LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 2 febbraio 1991, n. 8

Norme di revisione contrattuale dello stato giuridico e del trattamento economico del personale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  19/02/1991
Materia:
120.05 - Personale regionale

TITOLO I
 NORME SULLO STATO GIURIDICO E
TRATTAMENTO ECONOMICO DEL PERSONALE
DEL RUOLO UNICO REGIONALE
CAPO I
 Disposizione generale
Art. 1
 
1. Ferma restando la disciplina generale sullo stato giuridico ed il trattamento economico del personale e regionale prevista dalle leggi regionali 31 agosto 1981, n. 53 e 14 giugno 1983, n. 54, la Regione Friuli - Venezia Giulia provvede con la presente legge alla revisione contrattuale per il triennio 1988-1990.
CAPO II
 Modifiche ed integrazioni
alla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53
Art. 2
 
1.
All' articolo 29 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come da ultimo modificato dalla legge regionale 11 giugno 1988, n. 44, il nono comma è sostituito dai seguenti:
<< Alla qualifica di commesso si accede mediante pubblico concorso per prova scritta, anche a risposta sintetica, e titoli. Alla qualifica di agente tecnico, profilo professionale di agente zootecnico - forestale - ittico e agente qualificato, si accede mediante pubblico concorso per prova scritta, anche a risposta sintetica, e prova tecnico - attitudinale; alla qualifica di agente tecnico, profilo professionale di autista, si accede mediante pubblico concorso per prova scritta, anche a risposta sintetica. >>.

Art. 3
 
1. All' articolo 51, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dopo le parole << borse di studio >> sono aggiunte le seguenti:
<< ; il dipendente viene collocato, a domanda, in congedo straordinario non retribuito per tutta la durata del corso di dottorato di ricerca ai sensi dell' articolo 2 della legge 13 agosto 1984, n. 476. >>.

Art. 4
 
1. All' articolo 64, terzo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dopo le parole << viene disposta >> e prima delle parole << con provvedimento motivato >>, sono inserite le parole << , anche in soprannumero, >>.
Art. 5
 
1. All' articolo 65, terzo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dopo le parole << è disposta >> e prima delle parole << con decreto motivato >>, sono inserite le parole << , anche in soprannumero, >>.
Art. 6
 
1. All' articolo 79, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dopo la lettera h) è aggiunta la seguente:
<< i) per comportamento non conforme al decoro delle funzioni. >>.

Art. 7
 
1.
L' articolo 81, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è sostituito dal seguente:
<< Art. 81
 
La destituzione in seguito a procedimento disciplinare è inflitta nei seguenti casi:
a) per atti che siano in grave contrasto con doveri di fedeltà dell' impiegato;
b) per grave abuso di autorità o di fiducia;
c) per dolosa violazione dei doveri d' ufficio che abbia portato grave pregiudizio all' Amministrazione, ad enti pubblici od a privati;
d) per illecito uso o distrazione di somme amministrate o tenute in deposito, o per connivente tolleranza di gravi abusi commessi da impiegati dipendenti;
e) per richiesta o accettazione di compensi o benefici in relazione ad affari trattati dal dipendente per ragioni d' ufficio;
f) per gravi atti d' insubordinazione commessi pubblicamente e per incitamento all' insubordinazione;
g) per istigazione agli atti di cui alla lettera e) dell' articolo 80;
h) per condanna, passata in giudicato, per delitti contro la personalità dello Stato esclusi quelli previsti nel Capo IV del Titolo I del libro II del Codice Penale; ovvero per delitti di peculato, malversazione, concussione, corruzione, per delitti contro la fede pubblica, esclusi quelli di cui agli artt. 457, 495, 498 del Codice Penale, per i delitti previsti dagli artt. 519, 520, 521, 537 del Codice Penale e dal disposto di cui all' articolo 3 della legge 20 febbraio 1958, n. 75, nonché per delitti di rapina, estorsione, millantato credito, furto, truffa ed appropriazione indebita;
i) per condanna, passata in giudicato, che importi l' interdizione perpetua dai pubblici uffici, ovvero l' applicazione di una misura di sicurezza detentiva o della libertà vigilata.

