LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 agosto 1991, n. 32

Modificazioni ed integrazioni alla legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, concernente norme integrative della disciplina giuridica delle imprese artigiane.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/09/1991
Materia:
220.03 - Artigianato

Art. 1
 
1.
Nella legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6, dopo l' articolo 31 bis, introdotto dall' articolo 18 della legge regionale 27 aprile 1982, n. 29, viene inserito il seguente:
<< Art. 31 ter
 
1. Sono inoltre iscritti nell' apposita separata sezione dell' Albo, di cui all' articolo 2, i consorzi e le società consortili, anche in forma cooperativa, costituiti tra i consorzi e le società consortili previsti dall' articolo 31 bis, commi primo e terzo. >>.

Art. 2
 
1. Possono beneficiare delle agevolazioni disposte dall' amministrazione regionale e dall' Ente per lo sviluppo dell' artigianato del Friuli - Venezia Giulia anche i consorzi e le società consortili previsti dall' articolo 31 ter della legge regionale n. 6/1970, come inserito dall' articolo 1.
Art. 3
 
1. Le imprese artigiane iscritte all' Albo di cui all' articolo 2 della legge regionale n. 6/1970, e i consorzi e le società consortili iscritti all' apposita sezione dell' Albo stesso, qualora svolgano attività il cui esercizio è soggetto ad autorizzazioni o licenze di pubblica sicurezza o a concessioni o autorizzazioni amministrative o ad iscrizioni ad albi e registri, possono beneficiare delle agevolazioni disposte dall' Amministrazione regionale e dall' Ente per lo sviluppo dell' artigianato del Friuli - Venezia Giulia anche per le spese sostenute per l' avvio dell' attività nei tre mesi antecedenti all' iscrizione all' Albo a condizione che l' iscrizione avvenga prima della presentazione della domanda di contributo.