Art. 1
2. Si definisce ambito edilizio di intervento unitario un complesso di edifici destinati ad uso di abitazione o ad uso misto, tra loro strutturalmente ed architettonicamente connessi, disposti in cortina continua o formanti isolati o nuclei edilizi compatti e inclusi entro uno spazio delimitato dalla deliberazione del Consiglio comunale. Non possono, pertanto, costituire ambito edilizio di intervento unitario:
a) singoli edifici strutturalmente ed architettonicamente autonomi, anche se composti da più unità immobiliari appartenenti ad un solo proprietario o a più proprietari in condominio;
b) più edifici raggruppati fra loro ma strutturalmente ed architettonicamente autonomi.
3. L' individuazione da parte del Comune di un ambito edilizio di intervento unitario non costituisce titolo sufficiente a fruire dei contributi.
4. Salvo quanto previsto dal comma 5, alla progettazione ed alla esecuzione degli interventi unitari negli ambiti edilizi individuati dal Comune provvedono, in via primaria, i proprietari singoli o riuniti in consorzio e, in via sostitutiva, i Comuni o la Segreteria generale straordinaria rispettivamente prima e dopo la data di entrata in vigore della
legge regionale 20 giugno 1983, n. 63.
5. Alla progettazione ed alla esecuzione degli interventi di recupero statico e funzionale degli edifici compresi negli ambiti edilizi rappresentativi, in tutto o in parte, dei valori ambientali, storici, culturali ed etnici connessi con l' architettura locale, individuati ai sensi degli articoli 8 e 11 della
legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, provvedono, in via primaria, il Comune o la Segreteria generale straordinaria, rispettivamente prima e dopo la data di entrata in vigore della
legge regionale 20 giugno 1983, n. 63.
6. Nell' ipotesi di cui al comma 4 il Sindaco, su conforme deliberazione del Consiglio comunale, invita i proprietari interessati ad eseguire l' intervento unitario esteso all' intero complesso edilizio cui appartiene l' unità immobiliare danneggiata dagli eventi sismici, assegnando loro un termine di trenta giorni per manifestare l' adesione all' invito. In caso di inerzia del Comune, il termine per manifestare l' adesione suddetta è fissato dalla Segreteria generale straordinaria nei modi indicati dall'
articolo 6 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 63.
7. Decorso inutilmente il termine assegnato, il Comune può sostituirsi ai proprietari degli immobili compresi nell' ambito edilizio di intervento unitario per l' attuazione degli interventi; dopo l' entrata in vigore della
legge regionale 20 giugno 1983, n. 63, alla mancata adesione dei proprietari invitati ad eseguire gli interventi unitari segue l' intervento sostitutivo della Segreteria generale straordinaria.
8. L' intervento sostitutivo del Comune o della Segreteria generale straordinaria comporta la gestione diretta dei contributi spettanti agli aventi titolo.
9. Fermo restando ogni altro requisito previsto dalle vigenti disposizioni di intervento nelle zone terremotate, hanno titolo al contributo anche coloro che, dopo il 6 maggio 1976, hanno acquistato per causa di morte il diritto di proprietà sull' immobile danneggiato dagli eventi sismici, nonché gli acquirenti, per atto tra vivi, dopo il 6 maggio 1976, del medesimo diritto che ricadano sotto l' ipotesi normativa di cui all'
articolo 37 della legge regionale 24 aprile 1978, n. 25, come sostituito dall'
articolo 40 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53.
10. Non hanno diritto ai contributi previsti dal
Capo II della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30:
a) coloro che non hanno presentato nei termini utili domanda di contributo;
b) coloro che non sono in grado di provare, attraverso una dichiarazione del Sindaco, la dipendenza dagli eventi sismici dei danni subiti dall' edificio di cui sono titolari;
c) coloro ai quali siano stati concessi, entro i limiti degli importi di stima risultanti dal verbale di accertamento danni, i contributi previsti dalle leggi regionali 7 giugno 1976, n. 17, 1 luglio 1976, n. 28, 27 agosto 1976, n. 46 e 20 giugno 1977, n. 30, e loro successive modificazioni ed integrazioni, indipendentemente dalla effettiva riparazione degli edifici.
11. L' intervento unitario diretto o sostitutivo del Comune o della Segreteria generale straordinaria non si estende alla esecuzione delle opere di cui all' articolo 5, primo comma, lettere b) e c), della
legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, eccetto che per gli edifici inseriti negli elenchi approvati, ai sensi dell'
articolo 8 della citata legge regionale n. 30 del 1977, fatte salve le limitazioni stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
13. Per l' esecuzione degli interventi unitari è autorizzata l' occupazione temporanea degli immobili.
Art. 2
1. I provvedimenti di spesa concernenti gli interventi unitari di riparazione, già eseguiti alla data di entrata in vigore della presente legge, sono fatti salvi nei confronti dei soggetti muniti dei requisiti per l' accesso ai benefici previsti dal
Capo II della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, anche se gli interventi hanno riguardato ambiti edilizi non rispondenti alla definizione di cui al comma 2 dell' articolo 1.