Nei casi contemplati dal presente articolo, il trattamento di quiescenza e previdenza è regolato dalle disposizioni vigenti in materia. >>.

Art. 9
 
1.
All' articolo 89, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dopo il primo comma è aggiunto il seguente:
<< La ricorrenza del Santo Patrono del Comune ove ha sede l' ufficio, se ricadente in giornata lavorativa, è considerata come congedo ordinario oltre il limite di cui al primo comma. >>.

Art. 10
 
1. All' articolo 91 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dopo la lettera << f) >> è aggiunta la seguente:
<< f bis) per cure ai figli in stato di malattia sino al compimento del sesto anno di vita, sempre che l' altro genitore non fruisca contemporaneamente di analoga agevolazione: fino a due mesi al 90% del trattamento economico. Il periodo di congedo di cui alla presente lettera, è computato per intero ai fini dell' anzianità di servizio, della progressione economica e del trattamento di previdenza e di quiescenza; >>

Art. 11
 
1. All' articolo 92, primo comma, lettera a), della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dopo le parole << o di famiglia >> e prima delle parole << per la durata massima di un anno. >> sono aggiunte le parole << , nonché per cure e assistenza ai figli >>.
Art. 12
 
1. All' articolo 92, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, la lettera c) è sostituita dalla seguente:
<< c) per assolvere il servizio di volontariato civile nei termini e con le modalità di cui alla normativa vigente. >>.

Art. 13
 
1. All' articolo 93, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dopo la parola << attestante >>, le parole << la natura e >> sono soppresse.
Art. 14
 
1. All' articolo 95 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, il quinto comma è soppresso.
Art. 15
 
1. All' articolo 110, quinto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come da ultimo modificato dall' articolo 33 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44, le parole << di lire 500.000 >> sono sostituite dalle parole << di lire 800.000 >>.
Art. 16
 
1.
All' articolo 110, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:
<< Agli addetti di segreteria del Presidente del Consiglio, del Presidente della Giunta e degli Assessori spetta, per tutta la durata dell' incarico, un' indennità mensile non pensionabile, di lire 200.000. >>.

Art. 17
 
1. All' articolo 119, terzo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dopo le parole << aumentato del 90% >> sono aggiunte le parole << ; il rimborso di cui al primo comma può essere chiesto indipendentemente dalla categoria dell' albergo. >>.
Art. 18
 
1. All' articolo 123, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dopo le parole << di motomezzo. >> sono aggiunte le parole << Al dipendente spetta altresì il rimborso delle spese eventualmente sostenute per il ricovero dell' automezzo o motomezzo presso parcheggi o autorimesse. >>.
Art. 19
 
1.
All' articolo 136, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, dopo il quinto comma è aggiunto il seguente:
<< A favore dei dipendenti regionali che siano stati o che vengano collocati a riposo con diritto alla pensione da parte dell' INPS, trova applicazione il disposto di cui al terzo e quarto comma con riferimento alle aliquote previste dalla normativa INPS. >>.

Art. 20
 
1.
All' articolo 151 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 il primo comma viene sostituito dal seguente:
<< La Regione, anche a tutela dei propri diritti ed interessi, ove si verifichi l' apertura di un procedimento di responsabilità civile o penale nei confronti di un suo dipendente per fatti o atti direttamente connessi all' espletamento del servizio e all' adempimento dei compiti d' ufficio, assumerà a proprio carico, a condizione che non sussista conflitto d' interessi, ogni onere di difesa sin dall' apertura del procedimento facendo assistere il dipendente da un legale di comune gradimento. In caso di sentenza di condanna definitiva per fatti commessi con dolo o con colpa grave, la Regione ripeterà dal dipendente tutti gli oneri sostenuti per la sua difesa in ogni grado di giudizio. >>.

Art. 21
 
1. All' articolo 155, primo comma, punto 2) della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, la parola << tre >> è sostituita dalla parola << quattro >>.
Art. 22
 
1. All' articolo 155, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, il punto 3), così come modificato dall' articolo 9 della legge regionale 15 maggio 1989, n. 13, viene sostituito dal seguente:
<< 3) da quattro dipendenti regionali designati dalle rappresentanze sindacali presenti in seno al Consiglio di amministrazione del personale. >>.

