LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 10 settembre 1990, n. 46

Istituzione dell' Ente regionale per i problemi dei migranti.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  11/09/1990
Materia:
120.02 - Amministrazione regionale
120.12 - Enti regionali o a partecipazione regionale
240.02 - Emigrazione - Immigrazione

TITOLO I
 INIZIATIVE DI POLITICA ATTIVA NEI
CONFRONTI DEL PROBLEMA DEI MIGRANTI
CAPO I
 
Art. 1
 Finalità
1. La Regione autonoma Friuli - Venezia Giulia, nel quadro di una politica di sviluppo tesa ad eliminare gli squilibri territoriali, economici e sociali delle zone d' esodo, nell' ambito delle competenze attribuite dallo Statuto di autonomia, in armonia con le direttive CEE e con la legislazione statale vigente in materia di immigrazione extracomunitaria, al fine di garantire il godimento dei diritti umani da parte degli immigrati, attua interventi di politica attiva, per rendere effettivo il diritto al lavoro e per contribuire all' elevazione culturale e professionale degli emigrati ed immigrati.
2. Tali finalità vengono perseguite attraverso l' osservazione sistematica dei flussi migratori e del mercato del lavoro, la formazione professionale dei lavoratori, il sostegno ai processi di inserimento e reinserimento, nonché le iniziative volte a mantenere i legami etnici, culturali e linguistici con la terra d' origine. Particolare attenzione viene riservata ai giovani, alle donne, ai disabili ed alle persone emarginate o soggette a rischio di emarginazione.
3. La Regione, altresì, al fine di assicurare agli immigrati extracomunitari l' effettivo godimento dei diritti civili e sociali, rimuovendo gli ostacoli che di fatto limitano la loro uguaglianza con i cittadini italiani, ai sensi degli articoli 2, 3, 4 e 35 della Costituzione ed in armonia con la legislazione nazionale vigente, adegua, entro 6 mesi dell' entrata in vigore della presente legge, la legislazione regionale, in tutti i settori di competenza, in materia di assistenza sociale e sanitaria, di diritto allo studio, di formazione professionale, di insediamento abitativo, di artigianato, commercio e cooperazione, anche mediante la predisposizione di progetti obiettivo.
4. Nell' ambito delle proprie competenze la Regione, inoltre, può stabilire priorità di interventi a favore di immigrati extra comunitari aventi legami di origine familiare con il Friuli - Venezia Giulia.
Art. 2
 Coordinamento degli interventi
1. Per il conseguimento delle predette finalità la Regione ricerca la partecipazione di tutte le forze sociali, sostiene e valorizza l' operato delle realtà associative impegnate nel settore e provvede a favorirne gli interventi con misure ordinarie e straordinarie.
2. Le misure ordinarie consistono nelle provvidenze disposte per la generalità dei cittadini e vengono adattate alle particolari esigenze degli immigrati, mediante l' introduzione di priorità e di correttivi conformemente a quanto previsto dai commi 3 e 4 dell' articolo 1.
3. Le misure straordinarie sono invece programmate ed attuate, nelle materie di competenza regionale per assicurare la soluzione di quei problemi economici, sociali e culturali dei lavoratori emigrati ed immigrati e dei loro familiari che rivestono caratteri peculiari ed esclusivi del problema migratorio.
Art. 3
 Destinatari degli interventi
1. Per il settore Emigrazione i destinatari degli interventi sono quelli individuati dalla Regione con la legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. Per il settore Immigrazione sono destinatari degli interventi gli immigrati provenienti da Paesi extracomunitari che abbiano residenza o dimora nel territorio della regione Friuli - Venezia Giulia ai sensi della legislazione nazionale vigente, nonché i loro coniugi ed i loro figli.
3. Sono esclusi, ai sensi dell' art. 14 della legge 30 dicembre 1986, n. 943:
a) i lavoratori frontalieri;
b) gli artisti ed i lavoratori dello spettacolo;
c) gli stranieri occupati presso istituzioni di diritto internazionale;
d) gli stranieri occupati presso organizzazioni od imprese straniere che siano state ammesse nel territorio nazionale con contratti specifici e per tempo limitato;
e) i marittimi.

