Art.   1
        
       Finalità
        
        
        
          1. Il recupero organico  del  castello  di  Colloredo  di Monte Albano, nel  suo  insieme  storico,  architettonico  e paesistico,  nonché  la  sua   valorizzazione   sul   piano culturale, economico e sociale sono di preminente  interesse regionale.
       
      
      
      
        Art.   2
        
       Piano di intervento
        
        
        
          1.  Per  il  conseguimento   delle   finalità   di   cui all' articolo 1, il Comune di  Colloredo  di  Monte  Albano, sentita la Comunità collinare del Friuli, delibera un piano di  intervento  urbanistico   -   edilizio   sul   complesso castellano, con facoltà di avvalersi  della  collaborazione dei soggetti e degli organismi  indicati   all' articolo  3, comma 7.
        
        
        
          2.  Il piano contiene:
a) la perimetrazione della zona  di  recupero,  comprendente    gli immobili, che, collegati fra  loro  sotto  l' aspetto    storico   -   artistico,   costituiscono   il   complesso    castellano;  nella  zona  di  recupero  perimetrata  sono    inclusi gli immobili che  necessitano  di  interventi  di    ripristino,    restauro,     riparazione,     risanamento    conservativo,  adattamento   funzionale,   miglioramento,    ristrutturazione edilizia o ricostruzione;
b) una relazione con la descrizione  dello  stato  di  fatto    degli immobili da recuperare,   l' indicazione  dei  dati    riassuntivi   delle   superfici   e    dei    volumi    e    l' illustrazione  delle  caratteristiche  tipologiche   e    strutturali nonché delle destinazioni d' uso;
c) una relazione descrittiva dei criteri  che  si  intendono    seguire in ordine  alla  realizzazione   dell' intervento    sugli immobili al fine di  assicurare  la  valorizzazione    degli elementi qualificanti degli immobili stessi,  nella    prospettiva della conservazione dei  loro  tipici  valori    storici, ambientali, architettonici ed artistici;
d) il progetto plano - volumetrico,  redatto  in  scala  non    inferiore   a   1:100,   dal   quale   si   evincono   le    caratteristiche dell' intervento sugli immobili  compresi    nella perimetrazione,  di  cui  alla  lettera  a),  e  la    previsione di massima della spesa;
e) lo  stralcio  dello  strumento  urbanistico  generale  di    livello comunale e, ove esistente,  di  quello esecutivo,    con riferimento al  complesso  edilizio  ed  al  contesto    circostante, nonché  l' estratto  delle  relative  norme    urbanistico - edilizie applicabili;
f) il  decreto  impositivo  del  vincolo   monumentale   sul    complesso edilizio, emesso ai sensi della legge 1  giugno    1939, n. 1089;
g) l' elenco dei proprietari o dei titolari di diritti reali    di godimento  delle  unità  immobiliari  comprese  nella    perimetrazione di cui alla lettera a), aventi  titolo  ai    benefici    contributivi,    secondo    le     previsioni    dell' articolo 5, e   l' importo  di  ciascun  contributo    calcolato secondo i parametri della  legge  regionale  23    dicembre 1977, n. 63.
 
        
        
        
          3. Il piano deliberato  è  depositato  nella  Segreteria comunale e l' eseguito deposito è  reso  noto  al  pubblico mediante avviso da affiggere  all' Albo  del  Comune.  Entro sessanta giorni dell' affissione all' Albo  dell' avviso  di deposito gli interessati possono  presentare  al  Comune  le proprie osservazioni.  Trascorso  tale  termine,  il  piano, munito   del   parere   della   Soprintendenza    ai    beni architettonici     ed     ambientali,      è      trasmesso all' Amministrazione regionale unitamente alle  osservazioni degli interessati ed alle eventuali deduzioni del Comune.
        
        
        
          4.  La  Giunta  regionale,  entro   i   sessanta   giorni successivi al ricevimento degli  atti,  si  pronuncia  sulle osservazioni degli interessati e, qualora riconosca  che  il piano di interventi sia  coerente  con  le  finalità  della presente  legge,  lo  approva  con  propria   deliberazione, sentita la Commissione consiliare speciale  per  i  problemi delle zone terremotate.
        
        
        
          5.   Dell' avvenuta  approvazione  del  piano   è   data comunicazione  al  Comune  ai  fini     dell' autorizzazione all' esecuzione dell' intervento.
        
