LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 12 febbraio 1990, n. 5

Attuazione, con modifiche, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10. Disciplina transitoria in materia di personale.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  13/02/1990
Allegati:
Materia:
120.05 - Personale regionale
130.01 - Comuni e Province

Art. 1
 
1. In via di prima attuazione del disposto dell' articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469, la Regione detta in materia di personale, con la presente legge, principi attuativi della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, disposizioni provvisorie ed una speciale disciplina transitoria.
Art. 2
 
1. Le Province della regione, destinatarie dei trasferimenti e delle deleghe di cui alla legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, possono costituire in via temporanea e del tutto eccezionale, al fine di assicurare il puntuale e spedito avvio dell' esercizio delle funzioni trasferite o delegate, apposite dotazioni organiche straordinarie, in aggiunta ai contingenti di personale regionale previsti dall' art. 64, commi 2 e 3, della anzidetta legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, così come modificato con l' articolo 6 della presente legge, con oneri a carico della Regione.
2. Le dotazioni organiche suindicate sono costituite mediante assunzione con contratto di lavoro a termine, di durata annuale, rinnovabile una sola volta, di un numero di unità lavorative non superiore ai due terzi della consistenza numerica dei sovraccennati contingenti organici di dipendenti regionali, e ciò, nel rispetto della ripartizione in qualifiche funzionali proprie dei contingenti organici dei quali si tratta, con esclusione di assunzione di personale appartenente alla seconda ed alla prima qualifica dirigenziale, nonché alla ottava qualifica funzionale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268.
3. L' assunzione diretta di cui al comma 2 è finalizzata, nel contesto dell' attuazione delle funzioni trasferite o delegate, alla realizzazione di specifici progetti - obiettivo deliberati dal Consiglio provinciale ed approvati dalla Giunta regionale, ed ha luogo:
a) nella generalità dei casi, in seguito a prova selettiva, previamente disciplinata dagli Enti locali interessati con atti deliberativi che prevedano procedure semplificate da attuarsi in tempi brevi, ferma restando, comunque, l' osservanza delle norme recate dai rispettivi regolamenti organici per quanto attiene ai requisiti d' accesso;
b) per quanto concerne, invece, il personale per cui non si richieda un requisito superiore a quello della licenza della scuola dell' obbligo, mediante applicazione del disposto dell' articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dell' articolo 4, comma 4 ter, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988.

Art. 3
 
1. Nell' ambito della costituzione, secondo la previsione dell' art. 2, delle anzidette dotazioni organiche straordinarie vige la seguente tabella di equiparazione tra le qualifiche funzionali del personale dipendente della Regione ed il personale dipendente da Enti locali:
a) dirigente: seconda qualifica dirigenziale (DPR 13 maggio 1987, n. 268);
b) funzionario: prima qualifica dirigenziale (DPR 13 maggio 1987, n. 268);
c) consigliere: ottava e settima qualifica funzionale (DPR 13 maggio 1987, n. 268);
d) segretario: sesta qualifica funzionale (DPR 13 maggio 1987, n. 268);
e) coadiutore: quarta qualifica funzionale (DPR 13 maggio 1987, n. 268).

Art. 4
 
1. Al personale regionale appartenente alla qualifica dirigenziale, comandato ai sensi dell' articolo 64, commi 2 e 3, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 così come modificato con l' articolo 6 della presente legge, sarà corrisposta, per tutto il periodo di durata del comando, l' indennità di cui all' articolo 21 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, e successive modifiche ed integrazioni, sempreché il personale medesimo risulti preposto ad unità amministrative ovvero assegnato ad unità operative - formalmente costituite - dichiarate dalla Giunta regionale analoghe o equiparabili ai Servizi di cui all' articolo 30, comma 2, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, o, rispettivamente, ai gruppi di staff indicati all' articolo 31, comma 1, della anzidetta legge regionale 1 marzo 1988, n. 7.
Art. 5
 
1. Il personale di cui all' articolo 64, commi 2 e 3, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, così come modificato con l' articolo 6 della presente legge, potrà essere utilizzato, all' occorrenza, e previo confronto con le Organizzazioni sindacali, dagli Enti locali interessati, nel contesto di una complessiva, sia pur provvisoria, riorganizzazione funzionale degli Enti stessi, anche per l' assolvimento di mansioni inerenti a posti che risultino o che si rendano vacanti nelle rispettive piante organiche.
2. Del pari, anche il personale indicato all' articolo 2 può essere utilizzato, ove necessario, nei modi specificati al comma 1. L' attività del personale medesimo deve, però, sempre indirizzata all' attuazione di specifici progetti - obiettivo deliberati dal Consiglio provinciale ed approvati dalla Giunta regionale.
Art. 6
 
1.
I commi 1, 2 e 3 dell' articolo 64 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, sono sostituiti dai seguenti:
<< 1. Con successiva legge regionale verrà disposto, in base alla previsione dell' articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 15 gennaio 1987, n. 469, l' ampliamento degli organici locali necessario per porre gli Enti titolari delle funzioni trasferite o delegate in grado di provvedere in modo ottimale all' esercizio delle funzioni anzidette. All' approvazione della legge medesima si provvederà non appena i trasferimenti e le deleghe di cui si tratta saranno compiutamente definiti.
2. In via provvisoria, gli Enti locali di cui al comma 1 sono dotati di appositi contingenti organici di personale regionale - distinti per qualifica funzionale - da assegnare in posizione di comando, e ciò anche in deroga ai limiti di tempo e di numero previsti dalle vigenti leggi regionali in materia di stato giuridico e di trattamento economico dei dipendenti della Regione. I contingenti organici di cui sopra sono determinati annualmente con apposita legge regionale.
3. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, da adottare su conforme deliberazione della Giunta stessa, saranno stabiliti, sentite le Associazioni regionali dell' ANCI, dell' UPI e dell' UNCEM, nonché le Organizzazioni sindacali dei dipendenti regionali, i profili professionali ed i criteri per la individuazione del personale regionale da assegnare in posizione di comando agli Enti locali suindicati. >>.

Art. 8
 
1. I primi contingenti organici di personale regionale di cui all' articolo 64, commi 2 e 3, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, nel testo sostituito con l' articolo 6 della presente legge, da assegnare in posizione di comando, per il momento alle sole Amministrazioni provinciali della regione, vengono determinati così come indicato nella allegata tabella << A >>.
2. Il personale regionale che alla data di entrata in vigore della presente legge dovesse essere già stato assegnato in posizione di comando alle Amministrazioni provinciali anzidette, in base alle disposizioni di legge modificate con l' articolo 6, concorre a determinare i contingenti organici di cui al comma 1. Peraltro, qualora avessero a risultare eccedenze quantitative, difformità di qualifiche funzionali, ovvero assegnazioni ad Enti locali diversi da quelli dianzi menzionati, i comandi già disposti cessano con effetto immediato.
Art. 9
 
1. Gli oneri previsti all' articolo 2 fanno carico, per lire 1.500 milioni per l' anno 1990, al capitolo 1751 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, a fronte dello stanziamento già iscritto a bilancio che viene, conseguentemente, ridotto di lire 700 milioni per l' anno 1990, in termini sia di competenza che di cassa.
2. In relazione al disposto di cui al comma 1, lo stanziamento del capitolo 8840 << Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine >> del precitato stato di previsione viene elevato, in termini sia di competenza che di cassa, di lire 700 milioni per l' anno 1990.
3. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 4 fanno carico al capitolo 550 del più volte citato stato di previsione.
Art. 10
 
1. Le disposizioni della presente legge si applicano dal 1 gennaio 1990.
2. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.