LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 30 dicembre 1991, n. 66

Norme di intervento per il recupero organico del castello di Colloredo di Monte Albano.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  15/01/1992
Materia:
350.01 - Beni culturali, storici ed artistici

Note riguardanti modifiche apportate all’intera legge:
1Integrata la disciplina della legge da art. 14, comma 15, L. R. 13/2000
2Integrata la disciplina della legge da art. 4, comma 93, L. R. 1/2004
3Integrata la disciplina della legge da art. 18, comma 1, L. R. 24/2005
4Vedi anche quanto disposto dall'art. 4, comma 40, L. R. 20/2015
Art. 1
 Finalità
1. Il recupero organico del castello di Colloredo di Monte Albano, nel suo insieme storico, architettonico e paesistico, nonché la sua valorizzazione sul piano culturale, economico e sociale sono di preminente interesse regionale.
Art. 2
 Piano di intervento
1. Per il conseguimento delle finalità di cui all' articolo 1, il Comune di Colloredo di Monte Albano, sentita la Comunità collinare del Friuli, delibera un piano di intervento urbanistico - edilizio sul complesso castellano, con facoltà di avvalersi della collaborazione dei soggetti e degli organismi indicati all' articolo 3, comma 7.
2. Il piano contiene:
a) la perimetrazione della zona di recupero, comprendente gli immobili, che, collegati fra loro sotto l' aspetto storico - artistico, costituiscono il complesso castellano; nella zona di recupero perimetrata sono inclusi gli immobili che necessitano di interventi di ripristino, restauro, riparazione, risanamento conservativo, adattamento funzionale, miglioramento, ristrutturazione edilizia o ricostruzione;
b) una relazione con la descrizione dello stato di fatto degli immobili da recuperare, l' indicazione dei dati riassuntivi delle superfici e dei volumi e l' illustrazione delle caratteristiche tipologiche e strutturali nonché delle destinazioni d' uso;
c) una relazione descrittiva dei criteri che si intendono seguire in ordine alla realizzazione dell' intervento sugli immobili al fine di assicurare la valorizzazione degli elementi qualificanti degli immobili stessi, nella prospettiva della conservazione dei loro tipici valori storici, ambientali, architettonici ed artistici;
d) il progetto plano - volumetrico, redatto in scala non inferiore a 1: 100, dal quale si evincono le caratteristiche dell' intervento sugli immobili compresi nella perimetrazione, di cui alla lettera a), e la previsione di massima della spesa;
e) lo stralcio dello strumento urbanistico generale di livello comunale e, ove esistente, di quello esecutivo, con riferimento al complesso edilizio ed al contesto circostante, nonché l' estratto delle relative norme urbanistico - edilizie applicabili;
f) il decreto impositivo del vincolo monumentale sul complesso edilizio, emesso ai sensi della legge 1 giugno 1939, n. 1089;
g) l' elenco dei proprietari o dei titolari di diritti reali di godimento delle unità immobiliari comprese nella perimetrazione di cui alla lettera a), aventi titolo ai benefici contributivi, secondo le previsioni dell' articolo 5, e l' importo di ciascun contributo calcolato secondo i parametri della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.

3. Il piano deliberato è depositato nella Segreteria comunale e l' eseguito deposito è reso noto al pubblico mediante avviso da affiggere all' Albo del Comune. Entro sessanta giorni dell' affissione all' Albo dell' avviso di deposito gli interessati possono presentare al Comune le proprie osservazioni. Trascorso tale termine, il piano, munito del parere della Soprintendenza ai beni architettonici ed ambientali, è trasmesso all' Amministrazione regionale unitamente alle osservazioni degli interessati ed alle eventuali deduzioni del Comune.
4. La Giunta regionale, entro i sessanta giorni successivi al ricevimento degli atti, si pronuncia sulle osservazioni degli interessati e, qualora riconosca che il piano di interventi sia coerente con le finalità della presente legge, lo approva con propria deliberazione, sentita la Commissione consiliare speciale per i problemi delle zone terremotate.
5. Dell' avvenuta approvazione del piano è data comunicazione al Comune ai fini dell' autorizzazione all' esecuzione dell' intervento.
6. L' approvazione del piano da parte della Giunta regionale comporta la dichiarazione di pubblica utilità e di indifferibilità ed urgenza dell' intervento di recupero organico degli immobili inclusi nel piano stesso.