        
        
          6.  L' approvazione  del  piano  da  parte  della  Giunta regionale comporta la dichiarazione di pubblica  utilità  e di indifferibilità ed urgenza dell' intervento di  recupero organico degli immobili inclusi nel piano stesso.
       
      
      
      
        Art.   3
        
       Attuazione del piano di intervento
        
        
        
        
        
        
        
        
        
          3. L' intervento unitario funzionale di ricostruzione  è attuato  a  cura  dei  proprietari  interessati  riuniti  in consorzio, secondo le procedure previste dagli articoli 23 e 24  della  
legge  regionale  23  dicembre  1977,  n.  63   e successive   modificazioni    ed    integrazioni,    nonché dall' 
articolo 15 della legge regionale 2 settembre 1980, n. 45  e  successive  modificazioni  e  integrazioni.  Per   la regolare  costituzione  del  consorzio  è  sufficiente   il concorso di un numero di proprietari che  rappresentano,  in base all' imponibile  catastale,  rilevato  con  riferimento alla data del 6 maggio 1976, almeno i tre quarti del  valore dell' intero  comparto  di  intervento  ovvero   almeno   il sessanta   per   cento   della    volumetria    assoggettata all' intervento stesso. Ai proprietari riuniti in  consorzio spettano  i  contributi  previsti   dall' articolo  5  e  la relativa concessione rimane subordinata alla stipulazione di una  convenzione  tra   l' Amministrazione  comunale  ed  il proprietario dell' immobile, intesa a consentire  l' accesso al pubblico per la visita di tutto o  parte   dell' immobile stesso. L' intervento unitario funzionale  di  ricostruzione può comportare  il  ricorso  alle  categorie  di  attività edilizia indicate all' articolo 2, comma 2, lettera a).
 
        
        
        
          4. Il Comune provvede ad  attuare,  in  via  sostitutiva, l' intervento unitario funzionale di ricostruzione quando di proprietari:
a) non  si  sono  riuniti  in  consorzio  entro  il  termine    previsto  dall' articolo  24  della  legge  regionale  n.    63/1977;
b) non hanno presentato il progetto esecutivo nel termine di    sei mesi dall' avvenuta costituzione del consorzio;
c) non hanno dato inizio  ai  lavori  di  ricostruzione  nel    termine loro assegnato dal Comune;
d) hanno sospeso, senza giustificato motivo, da  almeno  sei    mesi i lavori iniziati.
 
        
        
        
          5. A tal fine,  il  Comune  procede   all' espropriazione degli immobili situati all' interno della zona  di  recupero perimetrata.
        
        
        
          6. Il Comune è autorizzato a predisporre ed approvare il progetto esecutivo dell' intervento in questione  ovvero  ad apportare variazioni  al  progetto  esecutivo  eventualmente presentato dai proprietari riuniti in consorzio, in modo  da realizzare:
a) il recupero delle unità immobiliari destinate ad uso  di    abitazione   o   ad   uso   diverso,   effettivamente   e    direttamente utilizzate dal proprietario o  dal  titolare    del diritto reale di godimento  alla  data  degli  eventi    sismici,  nonché  il   recupero   delle   altre   unità    immobiliari, nei limiti di una unità  per  ogni  diversa    destinazione d' uso a favore di  ciascun  proprietario  o    titolare di diritto reale di godimento che, alla medesima    data, non utilizzava direttamente le predette unità  per    le esigenze abitative  del  nucleo  familiare  o  per  le    esigenze produttive. Ai  fini   dell' applicazione  delle    predette disposizioni, le unità  immobiliari  adibite  a    manifestazioni,  festeggiamenti,  mostre  e  simili  sono    considerate  unità  destinate  ad  uso   abitativo   non    utilizzate effettivamente e direttamente alla data  degli    eventi sismici. Le unità immobiliari  destinate  ad  uso    abitativo, che alla data degli eventi sismici  non  erano    direttamente utilizzate dal proprietario o  dal  titolare    del diritto reale  di  godimento,  sono  assoggettate  ad    intervento pubblico sostitutivo limitatamente ad una sola    unità per ciascun nucleo familiare;
b) il  recupero  di  ogni  altra  porzione   del   complesso    castellano,  nel  rispetto  delle   sue   caratteristiche    storiche,  architettoniche  e  paesistiche,  mediante  un    insieme sistematico di opere che consentono il ricavo  di    destinazioni d' uso anche diverse da quella residenziale,    per  realizzare  una  sede  polifunzionale  in  grado  di    valorizzare il complesso medesimo  sul  piano  culturale,    economico e sociale.
 