Art. 23
 
1. All' articolo 168, primo comma, lettera e) della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, così come da ultimo modificata dall' articolo 11 della legge regionale 15 maggio 1989, n. 13 la parola << cinque >> è sostituita dalla parola << sette >>.
2. All' articolo 168, primo comma, lettera f) della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, così come modificata dall' articolo 11 della legge regionale 15 maggio 1989, n. 13, la parola << sei >> è sostituita dalla parola << otto >>.
3. All' articolo 168, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, così come da ultimo modificato dall' articolo 11 dalla legge regionale 15 maggio 1989, n. 13, la frase << i membri di cui alla lettera f) sono sostituiti da rappresentanti del personale eletti ai sensi della citata lettera f) >> è sostituita dalla frase << i membri di cui alla lettera f) sono sostituiti dai rappresentanti del personale che, nell' ambito della corrispondente lista elettorale, hanno conseguito il maggior numero di voti. >>.
4. All' articolo 168, terzo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, le parole << delle Commissioni paritetiche >> sono sostituite dalle parole << della Commissione paritetica >>.
5. All' articolo 168, sesto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, le parole << Apposite commissioni paritetiche saranno costituite >> sono sostituite dalle parole << È costituita un' apposita Commissione paritetica >>.
6. All' articolo 168, settimo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, le parole << Le Commissioni paritetiche di cui al comma precedente sono composte >> sono sostituite dalle parole << La Commissione paritetica di cui al sesto comma è costituita >>.
7. All' articolo 168, decimo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, le parole << alle Commissioni paritetiche >> sono sostituite dalle parole << alla Commissione paritetica >>; dopo le parole << attribuendo ad >> la parola << esse >> è sostituita dalla parola << essa >>.
8. All' articolo 168, undicesimo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, le parole << Le Commissioni paritetiche >> sono sostituite dalle parole << La Commissione paritetica >>; la frase << si riuniscono almeno una volta al mese e possono essere convocate su richiesta di un terzo dei componenti. >> è sostituita dalla frase << si riunisce almeno una volta al mese e può essere convocata su richiesta di un terzo dei componenti. >>.
9. All' articolo 168, dodicesimo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, le parole << delle Commissioni paritetiche di cui al VI comma >> sono sostituite dalla parole << della Commissione paritetica di cui al sesto comma >>.
10. All' articolo 168, tredicesimo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, le parole << delle Commissioni paritetiche >> sono sostituite dalle parole << della Commissione paritetica >>.
11. All' articolo 168, quattordicesimo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, le parole << delle Commissioni paritetiche >> sono sostituite dalle parole << della Commissione paritetica >>.
Art. 24
 
1. La Tabella D, allegata alla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, viene sostituita dalla Tabella D allegata alla presente legge.
CAPO III
 Norme di revisione contrattuale del trattamento economico
del personale regionale e di quello in quiescenza.
Art. 25
 
1. La tabella << A >> allegata alla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come sostituita dalla tabella << A >> allegata alla legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, viene sostituita dalla tabella << A >> allegata alla presente legge.
Art. 26
 
1. La tabella << B >> allegata alla legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come sostituita dalla tabella << B >> allegata alla legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33, viene sostituita dalla tabella << B >> allegata alla presente legge.
Art. 27
 
1. La tabella << C >> allegata alla legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, come sostituita dalla tabella << C >> allegata alla legge regionale 11 giugno 1988, n. 44, viene sostituita dalla tabella << C >> allegata alla presente legge.
Art. 28
 
1.
Il quarto comma dell' articolo 21 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come da ultimo modificato dall' articolo 2 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33, è sostituito dal seguente:
<< Ai Direttori di servizio è attribuita per la durata dell' incarico, un' indennità mensile, pensionabile, nella misura annua corrispondente al 60% dello stipendio iniziale della qualifica di dirigente: detta indennità è elevata al 70% dello stipendio iniziale della qualifica di dirigente per l' incarico di Direttore di servizio autonomo, Direttore provinciale dei servizi tecnici, Direttore provinciale degli enti locali, Direttore di ispettorati ripartimentali delle foreste, Direttore di ispettorato provinciale dell' agricoltura. >>