Art. 3
 Attuazione del piano di intervento
1. Gli interventi previsti dal piano sono attuati secondo le disposizioni contenute nel Titolo II, Capo IV e nel Titolo III della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63, escluse quelle incompatibili con la presente legge.
2. La perimetrazione della zona di recupero di cui all' articolo 2, comma 2, lettera a), equivale a tutti gli effetti all' individuazione di un ambito di intervento edilizio unitario funzionale di ricostruzione ai sensi dell' articolo 14 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63.
3. L' intervento unitario funzionale di ricostruzione è attuato a cura dei proprietari interessati riuniti in consorzio, secondo le procedure previste dagli articoli 23 e 24 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché dall' articolo 15 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45 e successive modificazioni e integrazioni. Per la regolare costituzione del consorzio è sufficiente il concorso di un numero di proprietari che rappresentano, in base all' imponibile catastale, rilevato con riferimento alla data del 6 maggio 1976, almeno i tre quarti del valore dell' intero comparto di intervento ovvero almeno il sessanta per cento della volumetria assoggettata all' intervento stesso. Ai proprietari riuniti in consorzio spettano i contributi previsti dall' articolo 5 e la relativa concessione rimane subordinata alla stipulazione di una convenzione tra l' Amministrazione comunale ed il proprietario dell' immobile, intesa a consentire l' accesso al pubblico per la visita di tutto o parte dell' immobile stesso. L' intervento unitario funzionale di ricostruzione può comportare il ricorso alle categorie di attività edilizia indicate all' articolo 2, comma 2, lettera a).
4. Il Comune provvede ad attuare, in via sostitutiva, l' intervento unitario funzionale di ricostruzione quando di proprietari:
a) non si sono riuniti in consorzio entro il termine previsto dall' articolo 24 della legge regionale n. 63/1977;
b) non hanno presentato il progetto esecutivo nel termine di sei mesi dall' avvenuta costituzione del consorzio;
c) non hanno dato inizio ai lavori di ricostruzione nel termine loro assegnato dal Comune;
d) hanno sospeso, senza giustificato motivo, da almeno sei mesi i lavori iniziati.

5. A tal fine, il Comune procede all' espropriazione degli immobili situati all' interno della zona di recupero perimetrata.
6. Il Comune è autorizzato a predisporre ed approvare il progetto esecutivo dell' intervento in questione, anche per singoli lotti, ovvero ad apportare variazioni al progetto esecutivo eventualmente presentato dai proprietari riuniti in consorzio, in modo da realizzare:
a) il recupero delle unità immobiliari destinate ad uso di abitazione o ad uso diverso, effettivamente e direttamente utilizzate dal proprietario o dal titolare del diritto reale di godimento alla data degli eventi sismici, in numero di due per ciascun proprietario, nonché il recupero delle altre unità immobiliari, nei limiti di una unità per ogni diversa destinazione d' uso a favore di ciascun proprietario o titolare di diritto reale di godimento che, alla medesima data, non utilizzava direttamente le predette unità per le esigenze abitative del nucleo familiare o per le esigenze produttive. Ai fini dell' applicazione delle predette disposizioni, le unità immobiliari adibite a manifestazioni, festeggiamenti, mostre e simili sono considerate unità destinate ad uso abitativo non utilizzate effettivamente e direttamente alla data degli eventi sismici. Le unità immobiliari destinate ad uso abitativo, che alla data degli eventi sismici non erano direttamente utilizzate dal proprietario o dal titolare del diritto reale di godimento, sono assoggettate ad intervento pubblico sostitutivo limitatamente ad una sola unità per ciascun nucleo familiare. Qualora più unità immobiliari risultino intestate a membri distinti di un medesimo nucleo familiare non legati da rapporto di coniugio, ciascun intestatario è considerato, ai fini della presente legge, nucleo familiare a sé stante;
b) il recupero di ogni altra porzione del complesso castellano, nel rispetto delle sue caratteristiche storiche, architettoniche e paesistiche, mediante un insieme sistematico di opere che consentono il ricavo di destinazioni d' uso anche diverse da quella residenziale, per realizzare una sede polifunzionale in grado di valorizzare il complesso medesimo sul piano culturale, economico e sociale.

