LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 maggio 1992, n. 15

Ulteriori norme procedurali per la formazione degli strumenti urbanistici e per la programmazione ed attuazione degli interventi regionali di prevenzione dei rischi naturali. Modificazioni ed integrazioni alle leggi regionali 9 maggio 1988, n. 27 e 28 agosto 1982, n. 68.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/05/1992
Materia:
440.06 - Calamità naturali - Protezione civile

TITOLO I
 MODIFICAZIONI ED INTEGRAZIONI
ALLA LEGGE REGIONALE 9 MAGGIO 1988, N. 27
Art. 2
 
1.
L' articolo 9 della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, è sostituito dal seguente:
<< Art. 9
 Deroghe
1. All' interno delle aree comprese nei piani particolareggiati delle zone omogenee A, in deroga alle prescrizioni della minima distanza fra il contorno dell' edificio ed il ciglio opposto della strada, di cui al punto C3 delle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche, approvate con decreto del Ministro dei lavori pubblici del 24 gennaio 1986, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 108 del 12 maggio 1986, si osservano le stesse disposizioni contenute nell' articolo 2 della legge regionale 16 gennaio 1978, n. 1 applicabili per le aree interne alla delimitazione di cui all' articolo 1 della legge regionale n. 1 del 1978.
2. La concessione di deroghe all' osservanza delle altre norme contenute nel citato decreto del Ministro dei lavori pubblici del 24 gennaio 1986, ai sensi dell' articolo 12 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, è rilasciata dal Presidente della Giunta regionale, previo parere del Comitato tecnico regionale, quando sussistono ragioni particolari che ne impediscano in tutto o in parte l' osservanza, dovute all' esigenza di salvaguardare le caratteristiche ambientali dei centri storici. Tali deroghe devono essere previste nei piani particolareggiati.
3. Le delimitazioni di cui all' articolo 1 della legge regionale 16 gennaio 1978, n. 1, sono assunte con deliberazione del Consiglio comunale con l' osservanza delle procedure di cui all' articolo 32 della legge regionale 18 novembre 1991, n. 52. >>.

Art. 3
 
1.
Dopo l' articolo 9 della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, è aggiunto il seguente articolo:
<< Art. 9 bis
 Contenuti geologici necessari al processo
di formazione degli strumenti urbanistici
1. In attuazione di quanto disposto dall' articolo 30, comma 1, lettera e), della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, lo studio della situazione geologica, idraulica e valanghiva del territorio, anche in funzione dei relativi rischi, ivi compreso quello sismico per i Comuni situati in zona sismica, viene effettuato attraverso la formulazione degli elaborati di cui ai commi 2, 3 e 4.
2. Ai fini di cui al comma 1, in sede di formazione degli strumenti urbanistici, deve essere redatta un' apposita relazione geologica che evidenzi in particolare la compatibilità fra le previsioni del piano e le condizioni geologiche, idrauliche e valanghive del territorio anche al fine di poter valutare la possibilità di abbassare il pericolo naturale eventualmente esistente sotto la soglia ritenuta accettabile. Alla suddetta relazione deve essere allegata una idonea cartografia in cui siano considerate le eventuali situazioni di pericolo e la destinazione ammissibile delle aree.
3. La relazione e gli allegati, costituenti lo studio di cui al comma 1, fanno parte integrante degli elaborati dello strumento urbanistico di cui al comma 5 dell' articolo 30 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, e devono essere sottoscritti da tecnici laureati abilitati, ciascuno per la parte di propria competenza.
4. Lo studio di cui al comma 1 è richiesto per:
a) i nuovi strumenti urbanistici generali;
b) le varianti di strumenti urbanistici generali sprovvisti del parere geologico di cui agli articoli 10 e 11 o della verifica di cui all' articolo 12;
c) le varianti sostanziali dello strumento urbanistico generale che introducono nuove previsioni insediative e infrastrutturali;
d) gli strumenti urbanistici attuativi di strumenti generali sprovvisti del predetto parere o per i quali esso sia stato espresso con riserve ovvero della verifica di cui all' articolo 12. >>


Art. 4
 
1.
All' articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, il comma 1 è sostituito dal seguente:
<< 1. Il parere di cui all' articolo 13 della legge 2 febbraio 1974, n. 64, relativo alla compatibilità fra le previsioni degli strumenti urbanistici generali ed attuativi e le condizioni geologiche del territorio, è reso dal Servizio della difesa del suolo della Direzione regionale dell' ambiente, sulla base dello studio di cui all' articolo 9 bis, limitatamente agli strumenti urbanistici previsti dal comma 4 dell' articolo stesso. >>.

