LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 maggio 1991, n. 20

Ulteriori modificazioni ed integrazioni all' articolo 27 della legge regionale 10 settembre 1990, n. 46 concernenti l' Ufficio stralcio del Servizio autonomo dell' emigrazione.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  28/05/1991
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
240.02 - Emigrazione - Immigrazione

Art. 2
 
1. All' Ufficio stralcio del Servizio autonomo dell' emigrazione, di cui al comma 1 dell' articolo 27 della legge regionale 10 settembre 1990, n. 46, così come sostituito dall' articolo 1 della legge regionale 29 dicembre 1990, n. 57, che ha sede in Udine presso l' Ente regionale per i problemi dei migranti, è preposto il Direttore dell' Ente medesimo.
2. L' Ufficio di cui al comma 1 cesserà le proprie funzioni all' esaurimento dei procedimenti e degli affari demandatigli e, comunque, non oltre il 31 dicembre 1992.
3. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, è istituita la rubrica n. 28 - Ufficio stralcio del Servizio autonomo dell' emigrazione. I capitoli 272, 273 e 274 del precitato stato di previsione vengono trasferiti dalla rubrica n. 2 alla rubrica n. 28.
Art. 3
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.