LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 maggio 1991, n. 18

Norme in materia di pubblicazione dei testi legislativi sul Bollettino Ufficiale della Regione.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/09/1991
Materia:
120.07 - Bollettino ufficiale della Regione

Art. 1
 
1. All' atto della presentazione di disegni e di proposte di legge deve essere allegata una parte notiziale redatta secondo le modalità indicate nell' articolo 2.
2. Per la redazione dei testi notiziali i Consiglieri regionali possono avvalersi dell' Ufficio studi legislativi della Segreteria generale del Consiglio regionale ai sensi dell' articolo 10, comma 1, lettera a) della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7.
3. La Segreteria generale del Consiglio regionale provvede all' eventuale aggiornamento e coordinamento della parte notiziale sulla base dell' iter consiliare dei testi legislativi
Art. 2
 
1. Quando una legge regionale disponga la soppressione, l' aggiunta o la sostituzione di una o più parole nel corpo di una preesistente disposizione legislativa, viene pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione ( BUR ), in calce alla legge di modifica, il nuovo testo dell' intera disposizione, come risulta a seguito delle modifiche apportate, le quali sono stampate in modo caratteristico.
2. Quando un articolo di legge contenga rinvii a preesistenti singole disposizioni legislative, viene pubblicato in calce alla legge il testo delle norme alle quali è operato il rinvio.
3. Le disposizioni della presente legge non si applicano alla legge finanziaria e alle leggi di assestamento e di variazione al bilancio di cui agli articoli 3 e 10 - come modificato dall' articolo 2 della legge regionale 11 dicembre 1989, n. 32 - della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, nonché agli articoli di legge che rifinanziano o modificano stanziamenti di capitoli di bilancio.
4. Gli estremi dei lavori preparatori delle leggi regionali sono pubblicati mediante annotazioni in calce al testo delle leggi medesime.
Note:
1Parole aggiunte al comma 3 da art. 16, comma 1, L. R. 51/1991
2Parole sostituite al comma 3 da art. 85, comma 1, L. R. 30/1992
Art. 3
 
1. Quando una legge regionale abbia subito diverse modifiche, può essere disposta la pubblicazione sul BUR, su richiesta del Presidente del Consiglio regionale, di un testo aggiornato della legge medesima, nel quale le modifiche sono stampate in modo caratteristico e ne è specificata la fonte.
Art. 4
 
1. La redazione definitiva dei testi indicati agli articoli 2 e 3 è curata dalla Segreteria generale del Consiglio regionale.
2. Le note sui lavori preparatori e la parte notiziale sono trasmesse al Commissario del Governo, come allegati alle leggi.
Art. 5
 
1. La pubblicazione dei testi di cui agli articoli 2 e 3 ha valore informativo, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate od alle quali è operato rinvio.
2. Restano fermi il valore e l' efficacia degli atti legislativi riprodotti.
Art. 6
 
1. le norme degli articoli 1 e 2 si applicano ai disegni ed alle proposte di legge presentati successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge.
Art. 7
 
1. La presente legge entra in vigore l' 1 settembre 1991.