LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 7 maggio 1990, n. 22

Modifiche alle disposizioni vigenti in materia di tassidermia. Disposizioni relative all' accertamento delle violazioni in materia di caccia, di protezione e tutela della fauna e dell' avifauna.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  08/05/1990
Materia:
450.01 - Caccia

Art. 1
 
1. Il termine di cui all' articolo 12, comma 1, del DPGR 9 agosto 1989, n. 0440/Pres. per la presentazione alle Amministrazioni provinciali degli elenchi dettagliati degli esemplari di animali imbalsamati già detenuti alla data del 13 novembre 1989 viene prorogato alla data del 31 dicembre 1990.
Art. 2
 
1.
Il secondo comma dell' articolo 12 della legge regionale 19 dicembre 1986, n. 56, è sostituito dal seguente comma:
<< Le violazioni di ogni altro obbligo di cui al precedente articolo 11, nonché delle prescrizioni previste nel Regolamento di cui all' ultimo comma del precedente articolo 11 e di quelle contenute nell' autorizzazione rilasciata dall' Amministrazione provinciale sono punite con le seguenti sanzioni amministrative:
a) sanzione pecuniaria da lire 10.000 a lire 100.000 per ogni esemplare di fauna selvatica appartenente ad una specie inclusa nell' elenco delle specie cacciabili di cui all' articolo 11 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, compresi gli esemplari provenienti da territorio diverso da quello nazionale;
b) sanzione pecuniaria da lire 50.000 a lire 500.000 per ogni esemplare di fauna selvatica appartenente ad una specie non compresa nell' elenco delle specie cacciabili di cui all' articolo 11 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 nonché la sospensione dell' autorizzazione di cui al primo comma del precedente articolo 11 fino al massimo di anni due;
c) sanzione pecuniaria da lire 100.000 a lire 1.000.000 per ogni esemplare di fauna selvatica, appartenente a specie particolarmente protette di cui all' articolo 2 della legge 27 dicembre 1977, n. 968 e la revoca dell' autorizzazione di cui al primo comma del precedente articolo 11. >>.


Art. 3
 
1. Ferme restando le funzioni di vigilanza e sanzionatorie esercitate dalle Province ai sensi dell' articolo 57, comma 1, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, all' accertamento delle violazioni nelle materie ivi indicate provvede, ai sensi della legge regionale 17 gennaio 1984, n. 1, anche il personale del Corpo forestale regionale.
Art. 4
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.