LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 novembre 1991, n. 53

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11 concernente << Interventi regionali in materia di parchi e di ambiti di tutela ambientale >>.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/12/1991
Materia:
440.02 - Parchi e riserve naturali

Art. 1
 
1.
L' articolo 12 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, è sostituito dal seguente:
<< Art. 12
 Gestione della fauna selvatica
1. Nei parchi naturali e negli ambiti di tutela ambientale di cui alla presente legge, l' Ente cui è affidata la gestione degli stessi, di seguito denominato Ente gestore, provvede alla gestione della fauna selvatica con le modalità rispettivamente previste dal Piano di conservazione e sviluppo o dal Piano particolareggiato.
2. A tale fine l' Ente gestore predispone programmi di gestione, anche pluriennali, riguardanti le attività di conservazione, di miglioramento qualitativo e quantitativo, di sviluppo del patrimonio faunistico del parco ovvero dell' ambito di tutela ambientale, sentiti l' Osservatorio faunistico competente per territorio, di cui alla legge regionale 3 settembre 1984, n. 46 e l' organo regionale della Federazione italiana della caccia, di cui alla legge regionale 11 luglio 1969, n. 13, di seguito denominato Organo gestore riserve.
3. Per le specie oggetto di prelievo e di cattura l' Ente gestore adotta entro il 31 marzo di ciascun anno il Piano generale dei prelievi, d' intesa con l' Organo gestore riserve. Il Piano generale dei prelievi può essere adottato anche per esercizi pluriennali e, qualora l' Ente gestore non provveda nei tempi stabiliti, viene approvato dall' Assessore regionale alla caccia e pesca, sentito il Comitato regionale della caccia, su proposta dell' Organo gestore riserve.
4. L' attività di prelievo di cui al precedente comma 3 viene esercitata dalle riserve di caccia di diritto per il territorio di propria competenza. Tale attività può essere svolta esclusivamente nelle zone e con le modalità previste dal Piano di conservazione e sviluppo o dal Piano particolareggiato. All' interno dei parchi e degli ambiti di tutela ambientale previsti dal Piano urbanistico regionale è comunque vietato l' uso della munizione spezzata nella caccia agli ungulati.
5. L' Ente gestore, per le esigenze e con le modalità previste dall' articolo 10, comma 1, della legge regionale 15 maggio 1987, n. 14, può effettuare la cattura e l' abbattimento di specie di fauna selvatica su tutta l' area del parco o dell' ambito di tutela ambientale tramite le riserve di caccia di diritto per il territorio di loro competenza ovvero, qualora ciò non sia possibile, tramite appositi incaricati.
6. A seguito dell' adozione del Piano di conservazione e sviluppo o del Piano particolareggiato, il numero massimo di soci di ciascuna riserva di diritto interessata dal parco o dall' ambito di tutela ambientale viene rideterminato dalla Commissione di cui all' articolo 3 del DPGR n. 04772/Pres. del 28 dicembre 1971. Fino alla nuova determinazione da parte di detta Commissione sono sospese tutte le immissioni da parte dell' Organo gestore riserve.
7. Nei territori di cui all' articolo 9 della legge regionale 25 ottobre 1966, n. 29, spetta all' Azienda regionale delle foreste disporre l' eventuale divieto dell' esercizio venatorio, previa autorizzazione dell' Amministrazione regionale. Detti territori, qualora ricadenti in parchi od ambiti di tutela ambientale, sono soggetti alla disciplina riguardante tali zone. >>.

Art. 2
 
1.
Dopo l' articolo 12 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, come sostituito dall' articolo 1 della presente legge, è inserito il seguente articolo:
<< Art. 12 bis
 Esercizio della pesca
1. Nei parchi naturali e negli ambiti di tutela ambientale costituiti in forza della presente legge, nonché nei territori di cui all' articolo 9 della legge regionale 25 ottobre 1966, n. 29, spetta all' Ente gestore disporre l' eventuale divieto della pesca previa autorizzazione dell' Amministrazione regionale. >>.

Art. 3
 
1. Entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge, i Piani di conservazione e sviluppo dei parchi naturali e i Piani particolareggiati degli ambiti di tutela ambientale già approvati o adottati verranno adeguati alle disposizioni di cui all' articolo 12 della legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, come sostituito dall' articolo 1 della presente legge, con l' inserimento di specifiche norme relative alla gestione della fauna selvatica.
2. La normativa integrativa di cui al comma 1 è predisposta dalla Direzione regionale delle foreste e parchi, sentite le Amministrazioni comunali interessate, ed approvata con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.
3. Il parere delle Amministrazioni comunali di cui al comma 2 deve essere reso entro 60 giorni dalla richiesta.
4. Sino alla data di pubblicazione del decreto di cui al comma 2, spetta all' Ente gestore disporre eventuali divieti all' esercizio dell' attività venatoria, previa autorizzazione dell' Amministrazione regionale.