LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 agosto 1990, n. 36

Modificazioni ed integrazioni al Capo II della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, concernente contributi a favore di imprese artigiane sulle operazioni di locazione finanziaria di macchine ed attrezzature

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  12/09/1990
Materia:
220.03 - Artigianato

Art. 1
 
1.
L' articolo 9 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, è sostituito dal seguente:
<< Art. 9
 
Il contributo di cui agli articoli precedenti è corrisposto in rate semestrali costanti posticipate, decorrenti dalla data di consegna dei macchinari o delle attrezzature, per una durata pari a quella dell' operazione che non può essere, comunque, inferiore a due anni.
Qualora la durata dell' operazione di locazione finanziaria superi i cinque anni, il contributo determinato ai sensi dell' articolo 7, secondo comma, così come da ultimo modificato dall' articolo 94, comma 2, della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2 è corrisposto in rate semestrali e costanti entro il limite del quinquennio. >>.

Art. 2
 
1.
L' articolo 10 della legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, come modificato dall' articolo 1 della legge regionale 30 luglio 1986, n. 31 è sostituito dal seguente:
<< Art. 10
 
Le domande di contributo sono presentate all' ESA, per il tramite delle società che effettuano operazioni di locazione finanziaria o delle aziende ed istituti di credito operanti nella regione per conto di dette società o per il tramite della Friulia - Lis.
Le domande devono essere corredate dai seguenti documenti:
a) copia autentica, o certificata conforme dalla società locatrice, del contratto di locazione;
b) copia autentica, o certificata conforme dalla società locatrice, della fattura di acquisto dei macchinari o delle attrezzature;
c) copia autentica, o certificata conforme dalla società locatrice, del verbale di consegna dei macchinari o delle attrezzature.

È fatto obbligo alla società locatrice di comunicare all' ESA l' avvenuto acquisto, a fine locazione, dei macchinari o delle attrezzature da parte dei beneficiari del contributo. >>.

Art. 3
 
1.
Alla legge regionale 28 aprile 1978, n. 30, dopo l' articolo 11 è inserito il seguente articolo:
<< Art. 11 bis
 
In caso di cancellazione dall' Albo delle imprese artigiane, di cui alla legge regionale 24 febbraio 1970, n. 6 e successive modificazioni ed integrazioni, dei soggetti beneficiari dei contributi di cui al presente Capo per superamento dei limiti previsti dall' articolo 2 della legge regionale 10 aprile 1972, n. 17 come sostituito dall' articolo 5 della legge regionale 9 giugno 1988, n. 42, il contributo concesso viene mantenuto per la durata dell' operazione a suo tempo accesa.
L' ESA provvede ad inviare alle Direzioni regionali competenti un elenco delle imprese di cui al comma precedente. >>.

Art. 4
 
1. I provvedimenti di concessione dei contributi eventualmente adottati sino all' entrata in vigore della presente legge, in conformità alle disposizioni di cui all' articolo 1, sono fatti salvi a tutti gli effetti.