Art. 4
 Programmazione degli interventi
1. In armonia con gli indirizzi del Piano regionale di sviluppo e nel quadro del bilancio pluriennale e del bilancio di previsione della Regione, la politica nei confronti del problema dei migrati si esplica mediante un piano triennale ed un programma annuale di interventi articolato in progetti predisposti, tenuto anche conto delle proposte formulate dagli Enti locali e dalle Associazioni degli emigrati e degli immigrati, dall' Ente per i problemi dei migranti, di cui al Titolo II della presente legge.
2. Ogni anno si procede all' aggiornamento del Piano ricostituendo la sua estensione triennale, si rideterminano le priorità e gli obiettivi generali che si intendono perseguire nei settori dell' emigrazione e dell' immigrazione e si ridefinisce, in proiezione triennale, il quadro delle risorse disponibili.
3. Con il Programma annuale degli interventi si dà attuazione concreta agli obiettivi generali individuati dal Piano triennale nei vari settori del problema migratorio, secondo una logica di intervento progettuale.
4. Il Programma annuale, all' interno di ciascun progetto, specifica:
a) i riferimenti a leggi nazionali e regionali ed al Piano regionale di sviluppo;
b) i presupposti, le motivazioni ed i contenuti degli interventi;
c) i tempi, le modalità di attuazione e di finanziamento.

5. Il Piano triennale ed il Programma annuale degli interventi vengono approvati con deliberazione della Giunta regionale.
Art. 5
 Associazioni degli immigrati
1. La Regione riconosce la funzione sociale e culturale svolta dalle organizzazioni ed associazioni, a servizio degli immigrati, a carattere nazionale e dalle associazioni degli immigrati che abbiano una sede permanente nel territorio del Friuli - Venezia Giulia ed operino localmente con comunità a favore degli immigrati stessi da almeno un anno.
2. In considerazione della particolare situazione etnico - geografica della Regione, possono essere riconosciute anche organizzazioni ed associazioni a carattere regionale, purché rispondano alle caratteristiche previste al comma 1.
3. A tal fine presso la Giunta regionale è istituito l' Albo delle Associazioni degli immigrati di cui ai commi 1 e 2.
4. Per ottenere l' iscrizione, che è subordinata ad un' apposita deliberazione di Giunta, previo parere della Consulta di cui all' articolo 18, le associazioni debbono presentare domanda al Presidente della Giunta regionale corredando la stessa con:
a) copia autentica dell' atto costitutivo;
b) idonea documentazione comprovante lo svolgimento di attività a favore degli immigrati e conformi alle indicazioni della presente legge;
c) elencazione dei soci iscritti, modalità d' iscrizione e composizione degli organi direttivi;
d) indicazione circa la sede principale o secondaria in Friuli - Venezia Giulia.

TITOLO II
 ENTE REGIONALE
PER I PROBLEMI DEI MIGRANTI
Art. 6
 Costituzione dell' Ente
1. Per le finalità di cui all' articolo 1 è costituito l' Ente regionale per i problemi dei migranti, di seguito denominato Ente.
2. L' Ente ha sede nella città di Udine.
3. L' Ente, è considerato Ente regionale agli effetti delle leggi regionali 31 agosto 1981, n. 53 e 1 marzo 1988, n. 7.
Art. 7
 Compiti dell' Ente
1. L' Ente costituisce lo strumento di attuazione della politica di programmazione regionale nell' ambito del settore dei migranti, coordinata con gli indirizzi e con le normative statali in materia, anche mediante convenzione con i Ministeri per gli Affari esteri e del lavoro o con altre Regioni.
2. A tal fine l' Ente:
a) elabora il Piano triennale ed il Programma annuale degli interventi di politica attiva per i problemi dei migranti, da sottoporre all' approvazione della Giunta regionale, secondo le modalità previste dall' articolo 4;
b) esamina ed approva nell' ambito della programmazione annuale delle attività promosse dalle associazioni riconosciute e dagli enti locali quelle ammesse a contributo, il cui ammontare non può comunque eccedere l' 80% della spesa ritenuta ammissibile. Gli interventi di particolare valore sociale possono essere finanziati fino al 100% della spesa ritenuta ammissibile;
c) può attuare interventi progettuali direttamente o avvalendosi delle associazioni riconosciute e degli enti locali, ovvero sostenendone le attività e le iniziative promosse;
d) esamina lo stato di attuazione dei programmi già definiti e ne verifica gli effetti indotti;
e) aggiorna annualmente il Piano degli interventi ricostituendone l' estensione triennale ed elabora le eventuali variazioni del medesimo, sottoponendo i relativi atti all' approvazione della Giunta regionale con le stesse modalità indicate nella precedente lettera a);
f) assolve altri compiti eventualmente ad esso demandati dalla Giunta regionale, attinenti alla politica attiva nei confronti del problema dei migranti e nell' ambito della normativa statale in materia;
g) favorisce, in via straordinaria e comunque per non oltre 12 mesi dall' entrata in vigore della presente legge, l' attivazione di idonei centri di accoglienza preferibilmente da parte degli enti locali, singoli o associati, finalizzati ad una prima assistenza ed alla necessaria informazione per l' accesso ai servizi socio - assistenziali mediante la concessione di contributi che verranno erogati dall' ente secondo misura, modalità e procedura già definiti dall' art. 21 della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29. Per il raggiungimento di tali obiettivi gli enti locali possono avvalersi di associazioni, enti ed istituzioni operanti nel privato - sociale mediante la stipula di apposite convenzioni.