7. Il progetto esecutivo, anche per singoli lotti, o la variante al progetto eventualmente presentato dal consorzio dei proprietari è predisposto sentiti i proprietari rappresentati unitariamente da uno di essi o da altro soggetto munito di procura che può seguire lo sviluppo della progettazione, riferendone ai soggetti rappresentati. A tal fine è data facoltà al soggetto committente di bandire concorsi di idee per la soluzione dei problemi attinenti alla progettazione edilizia nonché di ricorrere alla collaborazione di professionisti singoli od associati, di società di progettazione, di enti di ricerca, di istituti universitari e di altri organismi che diano garanzie di serietà e competenza professionale.
8. La cessione in proprietà delle unità immobiliari realizzate ai sensi del comma 6, lettera a), ha luogo verso corresponsione di un prezzo determinato ai sensi delle disposizioni di cui agli articoli 27 e 29 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni. In deroga al disposto di cui all' articolo 27, diciassettesimo comma, della legge regionale n. 63/1977, come sostituito dall' articolo 10 della legge regionale 18 ottobre 1990, n. 50, i maggiori costi rispetto ai parametri stabiliti in applicazione degli articoli 46, terzo comma, e 59 della legge regionale n. 63/1977, sono a totale carico dell' Amministrazione regionale. Trovano applicazione le disposizioni contenute nell' articolo 30 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni. Le porzioni immobiliari di cui al comma 6, lettera b), sono cedute gratuitamente dal Comune alla Regione al termine dell' intervento di recupero; gli oneri a carico del Comune eventualmente connessi al trasferimento di proprietà delle porzioni medesime sono rimborsati dalla Regione.
Note:
1Parole aggiunte al comma 6 da art. 49, comma 1, L. R. 40/1996
2Parole aggiunte al comma 7 da art. 49, comma 1, L. R. 40/1996
3Parole aggiunte al comma 6 da art. 12, comma 5, L. R. 12/2003
4Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 67, L. R. 17/2008
5Vedi anche quanto disposto dall'art. 4, comma 78, L. R. 14/2012
Art. 4
 Delega
1. Per l' attuazione del piano di intervento il Comune delega la progettazione esecutiva e l' esecuzione delle opere alla Segreteria generale straordinaria, la quale procede ai relativi adempimenti, sentito il Comune.
2. Al Comune è garantita una costante informazione sullo stato di progettazione e della esecuzione delle opere.
3. Il progetto esecutivo dell' intervento, o di sue parti funzionali, è approvato dal Comune nel rispetto delle prescrizioni contenute nel piano urbanistico - edilizio di cui all' articolo 2.
4. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 10 e 11 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, le leggi regionali 2 settembre 1980, n. 46, 2 settembre 1981, n. 57, 23 agosto 1982, n. 58 e 14 giugno 1984, n. 18, nonché ogni altra disposizione regolante modalità per l' esecuzione degli interventi demandati alla Segreteria generale straordinaria.
Note:
1Integrata la disciplina del comma 1 da art. 50, L. R. 40/1996
2Integrata la disciplina dell'articolo da art. 5, comma 67, L. R. 17/2008
Art. 5
 Contributi
1. I proprietari o i titolari di diritti reali di godimento delle unità immobiliari destinate ad uso di civile abitazione o ad uso diverso, comprese nella zona di recupero perimetrata ai sensi dell' articolo 2, comma 2, lettera a), hanno titolo ai benefici previsti dalla legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, così come integrata dal presente articolo. Hanno parimenti titolo a tali benefici contributivi gli emigrati non proprietari e non titolari di un diritto reale di godimento su una unità abitativa, iscritti all'AIRE del Comune di Colloredo di Monte Albano, e già residenti in immobili ricompresi nella perimetrazione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a).
2. I presupposti ed i requisiti soggettivi ed oggettivi cui la legge regionale n. 63/1977 subordina la concessione dei benefici sono riferiti alla data degli eventi sismici. Sono fatti salvi gli acquisiti per causa di morte delle unità immobiliari indicate al comma 1, avvenuti dopo la predetta data. Agli acquisti per causa di morte sono equiparate le donazioni nell' ambito familiare disposte in favore di successibili fino al 30 giugno 1989.
