LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 15 aprile 1991, n. 15

Disciplina dell' accesso dei veicoli a motore nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale. Modifica alla legge regionale 22 gennaio 1991, n. 3.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  01/05/1991
Materia:
440.04 - Tutela dell'ambiente - Smaltimento rifiuti

Art. 1
 
1. È vietato compiere percorsi fuori strada con i veicoli a motore individuati nell' articolo 21 del DPR 15 giugno 1959, n. 393:
a) nei territori sottoposti a vincolo idrogeologico a norma del RD 30 dicembre 1923, n. 3267;
b) nelle aree comprese nell' ambito del Piano regionale di difesa del patrimonio forestale dagli incendi di cui all' articolo 2 della legge regionale 18 febbraio 1977, n. 8;
c) all' interno dei parchi e degli ambiti di tutela ambientale considerati nella legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, già delimitati dagli strumenti urbanistici locali adeguati al Piano urbanistico regionale ( PUR ) ovvero, qualora detto adeguamento non si sia ancora verificato, direttamente dal PUR.

2. Fra i mezzi suddetti si intendono comprese anche le motoslitte, i gatti della neve, gli hovercrafts, le roulottes ed i rimorchi di qualsiasi genere.
3. Nell' ambito dei medesimi territori e per i mezzi di cui ai commi 1 e 2 sono vietati altresì la circolazione ed il parcheggio su tutti i sentieri e le mulattiere.
Art. 2
 
1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, emesso su conforme deliberazione della stessa, da assumersi su proposta dell' Assessore alle foreste ed ai parchi, è approvato l' elenco delle strade, ubicate nei territori considerati nell' articolo 1, che sono interdette al pubblico transito dei mezzi indicati nel medesimo articolo 1.
2. A tal fine l' Assessore regionale alle foreste e ai parchi acquisisce obbligatoriamente il preventivo parere dei Comuni territorialmente interessati ovvero degli enti gestori dei parchi naturali ed ambiti di tutela ambientale, qualora costituiti. Decorsi infruttuosamente trenta giorni dalla ricezione della richiesta, il parere s' intende positivamente reso.
3. Tale elenco oltre a comprendere la viabilità forestale, come definita dall' articolo 26 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, come sostituito dall' articolo 9 della legge regionale 25 agosto 1986, n. 38, include le strade aventi finalità in prevalenza agro - silvo - pastorali o di servizio rispetto ad ambiti di rilevante valore naturalistico, ovvero rispetto ad opere ed interventi di sistemazione idraulico - forestale o connessi con la prevenzione e lo spegnimento degli incendi boschivi. Esso potrà essere variato in relazione ad intervenute necessità con le medesime procedure seguite per l' approvazione.
4. Il decreto di approvazione dell' elenco e l' allegato elenco vengono pubblicati sul Bollettino Ufficiale della Regione. Il decreto costituisce titolo per la posa in opera della segnaletica di cui all' articolo 7. Fino alla pubblicazione del decreto di approvazione dell' elenco delle strade interdette al pubblico transito restano in vigore i divieti di percorrenza su tutta la viabilità forestale come definita dall' articolo 26 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22, come sostituito dall' articolo 9 della legge regionale 25 agosto 1986, n. 38.
5. L' inclusione di una strada nell' elenco di cui al comma 1 comporta impossibilità di una classificazione fra le strade provinciali, comunali o vicinali. L' inclusione comporta comunque l' automatica cancellazione dall' elenco comunale delle strade vicinali di quelle che già figurino iscritte.
6. Il transito sulle strade incluse nell' elenco di cui al comma 1 è equiparato, agli effetti della presente legge, a percorsi fuori strada.
Art. 3
 