Art. 29
 
1. All' articolo 25, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come da ultimo modificato dall' articolo 1 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 12, le percentuali << 45% >> e << 50% >> sono sostituite rispettivamente dalle percentuali << 90% >> e << 100% >>.
Art. 30
 
1. All' articolo 115, secondo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come da ultimo modificato dall' articolo 8 della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33, gli importi di lire << 1.500 >>, << 2.000 >>, << 2.500 >> sono elevati rispettivamente a lire << 3.000 >>, << 4.000 >>, << 5.000 >>.
Art. 31
 
1. All' articolo 115, terzo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, come da ultimo sostituito dall' articolo 36 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44, l' importo di lire << 800 >> è elevato a lire << 1.000 >>.
Art. 32
 
1. Al personale regionale in servizio nel periodo compreso tra il 1 gennaio 1988 ed il giorno precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, escluso quello di cui all' articolo 33, l' assegno lordo mensile di cui all' art. 70 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44, viene attribuito con le decorrenze e nelle misure ivi indicate, in base alla qualifica posseduta, definitivamente, a titolo di stipendio, fatti salvi i relativi conguagli.
2. Al personale di cui al comma 1 spetta, a decorrere dal 1 luglio 1990 o dalla data di assunzione, se successiva, quale incremento dello stipendio in godimento al 30 giugno 1990 o in godimento alla data di assunzione medesima, a titolo di aumento contrattuale, la differenza tra il livello retributivo iniziale previsto per la qualifica di appartenenza dalla tabella << B >> allegata alla presente legge ed il livello retributivo iniziale indicato con decorrenza 1 ottobre 1987 per la medesima qualifica dalla tabella << B >> allegata alla legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33.
3. Dagli importi dell' aumento contrattuale determinati ai sensi del comma 2 va detratto l' importo dell' assegno di cui all' art. 70 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44, in godimento alla data di attribuzione dell' aumento contrattuale medesimo.
4. Al personale cessato dal servizio nel periodo compreso tra il 2 gennaio 1988 e il 1 luglio 1990, l' importo corrispondente alla differenza tra l' aumento contrattuale spettante alla data del 1 luglio 1990 ai sensi del comma 2 e l' ammontare del beneficio contrattuale già in godimento, viene attribuito a decorrere dal primo giorno del mese immediatamente precedente a quello di cessazione dal servizio e comunque in data non anteriore al 1 gennaio 1988.
5. I benefici di cui al comma 4, nonché quelli di cui all' articolo 16, comma 4, della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33, ove non riconosciuti dalla CPDEL, sono pensionabili da parte della Regione ai sensi e per gli effetti dell' art. 136, terzo, quarto comma e sesto comma, così come introdotto dall' articolo 19 della presente legge e dell' art. 143, primo comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.
Art. 33
 
1. Il personale inquadrato nel ruolo unico regionale, ai sensi degli articoli 73 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44 e 33 della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, non può cumulare negli anni 1988, 1989 e 1990 i benefici contrattuali spettanti presso gli enti di provenienza con l' aumento contrattuale definito all' articolo 32, comma 2.
2. Al personale di cui al comma 1, l' assegno di cui agli articoli 73, comma 5, della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44 e 33, comma 5, della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, viene attribuito con le decorrenze e nelle misure indicate nei rispettivi provvedimenti d' inquadramento, definitivamente, a titolo di stipendio, fatti salvi i relativi conguagli.
3. A decorrere dal 1 luglio 1990, lo stipendio del personale di cui al presente articolo, viene rideterminato sommando i seguenti elementi:
a) stipendio in godimento al 30 giugno 1990;
b) importo corrispondente all' eventuale differenza tra la misura dell' aumento contrattuale previsto, alla data del 1 luglio 1990, dall' articolo 32, comma 2 e la somma dei benefici contrattuali conseguiti alla data di inquadramento presso l' ente di provenienza come determinati dagli articoli 63, comma 4, lettera b), della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44 e 33, comma 4, lettera b), della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, detratto l' importo di cui al comma 2 in godimento al 30 giugno 1990.