2.
All' articolo 10 della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, dopo il comma 4, sono aggiunti i seguenti commi:
<< 4 bis. Eventuali prescrizioni o vincoli espressi nel parere geologico, devono essere recepiti in sede di adozione del relativo strumento urbanistico.
4 ter. Per gli strumenti urbanistici non rientranti nelle ipotesi di cui al comma 4 dell' articolo 9 bis, il parere predetto è sostituito da apposita asseverazione sottoscritta dal professionista estensore del progetto del piano. >>.

Art. 5
 
1.
L' articolo 11 della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, è sostituito dal seguente:
<< Art. 11
 Parere geologico per i Comuni
situati al di fuori delle zone sismiche
1. Per i Comuni situati al di fuori delle zone dichiarate sismiche, la compatibilità fra le previsioni degli strumenti urbanistici ed attuativi e le condizioni geologiche del territorio è soggetta ad apposito parere espresso dal Servizio della difesa del suolo della Direzione regionale dell' ambiente, sulla base dello studio di cui all' articolo 9 bis, limitatamente agli strumenti urbanistici previsti dal comma 4 dell' articolo stesso.
2. Per i casi di cui al comma 1 si applicano le disposizioni di cui ai commi 2, 3, 4, 4 bis e 4 ter dell' articolo 10. >>.

Art. 6
 
1. Il termine per l' adeguamento dello strumento urbanistico previsto dall' articolo 12, comma 1, della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, è differito al 31 dicembre 1993.
Art. 7
 
1.
Dopo l' articolo 12 della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, è aggiunto il seguente articolo:
<< Art. 12 bis
 Verifica degli strumenti urbanistici vigenti
1. La verifica della compatibilità delle previsioni dello strumento urbanistico in vigore con le condizioni geologiche del territorio, da formularsi ai sensi dell' articolo 12 è effettuata con delibera del Consiglio comunale sulla base di idoneo studio sottoscritto da tecnici laureati abilitati. Copia della delibera consiliare deve essere trasmessa alla Direzione regionale dell' ambiente.
2. L' adozione di eventuali varianti allo strumento urbanistico vigente necessaria ai fini dell' adeguamento segue la procedura prevista dall' articolo 32 della legge regionale 19 novembre 1991, n. 52, e deve avvenire entro il 31 dicembre 1993. In tal caso si prescinde dal parere geologico di cui all' articolo 11.
3. Decorso inutilmente il termine di cui al comma 2, è fatto divieto, sino ad avvenuto adeguamento, di procedere all' adozione di varianti allo strumento urbanistico generale vigente nonché di piani particolareggiati attuativi dello stesso.
4. Il divieto di cui al comma 3 è esteso ai Comuni situati in zona dichiarata sismica, non dotati di strumento urbanistico generale adeguato al piano urbanistico regionale. >>

Art. 8
 
1. All' articolo 14, comma 2, della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, dopo le parole << del comma 1 >> sono aggiunte le parole << di competenza della Direzione regionale della protezione civile >>.
2. All' articolo 14, comma 3, della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, dopo le parole << del comma 1 >> sono aggiunte le parole << di competenza della Direzione regionale dell' ambiente >>.
Art. 9
 
