<< Art. 11
1. Al personale forestale, agli agenti tecnici con specializzazione zootecnico - forestale, ai componenti le squadre antincendio ed ai volontari comunque impiegati nelle operazioni di estinzione degli incendi, spetta una indennità oraria di rischio secondo criteri da stabilirsi con deliberazione della Giunta regionale su proposta della Direzione regionale della protezione civile.
2. A favore degli stessi soggetti e dei loro aventi causa la Direzione regionale suddetta applica, in caso di infortunio nel corso delle operazioni suindicate, di corsi di formazione, di esercitazioni periodiche, nonché di quelle di salvataggio di persone o cose, la tutela assicurativa ai sensi delle vigenti leggi dello Stato.
3. A favore dei rispettivi Comuni, qualora trattasi di squadre comunali o delle associazioni volontarie, iscritte nell' elenco regionale delle associazioni di volontariato di cui all'
articolo 30 della legge regionale 31 dicembre 1986, n. 64, che operino al fine di favorire la prevenzione e lo spegnimento degli incendi boschivi, viene concesso a cura della medesima Direzione regionale anche con decreto cumulativo un finanziamento annuale per le spese di funzionamento delle squadre e per la manutenzione delle rispettive dotazioni.
4. La Giunta regionale determina i criteri di quantificazione dei finanziamenti, le modalità ed i termini per la presentazione delle domande e per la concessione dei finanziamenti medesimi, su proposta formulata dalla Direzione regionale della protezione civile di concerto con la Direzione regionale delle foreste e dei parchi. >>.