1. L' 
articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22,  è  così  modificato,  dopo  le  parole  <<   fondo  di dotazione.  >>:
<<  Tale fondo sarà utilizzato, su  direttiva  della  Giunta regionale, a favore di imprese  industriali  e  di  servizio alla  produzione  le  cui  attività   assumono   rilevanza, specifica o di sistema, nell' economia del Friuli -  Venezia Giulia, riguardando:
a) interventi ad alto contenuto tecnologico, particolarmente    significativi  ai  fini   dell' evoluzione  del  contesto    produttivo del Friuli - Venezia Giulia;
b) interventi connessi a necessità strategiche di  sviluppo    aziendale, comprese quelle determinate da  operazioni  di    collaborazione,  partecipazione  e  fusione   con   altre    aziende  e  società,  sempre  che    l' iniziativa   sia    funzionale  allo  sviluppo   dell' azienda  ubicata   nel    territorio della regione;
c) interventi di partecipazione in imprese e società miste,    costituite in Italia o all' estero, anche sotto forma  di    joint  -  ventures,  con  imprese  appartenenti  a  Paesi    dell' Est europeo,  promosse  o  partecipate  da  imprese    aventi  stabile  organizzazione  nel   territorio   della    regione Friuli - Venezia Giulia, sempre che l' iniziativa    sia funzionale allo sviluppo  dell' azienda  ubicata  nel    territorio della regione;
d) interventi  determinati  da   esigenze   eccezionali   di    carattere  economico  -   sociale,   dandone   preventiva    comunicazione alla Commissione CEE.
Per porre in essere detti interventi  la  Friulia     SpA provvede  ad  acquisire  preliminarmente,  per  le   imprese esistenti, la certificazione  o  la  revisione  di  bilancio delle imprese istanti ad  opera  di  società  abilitata  ad operare a tal fine.I criteri di  utilizzo  del  fondo  sono  definiti  dalla Giunta regionale, in coerenza  con  il  Piano  regionale  di sviluppo.Per tali operazioni la Friulia  SpA   osserva il disposto dell' articolo 1 della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18, con i limiti previsti dall' articolo 2,  lettera  c),  della legge medesima.  >>.
 
          
            2. Gli interventi previsti  alle  lettere  a),  b)  e  c) dell' 
articolo 1 della legge regionale 13  maggio  1975,  n. 22, e  successive  modifiche  ed  integrazioni,  così  come modificato dal comma 1, devono  rispettare  quanto  disposto dall' articolo 1, comma 1, e dall' articolo 9 della presente legge.