TITOLO VII
        
       DISCIPLINA DELLE SANZIONI URBANISTICHE
        
        
        
          Art.  97
          
       Ritardato od omesso pagamento del contributo
afferente alla concessione
          
          
          
            1.  Il   mancato   versamento,   nei   termini   di   cui all' articolo 82, comma 3, all' articolo 84,  comma  4,  del contributo di concessione previsto dall' articolo 90,  comma 1, comporta:
a) l' aumento del contributo in misura pari al 20 per  cento    qualora il versamento del contributo sia  effettuato  nei    successivi centoventi giorni;
b) l' aumento del contributo in misura pari al 50 per  cento    quando, superato il termine di cui alla  lettera  a),  il    ritardo  si  protrae  non  oltre  i  successivi  sessanta    giorni;
c) l' aumento del contributo in misura pari al 100 per cento    quando, superato il termine di cui alla  lettera  b),  il    ritardo  si  protrae  non  oltre  i  successivi  sessanta    giorni.
 
          
          
          
            2. Le misure di cui alle lettere a), b) e c) del comma  1 non si cumulano.
          
          
          
            3. Nel caso di pagamento rateizzato le norme  di  cui  al comma 1 si applicano ai ritardi nei pagamenti delle  singole rate.
          
          
          
            4. Decorso inutilmente il termine di cui alla lettera  c) del comma 1, il Comune provvede  alla  riscossione  coattiva del complessivo credito nei  modi  previsti   dall' articolo 111.
         
        
        
        
          Art.  98
          
       Vigilanza sull' attività urbanistico - edilizia
          
          
          
            1. Il  Sindaco  esercita  la  vigilanza   sull' attività urbanistico  -  edilizia   nel   territorio   comunale   per assicurare  la  rispondenza  delle  norme  di  legge  e   di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici e dei regolamenti edilizi ed alle modalità esecutive  fissate nella concessione o nell' autorizzazione.
          
          
          
            2. Il Sindaco, quando accerti l' inizio di opere eseguite senza  titolo  su  aree  assoggettate  da   leggi   statali, regionali o dagli strumenti urbanistici vigenti o  adottati, a vincolo di inedificabilità, o destinate ad opere e  spazi pubblici  ovvero  ad  interventi  di  edilizia  residenziale pubblica di  cui  alla  
legge  18  aprile  1962,  n.  167  e successive  modificazioni  ed  integrazioni,  provvede  alla demolizione e al ripristino dello stato dei luoghi,  qualora il  responsabile   dell' abuso  non  ottemperi  nel  termine perentorio  di   quindici   giorni     all' ingiunzione   di demolizione.
 
          
          
          
            3. Per aree soggette a  vincolo  di  inedificabilità  si intendono quelle sulle quali è esclusa  la  realizzabilità di  ogni   intervento   modificativo     dell' assetto   del territorio.
          
          
          
            4. Qualora si tratti di aree assoggettate alla tutela  di cui al RD 30 dicembre 1923, n. 3267, o appartenenti ai  beni disciplinati dalla 
legge 16 giugno 1927,  n.  1766,  nonché delle aree di cui alle leggi 1 giugno 1939,  n.  1089  e  29 giugno  1939,  n.  1497,  e  successive   modificazioni   ed integrazioni, il Sindaco applica  le  sanzioni  previste  al comma   2,   previa   comunicazione   alle   amministrazioni competenti, le quali possono eventualmente  intervenire,  ai fini della demolizione, anche di propria iniziativa.
 
          
          
          
            5. Ferma rimanendo   l' ipotesi  prevista  dal  comma  4, qualora sia  constatata,  dai  competenti  uffici  comunali, l' inosservanza delle norme, delle prescrizioni e  modalità di  cui  al  comma  1,  il  Sindaco  ordina     l' immediata sospensione dei lavori, che ha effetto  fino   all' adozione dei provvedimenti definitivi di cui ai successivi  articoli, da adottare e notificare entro sessanta giorni  dall' ordine di sospensione dei lavori.
          
          
          
            6. Gli ufficiali ed agenti di  polizia  giudiziaria,  ove nei luoghi in  cui  vengono  realizzate  le  opere  non  sia esibita la concessione  ovvero  non  sia  stato  apposto  il prescritto cartello, ovvero  in  tutti  gli  altri  casi  di presunta  violazione  urbanistico  -  edilizia,   ne   danno immediata  comunicazione   all' autorità  giudiziaria,   al Presidente della Giunta regionale ed al  Sindaco,  il  quale verifica entro trenta giorni la regolarità  delle  opere  e dispone gli atti conseguenti, ai sensi del comma 5.
          
          
          
            7.  Il  Corpo  forestale  regionale,   nell' ambito   dei territori destinati a parco o riserva naturale od a zona  di particolare pregio paesistico  ed  ambientale  di  cui  agli articoli 18 e 19, provvede a segnalare alle autorità di cui al comma 6 la violazione delle  norme  urbanistiche  vigenti adottate e di salvaguardia.
         
        
        
        
          Art.  99
          
       Opere di Amministrazioni statali e degli altri enti
soggette all' accertamento di compatibilità urbanistica
          
          
          
            1. In caso di opere iniziate o realizzate  senza  titolo, in difformità o con variazioni del progetto autorizzato, da parte di Amministrazioni statali, per l' applicazione  delle sanzioni previste dalla 
legge 28 febbraio 1985,  n.  47,  il Presidente  della  Giunta   regionale   non   appena   avuta l' informazione dal Sindaco, esperita la dovuta istruttoria, entro 15 giorni provvede a proporre al Ministero dei  lavori pubblici la relativa sanzione.
 
