LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, concernente: << Norme per la difesa dei boschi dagli incendi >>.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  07/02/1991
Materia:
210.02 - Foreste
440.01 - Beni ambientali

Art. 1
 
1.
Il primo comma dell' articolo 3 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, è sostituito dal seguente:
<< Il piano viene approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, su proposta dell' Assessore regionale alle foreste e ai parchi d' intesa con quello alla protezione civile e quello all' Ufficio di piano ed alla pianificazione territoriale. Sull' ipotesi di piano, elaborata dalla Direzione regionale delle foreste e dei parchi, viene acquisito il parere delle Comunità montane e, per le aree non comprese in queste ultime, il parere delle Province competenti per territorio. >>.

2.
Il secondo comma dell' articolo 3 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, è sostituito dal seguente:
<< Gli Enti di cui al primo comma esprimono il parere entro 30 giorni dalla comunicazione del progetto di piano. >>.

3.
Dopo l' ultimo comma dell' articolo 3 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, è aggiunto il seguente:
<< Il piano mantiene ad ogni effetto la propria operatività anche dopo la scadenza del triennio di durata fino a che il provvedimento di revisione consegue la propria efficacia. >>.

Art. 3
 
1.
Il secondo comma dell' articolo 5 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, è sostituito dai seguenti:
<< L' occupazione temporanea o d' urgenza dei terreni boscati per la ricostituzione, a norma del comma precedente, nonché per la temporanea realizzazione delle opere di prevenzione degli incendi, ivi compresa la posa in opera di cartelli e tabelle, di cui al precedente articolo 4 e per le operazioni d' estinzione, non richiede preventivamente alcuno specifico provvedimento né alcuna autorizzazione da parte dei proprietari.
Quando l' occupazione sia destinata a concludersi con la restituzione integrale dei terreni ai proprietari non spetta agli stessi alcuna indennità.
Quando, invece, l' occupazione sia destinata ad essere seguita dall' acquisizione permanente dei terreni in dipendenza della proprietà pubblica delle opere da realizzarsi, si procede nel rispetto della vigente legislazione in materia. >>.

Art. 4
 
1.
All' articolo 6 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, è aggiunto il seguente comma:
<< La Direzione regionale delle foreste e dei parchi può autorizzare l' esecuzione di opere pubbliche in deroga ai divieti di cui ai commi precedenti. >>.

Art. 5
 
1.
L' articolo 7 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, è sostituito dal seguente:
<< Art. 7
 
1. Lo stato di grave pericolosità per i terreni compresi nel piano di cui all' articolo 2 della presente legge sussiste dal 1 gennaio al 30 aprile e dal 1 novembre al 31 dicembre di ogni anno, ai sensi e per gli effetti dei primi tre commi dell' articolo 9 della legge 1 marzo 1975, n. 47.
2. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta della Direzione regionale delle foreste e dei parchi, in conseguenza di eccezionali andamenti meteorologici può essere dichiarato lo stato di grave pericolosità per periodi ulteriori, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 1. >>.

Art. 6
 
1.
L' articolo 10 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, è sostituito dal seguente:
<< Art. 10
 
1. Le squadre comunali volontarie antincendio boschivo previste e già costituite ai sensi della legge 1 marzo 1975, n. 47, nonché le esistenti associazioni e gruppi volontari aventi identica finalità, sono considerati a tutti gli effetti appartenenti all' elenco regionale di cui all' articolo 30 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64.
2. La nuova iscrizione dei volontari all' elenco di cui al comma 1 avviene a norma del Regolamento di attuazione della menzionata legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64. >>.