Art. 34
 
1. Al personale regionale assunto nel periodo compreso tra la data di entrata in vigore della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33 ed il giorno precedente all' entrata in vigore della presente legge, spetta, a decorrere dalla data di assunzione, la quota di salario di riallineamento fra trattamento economico e anzianità di servizio di cui all' articolo 23, sesto comma, della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49.
2. Per la determinazione della quota suddetta, si applica l' articolo 20, commi 2 e 3, della legge regionale 26 ottobre 1987, n. 33.
Art. 35
 
1. Al personale messo a disposizione della Regione ed inquadrato ai sensi dell' articolo 4, comma 1, della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 7, l' assegno di cui al comma 6 del medesimo articolo viene attribuito definitivamente a titolo di stipendio.
2. Al personale in posizione di comando inquadrato ai sensi dell' articolo 4, comma 2 della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 7, non si applica l' articolo 32. Al fine dell' applicazione dell' articolo 4, comma 5, lettera b) della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 7, per << stipendio iniziale >> deve intendersi quello previsto per la qualifica d' inquadramento della tabella << B >> allegata alla presente legge.
3. Al personale inquadrato ai sensi dell' articolo 4, comma 2, della legge regionale 2 febbraio 1991, n. 7, non viene applicato il comma 6 del medesimo articolo.
Art. 36
 
1. L' assegno lordo mensile di cui all' articolo 70 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44 cessa di essere corrisposto con effetto dalla data di entrata in vigore della presente legge.
2. A decorrere dalla data indicata al comma 1 e fino alla corresponsione del nuovo trattamento economico, al personale regionale in servizio il giorno precedente alla data di entrata in vigore della presente legge, viene attribuito, quale acconto e fatti salvi gli ulteriori conguagli, l' aumento contrattuale di cui all' articolo 32, comma 2.
3. L' assegno lordo mensile di cui all' articolo 70 della legge regionale 11 giugno 1988, n. 44 non costituisce elemento per il calcolo del maturato in godimento di cui all' articolo 71, comma 3, della medesima legge regionale 11 giugno 1988, n. 44.
Art. 37
 
1. Per la determinazione dei ratei del salario individuale di anzianità di cui all' articolo 104, sesto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, spettante al personale regionale per il servizio prestato nel biennio 1989/1990, si fa riferimento alla tabella << C >> allegata alla presente legge.
Art. 38
 
1. Le disposizioni di cui agli articoli 28 e 29 hanno effetto dal 1 luglio 1990. Dalla medesima data al personale cui siano attribuite le indennità di cui agli articoli 21, 23, 25 e 26 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53 non compete per il periodo di corresponsione delle suddette indennità il compenso per il lavoro straordinario; non compete, altresì, alcun compenso per il lavoro straordinario al personale di cui all' articolo 4 della legge regionale 12 febbraio 1990, n. 5.
2. Per il personale di cui al comma 1, il recupero del compenso corrisposto per l' effettuazione di lavoro straordinario nel periodo compreso tra il 1 luglio 1990 ed il giorno precedente la data di entrata in vigore della presente legge, avviene per un importo comunque non superiore a quello risultante dalla comma del compenso medesimo con l' indennità già percepita ai sensi della normativa vigente precedentemente all' entrata in vigore della presente legge.
3. Il personale di cui al comma 1 è comunque a disposizione dell' Amministrazione regionale, anche oltre l' orario d' obbligo, per le esigenze connesse alle funzioni affidategli, senza diritto a recuperi d' orario.
4. Le disposizioni di cui agli articoli 30 e 31 hanno effetto dal 1 gennaio 1991.
5. Le nuove misure dell' indennità di coordinamento di cui alla tabella << A >> allegata alla presente legge, hanno effetto dal 1 gennaio 1991.
Art. 39
 
