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       Gestione della fauna selvatica
1.  Nei  parchi  naturali  e  negli  ambiti   di   tutela ambientale di cui  alla  presente  legge,   l' Ente  cui  è affidata la gestione degli  stessi,  di  seguito  denominato Ente gestore, provvede alla gestione della  fauna  selvatica con le  modalità  rispettivamente  previste  dal  Piano  di conservazione e sviluppo o dal Piano particolareggiato.
2. A tale fine l' Ente gestore  predispone  programmi  di gestione, anche pluriennali,  riguardanti  le  attività  di conservazione, di miglioramento qualitativo e  quantitativo, di sviluppo  del  patrimonio  faunistico  del  parco  ovvero dell' ambito di tutela ambientale, sentiti   l' Osservatorio faunistico competente per  territorio,  di  cui  alla  
legge regionale 3 settembre 1984, n.  46  e   l' organo  regionale della Federazione italiana della caccia, di cui  alla  
legge regionale 11 luglio  1969,  n.  13,  di  seguito  denominato Organo gestore riserve.
 3. Per le specie oggetto di prelievo e di cattura l' Ente gestore adotta entro il 31 marzo di ciascun  anno  il  Piano generale dei prelievi,   d' intesa  con   l' Organo  gestore riserve. Il Piano generale dei prelievi può essere adottato anche per esercizi pluriennali e, qualora   l' Ente  gestore non  provveda   nei   tempi   stabiliti,   viene   approvato dall' Assessore regionale alla caccia e  pesca,  sentito  il Comitato regionale della caccia, su  proposta   dell' Organo gestore riserve.
4. L' attività di prelievo di cui al precedente comma  3 viene esercitata dalle riserve di caccia di diritto  per  il territorio di propria competenza. Tale attività può essere svolta esclusivamente nelle zone e con le modalità previste dal  Piano  di  conservazione  e  sviluppo   o   dal   Piano particolareggiato. All' interno dei parchi e degli ambiti di tutela ambientale previsti dal Piano  urbanistico  regionale è comunque vietato l' uso della  munizione  spezzata  nella caccia agli ungulati.
5. L' Ente gestore, per le esigenze e  con  le  modalità previste dall' 
articolo 10, comma 1, della  legge  regionale 15  maggio  1987,  n.  14,  può  effettuare  la  cattura  e l' abbattimento  di  specie  di  fauna  selvatica  su  tutta l' area del  parco  o   dell' ambito  di  tutela  ambientale tramite le riserve di caccia di diritto per il territorio di loro competenza ovvero,  qualora  ciò  non  sia  possibile, tramite appositi incaricati.
 6. A seguito dell' adozione del Piano di conservazione  e sviluppo o del Piano particolareggiato, il numero massimo di soci di ciascuna riserva di diritto interessata  dal parco o dall' ambito di tutela ambientale viene  rideterminato dalla Commissione di cui all' articolo 3 del  DPGR n.  04772/Pres. del 28 dicembre 1971.  Fino  alla  nuova  determinazione  da parte di detta Commissione sono sospese  tutte le immissioni da parte dell' Organo gestore riserve.
7. Nei territori di  cui   all' 
articolo  9  della  legge regionale 25  ottobre  1966,  n.  29,  spetta   all' Azienda regionale  delle  foreste  disporre   l' eventuale   divieto dell' esercizio     venatorio,     previa     autorizzazione dell' Amministrazione regionale.  Detti  territori,  qualora ricadenti in parchi od ambiti  di  tutela  ambientale,  sono soggetti alla disciplina riguardante tali zone.  >>.