Art. 28
1. Per gli oneri derivanti dall' articolo 8, comma 2, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per l' anno 1990 e lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 sono istituiti, alla Rubrica n. 2, il programma 2.2.5., e tra le spese correnti - Categoria 1.5 - Sezione VIII - il capitolo 260 (1.1.155.2.08.07) con la denominazione << Contributo annuo all' Ente regionale per i problemi dei migranti per le spese di funzionamento >> e con lo stanziamento complessivo in termini di competenza, di lire 500 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per l' anno 1990 e lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.
3. Per le finalità previste dall' articolo 7, comma 2, lettera c), dall' articolo 8, comma 2, lettera b) e dall' articolo 24 è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.100 milioni, per ciascuno degli anni 1991 e 1992.
4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990/1992 - a decorrere dall' anno 1991 - è istituito - alla Rubrica n. 2 - programma 2.2.5. - spese di investimento - Categoria 2.3 - Sezione VIII - il capitolo 270 (2.1.235.5.08.07) con la denominazione << Finanziamento all' Ente regionale per i problemi dei migranti per gli interventi nel settore dell' emigrazione >> e con lo stanziamento complessivo di lire 6.200 milioni, suddiviso in ragione di lire 3.100 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.
5. Per le finalità previste dall' articolo 7, comma 2, lettere b), c) e g), dell' articolo 8, comma 2, lettera c), e dell' articolo 27, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 600 milioni per l' anno 1990 e lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.
6. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, è istituito - alla Rubrica n. 2 - Programma 2.2.5. - spese d' investimento - Categoria 2.3 - Sezione VIII - il capitolo 271 (2.1.235.5.08.07) con la denominazione << Finanziamento all' Ente regionale per i problemi dei migranti per gli interventi nel settore dell' immigrazione >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 600 milioni per l' anno 1990 e lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.
7. Sui capitoli sottonotati vengono altresì iscritti gli stanziamenti, in termini di cassa, a fianco di ciascuno indicati:
a) capitolo 260: lire 100 milioni;
b) capitolo 271: lire 600 milioni.
9. All' onere complessivo di lire 7.700 milioni in termini di competenza si provvede:
a) per complessive lire 7.100 milioni mediante storno dai sotto citati capitoli dello stato di previsione precitato per gli importi a fianco dei medesimi indicati:
1. capitolo 6000: lire 200 milioni, suddivisi in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992;
2. capitolo 6020: lire 6.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992;
3. capitolo 6023: lire 500 milioni per l' anno 1990;
4. capitolo 8841: lire 400 milioni, suddivisi in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992. b) per complessive lire 600 milioni, suddivisi in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992, mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto sul cap. 8920 dello stato di previsione precitato (Partita n. 16 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).
10. All' onere complessivo di lire 700 milioni in termini di cassa si provvede:
a) per lire 500 milioni mediante storno di pari importo, dal predetto capitolo 6023 dello stato di previsione precitato;
b) per lire 200 milioni mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione precitato.
11. I capitoli 6000 e 6020 vengono eliminati dal precitato elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.