1. La Segreteria generale straordinaria per la ricostruzione del Friuli, avente sede nella città di Udine, cura gli adempimenti connessi all' esercizio delle competenze straordinarie attribuite al Presidente della Giunta regionale dall'
articolo 1 della legge regionale 6 settembre 1976, n. 53, come sostituito dall'
articolo 2 della legge regionale 31 ottobre 1977, n. 58, in vista del completamento della ricostruzione nelle zone colpite dagli eventi sismici del 1976, ed in particolare:
a) provvede al finanziamento dei programmi annuali recanti i residui interventi edilizi ed infrastrutturali da realizzarsi nei Comuni colpiti dagli eventi sismici del 1976;
b) provvede direttamente alla concessione dei contributi agli aventi diritto sui mutui a breve e lungo termine e sui prefinanziamenti, di prestiti agevolati, di anticipazioni, di contributi pluriennali costanti, anche capitalizzati, per la ripartizione o la ricostruzione del patrimonio edilizio ad uso abitativo e ad uso misto colpito dagli eventi sismici;
c) provvede al finanziamento diretto dei residui interventi di riparazione e di ricostruzione nei settori dell' edilizia sociale, dell' edilizia residenziale pubblica e dell' edilizia di culto, nonché al finanziamento delle opere di pubblica utilità e dei beni patrimoniali disponibili dei Comuni non ancora realizzati;
d) provvede al finanziamento dei programmi degli interventi di consolidamento antisismico nei Comuni ad alto rischio sismico;
e) svolge, con riferimento ai problemi emergenti nella fase conclusiva della ricostruzione, compiti di consulenza giuridico - amministrativa in favore degli enti che operano in attuazione delle leggi statali e regionali per la ricostruzione del Friuli, fornendo altresì ai Comuni il sostegno giuridico - amministrativo per una corretta rendicontazione agli Organi di controllo della spesa sostenuta per il raggiungimento degli obiettivi della ricostruzione;
f) provvede al rimborso delle spese sostenute dagli Enti locali per l' utilizzo di prestatori d' opera assunti con contratto di diritto privato per assicurare la continuità dei servizi connessi con l' ultimazione della ricostruzione;
g) provvede al finanziamento delle spese connesse ai pronunciamenti dell' Autorità giudiziaria o dei Collegi arbitrali in ordine alla composizione di controversie relative ad appalti pubblici o ad incarichi professionali nelle quali siano parti in causa la Regione o gli Enti locali che hanno operato in attuazione delle leggi per la ricostruzione delle zone terremotate;
h) cura ad esaurimento l' istruttoria dei ricorsi inoltrati ai sensi dell' articolo 69 della legge regionale 4 luglio 1979, n. 35, avverso i provvedimenti di diniego dei contributi per la ripartizione e la ricostruzione del patrimonio edilizio distrutto o danneggiato dagli eventi sismici, nonché l' istruttoria delle residue istanze di trasferimento dei contributi nell' ambito delle zone terremotate;
i) cura la realizzazione dei residui interventi concernenti la ripartizione e il restauro degli edifici di pregio ambientale, storico, etnico e culturale contenuti negli elenchi approvati ai sensi dell' articolo 8 della legge regionale 20 giugno 1977, n. 30, il recupero statico e funzionale degli edifici inseriti negli ambiti di intervento edilizio unitario individuati ai sensi dell' articolo 11 della citata legge regionale n. 30 del 1977, la ricostruzione degli edifici distrutti dagli eventi sismici su delega dei Comuni, nonché la realizzazione di ogni altro intervento ad essa assegnato in base alle vigenti disposizioni;
l) cura la gestione dei rimanenti incarichi professionali per gli adempimenti tecnici connessi alla realizzazione delle opere di riparazione o di ricostruzione del patrimonio abitativo colpito dagli eventi sismici, ivi comprese le incombenze connesse alla nomina dei collaudatori delle opere pubbliche e di pubblica utilità realizzate con i finanziamenti della legge regionale 23 dicembre 1977, n. 63;
m) cura la gestione residua della contabilità speciale istituita ai sensi dell' articolo 8 della legge regionale 2 settembre 1981, n. 57 ed intestata al Segretario generale straordinario, provvedendo altresì agli adempimenti connessi alla chiusura amministrativa dei contratti d' appalto stipulati direttamente dalla Segreteria generale straordinaria;
n) cura gli adempimenti connessi alla rimozione dei prefabbricati ancora rimasti insediati per le esigenze della ricostruzione, al conseguente ripristino della produttività delle aree non più asservite alle esigenze degli insediamenti provvisori e al recupero delle aree ancora adibite a discarica dei materiali di risulta degli edifici distrutti o demoliti dagli eventi sismici; provvede inoltre alla corresponsione delle indennità di occupazione delle aree stesse ai proprietari;
o) provvede al finanziamento delle spese connesse alla redazione dei piani di ricomposizione particellare delle proprietà fondiarie negli ambiti edilizi unitari in vista dell' assegnazione in proprietà agli aventi diritto delle unità immobiliari ricostruite;
p) cura la raccolta, l' aggiornamento, la catalogazione, l' archiviazione e la elaborazione automatizzata dei dati statistici e contabili relativi agli interventi effettuati nelle zone colpite dagli eventi sismici;
q) provvede ad ogni altra incombenza in materia di ricostruzione contemplata dalla normativa vigente e non espressamente indicata nelle lettere precedenti.