorbibile con i successivi salari di anzianità.
TITOLO III
 NORME FINALI E FINANZIARIE
Art. 24
 
1. All' articolo 13, secondo comma, della legge regionale n. 53/1981, dopo le parole << ,ma di uso semplice >> sono aggiunte le parole << , ivi compresi autoveicoli e motoveicoli, >>.
Art. 25
 
1. All' articolo 14, primo comma della legge regionale n. 53/1981, dopo le parole << Richiedono l' uso >> sono aggiunte le parole << , con carico della manutenzione ordinaria e straordinaria, >>; dopo le parole << strumenti complessi >> sono aggiunte le parole << , ivi compresi autoveicoli e motoveicoli, >>.
Art. 26
 
1.
All' articolo 117 della legge regionale n. 53/1981, dopo il secondo comma è aggiunto il seguente:
<< Qualora sussistano particolari esigenze di servizio, il dipendente può essere autorizzato ad utilizzare il proprio automezzo o motomezzo ovvero l' automezzo fornito dall' Amministrazione o dall' Ente regionale, anche in deroga ai limiti territoriali di cui alle lettere e) ed f) del primo comma. >>.

Art. 27
 
1. Le disposizioni di cui all' articolo 23 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come modificato dall' articolo 5 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44, continuano ad applicarsi, fino alla completa attuazione degli scrutini per merito comparativo di cui alla legge regionale n. 11/1990, anche al caso di vacanza del Servizio.
Art. 28
 
1. L' articolo 1 della legge regionale n. 16/1987 è abrogato a decorrere dalla data dell' 1 gennaio 1993.
Art. 29
 
1. L' articolo 2 della legge regionale n. 16/1987 è abrogato a decorrere dalla data dell' 1 gennaio 1993.
Art. 30
 
1.
L' articolo 58 della legge regionale n. 7/1988 è sostituito dal seguente:
<< Art. 58
 
1. La Direzione regionale dell' organizzazione e del personale si articola nei seguenti servizi:
a) Servizio per l' ordinamento delle strutture e del personale;
b) Servizio organizzazione e metodi;
c) Servizio della gestione giuridica del personale;
d) Servizio della gestione economica del personale;
e) Servizio della gestione previdenziale e di quiescenza del personale. >>.


Art. 31
 
1.
L' articolo 61 della legge regionale n. 7/1988 è sostituito dal seguente:
<< Art. 61
 
1. Il Servizio della gestione giuridica del personale:
a) tratta gli affari di carattere giuridico concernenti l' amministrazione del personale regionale, provvedendo alla predisposizione dei relativi atti e provvedimenti, curando anche le disposizioni e le procedure di gestione;
b) coordina ed attua gli atti riguardanti le assegnazioni, i trasferimenti, i comandi, i congedi, le aspettative, i permessi nonché il controllo del rispetto dei doveri d' ufficio;
c) cura gli atti ed i provvedimenti per la Commissione di disciplina, per il Consiglio di amministrazione e per la Commissione paritetica del personale;
d) provvede alla stipula di convenzioni per la tutela della salute del personale nonché, nei casi previsti dalla legge, alle coperture assicurative del personale;
e) tratta le questioni attinenti alle provvidenze relative al Fondo sociale del personale. >>.


Art. 32
 
Dopo l' art. 61 della legge regionale 7/1988 è aggiunto il seguente:
<< Art. 61 bis
 
1. Il Servizio della gestione economica del personale:
a) tratta gli affari di carattere economico concernenti l' Amministrazione del personale, curando le relative disposizioni e le procedure di gestione;
b) provvede alla predisposizione degli atti e dei provvedimenti di attribuzione, di liquidazione e di pagamento degli emolumenti fissi ed accessori del personale e delle relative ritenute ed adempimenti connessi;
c) provvede alla definizione dei conguagli, sia stipendiali che di lavoro straordinario, conseguenti all' inquadramento di personale o derivanti da rinnovi contrattuali;
d) collabora nell' ambito del sistema informativo regionale allo studio delle procedure e dei programmi per l' automazione dello stato giuridico e del trattamento economico del personale in servizio e provvede alla gestione delle suddette procedure, in particolare, curando l' aggiornamento della relativa base informativa. >>


Art. 33
 
1. All' articolo 78, comma 1, della legge regionale n. 7/1988, dopo la lettera e) viene aggiunta la seguente:
<< f) Servizio dei rendiconti ed ispettivo - contabile. >>.

Art. 34
 
1. All' articolo 80, comma 1, della legge regionale n. 7/1988, le lettere c) ed e) sono soppresse.
Art. 35
 
1.
Dopo l' articolo 83 della legge regionale n. 7/1988, è aggiunto il seguente:
<< Art. 83 bis
 
1. Il Servizio dei rendiconti ed ispettivo - contabile:
a) provvede alla vigilanza sull' amministrazione del demanio e del patrimonio regionale e, in particolare, sulle gestioni dei consegnatari dei beni e dei contabili della Regione, ivi compresa la verifica delle corrispondenti scritture contabili ed inventariali;
b) provvede al riscontro amministrativo e contabile sui rendiconti dei funzionari delegati salvo quanto previsto dall' articolo 83;
c) provvede alle ispezioni contabili previste dalle leggi regionali, anche nei confronti degli enti dipendenti dalla Regione o comunque sottoposti a vigilanza della medesima. >>


Art. 36
 
1. All' articolo 163, comma 1, della legge regionale n. 7/1988, dopo la lettera b) è aggiunta la seguente:
<< c) Servizio dei progetti formativi ammissibili ai programmi comunitari e nazionali. >>.

Art. 37
 
1. All' articolo 164, comma 1, della legge regionale n. 7/ 1988, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
<< b) provvede al controllo della rendicontazione delle spese relative alle attività formative incluse nel piano; >>.

