LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 agosto 1990, n. 37

Determinazione delle funzioni dei Servizi dell' Ente tutela pesca (Modifiche ed integrazioni della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7).

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/09/1990
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
450.02 - Pesca - Acquacoltura

Art. 1
 
1.
L' articolo 227 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 è sostituito dal seguente:
<< Art. 227
 
1. L' Ente tutela pesca si avvale per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali di una Direzione che cura:
a) il coordinamento delle attività dei dipendenti Servizi assicurando il loro regolare funzionamento;
b) l' attività di segreteria e assistenza degli organi istituzionali dell' Ente;
c) gli affari generali di interesse dell' Ente medesimo e quelli non espressamente attribuiti alla competenza dei Servizi. >>.


Art. 2
 
1.
Dopo l' articolo 227 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 viene aggiunto il seguente:
<< Art. 227 bis
 
1. La Direzione dell' Ente tutela pesca si articola nei seguenti Servizi:
a) Servizio dell' ittica e della vigilanza;
b) Servizio degli affari amministrativi e contabili. >>.


Art. 3
 
1.
Dopo l' articolo 227 bis della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, viene aggiunto il seguente:
<< Art. 227 ter
 
1. Il Servizio dell' ittica e della vigilanza:
a) coordina l' attività di vigilanza spettante alle guardie e marescialli ittici dipendenti ed alle guardie volontarie e cura il relativo contenzioso;
b) predispone gli atti per l' approvazione del programma annuale di semina, ripopolamento ittico e ne cura la relativa applicazione pratica;
c) predispone gli atti per l' approvazione del calendario annuale di pesca;
d) cura la gestione degli allevamenti ittici dell' Ente;
e) coordina gli interventi sui corsi d' acqua per lavori e asciutte;
f) cura, per quanto di competenza dell' Ente, le pratiche relative alle concessioni di deviazioni di acque pubbliche e conseguenti obblighi ittiogenici. >>.


Art. 4
 
1.
Dopo l' articolo 227 ter della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 viene aggiunto il seguente:
<< Art. 227 quater
 
1. Il Servizio degli affari amministrativi e contabili:
a) cura la predisposizione del bilancio di previsione e del rendiconto;
b) tratta gli affari di economato e del personale;
c) cura la predisposizione ed il rilascio delle licenze di pesca e dei libretti delle colture, e i rapporti con i recapiti e società dei pescatori che collaborano in tali attività;
d) attende alla tenuta del Registro dei pescatori;
e) tratta ogni altra questione amministrativa e contabile di competenza della Direzione, fornendo altresì il relativo supporto agli uffici di indirizzo tecnico. >>.


Art. 5
 
1. L' organico del ruolo unico regionale di cui alla tabella A allegata alla legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 e successive modificazioni ed integrazioni è aumentato di due unità nella qualifica di Dirigente.