LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 13 maggio 1991, n. 17

Modificazioni della legge regionale 5 aprile 1985, n. 17 << Esercizio del controllo e della vigilanza sulle Unità sanitarie locali >>.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  29/05/1991
Materia:
320.05 - Unità sanitarie locali - Aziende sanitarie locali - Aziende ospedaliero-universitarie

Art. 1
 
1.
Il secondo comma dell' articolo 8 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 17 è così sostituito:
<< Gli stessi sono svolti da dipendenti in servizio presso l' Amministrazione regionale, di livello funzionale VIII, VII e VI od equiparati, ovvero in servizio presso le strutture sanitarie pubbliche della regione, di livello funzionale apicale e subapicale, nonché da funzionari in quiescenza già dipendenti dall' Amministrazione regionale o dalle Unità sanitarie locali già in possesso dei medesimi rispettivi livelli, scelti da un elenco a tal fine predisposto ed approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale, e periodicamente aggiornato. >>.

2.
Dopo il secondo comma dell' articolo 8 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 17 è aggiunto il seguente comma:
<< I funzionari della Unità sanitarie locali, in attività o in quiescenza, non possono svolgere le verifiche ed i controlli previsti dal primo comma presso strutture sanitarie pubbliche comprese nella provincia in cui è collocata l' Unità sanitaria locale da cui dipendono od erano dipendenti. >>.

Art. 2
 
1.
Dopo l' articolo 8 della legge regionale 5 aprile 1985, n. 17 è aggiunto il seguente:
<< Art. 8 bis
 
Al personale in quiescenza incaricato del servizio ispettivo di cui all' articolo 8 spetta il rimborso delle spese di viaggio ed una indennità oraria non superiore a quella prevista per l' istituto delle consultazioni di cui al vigente contratto di lavoro del comparto sanitario, determinata dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto, previa deliberazione della Giunta regionale. >>.

Art. 3
 
1. Gli oneri derivanti dalla disposizione dell' articolo 8 bis della legge regionale 5 aprile 1985, n. 17, aggiunto dall' articolo 2, fanno carico al capitolo 151 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità e la cui denominazione viene integrata con la seguente frase: << , nonché spese per il personale in quiescenza incaricato del servizio ispettivo presso le Unità sanitarie locali >>.