3. I finanziamenti di cui alle lettere b), c) e g) del comma 2, per quanto concerne il problema immigratorio, possono essere erogati in via anticipata nella misura del 50%.
4. Nell' elaborazione del Programma annuale degli interventi l' Ente riunisce almeno una volta l' anno il Comitato regionale dell' Emigrazione di cui all' articolo 9 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51 e la Consulta regionale dell' immigrazione di cui all' articolo 18.
Art. 8
 Entrate dell' Ente
1. L' Ente ha un patrimonio ed un bilancio proprio.
2. Le entrate dell' ente sono costituite:
a) da una sovvenzione annua dell' Amministrazione regionale per le spese di funzionamento;
b) dai finanziamenti dell' Amministrazione regionale per l' attuazione degli interventi previsti per il settore emigrazione;
c) dai finanziamenti dell' Amministrazione regionale per l' attuazione degli interventi previsti per il settore immigrazione;
d) da eventuali contributi e sovvenzioni da parte della Comunità economica europea, dello Stato, di enti, associazioni e privati.

3. L' Amministrazione regionale mette a disposizione dell' Ente i beni immobili e mobili necessari per il primo funzionamento degli uffici.
Art. 9
 Organi
1. Sono Organi dell' Ente:
a) Il Consiglio di amministrazione;
b) il Presidente;
c) l' Ufficio di presidenza;
d) il Collegio dei revisori dei conti.

Art. 10
 Consiglio di Amministrazione
1. L' Ente è retto da un Consiglio di Amministrazione, nominato con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa, per la durata di cinque anni.
2. Il Consiglio di Amministrazione resta comunque in carica, ad ogni effetto, fino alla pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della regione del decreto di nomina del nuovo Consiglio; analogamente nel caso di sostituzione di singoli componenti il Consiglio, i membri sostituiti restano in carica sino alla pubblicazione nel predetto Bollettino del decreto di nomina dei sostituti.
3. Il Consiglio di Amministrazione è composto:
a) dal Presidente dell' Ente;
b) da 13 rappresentanti delle associazioni dell' emigrazione regionale riconosciute ai sensi dell' articolo 16 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51, di cui:
- quattro membri in rappresentanza dell' Ente Friuli nel Mondo;
- tre membri dell' Associazione Giuliani nel Mondo;
- due membri dell' Associazione lavoratori emigrati del Friuli - Venezia Giulia;
- un membro per ciascuna delle altre associazioni: Pal Friul, Unione emigrati sloveni del Friuli - Venezia Giulia, Ente friulano assistenza sociale culturale emigrati, Ente regionali ACLI per i problemi dei lavoratori emigrati. Le associazioni riconosciute debbono assicurare la presenza del loro legale rappresentante o di un suo sostituto in seno al Consiglio stesso, purché delegato nelle forme di legge;
c) da tre esperti eletti dal Consiglio regionale, designati con voto limitato;
d) da quattro rappresentanti di cui al comma 5, lettera d) dell' articolo 18.