Art. 38
 
1.
Dopo l' articolo 165 della legge regionale n. 7/1988 è aggiunto il seguente:
<< Art. 165 bis
 
1. Il Servizio dei progetti formativi ammissibili ai programmi comunitari e nazionali:
a) cura, nell' ambito della programmazione di cui all' articolo 162, lettera a), ed in collaborazione con i competenti uffici della Direzione regionale degli affari comunitari e dei rapporti esterni, la progettazione e l' attuazione degli interventi formativi ammissibili ai programmi comunitari e nazionali;
b) cura l' adeguamento dei provvedimenti regionali in materia di formazione professionale alle direttive comunitarie ed alle disposizioni nazionali conseguenti;
c) esercita la vigilanza sulle attività di formazione professionale incluse nei programmi di cui alla lettera a);
d) provvede al controllo della rendicontazione presentata dagli organismi beneficiari dei finanziamenti comunitari e nazionali. >>


Art. 39
 
1.
All' articolo 241 della legge regionale n. 7/1988, dopo il comma 7 sono aggiunti i seguenti:
<< 8. Fermo restando quanto previsto al comma 7 per i Vicesegretari generali e fermo restando le competenze e le attribuzioni proprie dei Direttori di servizio e dei Dirigenti di staff della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale, il Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale può, con proprio provvedimento, delegare il Vicesegretario generale con funzioni vicarie la trattazione diretta di propri compiti istituzionali.
9. L' atto di delega di cui al comma 8 è motivato e contiene l' esatta indicazione delle competenze delegate.
10. La delega prevista al comma 8, ovvero l' espletamento di ulteriori speciali funzioni, può essere conferita dal Segretario generale della Presidenza della Giunta regionale anche ad uno dei Direttori regionali assegnati alla Segreteria generale ai sensi dell' articolo 249, comma 2, fermo restando le prescrizioni e gli obblighi previsti al comma 9. >>.

Art. 40
 
1. All' articolo 25, comma 1, della legge regionale 15 maggio 1989, n. 13, come modificato dall' articolo 6 della legge regionale 12 settembre 1990, n. 47, la data << 30 giugno 1991 >> è sostituita dalla data << 31 dicembre 1992 >>.
Art. 41
 
1. All' articolo 35 della legge regionale n. 11/1990, come modificato dall' articolo 17 della legge regionale n. 47/1990, la data << 1 gennaio 1992 >> è sostituita dalla data << 1 gennaio 1994 >>.
Art. 42
 
1. Per la collaborazione alle attività dell' Associazione italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d' Europa (AICCRE) la Regione è autorizzata a mettere a disposizione degli organismi regionali e nazionali della Associazione medesima, senza alcun onere a carico della stessa, personale regionale di qualifica funzionale non superiore a quella di consigliere per un massimo di 2 unità.
Art. 43
 
1. Il personale assunto con contratto di lavoro giornalistico ai sensi dell' articolo 42 della legge regionale n. 53/1981, come da ultimo modificato dall' articolo 24 della legge regionale n. 44/1988, può essere utilizzato anche presso l' Azienda regionale per la promozione turistica o presso gli uffici decentrati dell' Azienda stessa; il personale medesimo può altresì, in presenza di particolari iniziative promozionali o attività di interesse dell' Amministrazione regionale, espletare le proprie mansioni presso le principali Aziende di promozione turistica della Regione.
Art. 44
 
1. Nelle more dell' inquadramento di cui all' articolo 19, la posizione di comando del personale avente titolo all' inquadramento medesimo è prorogata per un ulteriore anno anche in deroga al limite temporale di cui all' articolo 45, primo comma, della legge regionale n. 53/1981, ed anche al di fuori del contingente numerico di cui allo stesso articolo, secondo comma.
2. Nelle more degli inquadramenti di cui all' articolo 20 e all' articolo 23, con riferimento in tal caso al personale assunto a tempo determinato con contratto di lavoro alberghiero ai sensi dell' articolo 48, undicesimo comma, della legge regionale n. 76/1982 e dell' articolo 2 della legge regionale n. 16/1987, l' IRFoP può disporre la proroga dell' assunzione del personale avente titolo agli inquadramenti medesimi con riferimento all' anno formativo 1992-1993.
3. Nelle more dell' inquadramento di cui all' articolo 22, le assunzioni del personale avente titolo all' inquadramento medesimo, sono prorogate, alle scadenze ultime previste, di un ulteriore anno.
4. Nelle more dell' inquadramento di cui all' articolo 23, l' IRFoP mantiene in servizio il personale del Centro di formazione professionale Marina d' Aurisina - Europa Hotel avente titolo all' inquadramento medesimo utilizzando per i compiti d' istituto nonché ponendolo a disposizione delle strutture dell' Amministrazione regionale e degli Enti regionali, compatibilmente alle specifiche professionalità.
Art. 45
 
1. Per sopperire alle crescenti ed immediate esigenze di funzionalità dell' Amministrazione regionale ed in conseguenza degli inquadramenti di cui agli articoli 19, 20 e 22, il numero di posti dell' organico del personale del ruolo unico regionale è aumentato, per le rispettive qualifiche funzionali, delle seguenti unità:
commesso:26
agente tecnico:19
coadiutore:70
segretario:208
consigliere:78
funzionario:2
Totale:403


Art. 46
 
1. Con provvedimento legislativo, da emanarsi una volta attuati gli adempimenti di cui all' articolo 1, comma 2, si procede ad un riassetto strutturale dell' ordinamento del personale nonché ad una definizione, a regime, delle modalità di progressione giuridico - economica di carriera del personale medesimo.
Art. 47
 
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione della presente legge fanno carico ai capitoli 550, 8800 e 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.