1. Ai fini dell' applicazione dell' articolo 138 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, al personale cessato dal servizio anteriormente al 2 gennaio 1988, viene attribuito il trattamento regionale di adeguamento, definitivo o provvisorio, computando nella retribuzione pensionabile, a decorrere dal 1 luglio 1990, l' importo di miglioramento contrattuale stabilito per lo stesso anno per il personale in attività di servizio dall' articolo 32 della presente legge.
2. Agli stessi fini, per il personale in quiescenza di cui all' articolo 100 della legge regionale 5 agosto 1975, n. 48 e per il personale che si sia avvalso della facoltà di cui all' articolo 115 della medesima legge regionale, l' adeguamento per il triennio 1988/1990 ha luogo in misura corrispondente a quella fissata dall' articolo 1, comma 2 del decreto legge 27 dicembre 1989, n. 413, convertito con modificazioni nella legge 28 febbraio 1990, n. 37 e dall' articolo 5, comma 1, del decreto legge 24 novembre 1990, n. 344, con le stesse decorrenze ivi previste.
Art. 40
 
1. Ai fini della determinazione della quota salario di riallineamento di cui al sesto comma dell' articolo 23 della legge regionale 19 ottobre 1984, n. 49, nell' anzianità effettiva di servizio di ruolo maturata alla data del 31 dicembre 1982 di cui al secondo comma del medesimo articolo, vanno ricompresi anche i servizi effettivi di ruolo prestati presso lo Stato e gli altri enti pubblici non economici.
2. L' equiparazione tra le carriere, qualifiche, livelli relativi ai servizi prestati presso gli enti di cui al precedente comma e le qualifiche funzionali di cui all' articolo 5 della legge regionale 14 giugno 1983, n. 54 verrà effettuata con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, previo conforme confronto con le Organizzazioni sindacali di cui all' articolo 66 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.
TITOLO II
 DISPOSIZIONI FINALI E FINANZIARIE
CAPO I
 Norme finali
Art. 41
 
1. Al secondo comma dell' articolo unico della legge regionale 10 novembre 1971, n. 47, come sostituito dall' articolo 49 della legge regionale 9 dicembre 1982, n. 81, e da ultimo modificato dall' articolo 16 della legge regionale 15 maggio 1989, n. 13, le parole << , con qualifica inferiore all' VIII livello, >> sono soppresse; il numero << 36 >> è sostituito dal numero << 38 >>.
Art. 42
 
1. All' articolo 3, primo comma, della legge regionale 27 aprile 1972, n. 22, dopo le parole << nel numero massimo di >> la parola << tre >> è sostituita dalla parola << quattro >>.
Art. 43
 
1.
All' articolo 3 della legge regionale 27 aprile 1972, n. 22, dopo il terzo comma sono aggiunti i seguenti commi:
<< Qualora la retribuzione mensile del personale assunto, con contratto di lavoro di dirigente d' azienda industriale, ai sensi del presente articolo risulti inferiore al trattamento iniziale del personale regionale con qualifica di dirigente e con incarico di Direttore di servizio di cui all' art. 21 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, è attribuito un assegno personale pari alla differenza tra i due trattamenti.
Per retribuzione mensile, di cui al quarto comma, s' intende il complesso degli assegni fissi e continuativi, esclusi il meccanismo di variazione automatica della retribuzione e gli aumenti periodici di anzianità. >>.

Art. 44
 
1. All' articolo 4 terzo comma della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52, come da ultimo sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 30 dicembre 1986, n. 62, dopo le parole << in materia di >> sono aggiunte le parole << indennità e di... >>.
Art. 45
 
1. All' articolo 45, comma 3, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, le parole << di due dirigenti >> sono sostituite dalle parole << di tre dirigenti, dei quali uno da assegnarsi all' Ufficio di cui al comma 6. >>.
Art. 46
 