1.
Dopo l' articolo 14 della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, è aggiunto il seguente articolo:
<< Art. 14 bis
 Cartografia geologico - tecnica
1. Nell' ambito dell' attività di studio ed indagine di cui all' articolo 14, l' Amministrazione regionale promuove ogni iniziativa al fine di migliorare le conoscenze della situazione geologica del proprio territorio, fatte salve le competenze dello Stato in materia.
2. A tale scopo l' Amministrazione regionale è autorizzata a provvedere, anche mediante l' affidamento di speciali incarichi ad Enti od Istituti specializzati, alla redazione della cartografia geologico - tecnica e geologico - formazionale del proprio territorio, con l' osservanza delle norme dello Stato che disciplinano la materia.
3. La cartografia geologica viene redatta con riferimento alla carta tecnica informatizzata in elaborazione presso il Servizio dell' informazione territoriale e della cartografia della Direzione regionale della pianificazione territoriale e viene utilizzata come supporto alla mappa dei rischi predisposta dalla Direzione regionale della protezione civile ai sensi dell' articolo 18 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64. >>

TITOLO II
 INTERVENTI DELLA DIREZIONE REGIONALE
DELL' AMBIENTE IN MATERIA DI PREVENZIONE
DA CALAMITÀ NATURALI
Art. 10
 Programma annuale degli interventi di prevenzione
e relative disposizioni procedurali
1. In deroga alle procedure previste dall' articolo 5 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, gli interventi di cui all' articolo 4, primo comma, lettera b), della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, relativi alle opere di prevenzione da calamità naturali di competenza della Direzione regionale dell' ambiente, vengono inseriti in un programma annuale di interventi di prevenzione.
2. Il programma di cui al comma 1 viene predisposto dalla Direzione regionale dell' ambiente, sentita la Direzione regionale della protezione civile, sulla base delle previsioni del Piano regionale delle sistemazioni geologiche di cui all' articolo 11, comprendente le segnalazioni provenienti dagli enti locali o da altra fonte e, in deroga a quanto stabilito dall' articolo 11, secondo comma, della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, viene adottato con deliberazione della Giunta regionale, su proposta dell' Assessore regionale all' ambiente.
3. Con la predetta deliberazione sono fissate le proprietà degli interventi ed è definita per ciascuno di essi l' applicazione dell' articolo 4 o dell' articolo 6 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68.
4. Nel caso di interventi diretti di cui all' articolo 4 della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, la Direzione regionale dell' ambiente può avvalersi delle Direzioni provinciali dei servizi tecnici per la progettazione e la direzione dei lavori.
5. Per l' esecuzione degli interventi di prevenzione di cui al comma 4 si applicano le disposizioni di cui al Capo IV della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 46.
Art. 11
 Piano regionale delle sistemazioni geologiche
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a dotarsi del Piano regionale delle sistemazioni geologiche per la realizzazione del quale può anche far ricorso a studi professionali o ad istituti specializzati, utilizzando altresì gli studi geologici predisposti dai Comuni e dalle Comunità montane.
2. Il Piano è predisposto a cura della Direzione regionale dell' ambiente.
3. Sul progetto di Piano è richiesto il parere degli enti locali territorialmente interessati, delle Direzioni regionali della pianificazione territoriale, delle foreste e parchi e della viabilità e trasporti, che deve essere espresso entro 60 giorni dalla richiesta; in difetto il parere s' intende favorevolmente espresso.
4. Il Piano, eventualmente rielaborato sulla base delle indicazioni degli enti e delle direzioni consultate, viene approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa e previo parere del Comitato tecnico regionale a sezioni riunite.
5. Il Piano approvato è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ed è valido a tempo indeterminato. Esso è sottoposto a revisione ogni qualvolta mutino le condizioni fisiche del territorio. Il Piano può inoltre essere revisionato in ogni tempo quando sopravvengano motivi che determinino la necessità o la convenienza di migliorarlo o integrarlo, sia integralmente che per singole zone. La procedura di revisione o modifica è la stessa di quella prevista per l' approvazione.
Art. 12
 Contenuti del Piano
1. Il Piano regionale delle sistemazioni geologiche, anche in armonia con quanto previsto dall' articolo 17 della legge 18 maggio 1989, n. 183, recante norme per il riassetto organizzativo e funzionale della difesa del suolo, deve contenere:
a) la mappatura, su cartografia in scala opportuna, di tutti i dissesti interessanti la pubblica incolumità;
b) schede tecniche con indicazioni qualitative e quantitative sulla natura dei dissesti individuati;
c) la formulazione dei criteri tecnici generali per il contenimento dei dissesti ed il relativo risarcimento ambientale;
d) le norme di attuazione del piano;
e) la compilazione di progetti - pilota in zone particolarmente significative;
f) la formulazione di un piano economico generale.