4. Alle sedute del Consiglio di amministrazione partecipa, con voto consultivo, il Direttore dell' Ente.
5. Funge da segretario un dipendente dell' Ente designato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore.
6. Per la validità delle sedute è necessaria la presenza della maggioranza dei componenti.
7. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei presenti ed in caso di parità, prevale il voto del Presidente.
8. Il Consiglio di amministrazione si riunisce almeno ogni due mesi o, in via straordinaria, quando ne sia stata fatta domanda motivata da almeno un terzo dei Consiglieri o dal Collegio dei revisori dei conti.
9. I Consiglieri di amministrazione che mancassero tre volte consecutive alle sedute del Consiglio, senza giustificato motivo, decadono dall' incarico.
10. La designazione dei vari rappresentanti deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta formulata dall' Ente.
11. La mancata o tardata designazione di alcuni membri non pregiudica la costituzione del Consiglio di amministrazione, sempre che sia assicurata la nomina della maggioranza dei suoi componenti e fatte salve le successive integrazioni.
Art. 11
 Compiti del Consiglio di amministrazione
1. Sono di competenza del Consiglio di amministrazione le deliberazioni concernenti:
a) il bilancio preventivo, le sue variazioni, il conto consuntivo e l' eventuale esercizio provvisorio;
b) il Piano triennale ed il Programma annuale degli interventi, il loro aggiornamento e le eventuali modificazioni;
c) i regolamenti interni, le direttive per il funzionamento dell' Ente ed ogni altra disciplina eventualmente necessaria per l' attuazione degli interventi;
d) le convenzioni con Enti pubblici o privati o con esperti concernenti incarichi di studio, di ricerca e di consulenza;
e) ogni altra iniziativa riguardante l' attività dell' Ente ad esso sottoposta dal Presidente.

2. Le deliberazioni di cui alla lettera d) devono determinare le modalità, la durata degli incarichi e la misura degli emolumenti.
Art. 12
 Il Presidente
1. Il Presidente del Consiglio di amministrazione, nominato dal Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta medesima, è scelto tra persone esperte di problemi migratori e rimane in carica per cinque anni.
2. Il Presidente:
a) ha la rappresentanza legale dell' Ente;
b) convoca e presiede il Consiglio di amministrazione, l' Ufficio di Presidenza, il Comitato regionale dell' emigrazione e la Consulta dell' Immigrazione;
c) dà esecuzione alle deliberazioni regolarmente approvate dal Consiglio di amministrazione;
d) compie gli atti necessari per la realizzazione delle finalità dell' Ente e ne sovraintende alla gestione;
e) presenta alle competenti commissioni del Consiglio regionale, entro il mese di marzo di ogni anno, una relazione sull' attività svolta dall' Ente, sui programmi definiti per il triennio, nonché sulla situazione e sulle tendenze dei processi migratori.

Art. 13
 Vice Presidente
1. Il Consiglio di amministrazione, nella sua prima riunione, nomina tra i componenti di cui al comma 3, lettera b) dell' articolo 10 il Vice Presidente che sostituisce il Presidente in caso di assenza o impedimento.
Art. 14
 Ufficio di Presidenza
1. L' Ufficio di Presidenza è composto:
a) dal Presidente dell' Ente;
b) dal Vice Presidente;
c) da tre componenti eletti dal Consiglio medesimo tra i consiglieri di cui al comma 3, lettera b) dell' articolo 10;
d) da un componente eletto dal Consiglio medesimo tra i consiglieri di cui al comma 3, lettera d) dell' articolo 10.

2. Il Direttore dell' Ente partecipa alle sedute con voto consultivo.
3. Un dipendente dell' Ente, designato dal Consiglio di amministrazione su proposta del Direttore, funge da segretario.
4. L' Ufficio di presidenza adotta i provvedimenti necessari per l' attuazione del programma d' attività deliberato dal Consiglio di amministrazione; adotta i provvedimenti di straordinaria amministrazione che non siano espressamente attribuiti alla competenza del Consiglio stesso; in caso di urgenza l' Ufficio di Presidenza può adottare provvedimenti di spettanza del Consiglio d' amministrazione, da ratificare nell' adunanza immediatamente successiva.
5. Per la validità delle sedute dell' Ufficio di Presidenza è necessaria la presenza della maggioranza assoluta dei componenti in carica; le deliberazioni sono adottate con il voto della maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
Art. 15
 Collegio dei revisori dei conti
1. Il Collegio dei revisori dei conti è composto da tre membri effettivi e da due supplenti, nominati con decreto del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta stessa.
2. Un revisore effettivo, con funzioni di presidente ed uno supplente sono scelti tra i revisori ufficiali dei conti.
3. I componenti il Collegio restano in carica per la durata di cinque anni ed esercitano le loro funzioni fino alla nomina del nuovo Collegio.
4. In caso di cessazione dall' incarico di un revisore effettivo subentra un revisore supplente; alla sostituzione dello stesso si provvede con le modalità di cui al comma 1; il nuovo componente rimane in carica fino alla nomina del nuovo Collegio.
5. Il Collegio si riunisce ogni tre mesi per le verifiche di competenza.
6. La mancata partecipazione a due riunioni consecutive, senza giustificato motivo, comporta la decadenza dall' incarico.
7. La decadenza viene rilevata dal Collegio dei revisori dei conti che promuove la sostituzione dei componenti decaduti.
8. Al Collegio dei revisori dei conti compete:
a) esaminare e relazionare al Consiglio di amministrazione sul progetto di bilancio preventivo e sul conto consuntivo, che a tale scopo devono essere trasmessi al Collegio, con i relativi documenti giustificativi, almeno quindici giorni prima della loro discussione da parte del Consiglio d' amministrazione;
b) compiere tutte le verifiche necessarie per assicurare il regolare andamento della gestione contabile finanziaria dell' Ente; a tal fine il Collegio può procedere in qualsiasi momento ad atti d' ispezione e di controllo.