        
        
        
          7. Il  progetto  esecutivo  o  la  variante  al  progetto eventualmente  presentato  dal  consorzio dei proprietari è predisposto     sentiti    i    proprietari    rappresentati unitariamente da uno di essi o da altro soggetto  munito  di procura che può seguire lo  sviluppo  della  progettazione, riferendone ai soggetti rappresentati. A tal  fine  è  data facoltà al soggetto committente di bandire concorsi di idee per la soluzione dei problemi attinenti  alla  progettazione edilizia  nonché  di  ricorrere  alla   collaborazione   di professionisti  singoli  od  associati,   di   società   di progettazione, di enti di ricerca, di istituti  universitari e di altri  organismi  che  diano  garanzie  di  serietà  e competenza professionale.
        
        
        
          8. La cessione in  proprietà  delle  unità  immobiliari realizzate ai sensi del comma 6, lettera a), ha luogo  verso corresponsione di  un  prezzo  determinato  ai  sensi  delle disposizioni di cui  agli  articoli  27  e  29  della  
legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni. In deroga al disposto di cui  all' 
articolo 27, diciassettesimo comma, della legge regionale n. 63/1977, come sostituito dall' 
articolo 10 della legge  regionale  18 ottobre 1990, n. 50, i maggiori costi rispetto ai  parametri stabiliti in applicazione degli articoli 46, terzo comma,  e 59 della 
legge regionale n. 63/1977, sono  a  totale  carico dell' Amministrazione  regionale.  Trovano  applicazione  le disposizioni  contenute   nell' 
articolo  30   della   legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni. Le porzioni immobiliari di cui al comma  6, lettera  b),  sono  cedute  gratuitamente  dal  Comune  alla Regione al termine dell' intervento di recupero; gli oneri a carico del Comune eventualmente connessi al trasferimento di proprietà delle porzioni  medesime  sono  rimborsati  dalla Regione.
 
       
      
      
      
        Art.   4
        
       Delega
        
        
        
          1. Per l' attuazione del piano di  intervento  il  Comune delega la progettazione  esecutiva  e   l' esecuzione  delle opere  alla  Segreteria  generale  straordinaria,  la  quale procede ai relativi adempimenti, sentito il Comune.
        
        
        
          2. Al Comune è garantita una costante informazione sullo stato di progettazione e della esecuzione delle opere.
        
        
        
          3. Il progetto esecutivo dell' intervento, o di sue parti funzionali, è  approvato  dal  Comune  nel  rispetto  delle prescrizioni contenute nel piano urbanistico -  edilizio  di cui all' articolo 2.
        
        
        
          4. Si applicano, in quanto compatibili, gli articoli 10 e 11 della 
legge regionale 4 luglio  1979,  n.  35,  le  leggi regionali 2 settembre 1980, n. 46, 2 settembre 1981, n.  57, 23  agosto  1982,  n.  58 e 14 giugno 1984, n.  18,  nonché ogni   altra   disposizione    regolante    modalità    per l' esecuzione degli  interventi  demandati  alla  Segreteria generale straordinaria.
 
       
      
      
      
        Art.   5
        
       Contributi
        
        
        
          1. I  proprietari  o  i  titolari  di  diritti  reali  di godimento delle  unità  immobiliari  destinate  ad  uso  di civile abitazione o ad uso diverso, comprese nella  zona  di recupero perimetrata ai sensi  dell' articolo  2,  comma  2, lettera a), hanno titolo ai benefici  previsti  dalla  
legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, così come integrata dal presente articolo.
 
        
        
        
          2. I presupposti ed i requisiti soggettivi  ed  oggettivi cui la 
legge regionale n. 63/1977 subordina  la  concessione dei benefici sono riferiti alla data degli  eventi  sismici. Sono fatti salvi gli acquisiti  per  causa  di  morte  delle unità immobiliari indicate al comma  1,  avvenuti  dopo  la predetta data.
 
        
        
        
          3. L' inserimento del nominativo del proprietario  o  del titolare  del  diritto  reale  di  godimento    dell' unità immobiliare nell' elenco di cui all' articolo  2,  comma  2, lettera g) sostituisce la domanda di contributo.
        
        
        
        
        
        
          5. Ai fini dell' applicazione del presente  articolo,  le unità  immobiliari  comprese   nella   zona   di   recupero perimetrata si considerano distrutte a  causa  degli  eventi sismici. Ai medesimi fini, le unità immobiliari sulle quali erano in corso, alla data degli eventi  sismici,  lavori  di restauro  o   di   ristrutturazione   edilizia   debitamente autorizzati, e per tale motivo non potevano essere  occupate dai relativi proprietari o  titolari  di  diritti  reali  di godimento, sono equiparate alle unità immobiliari munite di licenza di abilità o di agibilità.
        
