LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 22 agosto 1991, n. 33

Norme riguardanti la << Associazione Consiglieri della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia >>.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  23/08/1991
Materia:
120.01 - Consiglio regionale

Art. 1
 
1. L' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale è autorizzato ad applicare nei confronti dell' Associazione Consiglieri della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia le disposizioni di cui agli articoli 2 e 3 della legge regionale 28 ottobre 1980, n. 52.
Art. 2
 
1. L' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale assicura all' Associazione di cui all' articolo 1, i supporti organizzativi necessari all' espletamento delle funzioni statutarie.
Art. 3
 
1. L' Ufficio di Presidenza del Consiglio regionale o la Giunta regionale possono, assumendosi gli oneri finanziari relativi, affidare all' Associazione di cui all' articolo 1 l' attuazione di studi, manifestazioni, convegni, conferenze ed altre iniziative socio culturali rientranti tra i compiti d' istituto della Regione.
Art. 4
 
1. Gli oneri previsti dall' articolo 3 fanno carico ai capitoli 1, 222 e 224 dello stato di previsione della spesa di bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno finanziario 1991, i cui stanziamenti presentano sufficiente disponibilità.
Art. 5
 
Art. 6
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.