9. I revisori dei conti possono assistere alle sedute del Consiglio di amministrazione e dell' Ufficio di Presidenza.
10. Il Collegio dei revisori dei conti trasmette, almeno ogni sei mesi alla Giunta regionale, per il tramite della Segreteria generale della Giunta, una relazione sull' andamento della gestione amministrativa e finanziaria dell' Ente.
Art. 16
 Compensi
1. Per quanto concerne l' indennità di carica al Presidente, al Vice Presidente dell' Ente, al Presidente del Collegio dei revisori dei conti ed ai revisori effettivi si applicano le disposizioni di cui alla legge regionale 13 giugno 1988, n. 45.
2. Ai componenti il Consiglio di Amministrazione e l' Ufficio di Presidenza è dovuto, per la partecipazione alle sedute, un gettone di presenza giornaliero nella misura stabilita dall' articolo 6, comma 2 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 45.
3. Gli importi dell' indennità di cui al comma 1 sono pari a quelli previsti dall' articolo 4 della legge regionale 13 giugno 1988, n. 45.
4. Per i componenti dipendenti regionali trova applicazione la normativa vigente in materia.
5. Ai componenti il Consiglio di amministrazione ed ai revisori dei conti compete altresì il trattamento di missione nella misura prevista dalle vigenti norme per il personale regionale.
TITOLO III
 ORGANI CONSULTIVI
Art. 17
 Comitato regionale dell' Emigrazione
1. Per l' esame delle problematiche relative all' emigrazione, l' Ente si avvale, quale proprio Organismo consultivo, del Comitato regionale dell' Emigrazione previsto dall' articolo 9 della legge regionale 27 ottobre 1980, n. 51 e successive modificazioni ed integrazioni.
2. A decorrere dalla data di soppressione del Servizio autonomo dell' emigrazione di cui al successivo articolo 24, il Comitato regionale dell' Emigrazione viene convocato e presieduto dal Presidente dell' Ente.
3. A decorrere dalla stessa data il Presidente dell' Ente esercita, in detto organismo, le funzioni precedentemente attribuite al Presidente della Giunta regionale o Assessore delegato ai problemi dell' Emigrazione.
Art. 18
 Consulta regionale dell' Immigrazione
1. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta stessa, è istituita, presso l' Ente, la Consulta regionale dell' Immigrazione quale Organo consultivo.
2. Allo stesso modo si provvede all' eventuale sostituzione di coloro, che per qualsiasi motivo, abbiano cessato di fare parte della Consulta.
3. I supplenti intervengono alle sedute solo se sostituiscono componenti effettivi assenti.
4. La Consulta ha la durata di cinque anni.
5. La Consulta è composta dai seguenti membri:
a) il presidente dell' Ente;
b) il Direttore dell' Ente;
c) n. 6 immigrati extra comunitari designati dalle Associazioni di cui all' articolo 5, comma 3;
d) n. 4 rappresentanti delle Associazioni degli immigrati riconosciute ai sensi dell' articolo 5;
e) n. 1 rappresentante designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative;
f) n. 1 rappresentante designato congiuntamente dai Patronati maggiormente rappresentativi;
g) n. 1 rappresentante designato dall' Unione regionale delle Camere di commercio, industria, artigianato ed agricoltura;
h) n. 1 rappresentante designato dall' ANCI;
i) n. 1 rappresentante designato dall' UPI;
l) n. 1 rappresentante designato dall' UNCEM;
m) il Direttore dell' Ufficio regionale del lavoro e della massima occupazione o un suo delegato.