1.
L' articolo 12, della legge regionale 15 maggio 1989, n. 13, è sostituito dal seguente:
<< Art. 12
 
1. La designazione dei rappresentanti del personale da nominare in seno al Consiglio di amministrazione del personale avviene mediante elezione da effettuarsi con il sistema del voto diretto, libero e segreto.
2. L' assegnazione dei posti dei rappresentanti del personale è effettuato fra liste concorrenti in ragione di un rappresentante per ciascuna lista che ottenga un numero di voti pari ad almeno il 5% del totale dei voti validi. Per l' assegnazione dei posti non attribuiti, si procede dividendo il totale dei voti residui conseguiti dalle liste per il numero dei rappresentanti ancora da eleggere aumentato di due unità ottenendo così il quoziente elettorale; si attribuiscono quindi ad ogni lista tanti posti quante volte il quoziente elettorale risulti contenuto nel totale dei voti residui conseguiti da ciascuna lista. Se con il quoziente elettorale così stabilito il numero dei posti da attribuire risulti superiore a quello dei posti ancora da assegnare, le operazioni si ripetono diminuendo di un' unità il divisore.
3. Nell' ambito di ciascuna lista vengono eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenza dai votanti.
4. Per le finalità di cui al comma 1, possono essere presentate, da parte delle organizzazioni sindacali di cui all' articolo 66 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, apposite liste concorrenti di candidati, mediante dichiarazione sottoscritta da non meno di 40 dipendenti; il numero dei candidati da designarsi per ogni lista deve essere non inferiore a sedici.
5. Ha diritto al voto tutto il personale regionale di ruolo, compreso il personale in prova, il personale di cui all' articolo 24, quarto comma, della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, nonché quello comandato presso altre Amministrazioni.
6. Sono eleggibili tutti i dipendenti di ruolo, ad eccezione del personale in prova non proveniente da qualifica funzionale inferiore, di quello comandato presso altre Amministrazioni, di quello sospeso dall' impiego con provvedimento definitivo, nonché dei membri di diritto del Consiglio di amministrazione del personale.
7. Ogni elettore può assegnare il suo voto ad una sola delle liste e, nel suo ambito, esprime la propria preferenza per un numero di candidati non superiore a quattro. Qualora uno dei rappresentanti del personale eletti in seno agli organi collegiali di cui al comma 1 cessi dall' incarico per qualunque causa, prima della scadenza del mandato triennale, si procede alla sua sostituzione, per il tempo che rimane sino alla scadenza del mandato medesimo, con il primo dei candidati non eletti della medesima lista del rappresentante cessato.
8. Con successivo regolamento, da emanarsi previo confronto con le rappresentanze sindacali, si provvederà a disciplinare i criteri e le modalità di svolgimento delle elezioni di cui al presente articolo. >>.

Art. 47
 
1.
All' articolo 29, della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, il comma 13 è sostituito dai seguenti:
<< 13. Il personale con posizione funzionale di coordinamento delle strutture stabili di cui agli articoli 29 e 229 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 non può coprire posti di lavoro a tempo parziale, salvo rinuncia alle relative funzioni.
13 bis. Può essere escluso dall' applicazione del rapporto di lavoro a tempo parziale su parere del Consiglio di amministrazione del personale, sentite le organizzazioni sindacali di cui all' articolo 66 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53:
a) il personale con profilo professionale didattico che svolga attività di docenza, qualora l' applicazione implichi, a parere del Direttore dell' IRFoP, problemi di funzionalità per l' attività di docenza stessa;
b) il personale con profilo professionale di guardia del CFR e maresciallo del CFR che presti servizio presso una Stazione forestale o un Ufficio periferico dell' Azienda delle foreste, sentito il Direttore regionale competente; il personale con profilo professionale di guardia ittica e maresciallo ittico che presti servizio presso un Ufficio decentrato dell' Ente tutela pesca, sentito il Direttore dell' Ente;
c) il personale che osserva turni di lavoro e/o orari di lavoro diversi da quello normalmente previsto per il personale regionale, qualora ne derivino, a parere del competente Direttore regionale, problemi di funzionalità del servizio. >>.


Art. 48
 
1. All' allegato << F >>, riferito all' articolo 33, della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, dopo l' equiparazione relativa alla << Comunità montana Collio >>, viene aggiunta la seguente: << USL Operatore professionale collaboratore segretario >>.
Art. 49
 
1. L' assegnazione di personale regionale alla Delegazione della Corte dei conti, all' Avvocatura distrettuale dello Stato di Trieste ed al Tribunale amministrativo regionale del Friuli - Venezia Giulia, di cui alle leggi regionali 10 novembre 1971, n. 47, 6 luglio 1974, n. 29 e 30 luglio 1979, n. 40, può avvenire anche mediante comando del personale medesimo ai sensi dell' articolo 46 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.
2. Ai comandi di cui al comma 1, non si applicano i limiti temporali di cui all' articolo 45 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.
Art. 50
 
