LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 18 marzo 1991, n. 12

Provvedimenti di adeguamento comunitario degli strumenti di intervento nel settore industriale.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  01/04/1991
Materia:
220.01 - Industria

CAPO I
 Definizione degli interventi
Art. 1
 
1. Gli interventi previsti a favore delle imprese del settore industriale sono riferiti alle imprese aventi non più di 250 addetti e 30 miliardi di lire di fatturato, fatto salvo per le province di Trieste e di Gorizia il disposto di cui al successivo articolo 9.
2. Per fatturato si intende l' ammontare dei corrispettivi di competenza dell' esercizio e derivanti dalla cessione di beni o dalla prestazione di servizi alla cui produzione o al cui scambio è diretta l' attività dell' impresa, nonché dalle cessioni di materie prime e sussidiarie, di semilavorati e di altri beni mobili, esclusi quelli strumentali, acquistati o prodotti per essere impiegati nella produzione.
3. Il Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, aggiorna periodicamente con proprio decreto, i limiti di cui al comma 1 avendo a riferimento il decreto aggiornato del Ministro dell' industria, del commercio e dell' artigianato e gli indirizzi comunitari in materia di politica industriale e di strumenti finanziari a favore delle piccole e medie imprese, con specifico riferimento alla dimensione di impresa, dandone preventiva comunicazione alla Commissione CEE.
CAPO II
 Modifiche ed integrazioni delle leggi regionali 13 maggio
1975, n. 22 e 5 agosto 1966, n. 18
Art. 2
 
1. L' articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, è così modificato, dopo le parole << fondo di dotazione. >>:
<< Tale fondo sarà utilizzato, su direttiva della Giunta regionale, a favore di imprese industriali e di servizio alla produzione le cui attività assumono rilevanza, specifica o di sistema, nell' economia del Friuli - Venezia Giulia, riguardando:
a) interventi ad alto contenuto tecnologico, particolarmente significativi ai fini dell' evoluzione del contesto produttivo del Friuli - Venezia Giulia;
b) interventi connessi a necessità strategiche di sviluppo aziendale, comprese quelle determinate da operazioni di collaborazione, partecipazione e fusione con altre aziende e società, sempre che l' iniziativa sia funzionale allo sviluppo dell' azienda ubicata nel territorio della regione;
c) interventi di partecipazione in imprese e società miste, costituite in Italia o all' estero, anche sotto forma di joint - ventures, con imprese appartenenti a Paesi dell' Est europeo, promosse o partecipate da imprese aventi stabile organizzazione nel territorio della regione Friuli - Venezia Giulia, sempre che l' iniziativa sia funzionale allo sviluppo dell' azienda ubicata nel territorio della regione;
d) interventi determinati da esigenze eccezionali di carattere economico - sociale, dandone preventiva comunicazione alla Commissione CEE. Per porre in essere detti interventi la Friulia SpA provvede ad acquisire preliminarmente, per le imprese esistenti, la certificazione o la revisione di bilancio delle imprese istanti ad opera di società abilitata ad operare a tal fine.I criteri di utilizzo del fondo sono definiti dalla Giunta regionale, in coerenza con il Piano regionale di sviluppo.Per tali operazioni la Friulia SpA osserva il disposto dell' articolo 1 della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18, con i limiti previsti dall' articolo 2, lettera c), della legge medesima. >>.

2. Gli interventi previsti alle lettere a), b) e c) dell' articolo 1 della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, e successive modifiche ed integrazioni, così come modificato dal comma 1, devono rispettare quanto disposto dall' articolo 1, comma 1, e dall' articolo 9 della presente legge.
Art. 3
 
1. Alla lettera a) dell' articolo 1 della legge regionale 5 agosto 1966, n. 18, dopo le parole << mediante partecipazioni >> sono aggiunte le parole << con obbligo di smobilizzo >>.
CAPO III
 Modifiche ed integrazioni
della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25 e successive
modifiche ed integrazioni
Art. 4
 
1.
L' articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni è così sostituito:
<< Art. 1
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere, a favore delle imprese industriali e di servizio alla produzione, contributi sugli interessi dei mutui a medio termine, comunque di durata non superiore a 10 anni, stipulati con gli istituti di credito e gli enti a ciò autorizzati a tasso corrente di mercato.
2. La Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' industria, di concerto con l' Assessore alle finanze, delibera le misure del contributo da concedere. >>.

