<<                         Art.  27
       
1. Una volta realizzato l' intervento edilizio  unitario, previsto dal  piano  particolareggiato,  nei  modi  indicati dall' articolo 26, il Sindaco   rivolge, nelle  forme  delle citazioni, invito ai proprietari degli immobili espropriati, che tali risultano alla data del sisma, ad esercitare, entro sessanta giorni dalla notificazione dell' invito stesso,  il diritto di prelazione per  l' acquisto  delle  nuove  unità immobiliari ricostruite.
2.  In  alternativa   ai   proprietari   degli   immobili espropriati,   l' invito  ad  esercitare   il   diritto   di prelazione è notificato ai titolari  di  diritti  reali  di godimento sugli immobili  anzidetti  qualora  sussistano  le condizioni previste dall' articolo 42,  quarto  comma,  come inserito dall' 
articolo 56 della legge regionale  24  aprile 1978, n. 25.
 3. Il diritto di prelazione può  essere  esercitato  dai proprietari degli  immobili  espropriati  anche  in  assenza della domanda di contributo, sempreché  detta  domanda  non sia stata presentata  dal  titolare  del  diritto  reale  di godimento.  Rimane  tuttavia   ferma  la  necessità   della domanda di contributo  da  parte  dei  soggetti  considerati dagli articoli 48 e 49.
4. Nei casi di cui  al  comma  3,  i  soggetti  privi  di domanda di contributi sono collocati  nella  graduatoria  di cui     all' articolo   28,   nella   posizione    derivante dall' applicazione  dei  criteri   fissati   in   attuazione dell' articolo 29, e la cessione in proprietà delle  unità immobiliari ricostruite  è  disposta  a  prezzo  agevolato, sulla base  dei  requisiti  effettivamente  posseduti  dagli interessati.
5.  Il  diritto  di  prelazione  può   altresì   essere esercitato  in  forma  congiunta   dai   soggetti   di   cui all' articolo 61 bis, secondo comma, secondo   l' ordine  di graduatoria spettante a quello più favorito:
a) da  più  aventi  diritto  alla  prelazione   di   unità    immobiliari ricadenti nello stesso ambito  di  intervento    unitario funzionale di ricostruzione;
b) da  più  aventi  diritto  alla  prelazione   di   unità    immobiliare ricadenti in  ambiti  diversi  di  intervento    unitario funzionale di ricostruzione;
c) da più soggetti, parte dei  quali  aventi  diritto  alla    prelazione secondo le precedenti lettere a) e b) e  altri    aventi comunque titolo ai contributi previsti dalla legge    regionale 23 dicembre 1977, n. 63.
 6.  Qualora,  per  motivi  indipendenti  dalla   volontà dell' interessato, l' unità immobiliare ad uso residenziale prelazionata abbia una superficie utile inferiore  a  quella determinata in  applicazione  dei  parametri  relativi  alle esigenze abitative  del  nucleo  familiare  fissati  con  il decreto del Presidente della  Giunta  regionale  26  gennaio 1978,   n.  066/Pres.  la  cessione   in   proprietà   può comprendere anche vani o locali accessori,  situati  in  una diversa  unità  immobiliare,  risultata   disponibile   per mancato esercizio del diritto di prelazione, purché attigua a  quella  prelazionata,  fino   al   raggiungimento   delle superfici  parametrate  di  cui  al   citato   decreto   del Presidente della Giunta regionale n. 066/Pres.  del 1978. Le spese di tutte le opere necessarie  per  integrare  con  gli ulteriori vani l' unità immobiliare prelazionata  rimangono a carico del soggetto interessato.
7. In caso di decesso dell' avente titolo alla prelazione delle nuove unità immobiliari  ricostruite  prima  che  sia stato  perfezionato   l' atto  di  cessione  in  proprietà, subentra nel relativo rapporto, anche in deroga  al  divieto di cumulo di cui all' 
articolo 48 della legge  regionale  24 aprile 1978, n. 25, uno  dei  successori,  il  quale  agisce anche per conto degli altri, esonerando   l' Amministrazione regionale  da  ogni  responsabilità  nei  confronti   degli stessi.
 8. Qualora il decesso o sopravvenute cause invalidanti  o raggiunti limiti di età del titolare o dell' esercente  non proprietario o dei loro  familiari  o  soci  coadiuvanti  od altre    comprovate    cause    impediscano    la    ripresa dell' attività produttiva esercitata al 6 maggio  1976  nei vani   ricostruiti  negli  ambiti   di  intervento  unitario funzionale,   l' esercizio  del  diritto  di  prelazione  è tuttavia consentito  dal  Sindaco,  sentita  la  Commissione consiliare di cui all' 
articolo 17 della legge regionale  20 giugno 1977, n. 30, sempreché gli interessati si  impegnino a che nei  vani  anzidetti  venga  comunque  esercitata  una attività produttiva, anche sotto una diversa  impresa,  per almeno  cinque  anni.  Il  mancato  avvio    dell' attività produttiva  nel  termine  di  un  anno  dal  perfezionamento dell' atto di cessione in  proprietà  dei  vani  produttivi comporta  di  diritto  la  decadenza  dal  contributo  e  il conseguente recupero  del  relativo  importo  a  carico  del cessionario.
