Salta al contenuto
ITA
ITA
ENG
FUR
SLO
DE
L'istituzione
Il Consiglio Regionale
Consiglieri
Statuto e norme di attuazione
Regolamento interno
Organizzazione e risorse
Uffici
Sede
Associazione Consiglieri
Gli organi
Il Presidente del Consiglio Regionale
Ufficio di Presidenza
Gruppi consiliari
Conferenza dei Presidenti dei Gruppi Consiliari
Giunte
Commissioni
Comitato per la legislazione, il controllo e la valutazione
Conferenza dei Presidenti delle commissioni e del comitato
Le attività
Convocazioni e calendari d'aula
Esiti, resoconti e verbali
Petizioni
Atti di indirizzo
Interpellanze e interrogazioni
Controllo e valutazione delle politiche pubbliche
Affari europei e internazionali
Proposte di referendum abrogativo di legge statale
Procedure di indirizzo e controllo sull'attività internazionale della Regione
Nomine del Consiglio e della Giunta Regionale
Proposte di modifica del Regolamento Interno
Leggi e deliberazioni
Leggi e regolamenti
Iter leggi
Deliberazioni dell'Assemblea
Deliberazioni dell'Ufficio di Presidenza
Il cittadino
Il Consiglio per i cittadini
Le autorità regionali di tutela e garanzia, la biblioteca consiliare, risorse documentali e informative, focus tematici, iniziative, eventi, pubblicazioni e dossier del Consiglio regionale.
Contributo promozione e valorizzazione territorio
Patrocini
SCUOLA E UNIVERSITÀ
Il Consiglio regionale e la scuola
Visite scolastiche
Studenti in Aula
Tirocini curricolari universitari
Comunità linguistiche regionali
Arte, cultura
L'arte e la cultura
Archivio fotografico
Cittadinanza attiva
Petizione
Referendum
Iniziativa di legge popolare
Risorse
Pubblicazioni
Dossier del Servizio giuridico-legislativo
Rapporto sulla legislazione regionale e sulle altre attività consiliari
Pianificazione strategica
Sala multimediale Tessitori
Costituzione e Statuto
Rendiconto sociale
Comitato regionale per le comunicazioni
Commissione regionale per le pari opportunità
Garante regionale dei diritti della persona
Osservatorio regionale antimafia
Difensore civico regionale
Biblioteca Livio Paladin
persone e uffici
Cerca nel sito
Esegui ricerca
seguici su:
@
Home page
/
leggi regionali
/
ricerca
/
lista
/
sommario legge
/
dettaglio legge
persone e uffici
Ricerca
Esegui ricerca
Invia
LEGGI E REGOLAMENTI
naviga nell'argomento
Introduzione alla banca dati
Leggi regionali
Leggi regionali per materie
Regolamenti
Ricerca cronologica fonti normative
Contatti
Indice:
L.R. n. 11/1991
Art. 1
Art. 2
Art. 3
Leggi regionali
Legge regionale
18 marzo 1991
, n.
11
Ulteriori norme in materia di smaltimento dei rifiuti.
TESTO STORICO
Avviso legale:
Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.
Scegli il testo:
TESTO VIGENTE
TESTO STORICO
Formato stampabile:
HTML
-
PDF
-
DOC
Visualizza:
Solo testo
Testo annotato
Fonte:
BOLLETTINO UFFICIALE REGIONALE 19/03/1991, N. 036
Data di entrata in vigore:
19/03/1991
Materia:
440.04
-
Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti
NON SONO PRESENTI REGOLAMENTI D'ATTUAZIONE
ITER DELLA LEGGE
Art. 1
1.
Sino all' approvazione dei Piani provinciali di smaltimento dei rifiuti urbani e assimilabili, le modifiche al vigente Piano regionale di smaltimento dei medesimi rifiuti, qualora comportanti il solo trasferimento della localizzazione di un impianto di bacino in Comune limitrofo a quello originariamente individuato, ferma restando la tipologia e capacità dell' impianto medesimo, sono approvate con decreto del Presidente della Giunta regionale su conforme deliberazione della Giunta medesima, da assumersi su proposta dell' Assessore regionale all' ambiente, sentiti i soli Comuni interessati dal trasferimento e previo parere del competente Comitato tecnico regionale.
2.
Il parere degli Enti previsti al comma 1 dovrà venir espresso dai Consigli comunali entro trenta giorni dal ricevimento della richiesta da parte del proponente Assessore regionale all' ambiente. Trascorso tale termine il parere si intenderà reso favorevolmente.
3.
Nell' ipotesi di cui al comma 1, alle attività approvative ed autorizzative relative alla localizzazione del progetto nel nuovo sito si applica l'
articolo 3 della legge regionale 21 gennaio 1989, n. 1
, come sostituito dall'
articolo 4 della legge regionale 28 agosto 1989, n. 23
.
4.
In deroga a quanto previsto dalla
legge regionale 7 settembre 1990, n. 43
, trattandosi di progetto già approvato, per la valutazione di impatto ambientale nella nuova localizzazione si applicherà la procedura prevista, prima dell' entrata in vigore della citata legge, dall'
articolo 12 bis della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30
, come inserito dall'
articolo 13 della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65
.
5.
Con il provvedimento di autorizzazione alla costruzione nel nuovo sito l' Assessore regionale all' ambiente provvede anche alla nomina di cui all' ultimo periodo del
comma 2 dell' articolo 16 della legge regionale 7 settembre 1987, n. 30
, come modificato dall'
articolo 17 della legge regionale 28 novembre 1988, n. 65
.
Art. 2
1.
Qualora, nell' ipotesi di cui all' articolo 1, l' intervento abbia già formato oggetto di contribuzione, la Giunta regionale può autorizzare, con apposita deliberazione e nel rispetto dei limiti di legge, la conferma o l' integrazione del contributo medesimo, ovvero la revoca di quei finanziamenti non più necessari in relazione alle esigenze connesse alla nuova localizzazione.
2.
Nel provvedimento confermativo o integrativo della contribuzione si darà atto che eventuali erogazioni già intervenute, maggiorate degli interessi da calcolarsi al tasso di tesoreria dalla data dell' erogazione medesima alla data della deliberazione giuntale di cui al comma 1, costituiscono anticipazioni a fronte del contributo come confermato o integrato.
3.
Gli eventuali provvedimenti autorizzativi della revoca di cui al comma 1 dovranno venir assunti dalla Giunta regionale entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Nel decreto formale di revoca il Direttore regionale dell' ambiente, nell' ipotesi di finanziamento ad ente pubblico, individuerà gli importi da restituire maggiorando le somme già erogate degli interessi legali da calcolarsi dalla data dell' erogazione alla data della deliberazione giuntale autorizzativa della revoca.
Art. 3
1.
La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.
Vedi inoltre
Iter delle leggi
Costituzione
Manuale tecniche legislative