LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 marzo 1990, n. 10

Modifiche ed integrazioni a normative socio - assistenziali.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  22/03/1990
Materia:
310.02 - Assistenza sociale

Art. 1
 
1.
Alla legge regionale 19 maggio 1988, n. 33, dopo l' articolo 19 è aggiunto il seguente articolo:
<< Art. 19 bis
 
1. Per il periodo di validità del primo piano socio - assistenziale, e comunque non oltre il 31 dicembre 1991, la gestione del servizio sociale di base, nei casi in cui l' articolazione del servizio includa più Comuni, si intende attuabile anche da Consorzi intercomunali purché ricorrano le seguenti condizioni:
a) l' ambito territoriale del Consorzio coincida con quello del servizio;
b) si tratti di Consorzio già costituito ed operante nel settore socio - assistenziale alla data di entrata in vigore della presente legge;
c) l' attività del Consorzio, sulla base di un' apposita convenzione stipulata con tutti i Comuni dell' ambito e con le occorrenti modifiche statutarie, si estenda all' insieme delle funzioni previste dal Piano socio - assistenziale della Regione Friuli - Venezia Giulia per il servizio sociale di base.

2. Laddove il servizio sociale di base venga gestito nelle forme di cui al comma 1 ovvero con delega dei Comuni alla Comunità montana di pertinenza, le funzioni del Comune referente organizzativo, così come individuato dall' articolo 19, comma 5, saranno svolte rispettivamente dal Consorzio o dalla Comunità montana, cui spetta altresì di convocare il Comitato di coordinamento previsto all' articolo 20.
3. Nel caso in cui più ambiti del servizio sociale di base, così come determinati nell' apposito progetto obiettivo, risultino integralmente ricompresi nel territorio di un solo Comune, è istituito un unico Comitato di coordinamento. >>.

Art. 2
 
1.
All' articolo 20 della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33 è aggiunto il seguente comma:
<< 5. Le indicazioni operative del Comitato, riguardanti l' attuazione del programma annuale di attività, se adottate con il voto di almeno la metà più uno dei componenti il collegio, sono vincolanti per il soggetto gestore del servizio sociale di base. >>.

Art. 3
 
1.
Per l' anno 1990, in attesa dell' adeguamento normativo di cui all' articolo 31, comma 1, della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33, il secondo e il terzo comma dell' articolo 19 della legge regionale 3 giugno 1981, n. 35, così come sostituiti dall' articolo 93 della legge regionale 30 gennaio 1989, n. 2, sono sostituiti dai seguenti commi:
<< Il riparto viene effettuato ogni anno per il 50 per cento in base alla popolazione residente in ciascun Comune, secondo gli ultimi dati ufficiali disponibili.
Per la restante percentuale del 50 per cento i contributi vengono assegnati ai Comuni che con atti formali adottati entro il 31 marzo 1990 abbiano provveduto ad istituire il servizio sociale di base ai sensi della legge regionale 19 maggio 1988, n. 33 e in conformità alle indicazioni contenute nell' apposito progetto obiettivo approvato dalla Giunta regionale.
I contributi di cui al precedente comma sono determinati in coerenza con gli obiettivi prioritari del Piano socio - assistenziale della Regione Friuli - Venezia Giulia e secondo criteri specifici previamente individuati con deliberazione della Giunta regionale, rivolti in particolare a soddisfare le seguenti esigenze:
a) salvaguardia di servizi e presidi esistenti;
b) funzione di riequilibrio territoriale;
c) promozione di forme nuove di intervento. >>.


Art. 4
 
1. In deroga a quanto disposto dall' articolo 33, comma 2, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 e in applicazione dell' articolo 35 della medesima legge regionale n. 10/88 restano di competenza della Regione gli interventi finanziari a favore dell' Ente friulano di assistenza di Udine, relativamente all' assistenza degli aventi diritto in istituti di educazione, nonché gli interventi finanziari a favore dell' associazione denominata << Opera di assistenza delle diocesi della regione Friuli - Venezia Giulia >>, relativamente alla gestione di colonie climatiche per minori ed adolescenti.
2. Entro un mese dall' entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' assistenza sociale, disciplina le modalità per la concessione e per la rendicontazione delle sovvenzioni destinate ai beneficiari di cui al comma 1.