          
          
          
            2. La sanzione, concordata con la Regione,  è  applicata dal Ministro dei lavori pubblici.
          
          
          
            3.  La  procedura  prevista  ai  commi  1   e   2   trova applicazione anche in caso di opere pubbliche  di  interesse statale realizzate da enti istituzionalmente competenti.
          
          
          
            4. Per le opere realizzate dagli altri  enti  contemplati all' articolo 89, le sanzioni sono applicate dalla Regione.
         
        
        
        
          Art. 100
          
       Responsabilità del titolare della concessione,
del committente, del costruttore e del direttore dei lavori
          
          
          
            1. Il titolare della concessione,  il  committente  e  il costruttore sono responsabili, ai fini  e  per  gli  effetti delle norme contenute nel presente Titolo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle  previsioni  di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a  quelle della concessione ad edificare e  alle  modalità  esecutive stabilite dalla medesima. Essi  sono,  altresì,  tenuti  al pagamento delle  sanzioni  pecuniarie  e  solidalmente  alle spese per l' esecuzione  in danno, in  caso  di  demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell' abuso.
          
          
          
            2. Il direttore dei lavori non  è  responsabile  qualora abbia contestato agli altri  soggetti  la  violazione  delle prescrizioni  della  concessione  edilizia,  con  esclusione delle varianti in corso d' opera di cui  all' articolo  110, fornendo al Sindaco contemporanea e  motivata  comunicazione della violazione stessa. Nei casi di totale difformità o di variazione  essenziale   rispetto   alla   concessione,   il direttore dei lavori deve inoltre rinunziare   all' incarico contestualmente alla comunicazione resa al Sindaco. In  caso contrario, il Sindaco  segnala  al  consiglio   dell' ordine professionale  di  appartenenza  la  violazione  in  cui  è incorso  il  direttore  dei  lavori,  che  è  passibile  di sospensione dall' Albo professionale da tre mesi a due anni.
         
        
        
        
          Art. 101
          
       Interventi eseguiti in assenza di concessione,
in totale difformità o con variazioni essenziali
          
          
          
            1. Sono interventi eseguiti in totale  difformità  dalla concessione edilizia quelli che comportano la  realizzazione di  un  organismo   edilizio   integralmente   diverso   per caratteristiche   tipologiche,   planivolumetriche   o    di utilizzazione da quello oggetto  della  concessione  stessa, ovvero  l' esecuzione  di  volumi  edilizi  oltre  i  limiti indicati nel progetto e  tali  da  costituire  un  organismo edilizio  o  parte  di  esso  con  specifica  rilevanza   ed autonomamente utilizzabile.
          
          
          
            2. Il  Sindaco,  accertata   l' esecuzione  di  opere  in assenza di concessione, in totale difformità della medesima ovvero  con  variazioni  essenziali,  determinate  ai  sensi dell' articolo 102, ingiunge la demolizione.
          
          
          
            3.  Se il responsabile  dell' abuso  non  provvede   alla demolizione e  al  ripristino  dei  luoghi  nel  termine  di novanta giorni dall' ingiunzione,  il  bene  e   l' area  di sedime  nonché   l' area  di  pertinenza  urbanistica  sono acquisiti di diritto gratuitamente al patrimonio del Comune.
          
          
          
            4.  La   quantificazione     dell' area   di   pertinenza dell' opera abusiva, da acquisire, è effettuata  applicando l' indice di fabbricabilità  fondiaria  nella  misura  più contenuta della zona del territorio comunale in cui l' opera è inserita, o in caso di inedificabilità, di quella in cui sia prevista la realizzazione di costruzioni analoghe.
          
          
          
            5. L' area acquisita non può comunque essere superiore a dieci volte  la complessiva  superficie  utile  abusivamente costruita.
          
          
          
            6. Qualora le opere eseguite in  assenza  di  concessione consistano in  interventi  effettuati  su  esistenti  opere, provviste di concessione edilizia o  comunque  non  soggette all' applicazione  di   sanzioni   urbanistiche,   accertata l' inottemperanza   all' ingiunzione  di   demolizione,   il Sindaco provvede alla demolizione a spese  dei  responsabili dell' abuso.
          
          
          
            7. L' accertamento dell' inottemperanza alla  ingiunzione a demolire, nel termine di cui al comma 3,  previa  notifica all' interessato, costituisce titolo per  l' immissione  nel possesso e per la trascrizione nei  registri  immobiliari  o per l' iscrizione nel libro  fondiario,  che  devono  essere eseguite gratuitamente.
          
          
          
            8. L' opera acquisita deve essere demolita con  ordinanza del Sindaco a spese dei responsabili dell' abuso, salvo  che con deliberazione consiliare non si dichiari l' esistenza di prevalenti interessi pubblici e  sempre  che   l' opera  non contrasti con rilevanti interessi urbanistici o ambientali.
          