2. Gli ambiti edilizi di intervento unitario, già individuati alla data di entrata in vigore della presente legge, che siano rispondenti alla definizione di cui al citato comma 2 dell' articolo 1, sono confermati dal Comune, su conforme parere della Segreteria generale straordinaria, che, allo scopo, può avvalersi della collaborazione dei professionisti di cui all'
articolo 1 della legge regionale 18 dicembre 1984, n. 53, con i quali è autorizzata a stipulare appositi atti aggiuntivi al disciplinare di incarico per le nuove prestazioni consultive loro richieste.
3. Per gli interventi ricadenti sotto le previsioni dei commi 1 e 2 del presente articolo, l' adesione all' invito del Sindaco, manifestata entro il 2 luglio 1987, tiene luogo della domanda di contributo eventualmente non presentata.
4. I Comuni provvedono a revocare le deliberazioni con le quali sono stati individuati, anteriormente alla data di entrata in vigore della presente legge, ambiti edilizi di intervento unitario non rispondenti alla definizione di cui al citato comma 2 dell' articolo 1. Il provvedimento di revoca è quindi notificato ai titolari degli edifici interessati.
5. Nel caso la deliberazione di revoca riguardi interventi relativi ad edifici strutturalmente ed architettonicamente autonomi, comprensivi di più unità immobiliari per il cui recupero siano state presentate in parte domande di intervento pubblico e in parte domande di intervento privato, rispettivamente ai sensi della lettera a) e della
lettera b) del secondo comma dell' articolo 6 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, il recupero degli edifici è attuato dai proprietari interessati in regime di intervento privato.
6. Gli ambiti edilizi di intervento unitario confermati a norma del comma 2, la cui attuazione non competa in via primaria alla Segreteria generale straordinaria, sono attuati dai proprietari interessati, singolarmente o riuniti in consorzio.
8. Qualora i proprietari interessati manifestino l' adesione all' invito di cui al comma 7, il Sindaco assegna loro un termine non superiore a sei mesi per la presentazione del progetto unitario di riparazione. Nell' ipotesi, invece, che i medesimi proprietari omettano di aderire al predetto invito di dar corso all' intervento, il Sindaco, salvo quanto previsto dai commi 10 e 11, può disporre l' occupazione temporanea degli immobili; in tal caso alla progettazione ed esecuzione dell' intervento unitario provvede in via sostitutiva la Segreteria generale straordinaria.
9. È in facoltà della Segreteria generale straordinaria di non dar corso all' intervento unitario qualora la mancata adesione all' invito riguardi un numero di proprietari che rappresenti, in base all' imponibile catastale, più del settantacinque per cento del valore degli immobili interessati.
10. L' intervento unitario non può comunque avere luogo quando lo richieda espressamente, nel termine assegnato nell' invito del Sindaco o della Segreteria generale straordinaria, un numero di proprietari che rappresenti almeno il cinquanta per cento del valore degli immobili in base all' imponibile catastale.
Art. 3
1. La copertura finanziaria delle spese per l' assunzione da parte della Segreteria generale straordinaria dell' intervento sostitutivo di cui all'
articolo 6 della legge regionale 20 giugno 1983, n. 63, per la progettazione e l' esecuzione delle opere di recupero statico e funzionale degli edifici compresi negli ambiti edilizi di intervento unitario individuati ai sensi dell'
articolo 11 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, è fornita in via normale dal contributo spettante agli interessati.
2. Nel caso in cui il contributo non copra, in tutto o in parte, le spese per l' intervento anzidetto, la Segreteria generale straordinaria invita gli interessati al preventivo versamento nel Fondo di solidarietà regionale degli importi risultanti a loro carico.
3. In ogni caso i destinatari dell' intervento sono tenuti a sottoscrivere formale impegno a versare nel Fondo medesimo, entro trenta giorni dall' approvazione del certificato di regolare esecuzione delle opere realizzate, le somme relative ai maggiori costi, rispetto a quelli determinati in sede di stipulazione del contratto d' appalto con l' impresa esecutrice dei lavori, che la Segreteria generale straordinaria deve intendersi autorizzata ad anticipare nel loro interesse.
4. In deroga a quanto previsto dal comma 2, la Segreteria generale straordinaria è autorizzata ad anticipare le somme poste a carico degli interessati per l' attuazione degli interventi unitari.
5. Salvo quanto previsto dal comma 7, l' anticipazione è subordinata alla prestazione di fidejussione bancaria o di polizza assicurativa rilasciata da enti, istituti o imprese autorizzate dalle vigenti disposizioni, per un importo equivalente all' ammontare dell' anticipazione stessa, maggiorato del cinque per cento.
