LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 4 settembre 1991, n. 44

Ulteriori modifiche ed integrazioni alla legge regionale 12 aprile 1988, n. 19 concernente << Agevolazioni particolari per l' inserimento dei giovani in agricoltura >> - Rideterminazione dell' Unità Lavorativa Uomo (ULU).

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  20/09/1991
Materia:
210.01 - Agricoltura

Art. 1
 
1. All' articolo 1 della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19, le parole << di cui all' articolo 7 del regolamento ( CEE ) n. 797/85 >> sono sostituite dalle parole << di cui agli articoli 7 e 7 bis del Regolamento ( CEE ) n. 797/85 come modificato dal Regolamento ( CEE ) n. 3808/89 >>.
Art. 2
 
1. All' articolo 2, comma 1, della legge regionale n. 19/88, la lettera b) è sostituita dalla seguente:
<< b) dichiarino di volersi dedicare all' attività agricola a titolo prevalente e principale e conseguano entro due anni dalla data del primo insediamento, ancorché avvenuto solo a tempo parziale, l' iscrizione all' Albo di cui alla legge regionale 4 aprile 1972, n. 10 e successive modificazioni ed integrazioni. >>.

Art. 3
 
1. All' articolo 3, comma 1, lettera b), della legge regionale n. 19/88, come sostituito dall' articolo 2, comma 1, della legge regionale 5 giugno 1990, n. 24, dopo le parole << Regolamento ( CEE ) n. 797/85 >> sono aggiunte le parole << e successive modificazioni ed integrazioni >>.
Art. 4
 
1. All' articolo 3, comma 2, della legge regionale n. 19/88, come aggiunto con l' articolo 3, comma 1, della legge regionale n. 24/1990, dopo le parole << In via transitoria >> sono inserite le parole << e fino al 31 dicembre 1992 >>.
Art. 5
 
1.
L' articolo 4 della legge regionale n. 19/88 è sostituito dal seguente:
<< Art. 4
 
1. Ai fini della presente legge si intende come primo insediamento di un giovane agricoltore l' assunzione, successivamente al 31 marzo 1985, della responsabilità o corresponsabilità civile e fiscale nella gestione di un' azienda agricola, in qualità di:
a) titolare, mediante l' acquisizione dell' azienda agricola attraverso atto pubblico o scrittura privata di data certa;
b) contitolare, mediante la partecipazione ad un' impresa familiare, ad una società di persone o da una cooperativa aventi per oggetto la gestione di un' azienda agricola, comprovata attraverso atto autenticato da pubblico ufficiale competente.

2. Ai fini dell' insediamento dei giovani agricoltori, l' azienda deve richiedere un volume di lavoro pari:
a) ad almeno una unità di lavoro umano (ULU), qualora il giovane si insedi in qualità di unico rappresentante e responsabile dell' azienda;
b) ad almeno il numero di (ULU) equivalenti alla metà del numero dei partecipanti alla gestione dell' azienda agricola, qualora il giovane si insedi in qualità di contitolare della stessa.

3. Le condizioni di cui al comma 2 devono essere raggiunte entro il termine massimo di due anni dal primo insediamento. >>.

Art. 6
 
1.
L' articolo 5 della legge regionale n. 19/88, come modificato dall' articolo 1, comma 1, della legge regionale n. 24/90, è sostituito dal seguente:
<< Art. 5
 
1. Gli aiuti per il primo insediamento ai giovani agricoltori di cui agli articoli precedenti, che non abbiano già partecipato in qualità di titolari o contitolari alla gestione di un' azienda agricola, consistono in:
a) un premio << una tantum >> di 10.000 ( ECU );
b) un concorso nel pagamento degli interessi pari al 5%, fino ad un importo capitalizzato di 10.000 ( ECU ), per un periodo non superiore a 15 anni, a fronte dei prestiti contratti per coprire le spese derivanti dall' insediamento.

2. Qualora più giovani agricoltori diventino contemporaneamente o in tempi successivi contitolari di una azienda agricola, gli aiuti di cui al comma 1 vengono erogati ad un numero massimo di giovani pari a quello delle ULU necessarie alla conduzione dell' azienda, arrotondando all' unità superiore. >>.