          
          
            9. Qualora l' opera venga  demolita,   l' area  acquisita entra nel patrimonio disponibile del Comune.
          
          
          
            10.  Per  le  opere  abusivamente  eseguite  su   terreni sottoposti, in base a leggi statali o regionali,  a  vincolo di inedificabilità, l' acquisizione gratuita, nel  caso  di inottemperanza all' ingiunzione di demolizione, si  verifica di diritto a favore delle  amministrazioni  cui  compete  la vigilanza sull' osservanza del vincolo. Tali amministrazioni provvedono  alla  demolizione  delle  opere  abusive  ed  al ripristino dello stato dei luoghi a spese  dei  responsabili dell' abuso.  Nella  ipotesi  di   concorso   dei   vincoli, l' acquisizione si verifica  a  favore  del  patrimonio  del Comune.
         
        
        
        
          Art. 102
          
       Determinazione delle variazioni essenziali
          
          
          
            1.  Costituiscono  variazioni  essenziali   al   progetto approvato le modifiche che comportino, anche singolarmente:
a) mutamento  della  destinazione   d' uso  in   altra   non    consentita  per  la  zona  dallo  strumento   urbanistico    vigente o adottato;
b) aumento superiore al 10 per cento della cubatura o  della    superficie calpestabile del fabbricato  in  relazione  al    progetto approvato;
c) aumento  superiore  al  10  per  cento  del  rapporto  di    copertura,     dell' altezza,   ovvero   totale   diversa    localizzazione, tale che nessun punto  del  sedime  dello    stesso sia compreso in quello autorizzato;
d) mutamento delle caratteristiche dell' intervento edilizio    assentito da quello avente rilevanza edilizia a quello di    rilevanza urbanistica;
e) violazione delle norme vigenti  in  materia  di  edilizia    antisismica, purché la violazione non riguardi  i  fatti    procedurali.
 
          
          
          
            2. Non possono ritenersi comunque  variazioni  essenziali quelle che incidono sulla entità delle cubature accessorie, sui volumi  tecnici  e  sulla  distribuzione  interna  delle singole unità abitative.
         
        
        
        
          Art. 103
          
       Interventi di ristrutturazione edilizia
in assenza di concessione o in totale difformità
          
          
          
            1. Gli interventi di ristrutturazione  edilizia  eseguiti in assenza di concessione o in totale  difformità  da  essa sono  demoliti  ovvero  rimossi  e  gli  edifici  sono  resi conformi  alle  prescrizioni  degli  strumenti   urbanistici edilizi entro il termine stabilito dal Sindaco  con  propria ordinanza, decorso il quale l' ordinanza stessa è  eseguita a cura del Comune e a spese dei responsabili dell' abuso.
          
          
          
            2.  Qualora,  sulla   base   di   motivato   accertamento dell' ufficio tecnico comunale, il  ripristino  dello  stato dei luoghi non sia possibile, il Sindaco irroga una sanzione pecuniaria  pari  al  doppio     dell' aumento   di   valore dell' immobile, conseguente alla realizzazione delle  opere, determinato, con riferimento alla data  di  ultimazione  dei lavori, in base ai criteri previsti dalla  
legge  27  luglio 1978, n. 392, con la esclusione, per  i  Comuni  non  tenuti all' applicazione  della  legge   medesima   del   parametro relativo   all' ubicazione  e  con   l' equiparazione   alla categoria A/1 delle categorie non comprese nell' articolo 16 della medesima legge. Per gli edifici adibiti ad uso diverso da quello di abitazione,  la  sanzione  è  pari  al  doppio dell' aumento del valore venale dell' immobile,  determinato a cura delle Direzioni provinciali dei servizi tecnici.
 
          
          
          
            3. Qualora gli interventi di  ristrutturazione  edilizia, eseguiti in assenza di concessione o in  totale  difformità da essa, interessino immobili vincolati ai sensi delle leggi 1  giugno  1939,  n.  1089  e  29  giugno  1939,  n.   1497, l' Amministrazione competente a  vigilare   sull' osservanza del  vincolo  ordina  la  restituzione   in   pristino   con l' individuazione  dei  criteri  e   modalità   diretti   a ricostituire l' originario organismo edilizio.
          
          
          
            4. Qualora il ripristino dello stato dei luoghi  non  sia possibile, l' Amministrazione individuata al comma 3  irroga una sanzione pecuniaria da lire  un  milione  a  lire  venti milioni.
         
        
        
        
          Art. 104
          
       Interventi eseguiti senza autorizzazione
          
          
          
            1. L' esecuzione di interventi  nonché  la  modifica  di destinazione   d' uso  attuata  senza   opere   in   assenza dell' autorizzazione prevista dalla normativa vigente  o  in difformità da essa comportano la sanzione  pecuniaria  pari al doppio dell' aumento del  valore  venale   dell' immobile conseguente   alla   realizzazione   delle   opere   stesse, determinato dalle Direzioni provinciali dei servizi  tecnici e comunque in misura non inferiore a  lire  cinquecentomila. In caso di richiesta dell' autorizzazione  in  sanatoria  in corso di esecuzione delle opere, la  sanzione  è  applicata nella misura minima. Qualora  le  opere  siano  eseguite  in assenza  di  autorizzazione  in  dipendenza   di   calamità naturali  o  di  avversità  atmosferiche,   dichiarate   di carattere eccezionale, la sanzione non è dovuta.
          
          
          
            2.  Qualora  si  tratti  di  opere   costituenti   unità fabbricabili autonome soggette ad  autorizzazione  edilizia, la loro realizzazione  in  assenza  di  titolo  comporta  la demolizione.
          