6. La designazione dei vari rappresentanti, effettivi e supplenti, deve essere effettuata entro 30 giorni dalla data di ricevimento della relativa richiesta formulata dall' Ente.
7. Trascorso tale termine la Consulta viene costituita sulla base delle designazioni ricevute, sempre che sia assicurata la nomina della maggioranza dei componenti la Consulta stessa e fatte comunque salve le successive integrazioni.
8. La Consulta elegge nel suo seno un Vice Presidente tra i membri previsti al comma 5, lettera c) o d) del presente articolo.
9. Il Presidente della Consulta può, qualora lo ritenga utile, far intervenire alle sedute, senza diritto di voto, rappresentanti degli Enti locali, di Amministrazioni ed Enti interessati alle problematiche del settore, dirigenti regionali o loro sostituti ed esperti.
10. La Consulta è presieduta dal Presidente dell' Ente, si riunisce in seduta ordinaria almeno una volta l' anno, in seduta straordinaria quando il Presidente lo ritenga necessario o quando ne faccia richiesta motivata un terzo dei componenti.
11. La partecipazione alle riunioni è gratuita. Ai componenti della Consulta che non siano dipendenti pubblici e che risiedano in Comuni diversi da quello in cui si svolgono i lavori della Consulta, viene riservato lo stesso trattamento di missione previsto per i dipendenti regionali.
12. Le riunioni della Consulta sono valide allorquando sia presente la maggioranza dei suoi componenti. Le decisioni sono adottate a maggioranza semplice dei presenti e votanti.
13. Le funzioni di segretario sono svolte da un dipendente dell' Ente, designato dal Consiglio di amministrazione, su proposta del Direttore.
Art. 19
 Compiti della Consulta
1. La Consulta svolge i seguenti compiti:
a) esprime pareri sul piano triennale e sui programmi annuali, da attuarsi a carico del Fondo regionale per l' immigrazione, nonché su eventuali iniziative specifiche per il settore;
b) formula proposte per l' effettuazione di accertamenti ed indagini sul problema immigratorio, sulle condizioni di vita e di lavoro degli immigrati e delle loro famiglie che risiedono nella regione per promuovere iniziative tendenti alla tutela e alla difesa dei loro diritti ed interessi;
c) formula proposte all' Ente interessanti il settore dell' immigrazione e può rappresentare all' Amministrazione regionale proposte di intervento presso il Parlamento ed il Governo per l' adozione di opportuni provvedimenti, anche in armonia con gli Organismi comunitari ed internazionali per la tutela degli immigrati e delle loro famiglie;
d) esprime parere sulle domande di riconoscimento presentate dalle associazioni degli immigrati di cui all' art. 5.

TITOLO IV
 ORDINAMENTO DEGLI UFFICI
Art. 20
 Organizzazione della Direzione
1. L' Ente si avvale per lo svolgimento dei propri compiti istituzionali, di una Direzione che cura:
a) il coordinamento delle attività dei Servizi in cui è articolata, assicurando il loro regolare svolgimento;
b) gli affari generali di interesse dell' Ente non espressamente attribuiti alla competenza dei Servizi.

2. La Direzione dell' Ente si articola nei seguenti Servizi:
a) Servizio dell' emigrazione;
b) Servizio dell' immigrazione;
c) Servizio degli affari amministrativi e contabili.

Art. 21
 Servizio dell' Emigrazione
1. Il Servizio dell' Emigrazione:
a) cura, in collaborazione con le strutture operative regionali, con gli enti locali e con gli enti, associazioni ed istituzioni interessati, la programmazione, il coordinamento e la gestione di tutti gli interventi ed attività, anche promozionali, nel settore dell' emigrazione;
b) svolge le funzioni di segretariato sociale per l' accoglimento, l' assistenza e l' informazione nei confronti degli emigrati e dei rimpatriati;
c) attua studi e ricerche sui problemi dell' emigrazione, anche in collaborazione con altre strutture pubbliche.

Art. 22
 Servizio dell' Immigrazione
1. Il Servizio dell' Immigrazione:
a) cura, in collaborazione con le strutture operative regionali, con gli Enti locali e con gli enti, associazioni ed Istituzioni interessati, la programmazione, il coordinamento e la gestione di tutti gli interventi, anche promozionali, nel settore dell' Immigrazione;
b) svolge le funzioni di segretariato sociale per l' accoglimento, l' assistenza e l' informazione nei confronti degli immigrati;
c) attua studi e ricerche sui problemi dell' immigrazione, anche in collaborazione con altre strutture pubbliche.