2. Entro 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia è adottato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, apposito Regolamento di esecuzione.
3. Gli interventi di cui all' articolo 1 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni, così come sostituito dal comma 1, devono rispettare quanto disposto dall' articolo 1, comma 1, e dall' articolo 9 della presente legge.
Art. 5
 
1. Il primo comma dell' articolo 2 della legge regionale 11 novembre 1965, n. 25, e successive modifiche ed integrazioni è abrogato.
CAPO IV
 Contributi sulle operazioni di locazione finanziaria di
impianti, macchine e attrezzature destinate all' automazione
industriale
Art. 6
 
1. Il contributo di cui al primo comma dell' articolo 1 della legge regionale 6 dicembre 1976, n. 63, e successive modifiche ed integrazioni viene determinato nella misura del 15 per cento del valore d' acquisto, entro il limite massimo di 500 milioni di lire, dell' impianto o dei macchinari o delle attrezzature destinate all' automazione industriale e può essere concesso, entro il limite suddetto, per non più di una volta all' anno, per ogni azienda beneficiaria.
2. Nell' ipotesi di locazione finanziaria superiore a tale importo, il contributo è concesso entro il predetto limite di 500 milioni di lire.
3. Non sono ammesse a contributo le operazioni di locazione finanziaria inferiori a 30 milioni di lire.
4. Gli interventi previsti dal presente articolo devono rispettare quanto disposto dall' articolo 1, comma 1, della presente legge.
Art. 7
 
1. Gli interventi della Friulia Lis SpA devono comunque rispettare, per le operazioni di locazione finanziaria, quanto disposto dall' articolo 1, comma 1, e dell' articolo 9 della presente legge.
CAPO V
 Ulteriori interventi per la ricerca e sviluppo
nel settore industriale
Art. 8
 
1.
L' articolo 21 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47, così come modificato dalla legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni, è così sostituito:
<< Art. 21
 
1. Al fine di promuovere lo sviluppo tecnologico delle strutture industriali della Regione, tenendo conto degli indirizzi prioritari nazionali e comunitari in materia di ricerca e sviluppo, l' Amministrazione regionale è autorizzata a concedere alle imprese industriali, a loro consorzi, a centri e società di ricerca industriale con personalità giuridica autonoma, a consorzi fra imprese industriali ed enti pubblici, i seguenti contributi non cumulabili:
a) contributi in conto capitale fino alla misura massima del 25 per cento della spesa necessaria per la realizzazione di progetti di ricerca e sviluppo destinati ad introdurre rilevanti avanzamenti tecnologici, con caratteristiche di originalità, finalizzati a nuovi prodotti o processi produttivi o alla modificazione innovativa di prodotti o processi produttivi già esistenti;
b) contributi in conto capitale fino alla misura massima del 20 per cento della spesa necessaria per l' impianto, l' ampliamento o il funzionamento nel periodo di iniziale sviluppo, di laboratori di ricerca aventi come obiettivo la promozione industriale in settori tecnologicamente avanzati ed ad alto o qualificato impiego di lavoro. Tale contributo può essere elevato al 40 per cento della spesa necessaria per i laboratori che si insediano nell' Area di ricerca di Trieste. Per i progetti di ricerca e sviluppo presentati dalle imprese aventi non più di 250 addetti e 30 miliardi di lire di fatturato la misura massima del contributo in conto capitale di cui alla lettera a) è elevata al 35 per cento. >>.


2. Le misure massime di contributo previste dal presente articolo si applicano anche agli interventi previsti dagli articoli 7 e 10 della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45 e dall' articolo 22 della legge regionale 3 giugno 1978, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni.
CAPO VI
 Norme finali
Art. 9
 
1. Gli aiuti all' investimento a favore delle imprese di cui all' articolo 1 della presente legge - sotto forma di contributi sugli interessi, credito agevolato, ivi compresi i finanziamenti della Friulia SpA, ai sensi della legge regionale 13 maggio 1975, n. 22, contributi in conto capitale - non possono superare cumulativamente la intensità del 15 per cento in equivalente sovvenzione lorda, a valere sull' intero territorio regionale.
2. Gli aiuti di cui al comma 1 possono raggiungere un' ulteriore intensità del 10 per cento in equivalente sovvenzione lorda a favore delle imprese localizzate nelle province di Trieste e di Gorizia.
3. Gli aiuti di cui al comma 1 possono prevedere una maggiorazione del 5 per cento in equivalente sovvenzione lorda a favore delle imprese che non abbiano più di 50 addetti e 7,5 miliardi di lire di fatturato, a valere sull' intero territorio regionale.
4. Gli aiuti all' investimento - sotto forma di contributi sugli interessi, credito agevolato o interventi in conto capitale - a favore di imprese che superano i limiti dimensionali di 250 addetti e di 30 miliardi di lire di fatturato sono limitati alle imprese aventi sede nelle province di Trieste e di Gorizia e non possono superare cumulativamente l' intensità del 15 per cento in equivalente sovvenzione lorda.
5. Entro il termine di 90 giorni dalla pubblicazione della presente legge sul Bollettino Ufficiale della Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia, è adottato, con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta regionale, apposito Regolamento di esecuzione articolato sulla base delle modalità comunitarie di calcolo dell' aiuto.
Art. 10
 
1. Gli interventi a favore delle imprese industriali previsti dal Capo III della legge regionale 23 luglio 1984, n. 30, e successive modifiche ed integrazioni, nonché dall' articolo 4, lettera a), della legge regionale 31 ottobre 1986, n. 45, devono rispettare quanto disposto dall' articolo 1, comma 1, e dall' articolo 9 della presente legge.
Art. 11
 
1. La presente legge entra in vigore il 1 aprile 1991.