6. La fidejussione bancaria o la polizza assicurativa deve espressamente prevedere che il fidejussore è tenuto a rifondere all' Amministrazione regionale le somme anticipate, con la maggiorazione del cinque per cento, entro trenta giorni dalla richiesta della Segreteria generale straordinaria, senza necessità di preventiva escussione del soggetto garantito.
7. Con deliberazione della Giunta regionale, l' anticipazione delle somme a carico degli interessati da parte della Segreteria generale straordinaria può eccezionalmente non essere subordinata alla prestazione della fidejussione bancaria o della polizza assicurativa, di cui al comma 5.
8. Il rimborso dell' anticipazione ha luogo mediante versamento dell' importo dovuto nel Fondo di solidarietà regionale, di norma in unica soluzione, entro trenta giorni dall' approvazione del certificato di regolare esecuzione delle opere realizzate. Su richiesta degli interessati, possono essere concesse dilazioni di pagamento, nei limiti ed alle condizioni previsti dall'
articolo 32 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 55.
9. Per le anticipazioni previste dal presente articolo sono disposte aperture di credito a favore del Segretario generale straordinario, anche in deroga alle norme vigenti per quanto attiene ai limiti di oggetto e di importo.
Art. 4
1. Qualora negli ambiti edilizi di intervento unitario individuati ai sensi dell'
articolo 11 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni, siano compresi edifici per i quali è stata presentata domanda di contributo, ai sensi della
legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, la redazione e l' approvazione dei relativi progetti è stabilita, in deroga alle disposizioni ivi contenute, secondo le norme vigenti per gli interventi di cui alla citata
legge regionale n. 30 del 1977, mentre la concessione e l' erogazione dei contributi è disposta secondo le disposizioni della medesima
legge regionale n. 30 del 1988, in deroga all' osservanza dell' ordine di priorità ivi stabilito.
Art. 5
1. L' intervento sostitutivo della Segreteria generale straordinaria comporta la gestione diretta dei contributi spettanti agli interessati:
a) ai sensi della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni;
b) ai sensi della legge regionale 13 maggio 1988, n. 30, e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Gli importi spettanti agli interessati a titolo di contributo vengono computati nelle somme poste a disposizione del Segretario generale straordinario ai sensi dell' articolo 3, comma 9, senza far luogo alla loro materiale erogazione in favore degli interessati. Allo stesso modo si procede con riferimento ai contributi annui costanti cui gli interessati hanno titolo sulla parte di spesa ammessa eccedente il contributo in conto capitale per l' importo corrispondente alla loro capitalizzazione al saggio del dodici per cento.
3. Ai fini della gestione diretta dei contributi, il Comune comunica alla Segreteria generale straordinaria il relativo ammontare per ogni singolo nominativo interessato dagli interventi unitari.
4. Per l' aggiornamento degli importi di progetto prima della stipulazione dei contratti d' appalto delle opere relative agli interventi unitari, si applicano le disposizioni di cui alla
legge regionale 23 agosto 1982, n. 58.
Note:
1Parole aggiunte al comma 2 da art. 75, comma 1, L. R. 37/1993
2Parole soppresse al comma 3 da art. 75, comma 1, L. R. 37/1993
3Comma 5 abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 37/1993
4Comma 6 abrogato da art. 75, comma 1, L. R. 37/1993
Art. 8
1. Per le finalità previste dall' articolo 2, comma 2, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1990.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8606 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene, conseguentemente, elevato di lire 500 milioni per l' anno 1990.
3. Al predetto onere di lire 500 milioni si provvede mediante prelevamento dal capitolo 8961 dello stato di previsione precitato, di pari importo, corrispondente a parte della quota di lire 50.516.186.636 non utilizzata al 31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi dell'
articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 13 del 15 febbraio 1990.
4. Sul precitato capitolo 8606 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1990.
Art. 9
1. Per le finalità previste dall' articolo 3, commi 3 e 4, è autorizzata la spesa di lire 500 milioni per l' anno 1990.
2. Il predetto onere di lire 500 milioni fa carico al capitolo 8660 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, il cui stanziamento, in termini di competenza, viene conseguentemente, elevato di lire 500 milioni per l' anno 1990.
3. Al predetto onere di lire 500 milioni si provvede mediante prelevamento, dal capitolo 8961 dello stato di previsione precitato, di pari importo, corrispondente a parte della quota di lire 50.516.186.636 non utilizzata dal 31 dicembre 1989 e trasferita, ai sensi dell'
articolo 22 della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, con decreto dell' Assessore alle finanze n. 13, del 15 febbraio 1990.
4. Sul precitato capitolo 8660 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1990.
Art. 10
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.