Art. 7
 
1.
Il comma 1 dell' articolo 6 della legge regionale n. 19/88 è sostituito dal seguente:
<< 1. Ai giovani agricoltori di cui all' articolo 2, insediati in qualità di titolari o contitolari di un' azienda agricola, che presentino entro 5 anni dal primo insediamento un piano di miglioramento materiale ai sensi del Regolamento ( CEE ) n. 797/85 e successive modificazioni ed integrazioni, può essere concesso un aiuto supplementare nella misura massima stabilita dall' articolo 7 bis del Regolamento stesso, a condizione che:
a) esercitino l' attività agricola a titolo principale;
b) siano in possesso della qualifica professionale di livello sufficiente di cui all' articolo 3 della presente legge;
c) non abbiano raggiunto i 40 anni d' età. >>.


Art. 8
 
1.
L' articolo 8 della legge regionale n. 19/88 è sostituito dal seguente:
<< Art. 8
 
1. Ai giovani di cui all' articolo 2, che si insedino a sensi dell' articolo 4 in un' azienda agricola, può essere concesso un aiuto supplementare a carico dell' Amministrazione regionale di lire 5 milioni.
2. L' importo di tale premio è elevato a lire 12 milioni a favore dei giovani che si insedino in un' azienda agricola la cui superficie agraria utilizzata (SAU) ricade per almeno il 50 per cento nei territori di cui alla direttiva 75/273/CEE.
3. Gli importi di tale premio vengono aumentati di ulteriori 2 milioni qualora il giovane rivesta la qualifica di coltivatore diretto ai sensi dell' articolo 48 della legge 2 giugno 1961, n. 454. >>.

Art. 10
 
1. Ai fini del calcolo dell' attività lavorativa svolta in azienda per l' ammissibilità ai benefici previsti dalle norme regionali, nazionali e comunitarie richiedenti tale parametro, si stabilisce in 1900 ore l' impiego annuo dell' unità lavorativa uomo (ULU).
2. Nelle zone delimitate dalla direttiva 75/273/CEE, il calcolo dell' ULU, oltre alle attività agricole, forestali, turistiche e di protezione dell' ambiente, può far riferimento anche ad altre attività produttive svolte sempre nell' ambito aziendale.
Art. 11
 
1.
L' articolo 11 della legge regionale n. 19/88, come modificato dall' articolo 6, comma 1, della legge regionale n. 24/90, è sostituito dal seguente:
<< Art. 11
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata ad erogare un premio a coloro che concedono in affitto un' azienda agricola o terreni coltivabili ai giovani agricoltori di cui agli articoli 2 e 4 della presente legge, che si insedino per la prima volta mediante tale affitto o che siano insediati da meno di due anni quali conduttori titolari o contitolari di un' azienda agricola.
2. Non beneficiano del premio di cui al comma 1 i concedenti parenti o affini entro il terzo grado dei giovani agricoltori e le società di persone in cui uno o più soci siano parenti o affini entro il terzo grado dei giovani medesimi.
3. Il premio di cui al comma 1 è pari all' attualizzazione al tasso del 5 per cento dell' 80 per cento dell' ammontare dell' affitto annuo, determinato in base ai parametri stabiliti dalla legge 3 maggio 1982, n. 203, purché il relativo contratto sia redatto in forma scritta, debitamente registrato e abbia durata superiore a 5 anni. >>.

Art. 13
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 5, comma 1, lettera a), della legge regionale n. 19/1988 e successive modificazioni ed integrazioni, come sostituito dall' articolo 6 della presente legge, è autorizzata la spesa di lire 120 milioni per l' anno 1991.
2. Il predetto onere di lire 120 milioni fa carico al capitolo 6334 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente, elevato di lire 120 milioni per l' anno 1991.
3. Al predetto onere di lire 120 milioni si provvede mediante storno dal capitolo 6389 dello stato di previsione precitato, di pari importo, corrispondente alla quota non utilizzata al 31 dicembre 1990 e trasferita, ai sensi degli articoli 6, secondo comma, e 11, ottavo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore all' agricoltura 31 gennaio 1991, n. 34.
4. Sul precitato capitolo 6334 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 120 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 << Fondo di riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1991.
5. In relazione al disposto di cui all' articolo 5, comma 1, lettera a) della legge regionale n. 19/88, come sostituito dall' articolo 6 della presente legge, dalle denominazioni dei capitoli 6334 e 6336 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 viene eliminata la locuzione << a copertura delle spese generali >>.
6. In relazione all' articolo 11 della legge regionale n. 19/88, come sostituito dall' articolo 11 della presente legge, nelle denominazioni dei capitoli 6332 e 6333 dello stato di previsione predetto le locuzioni << Contributi ai Comuni ed alle Comunità montane per la concessione di un premio >> vengono sostituite dalla parola << Premi >>.