LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 5 giugno 1990, n. 24

Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19, concernente << Agevolazioni particolari per l' inserimento dei giovani in agricoltura >>.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  05/06/1990
Materia:
210.01 - Agricoltura

Art. 1
 
1. All' articolo 2, comma 1, e all' articolo 5, comma 1, della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19, le parole << sufficiente capacità professionale >> sono sostituite dalle parole << qualifica professionale di livello sufficiente >>.
Art. 2
 
1.
Il comma 1 dell' articolo 3 della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19, è sostituito dal seguente:
<< 1. Ai fini della presente legge si considerano in possesso di qualifica professionale di livello sufficiente i giovani che al momento o entro due anni del primo insediamento possano dimostrare di essere in possesso di almeno uno dei seguenti requisiti:
a) diploma di laurea in scienze agrarie e forestali o in veterinaria o in scienze delle produzioni animali, diploma di istituto tecnico agrario o di istituto professionale ad indirizzo agrario;
b) attestato di frequenza con profitto a corsi di formazione complementare, della durata di almeno 150 ore, previsti dall' articolo 21, paragrafo 1, secondo comma, terzo trattino, del Regolamento ( CEE ) n. 797/85, organizzati dalla Regione nell' ambito del piano regionale della formazione professionale secondo quanto previsto dalla legge regionale 16 novembre 1982, n. 76 e dalla legge 21 dicembre 1978, n. 845 e specificamente indirizzati ai giovani che intendono esercitare l' attività agricola, ovvero ad altri corsi di formazione agraria di durata non inferiore autorizzati e riconosciuti dalla Regione. Detti corsi devono comprendere anche applicazioni di carattere pratico e devono avere per oggetto programmi integrati, avuto riguardo soprattutto ai problemi della moderna organizzazione e conduzione dell' impresa agricola singola o associata. >>.


Art. 3
 
1.
All' articolo 3 della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19, dopo il comma 1, è aggiunto il seguente comma:
<< 2. In via transitoria, si considerano in possesso di qualifica professionale di livello sufficiente i giovani che siano muniti di attestato comprovante la frequenza di un corso di formazione agricola della durata di almeno 150 ore organizzato o autorizzato dallo Stato o dalla Regione ai sensi del RDL 21 settembre 1938, n. 2038, convertito nella legge 2 giugno 1939, n. 739, e successive modifiche ed integrazioni, della legge 29 aprile 1949, n. 264 e successive modifiche ed integrazioni oppure delle leggi regionali 10 gennaio 1977, n. 1, 18 maggio 1978, n. 42 e 16 novembre 1982, n. 76 e successive modifiche ed integrazioni. >>.

Art. 4
 
1. I limiti introdotti dagli articoli 1, 2 e 3 non si applicano ai soggetti che, al momento dell' entrata in vigore della presente legge, abbiano già presentato domanda di contributo ai sensi e secondo le disposizioni della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19.
Art. 5
 
1. All' articolo 9, comma 1, della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19, la lettera a) è sostituita dalla seguente:
<< a) delle cooperative aventi per oggetto la gestione di una azienda agricola; >>.

Art. 6
 
1.
All' articolo 11 della legge regionale 12 aprile 1988, n. 19, i commi 1 e 2 sono sostituiti dai seguenti:
<< 1. A favore di coloro che concedono in affitto terreni coltivabili ai soggetti di cui al comma 1 dell' articolo 2, alle società di persone di cui all' articolo 8, comma 4, ed alle cooperative di cui all' articolo 9, comma 1, che s' insedino per la prima volta mediante tale affitto o che già siano insediati, ai sensi dell' articolo 4, quali conduttori di un' azienda agricola, può essere concesso, sempreché non siano parenti o affini entro il terzo grado dei concedenti o soci delle cooperative o società di persone, un premio pari all' 80% dell' ammontare dell' affitto annuo, determinato in base ai parametri stabiliti dalla legge 3 maggio 1982, n. 203, e per un numero di annualità pari alla metà degli anni di durata del contratto di affitto, purché il relativo contratto sia redatto in forma scritta, debitamente registrato e abbia durata non inferiore a sei anni.
2. La corresponsione della provvidenza di cui al comma 1 può essere effettuata in unica soluzione, attualizzando gli importi dei premi non ancora maturati al tasso del 5% annuo. >>.

Art. 7
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.