LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 26 febbraio 1990, n. 9

Esecuzione in economia delle opere e lavori di competenza degli ispettorati ripartimentali delle foreste e assunzione a contratto del personale operaio relativo.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  26/02/1990
Allegati:
Materia:
210.02 - Foreste

Art. 1
 
1. I Direttori degli Ispettorati ripartimentali delle foreste, in veste di funzionari delegati, sono autorizzati ad assumere, con contratto di diritto privato e con l' osservanza delle norme sul collocamento dei lavoratori disoccupati, il personale operaio necessario per l' esecuzione in economia nella forma dell' amministrazione diretta, dei lavori - compresi quelli di manutenzione delle opere di sistemazione idraulico - forestale - di competenza degli Ispettorati nel contingente massimo fissato dalla Giunta regionale sulla base dei programmi pluriennali od annuali degli interventi relativi debitamente approvati.
2. Gli Organi suddetti sono, altresì autorizzati ad assumere manodopera a tempo determinato per l' esecuzione, in economia, in amministrazione diretta, di particolari urgenti lavori ed un tanto nel numero e per la durata stabiliti nei singoli progetti approvati dalla Giunta regionale.
3. Gli stessi Direttori sono, pure, autorizzati a provvedere quando necessario all' esecuzione di lavori di rispettiva competenza in economia, nella forma del cottimo fiduciario.
Art. 2
 
1. Gli operai assunti ai sensi dell' articolo 1, comma 1, potranno essere utilizzati nell' ambito della circoscrizione dell' Ispettorato ripartimentale a seguito dei piani e progetti approvati.
2. Per particolari esigenze di funzionalità gestionale la Giunta regionale potrà autorizzare l' assunzione degli operai di cui all' articolo 1, comma 1, per la loro utilizzazione in tutto il territorio regionale da parte del Direttore del Servizio delle manutenzioni quale funzionario delegato in sostituzione dei singoli Direttori degli Ispettorati ripartimentali delle foreste.
3. La direzione lavori potrà essere affidata ad uno o più funzionari, in relazione alle effettive esigenze tecnico - operative.
Art. 3
 
1. Al personale di cui alla presente legge si applica, a tutti gli effetti normativi, economici, previdenziali, infortunistici, assicurativi, il contratto collettivo nazionale di lavoro per i dipendenti delle imprese edili ed affini, integrato ed interpretato, con la contrattazione integrativa territoriale, per gli aspetti particolari, per i quali il contratto stesso fa rinvio alla negoziazione locale.
2. La Direzione regionale delle foreste e dei parchi funge da Direzione aziendale rispetto ai dipendenti ispettorati ripartimentali delle foreste, unità produttive, ed è autorizzata ad esperire la conciliazione delle eventuali controversie sull' applicazione del contratto nazionale e degli accordi locali, secondo le modalità previste dal contratto stesso.
3. L' ipotesi conciliativa è soggetta ad approvazione da parte della Giunta regionale.
Art. 4
 
1. I programmi di opere e lavori, da eseguirsi in economia nella forma dell' amministrazione diretta, approvati con deliberazione della Giunta regionale prima dell' entrata in vigore della presente legge, vengono interamente finanziati con i fondi iscritti ai capitoli dello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in cui detti programmi trovano imputazione, comprese le spese per le retribuzioni e relativi oneri riflessi, delle maestranze assunte o da assumersi da parte degli Ispettorati ripartimentali delle foreste con le modalità previste ai precedenti articoli.
Art. 5
 
1. Sono abrogate le norme regionali in materia in contrasto o non compatibili con la presente legge.
Art. 6
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.