1. Perdurando gli adempimenti connessi con i progetti - obiettivo di cui all' allegato << A >> alla legge regionale 28 agosto 1989, n. 20, nonché per speciali esigenze di funzionalità dell' Amministrazione regionale, le assunzioni di personale con contratto di lavoro a temine di cui alle leggi regionali 18 maggio 1988, n. 31 e 28 agosto 1989, n. 20, vengono prorogate, alle scadenze ultime ivi previste, di un ulteriore anno.
Art. 51
 
1. Nell' ipotesi di utilizzo, da parte del dipendente regionale del proprio automezzo o motomezzo entro i limiti del territorio regionale, ai sensi dell' articolo 117, primo comma, lettera e), della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, deve intendersi ricompresa l' eventualità di un utilizzo anche per ragioni di servizio in località distanti meno di dieci chilometri dall' ordinaria sede di servizio; in tal caso spetta esclusivamente l' indennità di cui all' art. 123 della medesima legge regionale 31 agosto 1981, n. 53.
Art. 52
 
1. Al fine di consentire una reale parità tra uomini e donne nell' ambito lavorativo dell' Amministrazione regionale, verrà istituito, entro sessanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, un gruppo di lavoro onde definire la composizione e le competenze di un Comitato per le pari opportunità da istituirsi all' interno dell' Amministrazione regionale medesima.
Art. 53
 
1. Entro 30 giorni dalla data di pubblicazione delle graduatorie relative agli ultimi scrutini per merito comparativo da attuarsi ai sensi della legge regionale 7 marzo 1990, n. 11, si provvederà ad indire le elezioni per il rinnovo dei rappresentanti del personale in seno al Consiglio di amministrazione del personale secondo le modalità di cui alla presente legge, previa modifica dei regolamenti vigenti in materia.
2. Tra le modifiche da apportare, ai sensi del comma 1, al << Regolamento del Consiglio di Amministrazione del personale e delle Commissioni paritetiche di cui all' art. 168 della legge regionale 31 giugno 1981, n. 53 >>, va ricompreso anche l' aumento dei componenti la Commissione paritetica in ragione di una unità sia per i rappresentanti dell' Amministrazione regionale sia per quelli del personale.
Art. 54
 
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione degli articoli 10, 15, 16, 25, 26, 27, 28, 29, 32, commi 1, 2, 3, 4 e degli articoli 33, 34, 35, 37, 40, 42, 43 e 50 fanno carico ai capitoli 550, 560, 8800, 8801 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991. Gli stanziamenti dei precitati capitoli vengono elevati:
a) per l' anno 1991, sia in termini di competenza che di cassa, rispettivamente di lire 12.000 milioni, 500 milioni, 3.000 milioni e 3.500 milioni;
b) per ciascuno degli anni 1992 e 1993, rispettivamente di lire 7.000 milioni, 600 milioni, 2.500 milioni e 2.900 milioni.

2. Gli oneri derivanti dall' applicazione degli articoli 18 e 51 fanno carico al capitolo 552 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
3. Gli oneri derivanti dall' applicazione degli articoli 19, 32, comma 5, e dell' articolo 39 fanno carico al capitolo 556 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento complessivo viene elevato di lire 3.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 1.000 milioni per ciascuno degli anni dal 1991 al 1993. Lo stanziamento del precitato capitolo 556 viene altresì elevato, in termini di cassa, di lire 1.000 milioni per l' anno 1991.
4. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 20 fanno carico al capitolo 158 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
5. Gli oneri derivanti dall' applicazione degli articoli 30 e 31 fanno carico al capitolo 551 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.
6. All' onere complessivo, in termini di competenza, di lire 48.000 milioni, si fa fronte mediante prelevamento di pari importo dall' apposito fondo globale iscritto sul cap. 8900 del bilancio pluriennale 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 (Partita n. 3 dell' elenco n. 4 allegato al bilancio predetto).
7. All' onere complessivo di lire 20.000 milioni, in termini di cassa, si fa fronte mediante prelevamento dal capitolo 8842 - Fondo di riserva di cassa - dello stato di previsione più volte citato.