          
          
            3. Il Sindaco ingiunge la  demolizione  e  il  ripristino dello stato dei luoghi da eseguirsi nel termine di  sessanta giorni.
          
          
          
            4.  In  caso  di  inottemperanza  il  Sindaco  ordina  la demolizione a spese dei responsabili dell' abuso.
          
          
          
            5.  Qualora  le  opere  realizzate  senza  autorizzazione consistano  in  interventi  di  restauro,  di  conservazione tipologica e risanamento conservativo, di cui agli  articoli 69, 70 e 71, eseguiti su immobili vincolati ai  sensi  delle leggi 1 giugno 1939, n. 1089 e  29  giugno  1939,  n.  1497, l' Amministrazione competente a  vigilare   sull' osservanza del  vincolo  ordina  la  restituzione   in   pristino   con l' indicazione   dei   criteri   e   modalità   diretti   a ricostituire l' originario organismo edilizio.
          
          
          
            6. Qualora il ripristino dello stato dei luoghi di cui ai commi  3  e  5  non  sia   possibile,     l' Amministrazione individuata al comma 5 irroga  una  sanzione  pecuniaria  da lire un milione a lire dieci milioni.
         
        
        
        
          Art. 105
          
       Interventi eseguiti senza denuncia o invio
al Comune delle planimetrie catastali
          
          
          
            1. Le esecuzioni di interventi in assenza della  denuncia prevista     dall' articolo   68,    comma    2,    comporta l' applicazione della sanzione  pecuniaria  pari  al  doppio dell' aumento del valore venale  dell' immobile  conseguente alla realizzazione delle  opere  stesse,  determinato  dalle Direzioni provinciali dei  servizi  tecnici  e  comunque  in misura non inferiore a lire cinquecentomila.
          
          
          
            2.  Il  mancato  invio  al  Comune  della   copia   delle planimetrie di cui   all' articolo  80,  comma  3,  comporta l' applicazione della sanzione pecuniaria di lire centomila.
         
        
        
        
          Art. 106
          
       Annullamento della concessione
          
          
          
            1. In caso di annullamento della concessione, qualora non sia  possibile  la  rimozione  dei  vizi   delle   procedure amministrative o la restituzione  in  pristino,  il  Sindaco applica una sanzione pecuniaria pari al valore venale  delle opere o loro parti  abusivamente  eseguite,  valutato  dalle Direzioni provinciali dei servizi  tecnici.  La  valutazione delle  Direzione  provinciali   dei   servizi   tecnici   è notificata  alla  parte  dal  Comune  e  diviene  definitiva decorsi i termini di impugnativa.
          
          
          
            2. L' integrale corresponsione della sanzione  pecuniaria irrogata produce i medesimi effetti della concessione di cui all' articolo 108.
         
        
        
        
          Art. 107
          
       Interventi eseguiti in parziale difformità della concessione
          
          
          
            1.  Le  opere  eseguite  in  parziale  difformità  dalla concessione sono demolite a cura e  spese  dei  responsabili dell' abuso entro un termine congruo, e comunque non oltre i centoventi giorni,  fissato  dalla  relativa  ordinanza  del Sindaco. Dopo tale termine, sono demolite a cura del  Comune e a spese dei medesimi responsabili dell' abuso.
          
          
          
            2.  Qualora  la  demolizione  non  possa  avvenire  senza pregiudizio della parte eseguita in conformità, il  Sindaco applica una sanzione pari al doppio del costo di produzione, stabilito in base alla 
legge 27 luglio 1978,  n.  392  della parte    dell' opera   realizzata   in   difformità   dalla concessione, se ad uso residenziale, e pari  al  doppio  del valore  venale,   determinato   a   cura   delle   Direzioni provinciali dei servizi tecnici, per le opere adibite ad usi diversi da quello residenziale e, comunque,  in  misura  non inferiore ad un milione.
 
          
          
          
            3. Qualora la sanzione non sia quantificabile in base  ai parametri di cui al  comma  2,  essa  è  determinata  nella misura di lire un milione.
         
        
        
        
          Art. 108
          
       Accertamento di conformità
          
          
          
            1.   Fino     all' accertamento      dell' inottemperanza all' ingiunzione  a  demolire,  per  i  casi  di  interventi eseguiti in assenza di concessione o in totale difformità o con variazioni essenziali, e  fino  alla  irrogazione  delle sanzioni amministrative per gli altri casi, il  responsabile dell' abuso può ottenere la concessione o l' autorizzazione in sanatoria o presentare la denuncia  in  sanatoria  quando l' intervento   eseguito   in   assenza   di    concessione, autorizzazione  o  denuncia  è  conforme   agli   strumenti urbanistici generali e di  attuazione  approvati  e  non  in contrasto   con   quelli    adottati    sia    al    momento dell' intervento, sia al momento della  presentazione  della domanda.
          
          
          
            2. Sulla richiesta di concessione o di autorizzazione  in sanatoria il Sindaco si pronuncia entro sessanta giorni.
          
          
          
            3. Scaduto tale termine,  l' interessato  può  ricorrere contro il silenzio - rifiuto.
          
          
          
            4. La richiesta di concessione  o  di  autorizzazione  in sanatoria  sospende   l' avvio  o  la   prosecuzione   delle procedure previste per l' applicazione delle sanzioni.
          
          
          
            5.  Il  rilascio  della  concessione  in   sanatoria   è subordinato  al  pagamento,  a  titolo  di  oblazione,   del contributo di concessione in misura doppia, ovvero nei  soli casi di gratuità della concessione,  in  misura  singola  e comunque in misura non inferiore a lire cinquecentomila.
          