        
        
          6. Nell' ipotesi in cui il soggetto titolare del  diritto di proprietà o del diritto reale di godimento delle  unità immobiliari comprese nella zona di recupero perimetrata  non sia  persona  fisica,  al  medesimo  è  riconosciuto,   per ciascuna unità posseduta e destinata ad uso di  abitazione, il  contributo  previsto   dall' 
articolo  50  della   legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63 e successive modificazioni ed integrazioni, commisurato  alle  esigenze  di  un  nucleo familiare composto da quattro persone, nonché un contributo annuo costante ventennale dell' otto per cento  sulla  parte eccedente  il  contributo  in  conto  capitale   fino   alla concorrenza della spesa determinata ai sensi  dell' 
articolo 46 della legge regionale n. 63/1977.
 
        
        
        
          7. I proprietari o i titolari  di  un  diritto  reale  di godimento di porzioni di fabbricato, che non hanno  autonoma configurazione di unità immobiliare  destinata  ad  uso  di abitazione o ad altro uso, sono ammessi  a  beneficiare  del contributo previsto dall' 
articolo 46 della legge  regionale n. 63/1977, commisurato alle esigenze di un nucleo familiare composto  da  quattro  persone,  nella  misura  ridotta   al sessantacinque per cento, limitatamente ad una  sola  unità abitativa, nonché un contributo annuo  costante  ventennale dell' otto per cento sulla parte eccedente il contributo  in conto capitale fino a concorrenza della spesa determinata ai sensi dell' 
articolo 46 della legge regionale n. 63/1977.
 
        
        
        
          8. Per unità immobiliari si  intende  uno  o  più  vani funzionalmente  collegati  tra  loro  e  destinati  o   alla residenza familiare o ad uso diverso   dall' abitazione;  la destinazione è  quella  in  atto  alla  data  degli  eventi sismici.
        
        
        
        
        
        
          10. Le domande  di  contributo  eventualmente  presentate anteriormente alla data di entrata in vigore della  presente legge, ai sensi delle leggi regionali 20 giugno 1977, n.  30 e 23 dicembre 1977, n.  63,  dai  soggetti  considerati  dal presente articolo, nonché da altri soggetti titolari,  alla data degli eventi sismici, del diritto di  proprietà  o  di altro diritto reale di godimento  delle  unità  immobiliari comprese nella zona di recupero perimetrata,  non  producono effetti.
        
        
        
        
        
        
        
        
        
          13. Ai soggetti considerati è riconosciuto il  beneficio della capitalizzazione di cui all' 
articolo 30  della  legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55 e successive modificazioni ed integrazioni, al saggio di interesse del dieci per cento, per ogni unità immobiliare in ordine alla quale  spetti  un contributo annuo costante ventennale  dell' otto  per  cento sulla parte  di  spesa  eccedente  il  contributo  in  conto capitale ovvero sulla spesa relativa alle maggiori superfici consentite   oltre   i   parametri   stabiliti   ai    sensi dell' 
articolo 46, quarto comma, della  legge  regionale  n. 63/1977.
 
       
      
      
      
        Art.   6
        
       Finanziamenti alla Comunità collinare dei Friuli
        
        
        
          1.   Per   assicurare    completezza    ed    organicità all' intervento di recupero del  castello  di  Colloredo  di Monte Albano, l' Amministrazione regionale è autorizzata  a concedere alla Comunità collinare del Friuli, su domanda da presentarsi  alla  Segreteria  generale   straordinaria,   i finanziamenti necessari, da destinare al  completamento  del recupero dell' ala ovest del  compendio  castellano  di  sua proprietà,  alla   dotazione   dei   relativi   arredi   ed attrezzature ed al ripristino e sistemazione degli  immobili e delle aree prospicienti  alla  stessa  in  parte  soggette all' utilizzazione comune da parte del compendio.
        
        
        
       
      
      
      
        Art.   7
        
       Ordini di accreditamento
        
        
        
          1. Le spese necessarie per l' attuazione  della  presente legge sono a carico  dell' Amministrazione  regionale  ed  i relativi finanziamenti sono posti a disposizione del Sindaco di Colloredo di  Monte  Albano  o  del  Segretario  generale straordinario  del Presidente della Comunità collinare  del Friuli con ordini di accreditamento, anche  in  deroga  alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto  e  di importo.
       
