Art. 52
1. Al fine di consentire una reale parità tra uomini e donne nell' ambito lavorativo dell' Amministrazione regionale, verrà istituito, entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, un gruppo di lavoro onde definire la composizione e le competenze di un Comitato per le pari opportunità da istituirsi all' interno dell' Amministrazione regionale medesima.
Art. 53
1. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie relative agli ultimi scrutini per merito comparativo da attuarsi ai sensi della
legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, si provvederà ad indire le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di amministrazione del personale secondo le modalità di cui alla presente legge, previa modifica dei regolamenti vigenti in materia.
2. Tra le modifiche da apportare, ai sensi del comma 1, al << Regolamento del Consiglio di Amministrazione del personale e delle Commissioni paritetiche di cui all'
art. 168 della legge regionale 31 giugno 1981, n. 53 >>, va ricompreso anche l' aumento dei componenti la Commissione paritetica in ragione di una unità sia per i rappresentanti dell' Amministrazione regionale sia per quelli del personale.
Art. 54
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione degli articoli 10, 15, 16, 25, 26, 27, 28, 29, 32, commi 1, 2, 3, 4 e degli articoli 33, 34, 35, 37, 40, 42, 43 e 50 fanno carico ai capitoli 550, 560, 8800, 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991. Gli stanziamenti dei precitati capitoli vengono elevati:
a) per l' anno 1991, sia in termini di competenza che di cassa, rispettivamente di lire 12.000 milioni, 500 milioni, 3.000 milioni e 3.500 milioni;
b) per ciascuno degli anni 1992 e 1993, rispettivamente di lire 7.000 milioni, 600 milioni, 2.500 milioni e 2.900 milioni.
2. Gli oneri derivanti dall' applicazione degli articoli 18 e 51 fanno carico al capitolo 552 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
3. Gli oneri derivanti dall' applicazione degli articoli 19, 32, comma 5, e dell' articolo 39 fanno carico al capitolo 556 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento complessivo viene elevato di lire 3.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993. Lo stanziamento del precitato capitolo 556 viene altresì elevato, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni per l' anno 1991.
4. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 20 fanno carico al capitolo 158 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
5. Gli oneri derivanti dall' applicazione degli articoli 30 e 31 fanno carico al capitolo 551 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
6. All' onere complessivo, in termini di competenza, di lire 48.000 milioni, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto sul cap. 8900 del bilancio pluriennale 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 (Partita n. 3 dell' elenco n. 4 allegato al bilancio predetto).
7. All' onere complessivo di lire 20.000 milioni, in termini di cassa, si fa fronte mediante prelevamento dal capitolo 8842 - Fondo di riserva di cassa - dello stato di previsione più volte citato.