Art. 23
 Servizio degli Affari Amministrativi e Contabili
1. Il Servizio degli Affari Amministrativi e Contabili:
a) cura la trattazione degli affari amministrativi e contabili di competenza della Direzione;
b) fornisce agli Uffici il relativo supporto di indirizzo tecnico.

Art. 24
 Devoluzione dei compiti
del Servizio autonomo dell' Emigrazione all' Ente
1. In materia di emigrazione, l' Ente applica le norme di cui alle leggi regionali 5 giugno 1978, n. 51 e 27 ottobre 1980, n. 51 e successive modificazioni ed integrazioni, a decorrere dall' 1 gennaio 1991.
2. Il Servizio autonomo dell' Emigrazione è soppresso da tale data: conseguentemente, da pari data, la lettera e) dell' articolo 141 e l' articolo 166 del Capo V del Titolo VI della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7 sono soppressi.
TITOLO V
 DISPOSIZIONI DI COORDINAMENTO E DI
RACCORDO CON LE LEGGI REGIONALI 31
AGOSTO 1981, N. 53 e 1 MARZO 1988, N. 7
Art. 25
 Norma di raccordo
1. In relazione a quanto disposto dal precedente articolo 20, il numero dei posti in organico nel ruolo unico regionale per la qualifica funzionale di Dirigente e il numero degli incarichi di cui all' art. 24 della legge regionale 31 agosto 1981, n. 53, vengono aumentati rispettivamente di tre unità ed una unità.
Art. 26
1. All' articolo 199, comma 1, della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, dopo la lettera i) viene aggiunta la seguente lettera:
<< l) l' Ente regionale per i problemi dei migranti. >>.

2.
All' articolo 232 della legge regionale n. 7/1988, il comma 1 è sostituito dal seguente:
<< 1. Le deliberazioni dei Consigli di amministrazione del' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura, del Centro regionale di sperimentazione agraria, dell' Ente regionale per lo sviluppo dell' artigianato, dell' Istituto regionale per la formazione professionale, dell' Ente tutela pesca e dell' Ente per i problemi dei migranti, che non rientrano nella previsione degli articoli 230 e 231, sono trasmesse alla Direzione regionale o Servizio autonomo competente e diventano esecutive subito dopo la comunicazione dell' approvazione da parte della Direzione regionale o Servizio autonomo stesso o dopo che siano trascorsi venti giorni dalla data della loro ricezione senza che sia adottato alcun provvedimento. >>.

3. La menzione della Direzione regionale o Servizio autonomo competente, contenuta negli articoli 230, 232 e 234 della legge regionale n. 7/1988, va riferita, per l' Ente regionale per i problemi dei migranti, alla Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale.
4. Ai fini dell' autorizzazione di cui all' articolo 231, comma 3 della legge regionale n. 7/1988, la competenza è attribuita alla Giunta regionale.
5.
All' articolo 238 della legge regionale 1 marzo 1988, n. 7, il comma 1 è sostituito dal seguente:
<< 1. I presidenti dell' Azienda regionale delle foreste, dell' Ente regionale per lo sviluppo dell' agricoltura, del Centro regionale di sperimentazione agraria, dell' Ente tutela pesca, del Centro regionale vitivinicolo, dell' Ente regionale per lo sviluppo dell' artigianato e dell' Ente regionale per i problemi dei migranti, si avvalgono ciascuno di un ufficio di segreteria composto dal segretario particolare che ne è responsabile, nonché da un dipendente con qualifica funzionale di segretario o coadiutore e di un autista di rappresentanza. >>

Art. 27
 Norma transitoria
1. A far tempo dalla data di soppressione del Servizio autonomo dell' emigrazione, prevista dall' articolo 24, comma 2, la definizione dei procedimenti amministrativi avviati in esecuzione di deliberazioni della Giunta regionale anteriori a tale data e di ogni altro affare pendente già di competenza del Servizio predetto, spetta al Servizio degli affari della Presidenza della Segreteria generale della Presidenza della Giunta regionale.
2. L' Ente provvede alla concessione ed all' erogazione dei finanziamenti straordinari previsti dall' articolo 21 della legge regionale 9 luglio 1990, n. 29. Entro 30 giorni dall' entrata in vigore della presente legge, e decorso il termine previsto al comma 2 dell' articolo 21 della citata legge regionale 9 luglio 1990, n. 29, il Servizio dell' emigrazione provvede a trasmettere le domande tese ad ottenere i finanziamenti straordinari all' Ente per l' ulteriore corso delle stesse.
3. Fino alla data di costituzione della Consulta dell' immigrazione le Associazioni degli immigrati vengono iscritte all' albo di cui all' articolo 5, comma 3, senza l' acquisizione del parere della Consulta medesima.
TITOLO VI
 NORMA FINANZIARIA
Art. 28
 