Art. 7
 
1.
L' articolo 11 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, è sostituito dal seguente:
<< Art. 11
 
1. Al personale forestale, agli agenti tecnici con specializzazione zootecnico - forestale, ai componenti le squadre antincendio ed ai volontari comunque impiegati nelle operazioni di estinzione degli incendi, spetta una indennità oraria di rischio secondo criteri da stabilirsi con deliberazione della Giunta regionale su proposta della Direzione regionale della protezione civile.
2. A favore degli stessi soggetti e dei loro aventi causa la Direzione regionale suddetta applica, in caso di infortunio nel corso delle operazioni suindicate, di corsi di formazione, di esercitazioni periodiche, nonché di quelle di salvataggio di persone o cose, la tutela assicurativa ai sensi delle vigenti leggi dello Stato.
3. A favore dei rispettivi Comuni, qualora trattasi di squadre comunali o delle associazioni volontarie, iscritte nell' elenco regionale delle associazioni di volontariato di cui all' articolo 30 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, che operino al fine di favorire la prevenzione e lo spegnimento degli incendi boschivi, viene concesso a cura della medesima Direzione regionale anche con decreto cumulativo un finanziamento annuale per le spese di funzionamento delle squadre e per la manutenzione delle rispettive dotazioni.
4. La Giunta regionale determina i criteri di quantificazione dei finanziamenti, le modalità ed i termini per la presentazione delle domande e per la concessione dei finanziamenti medesimi, su proposta formulata dalla Direzione regionale della protezione civile di concerto con la Direzione regionale delle foreste e dei parchi. >>.

Art. 8
 
1.
Nella legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, dopo l' articolo 11, è inserito il seguente:
<< Art. 11 bis
 
1. Alle situazioni di emergenza relative agli incendi boschivi si provvede ai sensi della prima parte del secondo comma dell' articolo 9 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, intendendosi sostituito al Presidente della Giunta regionale l' Assessore regionale alle foreste e ai parchi. >>.

Art. 9
 
1.
L' articolo 13 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, è sostituito dal seguente:
<< Art. 13
 
1. nel caso di violazioni delle prescrizioni e dei divieti posti dal Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi, commesse nel periodo di normale pericolosità, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 200.000 e non superiore a lire 1.000.000.
2. Le misure minima e massima della sanzione prevista nel comma 1 sono raddoppiate tutte le volte che le violazioni in esso considerate sono compiute nel periodo di grave pericolosità di cui al precedente articolo 7.
3. Per le violazioni delle prescrizioni e dei divieti che il Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi prevede esclusivamente per il periodo di grave pericolosità di cui all' articolo 7, si applica la sanzione amministrativa del pagamento di una somma non inferiore a lire 100.000 e non superiore a lire 500.000. >>.

Art. 10
 
1.
Nella legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, dopo l' articolo 15, è inserito il seguente:
<< Art. 15 bis
 
1. L' applicazione delle sanzioni amministrative previste nella presente legge fa salvo il diritto dell' Amministrazione regionale al risarcimento del danno ambientale e di quello patrimoniale.
2. Fermi restando i poteri dell' autorità giudiziaria previsti nel comma 6 dell' articolo 18 della legge 8 luglio 1986, n. 349, il danno ambientale arrecato al patrimonio boschivo non può essere inferiore al valore economico del bene distrutto, deteriorato, alterato o comunque compromesso dall' attività dannosa. >>.

Art. 11
 
1.
Nella legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8, dopo l' articolo 15 bis, come inserito dall' articolo 10 della presente legge, è inserito il seguente:
<< Art. 15 ter
 
1. I mezzi e le attrezzature concessi ai fini antincendio dall' Amministrazione regionale a Comuni e a squadre di volontari antincendio boschivo possono essere utilizzati, in caso di accertata emergenza, anche per finalità varie di protezione civile secondo le modalità da definirsi con apposita delibera della Giunta regionale, proposta di concerto dagli Assessori alla protezione civile e alle foreste e ai parchi.
2. L' Amministrazione regionale è autorizzata al pagamento delle tasse di concessione governativa e relativi rinnovi per la patente C acquisita dai componenti del Corpo forestale regionale a fini antincendio boschivo. >>.