1. Le Province della regione, destinatarie dei trasferimenti e delle deleghe di cui alla
legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, possono costituire in via temporanea e del tutto eccezionale, al fine di assicurare il puntuale e spedito avvio dell' esercizio delle funzioni trasferite o delegate, apposite dotazioni organiche straordinarie, in aggiunta ai contingenti di personale regionale previsti dall' art. 64, commi 2 e 3, della anzidetta
legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, così come modificato con l' articolo 6 della presente legge, con oneri a carico della Regione.
2. Le dotazioni organiche suindicate sono costituite mediante assunzione con contratto di lavoro a termine, di durata annuale, rinnovabile una sola volta, di un numero di unità lavorative non superiore ai due terzi della consistenza numerica dei sovraccennati contingenti organici di dipendenti regionali, e ciò, nel rispetto della ripartizione in qualifiche funzionali proprie dei contingenti organici dei quali si tratta, con esclusione di assunzione di personale appartenente alla seconda ed alla prima qualifica dirigenziale, nonché alla ottava qualifica funzionale di cui al
decreto del Presidente della Repubblica 13 maggio 1987, n. 268.
3. L' assunzione diretta di cui al comma 2 è finalizzata, nel contesto dell' attuazione delle funzioni trasferite o delegate, alla realizzazione di specifici progetti - obiettivo deliberati dal Consiglio provinciale ed approvati dalla Giunta regionale, ed ha luogo:
a) nella generalità dei casi, in seguito a prova selettiva, previamente disciplinata dagli Enti locali interessati con atti deliberativi che prevedano procedure semplificate da attuarsi in tempi brevi, ferma restando, comunque, l' osservanza delle norme recate dai rispettivi regolamenti organici per quanto attiene ai requisiti d' accesso;
b) per quanto concerne, invece, il personale per cui non si richieda un requisito superiore a quello della licenza della scuola dell' obbligo, mediante applicazione del disposto dell' articolo 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56, dell' articolo 4, comma 4 ter, del decreto legge 21 marzo 1988, n. 86, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 20 maggio 1988, n. 160, e del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 dicembre 1988.