          
          
            6. Nella somma da corrispondere a titolo di oblazione, di cui  al  comma  5,  è  compreso  il   contributo   previsto dall' articolo 90, comma 1.
          
          
          
          
          
          
            8. Per i casi di parziale difformità,   l' oblazione  è calcolata con riferimento alla parte di opera difforme dalla concessione  e  comunque   in   misura   non   inferiore   a cinquecentomila lire.
          
          
          
            9.  L' autorizzazione  in  sanatoria  è  subordinata  al pagamento di una somma determinata dal Sindaco nella  misura da lire cinquecentomila a lire duemilioni.
         
        
        
        
          Art. 109
          
       Interventi eseguiti su suoli di proprietà dello Stato
e di enti pubblici
          
          
          
            1. Qualora sia accertata l' esecuzione di  interventi  da parte di soggetti diversi da quelli di cui all' articolo  99 in assenza di concessione ad edificare, ovvero in  totale  o parziale difformità dalla medesima, su suoli del demanio  o del patrimonio dello Stato o di enti  pubblici,  il  Sindaco ordina, dandone comunicazione   all' ente  proprietario  del suolo,  previa  diffida  non  rinnovabile  al   responsabile dell' abuso, la demolizione ed il ripristino dello stato dei luoghi.
          
          
          
            2. La demolizione è eseguita a  cura  del  Comune  ed  a spese dei responsabili dell' abuso.
         
        
        
        
          Art. 110
          
       Varianti in corso d' opera
          
          
          
            1.   Non   si    procede    alla    demolizione    ovvero all' applicazione delle  sanzioni  previste  della  presente legge e dalla 
legge 28 febbraio 1985, n.  47,  nel  caso  di realizzazione di varianti di  progetto,  che  non  siano  in contrasto con i regolamenti  edilizi  e  con  gli  strumenti urbanistici approvati  o  adottati,  qualora  rispettino  le seguenti condizioni:
a) non comportino modifiche della  sagoma  né  aumento  del    numero  delle  unità  immobiliari,  né  modifichino  la    destinazione d' uso delle costruzioni oltre  alla  misura    massima consentita dall' articolo 75, comma 1;
b) non   rechino   comunque   pregiudizio    alla    statica    dell' immobile e alla sicurezza sismica;
c) non consistano in modificazioni della  quota  di  imposta    dei solai né in modificazioni della tipologia dei  solai    di copertura;
d) rispettino  le  originali  caratteristiche   costruttive,    qualora interessino  gli  immobili  compresi  nelle  zone    omogenee A degli strumenti urbanistici comunali  adeguati    al Piano urbanistico regionale o  gli  immobili  compresi    nelle zone  perimetrate,  ai  sensi   dell' articolo  21,    secondo  comma,  delle  norme  di  attuazione  del  Piano    urbanistico regionale, ovvero ai sensi dell' articolo 17,    quinto comma, della legge 6  agosto  1967,  n.  765,  nei    Comuni sprovvisti di strumenti  urbanistici  adeguati  al    medesimo strumento urbanistico regionale.
 
          
          
          
          
          
          
            3. L' approvazione della variante  deve  comunque  essere richiesta  prima  della  dichiarazione  di  ultimazione  dei lavori.
         
        
        
        
          Art. 111
          
       Riscossione
          
          
          
            1. I contributi, le sanzioni  e  le  spese  di  cui  alla presente legge vengono riscossi con ingiunzione  emessa  dal Sindaco a norma degli articoli 2 e seguenti del testo  unico delle disposizioni di legge relative alla riscossione  delle entrate patrimoniali dello Stato, approvato con RD 14 aprile 1910, n. 639.
         
        
        
        
          Art. 112
          
       Controlli periodici
mediante rilevamenti aerofotogrammetrici
          
          
          
            1. Nella legge regionale finalizzata alla  formazione  di un nuovo sistema cartografico  regionale  si  provvederà  a definire gli strumenti tecnici, fotografici  e  cartografici con  i  quali  effettuare  i  rilevamenti    dell' attività urbanistica ed edilizia su tutto il territorio regionale.
         
        
        
        
          Art. 113
          
       Demolizione di opere
          
          
          
            1. In tutti i casi in cui la demolizione deve avvenire  a cura del Comune, essa è disposta dal Sindaco sulla base  di un progetto approvato dal Consiglio o dalla Giunta comunale, secondo le rispettive competenze.
          
          
          
            2. I relativi lavori sono affidati,  anche  a  trattativa privata, ad imprese tecnicamente e  finanziariamente  idonee iscritte all' Albo nazionale dei  costruttori,  indicate  in numero di almeno cinque dal  Provveditorato  regionale  alle opere pubbliche.
          
          
          
            3. Nel caso di impossibilità di affidamento dei  lavori, il Sindaco ne dà notizia al  Prefetto,  il  quale  provvede alla demolizione con i mezzi a disposizione  della  pubblica Amministrazione, ovvero tramite impresa iscritta   all' Albo nazionale dei costruttori se i lavori non  siano  eseguibili in gestione diretta.
          
          
          
            4. Il rifiuto ingiustificato da parte   dell' impresa  di eseguire i lavori comporta la sospensione dall' Albo per  un anno.
         