3. L' inserimento del nominativo del proprietario o del titolare del diritto reale di godimento dell' unità immobiliare nell' elenco di cui all' articolo 2, comma 2, lettera g) sostituisce la domanda di contributo.
4. Nel caso in cui l' unità immobiliare appartenga in comproprietà indivisa a più titolari, il contributo è riconosciuto a quello tra essi che ha titolo al maggior contributo, secondo quanto dispone l' articolo 39 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35.
5. Ai fini dell' applicazione del presente articolo, le unità immobiliari comprese nella zona di recupero perimetrata si considerano distrutte a causa degli eventi sismici. Ai medesimi fini, le unità immobiliari sulle quali erano in corso, alla data degli eventi sismici, lavori di restauro o di ristrutturazione edilizia debitamente autorizzati, e per tale motivo non potevano essere occupate dai relativi proprietari o titolari di diritti reali di godimento, sono equiparate alle unità immobiliari munite di licenza di abilità o di agibilità.
6. Nell' ipotesi in cui il soggetto titolare del diritto di proprietà o del diritto reale di godimento delle unità immobiliari comprese nella zona di recupero perimetrata non sia persona fisica, al medesimo è riconosciuto, per ciascuna unità posseduta e destinata ad uso di abitazione, il contributo previsto dall' articolo 50 della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, commisurato alle esigenze di un nucleo familiare composto da quattro persone, nonché un contributo annuo costante ventennale dell' otto per cento sulla parte eccedente il contributo in conto capitale fino alla concorrenza della spesa determinata ai sensi dell' articolo 46 della legge regionale n. 63/1977.
7. I proprietari o i titolari di un diritto reale di godimento di porzioni di fabbricato, che non hanno autonoma configurazione di unità immobiliare destinata ad uso di abitazione o ad altro uso, sono ammessi a beneficiare del contributo previsto dall' articolo 46 della legge regionale n. 63/1977, commisurato alle esigenze di un nucleo familiare composto da quattro persone, nella misura ridotta al sessantacinque per cento, limitatamente ad una sola unità abitativa, nonché un contributo annuo costante ventennale dell' otto per cento sulla parte eccedente il contributo in conto capitale fino a concorrenza della spesa determinata ai sensi dell' articolo 46 della legge regionale n. 63/1977.
8. Per unità immobiliari si intende uno o più vani funzionalmente collegati tra loro e destinati o alla residenza familiare o ad uso diverso dall' abitazione; la destinazione è quella in atto alla data degli eventi sismici.
9. Nei confronti dei soggetti considerati non si applica il divieto di cumulo di cui all' articolo 48 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25.
10. Le domande di contributo eventualmente presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ai sensi delle leggi regionali 20 giugno 1977, n. 30 e 23 dicembre 1977, n. 63, dai soggetti considerati dal presente articolo, nonché da altri soggetti titolari, alla data degli eventi sismici, del diritto di proprietà o di altro diritto reale di godimento delle unità immobiliari comprese nella zona di recupero perimetrata, non producono effetti.
11. Per le unità immobiliari ricomprese nell'ambito della perimetrazione di cui all'articolo 2, comma 2, lettera a), avuto riguardo alla particolare tipologia delle stesse, è consentito un incremento fino al cinquanta per cento dei parametri di superficie stabiliti ai sensi dell'articolo 46, quarto comma, della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63. Per tali incrementi trova applicazione l'articolo 46 bis della stessa legge regionale 63/1977.
12. Per le unità destinate ad uso diverso dall' abitazione si applicano le disposizioni di cui al Titolo III, Capo III della legge regionale n. 63/1977.