      
      
      
        Art.   8
        
       Modalità di utilizzo delle porzioni immobiliari
trasferite alla Regione
        
        
        
          1. Al fine di assicurare la valorizzazione   dell' intero complesso  castellano  sul  piano  culturale,  economico   e sociale,  la  Regione  stipula  con   il   Comune   apposita convenzione  nella  quale  sono  definite  le  modalità  di utilizzo delle porzioni trasferite a norma dell' articolo 3, comma 8;  nella  stessa  convenzione  può  altresì  essere previsto   l' utilizzo  delle  porzioni  medesime  da  parte dell' ente locale o di altri enti pubblici,  associazioni  o fondazioni.
       
      
      
      
        Art.   9
        
       Norma finanziaria
        
        
        
          1.  Per  gli  interventi  previsti   dall' articolo  2  e dall' articolo 3, commi 6 e 7, è autorizzata  la  spesa  di lire 1.000 milioni per l' anno 1991.
        
        
        
          2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per  l' anno  1991,  è  istituito  -  alla  Rubrica  n.  26 -  programma  4.1.1.  -  spese  correnti  -  Categoria  1.5. - Sezione VIII - il capitolo 8631 (2.1.152.2.08.29.) con  la denominazione <<  Finanziamenti per  la  predisposizione  del Piano di intervento  urbanistico  edilizio  e  del  progetto esecutivo sul complesso castellano  di  Colloredo  di  Monte Albano   >>  e  con  lo  stanziamento,  in  termini  sia   di competenza che di cassa, di lire 1.000 milioni per   l' anno 1991.
        
        
        
          3. Per le finalità previste dall' articolo 3,  commi  3, 4, 5 e 8, e dall' articolo 4, è  autorizzata  la  spesa  di lire 14.000 milioni per l' anno 1991.
        
        
        
          4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e  del  bilancio per  l' anno  1991,  è  istituito  -  alla  Rubrica  n.  26 - programma 4.1.1. - spese d' investimento - Categoria  2.5. - Sezione VIII - il capitolo 8714 (2.1.232.3.08.29.) con  la denominazione <<  Finanziamenti per l' attuazione  del  piano di intervento urbanistico edilizio sul complesso  castellano di Colloredo di Monte Albano  >> e con  lo  stanziamento,  in termini sia di  competenza  che  di  cassa, di  lire  14.000 milioni per l' anno 1991.
        
        
        
          5.  Per  le  finalità  previste   dall' articolo  6,  è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1991.
        
        
        
          6. A tal fine, nello stato di previsione della spesa  del bilancio pluriennale, per gli anni 1991-1993 e del  bilancio per  l' anno  1991,  è  istituito  -  alla  Rubrica  n.  26 - programma 4.1.1. - spese d' investimento - Categoria  2.3. - Sezione VIII - il capitolo 8726 (2.1.234.3.08.29.) con  la denominazione <<  Finanziamento alla Comunità collinare  del Friuli per il completamento ed il recupero  dell' ala  ovest del compendio castellano di Colloredo di Monte Albano di sua proprietà,  per  la  dotazione   degli   arredi   e   delle attrezzature relative e per il ripristino e la  sistemazione degli immobili  e  delle  aree  prospicienti   >>  e  con  lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa,  di lire 500 milioni per l' anno 1991.
        
        
        
          7. All' onere  complessivo  di  lire  15.500  milioni  in termini di competenza, si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8961 <<  Fondo di solidarietà per la ricostruzione, lo  sviluppo  economico  e  sociale  e  la rinascita del Friuli - Venezia  Giulia   >>  dello  stato  di previsione precitato, a fronte della  somma  complessiva  di lire 17.361.789.493 disimpegnata  in  conto  residui  al  31 dicembre 1990 e trasferita, ai sensi degli articoli 6, terzo comma, e 21, primo e secondo comma, della 
legge regionale 20 gennaio 1982,  n.  10,  con  decreto   dell' Assessore  alla ricostruzione n. 3198 del 4 marzo 1991.
 
        
        
        
          8. All' onere  complessivo  di  lire  15.500  milioni  in termini di cassa si provvede mediante prelevamento, di  pari importo, dal capitolo 8842  <<   Fondo  riserva di  cassa   >> dello stato di previsione predetto.
        
        
        
          9. Gli oneri derivanti dall' applicazione  dell' articolo 5 fanno carico ai  capitoli  8660  e  8664  dello  stato  di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991.