1. Sono esclusi dall' osservanza del divieto di cui ai precedenti articoli 1 e 2:
a) i mezzi a motore impegnati per lo svolgimento di funzioni o servizi pubblici, per la progettazione, esecuzione e manutenzione di opere pubbliche, per esercitazioni ed operazioni di pronto soccorso;
b) i mezzi dei proprietari, conduttori od aventi altro titolo idoneo necessari a raggiungere gli immobili di rispettiva appartenenza quando non vi sia altra strada che lo consenta;
c) i mezzi e le macchine operatrici impegnati nella gestione e nella utilizzazione dei patrimoni agro - silvo - pastorali, nell' apertura e manutenzione delle piste sciistiche, nei rifornimenti e nella manutenzione degli impianti ricettivi, nell' attività estrattiva di cave o miniere.

2. Sono ammessi, previa autorizzazione, alla circolazione lungo i percorsi di cui al comma 1 dei precedenti articoli 1 e 2:
a) i mezzi impiegati nell' esecuzione e nella manutenzione di opere su proprietà privata;
b) i mezzi impiegati nelle rilevazioni scientifiche o didattiche da parte di istituzioni scientifiche riconosciute;
c) i mezzi impiegati nell' espletamento dell' attività speleologica di cui alle leggi regionali 1 settembre 1966, n. 27, e 28 ottobre 1980, n. 55, per la tutela e promozione del patrimonio speleologico;
d) i mezzi impiegati nelle operazioni di gestione delle riserve faunistiche ed ittiche e, in caso di condizioni meteorologiche eccezionalmente avverse, per le operazioni di distribuzione di mangimi o fieno alla selvaggina;
e) i mezzi impiegati dai maestri di sci o dalle guide alpine o aspiranti guide alpine, di cui alla legge regionale 15 giugno 1984, n. 21, e dalle guide naturalistiche di cui alla legge regionale 10 gennaio 1987, n. 2, limitatamente alle attività volte alla conoscenza, valorizzazione e rispetto dell' ambiente naturale;
f) i mezzi impiegati in manifestazioni organizzate allo stesso fine, di cui alla lettera e), da enti pubblici;
g) i mezzi degli ospiti pernottanti in esercizi alberghieri o agroturistici legittimamente autorizzati;
h) i mezzi impiegati da organi di informazione previa dichiarazione del direttore competente.

3. Su autorizzazione giornaliera sono, infine, ammessi alla circolazione sulle aree interdette, i mezzi trasportanti motulesi o persone affette da invalidità per le quali è riconosciuta la necessità di apposito accompagnatore.
4. Le esclusioni e le autorizzazioni si intendono previste o rilasciate per il tempo strettamente necessario all' espletamento delle attività in funzione delle quali le stesse sono previste o rilasciate e per il tratto più breve. Con gli stessi limiti temporali e spaziali, le autorizzazioni all' esecuzione di attività in deroga ai vincoli idrogeologici, di cui all' articolo 7 della legge regionale 8 aprile 1982, n. 22 e successive modificazioni ed integrazioni, ed i provvedimenti a tali autorizzazioni equiparati per legge, equivalgono alle autorizzazioni di cui ai commi 2 e 3.
Art. 5
 
1. Le autorizzazioni di cui al precedente articolo 3 vengono rilasciate, su richiesta motivata degli aventi titolo, in base ad idonea documentazione, dall' Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio.
2. Nel caso di gestione di comproprietà immobiliare l' autorizzazione sarà rilasciata all' amministratore della proprietà collettiva od ad altra persona da essa designata in via continuativa.
3. Le autorizzazioni contengono il tipo e gli estremi della targa del mezzo o dei mezzi autorizzati, le generalità del conducente, il periodo di validità dell' autorizzazione e l' indicazione del percorso autorizzato.
Art. 6
 
