<< Art. 19 bis
1. Per il periodo di validità del primo piano socio - assistenziale, e comunque non oltre il 31 dicembre 1991, la gestione del servizio sociale di base, nei casi in cui l' articolazione del servizio includa più Comuni, si intende attuabile anche da Consorzi intercomunali purché ricorrano le seguenti condizioni:
a) l' ambito territoriale del Consorzio coincida con quello del servizio;
b) si tratti di Consorzio già costituito ed operante nel settore socio - assistenziale alla data di entrata in vigore della presente legge;
c) l' attività del Consorzio, sulla base di un' apposita convenzione stipulata con tutti i Comuni dell' ambito e con le occorrenti modifiche statutarie, si estenda all' insieme delle funzioni previste dal Piano socio - assistenziale della Regione Friuli - Venezia Giulia per il servizio sociale di base.
2. Laddove il servizio sociale di base venga gestito nelle forme di cui al comma 1 ovvero con delega dei Comuni alla Comunità montana di pertinenza, le funzioni del Comune referente organizzativo, così come individuato dall' articolo 19, comma 5, saranno svolte rispettivamente dal Consorzio o dalla Comunità montana, cui spetta altresì di convocare il Comitato di coordinamento previsto all' articolo 20.
3. Nel caso in cui più ambiti del servizio sociale di base, così come determinati nell' apposito progetto obiettivo, risultino integralmente ricompresi nel territorio di un solo Comune, è istituito un unico Comitato di coordinamento. >>.