1. Per gli oneri derivanti dall' articolo 8, comma 2, lettera a), è autorizzata la spesa complessiva di lire 500 milioni, suddivisa in ragione di lire 100 milioni per l' anno 1990 e lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990 sono istituiti, alla Rubrica n. 2, il programma 2.2.5., e tra le spese correnti - Categoria 1.5 - Sezione VIII - il capitolo 260 (1.1.155.2.08.07) con la denominazione << Contributo annuo all' Ente regionale per i problemi dei migranti per le spese di funzionamento >> e con lo stanziamento complessivo in termini di competenza, di lire 500 milioni, suddiviso in ragione di lire 100 milioni per l' anno 1990 e lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.
3. Per le finalità previste dall' articolo 7, comma 2, lettera c), dall' articolo 8, comma 2, lettera b) e dall' articolo 24 è autorizzata la spesa complessiva di lire 6.200 milioni, suddivisa in ragione di lire 3.100 milioni, per ciascuno degli anni 1991 e 1992.
4. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990/1992 - a decorrere dall' anno 1991 - è istituito - alla Rubrica n. 2 - programma 2.2.5. - spese di investimento - Categoria 2.3 - Sezione VIII - il capitolo 270 (2.1.235.5.08.07) con la denominazione << Finanziamento all' Ente regionale per i problemi dei migranti per gli interventi nel settore dell' emigrazione >> e con lo stanziamento complessivo di lire 6.200 milioni, suddiviso in ragione di lire 3.100 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.
5. Per le finalità previste dall' articolo 7, comma 2, lettere b), c) e g), dell' articolo 8, comma 2, lettera c), e dell' articolo 27, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 1.000 milioni, suddivisa in ragione di lire 600 milioni per l' anno 1990 e lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.
6. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1990-1992 e del bilancio per l' anno 1990, è istituito - alla Rubrica n. 2 - Programma 2.2.5. - spese d' investimento - Categoria 2.3 - Sezione VIII - il capitolo 271 (2.1.235.5.08.07) con la denominazione << Finanziamento all' Ente regionale per i problemi dei migranti per gli interventi nel settore dell' immigrazione >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 1.000 milioni, suddiviso in ragione di lire 600 milioni per l' anno 1990 e lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992.
7. Sui capitoli sottonotati vengono altresì iscritti gli stanziamenti, in termini di cassa, a fianco di ciascuno indicati:
a) capitolo 260: lire 100 milioni;
b) capitolo 271: lire 600 milioni.

8. Ai sensi dell' articolo 2, primo comma, della legge regionale 20 gennaio 1982, n. 10, i precitati capitoli 260, 270 e 271 vengono inseriti nell' elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
9. All' onere complessivo di lire 7.700 milioni in termini di competenza si provvede:
a) per complessive lire 7.100 milioni mediante storno dai sotto citati capitoli dello stato di previsione precitato per gli importi a fianco dei medesimi indicati:
1. capitolo 6000: lire 200 milioni, suddivisi in ragione di lire 100 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992;
2. capitolo 6020: lire 6.000 milioni, suddivisi in ragione di lire 3.000 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992;
3. capitolo 6023: lire 500 milioni per l' anno 1990;
4. capitolo 8841: lire 400 milioni, suddivisi in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni 1991 e 1992. b) per complessive lire 600 milioni, suddivisi in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1990 al 1992, mediante prelevamento, di pari importo, dall' apposito fondo globale iscritto sul cap. 8920 dello stato di previsione precitato (Partita n. 16 dell' elenco n. 5 allegato ai bilanci predetti).

10. All' onere complessivo di lire 700 milioni in termini di cassa si provvede:
a) per lire 500 milioni mediante storno di pari importo, dal predetto capitolo 6023 dello stato di previsione precitato;
b) per lire 200 milioni mediante prelevamento di pari importo dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione precitato.

11. I capitoli 6000 e 6020 vengono eliminati dal precitato elenco n. 1 allegato ai bilanci predetti.
Art. 29
 Entrata in vigore
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.