SEZIONE I
Libro maestro
Art. 15
1. A ciascuna domanda tavolare, all' atto della presentazione, viene attribuito elettronicamente un numero progressivo annuale. Trattandosi di domande relative ad iscrizioni da effettuarsi nel libro ferroviario o montanistico, al numero viene aggiunta, rispettivamente, una lettera F o una lettera M.
2. La domanda si considera presentata al momento dell' attribuzione del numero di cui al comma 1.
3. Il contrassegno formato dalle indicazioni di cui al comma 1 e dalle ultime due cifre dell' anno, viene riprodotto sulla domanda e sui documenti ad essa allegati, unitamente all' indicazione dell' ufficio, della data, dell' ora e del minuto di presentazione.
4. Qualora una persona presenti contemporaneamente più domande, queste vengono ricevute dal sistema alla stessa ora e minuto, e ciò per gli effetti di cui al secondo comma dell' articolo 103 della legge tavolare.
5. Le domande pervenute a mezzo servizio postale si considerano presentate contemporaneamente e vanno ricevute dal sistema il giorno successivo, come prime domande della giornata.
6. Le domande presentate durante l' interruzione del funzionamento del sistema vengono registrate cronologicamente su un apposito registro con l' indicazione della data, ora e minuto. Esse vengono ricevute dal sistema, secondo l' ordine e con i dati risultanti da detto registro, subito dopo il ripristino del sistema.
7. Dell' avvenuta presentazione della domanda è rilasciata ricevuta riproducendo i dati di cui al comma 3.
Art. 16
1. Con decreto dell' Assessore delegato al libro fondiario viene fissato l' orario di ricezione delle domande da parte del sistema.
2. Non si possono ricevere domande fuori dall' orario di cui al comma 1.
Art. 17
1. Ultimate le operazioni relative alla ricezione di una domanda tavolare, il suo contenuto va registrato nella banca dati nella stessa giornata in cui è stata presentata.
Art. 18
1. In ogni partita tavolare in cui deve aver luogo un' iscrizione, viene evidenziato elettronicamente il numero progressivo attribuito alla domanda in corso di trattazione, seguito dall' indicazione delle ultime due cifre dell' anno (piombatura). La piombatura deve essere effettuata nella stessa giornata di presentazione della domanda.
2. Viene altresì effettuato, mediante elaborazione informatica, un confronto tra i dati della domanda e lo stato tavolare risultante dai libri fondiari e un' analisi del contenuto della richiesta iscrizione.
3. Concluse le operazioni di cui ai commi 1 e 2, la domanda viene sottoposta al conservatore del libro fondiario per le successive verifiche.
Art. 19
Il mancato o irregolare funzionamento del sistema, che impedisca di completare nella giornata la piombatura delle domande presentate, è accertato con ordinanza dell' Assessore delegato al libro fondiario da emettersi entro il giorno successivo.
Art. 20
1. Il conservatore del libro fondiario, nel caso che la domanda non corrisponda con lo stato tavolare, deve farlo risultare sulla domanda stessa con le opportune osservazioni.
2. Le risultanze del confronto devono essere confermate con l' apposizione della data e della firma di chi le ha eseguite.
3. Terminate le operazioni di cui ai commi 1 e 2, viene predisposta una proposta di decreto tavolare mediante elaborazione informatica del contenuto della domanda.
4. Successivamente le domande, i documenti ad esse allegati e le proposte di decreto vanno trasmesse al giudice tavolare a cura del coordinatore dell' ufficio.
Art. 21
1. L' esecuzione delle iscrizioni avviene mediante elaborazione informatica del contenuto del decreto tavolare.
2. Nelle iscrizioni si riportano gli estremi dei documenti in virtù dei quali l' iscrizione si esegue solamente per gli effetti di cui all' articolo 5 della legge tavolare.
Art. 22
1. Ciascuna iscrizione, anche se eseguita sullo stesso foglio e in base al medesimo provvedimento, deve essere preceduta dalle indicazioni di cui al primo comma dell' articolo 103 della legge tavolare e deve essere individuata mediante due numeri: la posta e la sottoposta.
2. Il numero della posta viene assegnato ordinando le iscrizioni secondo il numero progressivo attribuito alla relativa domanda, indipendentemente dal momento in cui sono state registrate nella banca dati.