        
        
        
          Art. 114
          
       Valore venale dell' immobile
          
          
          
            1. Le Direzioni  provinciali  dei  servizi  tecnici  sono tenute  a  determinare,  entro   centoventi   giorni   dalla richiesta del Comune, il valore  venale  degli  immobili  in relazione alla applicazione delle  sanzioni  previste  dalla presente legge.
         
        
        
        
          Art. 115
          
       Intervento regionale nella repressione degli abusi edilizi
          
          
          
            1. In caso di inerzia  del  Sindaco   nell' adozione  dei provvedimenti sanzionatori, protrattasi per quindici  giorni oltre  il  termine  fissato   dall' articolo  98,  comma  5, l' Assessore  regionale  alla  pianificazione   territoriale provvede a diffidare il Sindaco  e  contestualmente  a  dare comunicazione all' Autorità giudiziaria.
          
          
          
            2. Qualora  si  tratti  di  interventi  effettuati  senza concessione, in totale difformità dalla concessione  o  con variazioni essenziali, o di lottizzazione di terreni a scopo edificatorio    senza    la    prescritta    autorizzazione, nell' ipotesi di grave danno urbanistico il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta  stessa, nomina un commissario  per   l' adozione  dei  provvedimenti necessari.
          
          
          
            3. Per l' adempimento di detta incombenza il  commissario si avvale degli uffici e dei fondi comunali.
          
          
          
            4. Nella funzione di commissario può essere nominato  un dipendente  regionale,  di  grado  non  inferiore  al  sesto livello, o un professionista  esterno,  esperto  in  materia urbanistica.
         
        
        
        
          Art. 116
          
       Disposizioni applicative
          
          
          
            1. Non sono da considerarsi, ai fini della determinazione delle sanzioni, le variazioni nelle misure del progetto  non superiori al 2%.
          
          
          
            2. Le sanzioni pecuniarie sono rideterminate  annualmente entro  il  31  marzo,  in  applicazione  degli   indici   di adeguamento ISTAT del  mese  di  gennaio,  con  decreto  del Presidente  della  Giunta  regionale,  da  pubblicarsi   sul Bollettino Ufficiale della Regione.
          
          
          
            3. Per l' esercizio della vigilanza urbanistica  il  Capo dell' Ufficio tecnico comunale o un suo delegato  ha  titolo per accedere alla proprietà altrui per eseguire  ispezioni, rilevamenti e misurazioni.
         
       
      
        TITOLO IX
        
       DISPOSIZIONI COMPLEMENTARI E TRANSITORIE
        
        
        
          Art. 120
          
       Procedimento sostitutivo
          
          
          
            1.  Qualora  i  termini  fissati  per   gli   adempimenti attuativi   previsti   dalla   presente   legge    decorrano inutilmente,  la   Giunta   regionale,   sentito     l' ente inadempiente, fissa immediatamente un nuovo termine, che non potrà essere superiore a centoventi  giorni,  trascorso  il quale si surroga,  anche  mediante  commissario,   all' ente stesso.
         
        
        
        
          Art. 121
          
       Norme regolamentari di esecuzione
          
          
          
            1.   All' emanazione  delle   norme   regolamentari   per l' esecuzione della presente  legge  si  provvede  ai  sensi degli articoli 42, lettera b), e 46 dello statuto regionale.
         
        
        
        
          Art. 122
          
       Ispezioni e rilevamenti
          
          
          
            1. Il personale incaricato degli studi e dei  rilevamenti per la progettazione e l' attuazione dei  piani  urbanistici ha  la  facoltà  di  accedere  alle   proprietà   private, compiendovi le operazioni necessarie, in base  ad  ordinanze indicanti nominativamente  i  funzionari  autorizzati.  Tali ordinanze, emanate dal Presidente della Giunta  regionale  o dal Sindaco territorialmente competente, sono notificate  ai proprietari ed agli attuali possessori, con   l' indicazione del giorno  del  sopralluogo,  almeno  cinque  giorni  prima dell' inizio delle operazioni.
         
        
        
        
          Art. 123
          
       Incarichi
          
          
          
            1. Per   l' adempimento  delle  incombenze  di  spettanza regionale previste dalla presente  legge,  la  Regione  può affidare incarichi  a  professionisti  esterni,  esperti  in materia urbanistica.
          
          
          
            2. Gli oneri  derivanti  dal  comma  1  fanno  carico  al capitolo 852 dello  stato  di  previsione  della  spesa  del bilancio pluriennale per gli anni 1991- 1993 e del  bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento  presenta  sufficiente disponibilità.
         
        
        
        
          Art. 124
          
       Revisione degli standard urbanistici regionali
          
          
          
            1. In attesa dell' approvazione del PTRG, avuto  riguardo alla dinamica socio - economica in atto nel Friuli - Venezia Giulia, l' Amministrazione regionale provvede,  con  decreto del Presidente della Giunta regionale, previa  deliberazione della Giunta stessa, su parere della Commissione  consiliare competente e sentiti i Comuni, entro sei mesi dalla data  di entrata in vigore della  presente  legge,   all' adeguamento degli  indirizzi  e  criteri  metodologici   relativi   agli standard urbanistici per servizi  ed  impianti  pubblici  da osservarsi nella redazione dei piani  di  grado  subordinato ed, altresì,  al  necessario  conseguente  adeguamento  dei contenuti delle norme di attuazione  del  Piano  urbanistico regionale generale.
          
