LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 19 novembre 1990, n. 51

Provvedimenti per la promozione e lo sviluppo delle cooperative e dei Consorzi garanzia fidi tra imprese artigiane.

TESTO VIGENTE

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/12/1990
Materia:
170.05 - Credito e partecipazioni azionarie
220.03 - Artigianato

Art. 1

( ABROGATO )

(2)
Note:
1Parole soppresse al comma 1 da art. 2, comma 2, L. R. 10/1995 , con effetto, ex articolo 14 della medesima legge, dal 1° gennaio 1995.
2Articolo abrogato da art. 11, comma 1, L. R. 28/1999
Art. 2

( ABROGATO )

(1)
Note:
1Articolo abrogato da art. 11, comma 1, L. R. 28/1999
Art. 3
 
1.
Dopo il quarto comma dell' articolo 6 della legge regionale 7 agosto 1985, n. 32, è aggiunto il seguente comma:
<< Le cooperative che abbiano fruito delle anticipazioni debbono mantenere i requisiti stabiliti dall' articolo 14 della legge 27 febbraio 1985, n. 49, per almeno un triennio decorrente dalla data di erogazione del finanziamento, a pena di decadenza del beneficio e di revoca dell' anticipazione concessa, con la maggiorazione degli interessi risultanti dall' applicazione del tasso netto sui depositi di tesoreria regionale in vigore tempo per tempo. >>.

Note:
1Articolo abrogato da art. 86, comma 1, L. R. 1/1998
Art. 4
 
1. Per la concessione di un contributo a favore dei << Fondi rischi >> dei Consorzi garanzia fidi tra le imprese artigiane di cui all' articolo 1 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, è autorizzata l' ulteriore spesa di lire 400 milioni per l' anno 1990.
2. Il predetto onere di lire 400 milioni fa carico al capitolo 8044 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento, in termini sia di competenza che di cassa, viene elevato di lire 400 milioni.
3. Al predetto onere di lire 400 milioni, si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 8840 dello stato di previsione precitato.