3. Se però un' iscrizione si riferisce ad un' iscrizione precedente, eseguita nel medesimo foglio, essa riceve lo stesso numero di posta e, come sottoposta, un numero progressivo determinato dall' ordine di presentazione della domanda sulla quale l' iscrizione si fonda.
4. Le iscrizioni sono ordinate secondo il numero della posta. Le iscrizioni aventi lo stesso numero di posta, vengono ordinate secondo il numero della sottoposta.
5. Le iscrizioni attributive di diritti tavolari vanno effettuate evidenziando separatamente la denominazione legale del diritto e gli elementi essenziali dell' iscrizione medesima. Questi ultimi vanno aggiornati a seguito di successive iscrizioni modificative del loro contenuto.
Art. 23
1. Nell' iscrivere il diritto di proprietà ai sensi del primo comma dell' articolo 10 della legge tavolare, per ciascuna quota di comproprietà, da iscrivere a nome di soggetto diverso, va effettuata un' iscrizione separata.
2. Il dato relativo alla proprietà contenuto in un' iscrizione nel foglio degli aggravi, viene rettificato, mediante elaborazione informatica, ogniqualvolta esso venga modificato a seguito di un' iscrizione effettuata nel foglio della proprietà.
3. Dovendo iscrivere un' ipoteca simultanea, l' iscrizione nelle partite accessorie viene effettuata automaticamente dal sistema a seguito dell' iscrizione nella partita principale. Nelle partite accessorie gli elementi essenziali dell' iscrizione vengono aggiornati, mediante elaborazione informatica, a seguito delle variazioni effettuate nella partita principale ai sensi dell' ultimo comma dell' articolo 112 della legge tavolare.
4. Se viene effettuata un' iscrizione in conformità al comma 2 dell' articolo 12, essa va evidenziata, mediante elaborazione informatica, nella seconda parte del foglio di consistenza del relativo bene, con la sola indicazione dei suoi elementi essenziali.
5. Analogamente, iscrivendo un diritto di servitù, nella seconda parte del foglio di consistenza del fondo dominante, vanno evidenziati, mediante elaborazione informatica, gli elementi essenziali dell' iscrizione effettuata nel foglio degli aggravi del fondo servente.
Art. 24
1. In ogni partita tavolare va evidenziata l' ultima iscrizione eseguita con l' indicazione del numero progressivo attribuito alla domanda cui essa si riferisce, seguito dall' indicazione delle ultime due cifre dell' anno.
2. Tale numero viene aggiornato, in occasione di ciascuna iscrizione successiva, contemporaneamente alla cancellazione della piombatura relativa all' iscrizione medesima.
Art. 25
1. Qualora si riscontri un errore nell' esecuzione di un' iscrizione, si procede in conformità al disposto dell' articolo 104 della legge tavolare.
Art. 26
1. Viene tenuta, mediante elaborazione informatica, un' evidenza giornaliera delle domande presentate.
2. Per ciascuna domanda viene altresì tenuta un' evidenza cronologica delle operazioni eseguite automaticamente sulla banca dati e di ogni altra informazione utile. Decorso il termine per proporre reclamo, questi dati vanno stampati su una scheda che viene allegata alla domanda evasa.
3. I dati di cui ai commi 1 e 2 sono messi a disposizione di chiunque.
SEZIONE II
Collezione dei documenti
Art. 27
1. La conservazione della collezione dei documenti, nonché degli altri atti di cui all' articolo 14, avviene presso gli uffici tavolari, nella corrispondente riproduzione fotografica, anche se costituita da fotogramma negativo.
2. In sede tecnica di fotoriproduzione, si devono adottare opportune codifiche per l' elaborazione informatica, che permettano di riconoscere l' unità fotografica e reperire, in base alle indicazioni inserite in ciascun fotogramma, l' atto o il documento da consultare.
3. Si devono, altresì, adottare opportuni accorgimenti tecnici che garantiscano l' autenticità dell' unità fotografica e la fedele riproduzione di ciascun atto o documento sottoposto a fotoriproduzione.
Art. 28
1. Gli atti e documenti dai quali è stata ricavata la riproduzione fotografica, sono scaricati dalla dotazione degli uffici tavolari e sono conservati in conformità alle disposizioni impartite con decreto dell' Assessore delegato al libro fondiario.