13. Ai soggetti considerati è riconosciuto il beneficio della capitalizzazione di cui all' articolo 30 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni, al saggio di interesse del sette per cento, per ogni unità immobiliare in ordine alla quale spetti un contributo annuo costante ventennale dell' otto per cento sulla parte di spesa eccedente il contributo in conto capitale ovvero sulla spesa relativa alle maggiori superfici consentite oltre i parametri stabiliti ai sensi dell' articolo 46, quarto comma, della legge regionale n. 63/1977.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 101, comma 1, L. R. 37/1993
2Derogata la disciplina del comma 3 da art. 50, comma 2, L. R. 40/1996
3Parole aggiunte al comma 1 da art. 51, comma 1, L. R. 40/1996
4Comma 11 sostituito da art. 51, comma 2, L. R. 40/1996
5Parole sostituite al comma 11 da art. 12, comma 6, L. R. 12/2003
6Parole sostituite al comma 13 da art. 12, comma 6, L. R. 12/2003
Art. 6
 Finanziamenti alla Comunità collinare dei Friuli
1. Per assicurare completezza ed organicità all' intervento di recupero del castello di Colloredo di Monte Albano, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alla Comunità collinare del Friuli, su domanda da presentarsi alla Segreteria generale straordinaria, i finanziamenti necessari, da destinare al completamento del recupero dell' ala ovest del compendio castellano di sua proprietà, alla dotazione dei relativi arredi ed attrezzature ed al ripristino e sistemazione degli immobili e delle aree prospicienti alla stessa in parte soggette all' utilizzazione comune da parte del compendio.
2. Si applicano le disposizioni del Titolo V della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni.
Art. 7
 Ordini di accreditamento
1. Le spese necessarie per l' attuazione della presente legge sono a carico dell' Amministrazione regionale ed i relativi finanziamenti sono posti a disposizione del Sindaco di Colloredo di Monte Albano o del Segretario generale straordinario del Presidente della Comunità collinare del Friuli con ordini di accreditamento, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Art. 8
 Modalità di utilizzo delle porzioni immobiliari
trasferite alla Regione
1. Al fine di assicurare la valorizzazione dell' intero complesso castellano sul piano culturale, economico e sociale, la Regione stipula con il Comune apposita convenzione nella quale sono definite le modalità di utilizzo delle porzioni trasferite a norma dell' articolo 3, comma 8; nella stessa convenzione può altresì essere previsto l' utilizzo delle porzioni medesime da parte dell' ente locale o di altri enti pubblici, associazioni o fondazioni.
Art. 9
 Norma finanziaria
1. Per gli interventi previsti dall' articolo 2 e dall' articolo 3, commi 6 e 7, è autorizzata la spesa di lire 1.000 milioni per l' anno 1991.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, è istituito - alla Rubrica n. 26 - programma 4.1.1. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VIII - il capitolo 8631 (2.1.152.2.08.29.) con la denominazione << Finanziamenti per la predisposizione del Piano di intervento urbanistico edilizio e del progetto esecutivo sul complesso castellano di Colloredo di Monte Albano >> e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 1.000 milioni per l' anno 1991.
3. Per le finalità previste dall' articolo 3, commi 3, 4, 5 e 8, e dall' articolo 4, è autorizzata la spesa di lire 14.000 milioni per l' anno 1991.
4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, è istituito - alla Rubrica n. 26 - programma 4.1.1. - spese d' investimento - Categoria 2.5. - Sezione VIII - il capitolo 8714 (2.1.232.3.08.29.) con la denominazione << Finanziamenti per l' attuazione del piano di intervento urbanistico edilizio sul complesso castellano di Colloredo di Monte Albano >> e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 14.000 milioni per l' anno 1991.
5. Per le finalità previste dall' articolo 6, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1991.
6. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale, per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, è istituito - alla Rubrica n. 26 - programma 4.1.1. - spese d' investimento - Categoria 2.3. - Sezione VIII - il capitolo 8726 (2.1.234.3.08.29.) con la denominazione << Finanziamento alla Comunità collinare del Friuli per il completamento ed il recupero dell' ala ovest del compendio castellano di Colloredo di Monte Albano di sua proprietà, per la dotazione degli arredi e delle attrezzature relative e per il ripristino e la sistemazione degli immobili e delle aree prospicienti >> e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 500 milioni per l' anno 1991.
7. All' onere complessivo di lire 15.500 milioni in termini di competenza, si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8961 << Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo sviluppo economico e sociale e la rinascita del Friuli - Venezia Giulia >> dello stato di previsione precitato, a fronte della somma complessiva di lire 17.361.789.493 disimpegnata in conto residui al 31 dicembre 1990 e trasferita, ai sensi degli articoli 6, terzo comma, e 21, primo e secondo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alla ricostruzione n. 3198 del 4 marzo 1991.
8. All' onere complessivo di lire 15.500 milioni in termini di cassa si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione predetto.
9. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 5 fanno carico ai capitoli 8660 e 8664 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.