Art. 13
 Ulteriori interventi di competenza della
Direzione regionale della protezione civile
1. Le competenze in capo alla Direzione regionale dell' ambiente relative agli interventi di pronto soccorso di cui al Titolo II ed alle attribuzioni di cui al Titolo III della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, sono trasferite alla Direzione regionale della protezione civile.
2. Ai fini di cui al comma 1, restano immutate le competenze esercitate dalle Direzioni provinciali dei Servizi tecnici.
Art. 14
 Semplificazione di procedure tecnico - amministrative
1. Le disposizioni speciali di cui al Capo I ed agli articoli 10 e 11 del Capo III della legge regionale 22 dicembre 1971, n. 57 e successive modificazioni ed integrazioni, relative ai lavori di costruzione, ricostruzione, ampliamento, adattamento, sistemazione e manutenzione di edifici appartenenti od in uso alla Regione, sono estese all' esecuzione di lavori ed interventi non richiedenti la predisposizione di specifico progetto, quali scavi, sgomberi, trivellazioni geognostiche, puntellazioni e magisteri assimilabili, di competenza della Direzione regionale dell' ambiente.
2. La competenza all' attuazione delle procedure di cui al comma 1 è demandata, in analogia alle corrispondenti attribuzioni previste in materia di finanza regionale, all' Assessore regionale all' ambiente, al Direttore regionale dell' ambiente ed ai Direttori dei servizi della Direzione medesima.
TITOLO III
 NORME FINANZIARIE
Art. 15
 
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 14 della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, come integrato dall' articolo 8 della presente legge, relativamente agli interventi di competenza della Direzione regionale dell' ambiente, fanno carico al capitolo 2200 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
2. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 14 della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, come integrato dall' articolo 8 della presente legge, relativamente agli interventi di competenza della Direzione regionale della protezione civile, e quelli derivanti dall' articolo 13 della presente legge, relativamente al trasferimento di competenza per gli interventi di pronto soccorso di cui al Titolo II ed alle attribuzioni di cui al Titolo III della legge regionale 28 agosto 1982, n. 68, fanno carico al capitolo 4150 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992.
3. Per le finalità previste dall' articolo 14 bis della legge regionale 9 maggio 1988, n. 27, come inserito dall' articolo 9 della presente legge, è autorizzata la spesa complessiva di lire 80 milioni, suddivisa in ragione di lire 20 milioni per l' anno 1992 e lire 60 milioni per l' anno 1993.
4. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992 è istituito - alla Rubrica n. 11 - programma 0.5.2. - spese di investimento - Categoria 2.2. - Sezione IV - il capitolo 2220 (2.1.220.5.04.27) con la denominazione << Spese per la predisposizione e la redazione della cartografia geologico - tecnica e geologico - formazionale del territorio regionale >> con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 80 milioni, suddiviso in ragione di lire 20 milioni per l' anno 1992 e di lire 60 milioni per l' anno 1993.
5. Sul precitato capitolo 2220 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 20 milioni.
6. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 11 fanno carico al capitolo 2490 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1992-1994 e del bilancio per l' anno 1992, che presenta sufficiente disponibilità. Nella denominazione del precisato capitolo 2490, dopo la locuzione << idrografici e lagunari >> viene inserita la locuzione << nonché per la predisposizione del Piano regionale delle sistemazioni geologiche >>.
7. Per le finalità previste dagli articoli 10 e 14 è autorizzata la spesa di lire 20 milioni per l' anno 1992.
8. Il predetto onere di lire 20 milioni fa carico al capitolo 2542 dello stato di previsione più volte citato, il cui stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, viene elevato di lire 20 milioni per l' anno 1992.
9. All' onere complessivo di lire 100 milioni in termini di competenza, suddiviso in ragione di lire 40 milioni per l' anno 1992 e lire 60 milioni per l' anno 1993, ed all' onere complessivo di lire 40 milioni in termini di cassa si provvede mediante storno, di pari importo dal capitolo 2490 dello stato di previsione precitato