2. Gli elaborati tecnici rimangono tuttavia conservati presso i rispettivi uffici tavolari.
Art. 29
1. L' Amministrazione regionale, compatibilmente con l' evoluzione tecnologica del mercato e l' affidabilità degli strumenti necessari, può creare le condizioni tecniche per la trasmissione a distanza delle immagini relative agli atti e ai documenti di cui all' articolo 14.
Art. 30
1. Nel caso di modificazioni nelle circoscrizioni territoriali delle preture, all' ufficio tavolare, che subentra nella competenza alla conservazione di un libro fondiario, va consegnata, con il libro maestro, anche la riproduzione fotografica della relativa parte della collezione dei documenti e degli altri atti di cui all' articolo 14.
SEZIONE IV
Trattazione degli enti indipendenti
nel libro fondiario
Art. 32
1. Venendo iscritto un fabbricato, nella seconda parte del foglio di consistenza, si descriveranno le singole porzioni che lo compongono, ciascuna individuata attraverso la numerazione catastale, con richiamo all' elaborato planimetrico del catasto edilizio urbano.
2. Costituendosi l' edificio in condominio, per ciascun ente indipendente va aperta una distinta partita tavolare.
3. Venendo meno il regime condominiale, le partite degli enti vanno estinte.
Art. 33
2. Queste parti, congiunte all' ente indipendente, vanno evidenziate nella seconda parte del foglio di consistenza della partita tavolare dov' è iscritto l' ente indipendente stesso.
Art. 34
1. Nella partita in cui sono iscritte le parti comuni dell' edificio e in quella dell' ente pertinenziale, il diritto di proprietà va iscritto a favore dei proprietari degli enti indipendenti cui si riferiscono, con la sola indicazione della numerazione catastale degli enti medesimi.
Art. 35
1. Nel foglio degli aggravi delle partite tavolari nelle quali sono iscritti i beni la cui proprietà è congiunta a quella di un ente indipendente, vanno riprodotti, per mera evidenza, gli elementi essenziali dell' iscrizione ipotecaria eseguita nella partita dell' ente medesimo e le successive variazioni.
Art. 36
1. Le disposizioni dell' articolo 35 si applicano anche alle iscrizioni relative ai diritti di usufrutto, uso e abitazione.
SEZIONE V
Trattazione del diritto di superficie
nel libro fondiario
Art. 37
1. Se il diritto è limitato ad una parte dell' immobile, l' estensione del diritto deve risultare da una planimetria, in scala non inferiore a quella della mappa catastale, con l' indicazione dei confini. La planimetria va richiamata nell' iscrizione per gli effetti dell' articolo 5 della legge tavolare.
Art. 38
1. Qualora venga esercitato il diritto di superficie, l' immobile oggetto di proprietà superficiaria, individuato con il suo numero catastale, va censito in una nuova partita tavolare.
2. Nella seconda parte del foglio di consistenza dell' immobile gravato viene evidenziata l' esistenza del bene oggetto di proprietà superficiaria e nella partita relativa a quest' ultimo, viene evidenziato l' immobile gravato.
3. Il diritto di proprietà della costruzione va iscritto a norma del titolare del diritto di superficie con il grado dell' iscrizione del diritto medesimo.
4. Eventuali diritti di ipoteca iscritti sul diritto di superficie, vengono trasportati nella nuova partita tavolare. Contemporaneamente l' iscrizione viene cancellata dalla partita dell' immobile gravato.
Art. 39
1. L' iscrizione del diritto di superficie è cancellata, a domanda, allo scadere del termine di cui all' articolo 954, ultimo comma del
codice civile.
2. Se per qualsiasi causa si riuniscono nella medesima persona il diritto del proprietario dell' immobile gravato a quello del superficiario, l' ufficio tavolare deve comunicare al competente ufficio del catasto l' estinzione del diritto di superficie per la soppressione della particella superficiaria, qualora non vi sia difformità tra lo stato di diritto dell' immobile gravato e quello della costruzione.
3. Nei casi previsti dall' articolo 2816, primo comma ultima parte e secondo comma del
codice civile, la particella superficiaria non viene soppressa e rimane iscritta nella partita tavolare aperta ai sensi del comma 1 dell' articolo 38.