1. Gli Ispettorati ripartimentali delle foreste rilasciano d' ufficio, contestualmente all' autorizzazione, speciali contrassegni di riconoscimento da apporsi sugli automezzi autorizzati a derogare ai divieti ai sensi dei commi 2 e 3 dell' articolo 3.
2. I contrassegni devono indicare l' Ispettorato emittente, il periodo di validità, di norma corrispondente all' attività esclusa dal divieto o autorizzata in deroga, il percorso concesso, nonché gli estremi dell' eventuale autorizzazione.
3. Chiunque si avvalga dei mezzi di cui al precedente articolo 1, non muniti di scritte o simboli che ne rendano esternamente ed inequivocabilmente legittimo l' uso, è tenuto ad applicare al mezzo, in punto visibile, l' apposito contrassegno di cui ai commi 1 e 2. Gli utilizzatori dei mezzi debbono comunque esibire a richiesta l' autorizzazione di cui sono in possesso.
4. In ogni caso la persona oggetto di accertamento ha tre giorni di tempo dalla formale richiesta del personale adibito alla vigilanza per esibire il titolo legittimante l' impiego del mezzo fuori strada ovvero sulle strade interdette.
5. L' Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio verifica periodicamente la permanente validità ed idoneità del titolo a fondamento delle esenzioni dal divieto di cui ai precedenti articoli 1 e 2, ovvero a fondamento delle autorizzazioni rilasciate, richiedendo l' esibizione della necessaria e recente documentazione.
Art. 7
 
1. Il divieto di circolazione è reso noto al pubblico mediante apposizione, a cura e spese dell' Amministrazione regionale, di apposito segnale, nonché di un pannello riportante gli estremi della presente legge, all' inizio delle strade interdette al transito ai sensi dell' articolo 2.
2. Alla segnaletica suddetta può accompagnarsi la posa in opera, sempre a cura e spese dell' Amministrazione regionale, di una sbarra munita di serratura. In tal caso l' Ispettorato ripartimentale delle foreste competente per territorio consegnerà un esemplare della chiave a tutti gli aventi titolo, per la durata di idoneità dello stesso, con l' obbligo di chiudere la sbarra dopo ogni passaggio. Un esemplare della chiave dovrà essere sempre disponibile presso la Stazione forestale e presso il Comune territorialmente competenti.
3. Per le strade private la posa in opera della sbarra di cui al comma 2 è subordinata alla richiesta in tal senso formulata dal proprietario.
4. La chiave stessa dovrà essere restituita alla scadenza dell' autorizzazione.
Art. 8
 
1. La violazione del divieto di circolazione di cui agli articoli 1 e 2 comporta per il trasgressore il pagamento di una sanzione amministrativa da lire 80.000 a lire 500.000.
2. Fermo restando il disposto del precedente comma 1, qualsiasi comportamento che violi ogni altro obbligo o divieto contenuto nella presente legge comporta per il trasgressore l' ulteriore pagamento di una sanzione amministrativa da lire 50.000 a lire 300.000.
3. La rimozione, il danneggiamento, la distruzione della segnaletica o delle sbarre ovvero la mancata riconsegna delle chiavi di cui al precedente articolo 7 comporta per i responsabili l' obbligo del rimborso del costo sostenuto dall' Amministrazione regionale per le riparazioni, la rimessa in pristino o la sostituzione del materiale.
Art. 10
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 7 viene autorizzata la spesa di lire 50 milioni per l' anno 1991.
2. Nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1991-1993 e del bilancio per l' anno 1991 viene istituito - alla Rubrica n. 12 - programma 1.3.1. - spese d' investimento - categoria 2.1. - Sezione X, il capitolo 2855 (2.1.210.3.10.11) con la denominazione << Spese per l' apposizione di segnaletica e di sbarre sulle strade interdette al pubblico transito, nelle zone soggette a vincolo idrogeologico o ambientale >> e con lo stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 50 milioni per l' anno 1991.
3. Al predetto onere di lire 50 milioni si fa fronte mediante storno, di pari importo, dal capitolo 2979 dello stato di previsione precitato.
4. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, il precitato capitolo 2855 viene inserito nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.