 9.  Nel  caso  in  cui   l' esercizio     dell' attività produttiva nei vani  ricostruiti   all' interno  delle  aree centrali delimitate ai sensi dell' 
articolo  2  della  legge regionale  2   settembre   1980,   n.   45,   e   successive modificazioni ed integrazioni, risulti incompatibile con  le previsioni degli  strumenti  comunali  della  programmazione commerciale e degli esercizi pubblici, il  Sindaco,  sentita la  competente  Commissione  comunale  per   il   commercio, consente l' esercizio del diritto  di  prelazione  dei  vani ricostruiti a prescindere dalla condizione fissata al  comma 8.
 10. In  deroga  a  quanto  previsto   dall' articolo  54, all' interno  delle  aree  centrali  delimitate   ai   sensi dell' 
articolo 2 della legge regionale 2 settembre 1980,  n. 45, e successive modificazioni ed  integrazioni,  le  unità immobiliari destinate ad uso produttivo,  ricostruite  negli ambiti di intervento  unitario  funzionale,  possono  essere cedute agli  aventi  diritto  al  contributo  anche  se  non risultino inserite in edifici ad uso misto.
 11. I soggetti che non intendano esercitare il diritto di prelazione ovvero che rifiutino espressamente di esercitarlo sulle unità immobiliari loro offerte dal Comune decadono da tale  diritto;  tuttavia,  essi  conservano  il  diritto  al contributo e possono  chiedere  unicamente  la  cessione  in proprietà delle unità immobiliari rimaste  disponibili  ai sensi dell' articolo 30.
12. La cessione delle nuove unità immobiliari avviene  a titolo di proprietà anche a favore dei titolari di  diritti reali  di  godimento;  essa  ha  luogo  sulla  base  di  una graduatoria che comporti precedenza per i proprietari o  per i titolari di diritti reali di godimento che abitavano  alla data del sisma  uno  degli  immobili  distrutti  o  demoliti ricostruiti e verso corresponsione di un prezzo  determinato in base al costo totale dell' intervento, comprensivo  delle spese tecniche e generali, di sistemazione dell' area, degli allacciamenti, maggiorato  di  una  quota  costituita  dalle spese di espropriazione.
13. Dal costo anzidetto sono detratte  le  spese  per  le opere di urbanizzazione primaria e  secondaria,  nonché  il contributo  di  cui    all' articolo   44,   quarto   comma, determinato avuto riguardo ai  prezzi  massimi  stabiliti  a sensi degli articoli 46, terzo comma, e 59, e  riferiti alla data di consegna dei lavori dell' impresa esecutrice.
14. In presenza  di  ogni  altro  requisito,  la  domanda presentata in  termini  dagli  interessati  dà  diritto  al contributo  secondo   l' effettiva   destinazione     d' uso posseduta dall' unità immobiliare alla  data  degli  eventi sismici, anche se difforme  dalla  documentazione  acquisita agli  atti  del  Comune.  In  tale  evenienza   si   procede d' ufficio alla regolarizzazione della documentazione.
15. Nei casi di cui al comma 5 il contributo da porre  in detrazione dal costo dell' intervento è  determinato  nella misura stabilita  dall' articolo  46,  avuto  riguardo  alle esigenze abitative del  nucleo  familiare  risultante  dalla somma dei componenti i nuclei familiari dei richiedenti.
16. Dal medesimo  costo  sono  detratti  ulteriormente  i costi delle superfici utili non residenziali riguardanti gli androni di ingresso, i  porticati  liberi,  i  loggiati,  le soffitte non utilizzabili e  le  terrazze  e/o  coperture  a terrazza.
17. Qualora per l' azione concomitante  o  successiva  di fattori economici contingenti si siano venute a  determinare localmente delle anomalie nel mercato edilizio tali per  cui il costo totale   dell' intervento  indicato  al  comma  12, detratte le spese per le opere di urbanizzazione primaria  e secondaria,  abbia  superato   l' importo   determinato   in applicazione   dell' articolo  46,  terzo  comma,  e  59,  i maggiori costi, rispetto a tale importo, entro i  limiti  di superficie cui sono rapportati i contributi da concedere  ai beneficiari degli interventi di cui al Titolo III, restano a carico    dell' Amministrazione   regionale   nella   misura dell' ottanta per cento e vengono  computati  in  detrazione dal costo totale indicato al predetto comma 12. Il rimanente venti  per  cento  è  posto  a   carico   del   cessionario interessato. Rimangono  ferme  le  disposizioni  agevolative vigenti  sugli  incrementi  dei  parametri  di   superficie, nonché sulla parte  di  spesa,  determinata  ai  sensi  dei citati articoli 46, terzo comma, e 59, ammessa e non coperta dal contributo in conto capitale.
18.  Agli  aventi  titolo  ai  benefici  previsti   dagli articoli  50  e  51,  che   rinuncino   alla   ricostruzione dell' alloggio, è consentito di portare in  detrazione  dal costo dell' intervento indicato al comma 12 un  importo  non superiore all' ottanta per cento  del  contributo  in  conto capitale che sarebbe loro spettato,  i  sensi  dei  predetti articoli 50 e 51, avuto riguardo ai prezzi massimi stabiliti ai sensi dell' articolo 46, terzo  comma,  e  riferiti  alla data di consegna all' impresa esecutrice dei lavori relativi all' intervento unitario di ricostruzione. >>.