          
          
            2. Sulla proposta di revisione, di  cui  al  comma  1,  i Comuni esprimono  il  loro  parere  entro  sessanta  giorni; scaduto tale termine, il parere si  intende  reso  in  senso favorevole.
          
          
          
            3. Il decreto del Presidente della Giunta  regionale,  di cui al comma 1, è pubblicato sul Bollettino Ufficiale della Regione; dalla data di pubblicazione entrano  in  vigore,  a tutti gli effetti,  le  nuove  disposizioni  in  materia  di standard urbanistici e le  nuove  norme  di  attuazione  del Piano urbanistico regionale.
         
        
        
        
          Art. 125
          
       Facoltà di adeguamento
degli strumenti urbanistici generali
          
          
          
            1. I Comuni provvisti di strumento  urbanistico  generale adeguato al Piano urbanistico regionale, qualora riscontrino eventi  evolutivi  della  popolazione,  con   decrementi   o variazioni  sensibili  nella  composizione   della   stessa, diversi da quelli ipotizzati in  sede  di  formazione  dello strumento    urbanistico    vigente,    ovvero     ritengano motivatamente di adeguarsi agli  standard  urbanistici  come revisionati ai  sensi   dell' articolo  124  della  presente legge, possono  procedere  alla  revisione  dello  strumento urbanistico generale vigente.
         
        
        
        
          Art. 126
          
       Competenze della Direzione regionale
della pianificazione territoriale
          
          
          
          
          
          
          
          
          
            3.
            
            
             All' 
articolo 102 della legge regionale 1 marzo  1988, n. 7 è aggiunto il seguente comma:
<<  3. La Direzione  regionale  si  avvale  inoltre,  per  le funzioni non rientranti nelle competenze  dei  Servizi,  con particolare  riguardo  ai  compiti  di  coordinamento  delle attività di ricerca  per  la  formazione  di  strumenti  di pianificazione territoriale, di un gruppo di staff  composto da tre dirigenti.  >>.
 
            
           
         
        
        
        
          Art. 127
          
       Accelerazione delle procedure per l' esecuzione di opere
e di impianti pubblici
          
          
          
            1. Ai fini dell' applicazione   dell' articolo  1,  commi quarto e quinto, della 
legge 3 gennaio 1978, n. 1, i  Comuni approvano anche progetti di opere pubbliche di competenza di enti diversi.
 
          
          
          
            2. Nell' ipotesi prevista al 
comma quinto  dell' articolo 1 della legge n. 1 del 1978, l' approvazione  da  parte  del Consiglio  comunale   di   progetti   di   opere   pubbliche costituisce, per la realizzazione degli stessi, adozione  di variante dello strumento urbanistico generale anche  per  le prescrizioni attinenti a parametri edilizi  e  ad  eventuali vincoli  procedimentali,   ivi   comprese   le   indicazioni perimetrali.
 
          Note:
          
          
          
            2Integrata la disciplina del comma 2 da art. 38, comma 2, L. R. 52/1991 nel testo modificato da art. 34, comma 1, L. R. 17/2006
 
         
        
        
        
          Art. 128
          
       Piani regolatori generali intercomunali
          
          
          
          
          
          
            2. I Comuni  dotati  di  piani  regolatori  intercomunali adottano  nella  medesima  data  piani  regolatori  comunali riferiti ai territori di propria competenza.
          
          
          
            3. In attesa degli adempimenti di cui al comma 2, possono essere adottate varianti ai piani  regolatori  intercomunali che non incidono sulla struttura e sui  criteri  informatori dei medesimi e che non rivestono interesse sovraccomunale.
          
          
          
            4. Le varianti di  cui  al  comma  3  sono  autonomamente adottate dal singolo Comune  interessato  con  la  procedura prevista all' articolo 32.
          
          
          
            5. Precedentemente al deposito,  previsto   all' articolo 32, comma 2, il progetto di variante va  inviato  ai  Comuni interessati dallo strumento  urbanistico  intercomunale,  ai fini della presentazione, nei termini  utili,  di  eventuali osservazioni, motivate dagli  effetti  urbanistici  negativi indotti sul proprio territorio.
          
          
          
            6. In caso di presentazione delle osservazioni di cui  al comma 5, il Presidente della Giunta regionale può apportare le eventuali modifiche alla variante  in  accoglimento  alle osservazioni predette, con le modalità di cui all' articolo 32, comma 9.
         
        
        
        
          Art. 129
          
       Piani di lottizzazione in corso di esecuzione
          
          
          
            1. Fino alla scadenza del termine utile per l' esecuzione delle opere di  urbanizzazione,  i  piani  di  lottizzazione convenzionata in corso di esecuzione possono essere  variati in conformità allo strumento urbanistico  generale  vigente alla data di entrata in vigore della presente legge.
         
        
        
        
          Art. 130
          
       Norme transitorie di salvaguardia per i Comuni
non adeguati al Piano urbanistico regionale generale
          
          
          
            1.  Nei  Comuni  sprovvisti  di   strumento   urbanistico generale adeguato al Piano urbanistico  regionale  generale, approvato con DPGR n. 0826/Pres. del 15 settembre 1978, sino all' approvazione del relativo provvedimento di adeguamento, il rilascio delle autorizzazioni o concessioni  edilizie  è condizionato al rispetto delle seguenti limitazioni:
a) nelle zone residenziali od equiparabili:
1) all' interno  del  perimetro  del  centro   edificato,       delimitato ai sensi dell' articolo 18 della  legge  22       ottobre 1971, n. 865,  sono  ammessi,  sul  patrimonio       edilizio  esistente,  esclusivamente   interventi   di       manutenzione ordinaria e straordinaria, di restauro  e       di  risanamento  conservativo  e  di  ristrutturazione       edilizia senza aumento della volumetria esistente.  La       realizzazione di nuove  edificazioni  è  limitata  al       rispetto di un indice fondiario massimo pari al 50 per       cento     dell' indice   previsto   dallo    strumento       urbanistico  comunale  vigente.  La  realizzazione  di       edifici con volumi superiori a 3 mc/mq e  con  altezza       superiore a 25 metri  potrà  essere  consentita  solo       previa approvazione  di  un  Piano  particolareggiato,       ovvero,  fino  a  quando  non   avranno   effetto   le       disposizioni di cui al Titolo IV della presente legge,       di un piano di lottizzazione convenzionata;
2) all' esterno  del  perimetro  del  centro   edificato,       delimitato ai sensi dell' articolo 18 della  legge  22       ottobre 1971, n. 865,  sono  ammessi,  sul  patrimonio       edilizio  esistente,  esclusivamente   interventi   di       manutenzione ordinaria  e  straordinaria,  restauro  e       risanamento conservativo e  ristrutturazione  edilizia       senza   aumento   della   volumetria   esistente.   La       realizzazione di nuove  edificazioni  è  limitata  al       rispetto di un indice territoriale massimo pari al  50       per  cento   dell' indice  previsto  dallo   strumento       urbanistico  comunale  vigente   ed   è   subordinata       all' approvazione  di  un   Piano   particolareggiato,       ovvero,  fino  a  quando  non   avranno   effetto   le       disposizioni di cui al Titolo IV della presente legge,       di un piano di lottizzazione convenzionata;
b) nelle  zone  industriali,  artigianali,  commerciali   od    equiparabili  sono  ammessi,  sul   patrimonio   edilizio    esistente,  esclusivamente  interventi  di   manutenzione    ordinaria e  straordinaria,  di  restauro  e  risanamento    conservativo,   di   ristrutturazione   edilizia   e   di    ampliamento sino al 10 per cento del volume esistente. La    realizzazione  di  nuove   costruzioni   è   subordinata    all' approvazione di un piano  particolareggiato  ovvero,    fino a quando non avranno effetto le disposizioni di  cui    al Titolo  IV  della  presente  legge,  di  un  piano  di    lottizzazione convenzionata;
c) nelle  zone  turistiche  od  equiparabili  sono   ammessi    esclusivamente interventi  di  manutenzione  ordinaria  e    straordinaria, di restauro e di risanamento  conservativo    sul patrimonio edilizio esistente;
d) nelle zone agricole  e  forestali  od  equiparabili  sono    ammessi,    sul    patrimonio     edilizio     esistente,    esclusivamente interventi  di  manutenzione  ordinaria  e    straordinaria, con l' eccezione  degli  edifici  connessi    con l' attività agricola per i quali è ammessa anche la    ristrutturazione edilizia con ampliamento  non  superiore    al 10 per cento del volume esistente e comunque entro  il    limite massimo di  50  mc. La  realizzazione  di  edifici    relativi alle strutture produttive aziendali è  limitata    al rispetto di un  rapporto  di  copertura  massimo  pari    all' 1 per cento e  quella  di  edifici  residenziali  è    limitata a quella  connessa  con   l' attività  agricola    dell' imprenditore agricolo a titolo principale, ai sensi    dell' articolo 12 della legge 9 maggio 1975, n. 153,  nel    rispetto  di  un  indice  di  fabbricabilità   fondiario    massimo pari a 0,03 mc/mq;
e) nelle zone del  centro  storico  dei  Comuni  individuati    nell' allegato F delle  norme  di  attuazione  del  Piano    urbanistico    regionale    generale     sono     ammessi    esclusivamente interventi  di  manutenzione  ordinaria  e    straordinaria, di restauro e risanamento conservativo sul    patrimonio edilizio esistente, con la salvaguardia  delle    caratteristiche ambientali  e   l' impiego  di  materiali    tradizionali. La realizzazione  di  nuovi  interventi  è    subordinata       all' approvazione    di    un     piano    particolareggiato.
 
          
          
          
            2. La redazione dei piani particolareggiati e  dei  piani di lottizzazione convenzionata, di  cui  al  comma  1,  deve rispettare gli standard urbanistici di cui  alla  tabella  2 delle norme di attuazione del  Piano  urbanistico  regionale generale, nonché gli articoli 50 e 51  delle  stesse  norme del predetto Piano.
          
          
          
            3. Le nuove edificazioni residenziali  devono  rispettare le distanze prescritte dagli articoli 35 e 36 delle norme di attuazione  del   Piano   urbanistico   regionale   generale rispettivamente  per  le  zone   di   completamento   e   di espansione.
          
          
          
            4. Nei Comuni provvisti di strumenti urbanistici generali parzialmente  adeguati  al   Piano   urbanistico   regionale generale, le disposizioni di cui  al  presente  articolo  si applicano per le sole zone non adeguate.
          
          
          
            5.  Le  norme  transitorie  di  salvaguardia  di  cui  al presente articolo non trovano applicazione nelle zone dotate di piano particolareggiato o di piano di recupero approvati.