LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 31 gennaio 1989, n. 5

Norme attuative dell' articolo 58 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

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Data di entrata in vigore:
  31/01/1989
Materia:
130.01 - Comuni e Province
450.01 - Caccia

Art. 1
 
1. In attuazione dell' articolo 58 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, a decorrere dal 1 gennaio 1989, le Province subentrano all' Organo gestore riserve nel rapporto di lavoro del personale addetto alla vigilanza venatoria che alla data di entrata in vigore della sopra citata legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, risulti alle dipendenze dell' Organo medesimo. La messa a disposizione avviene senza modifiche dello stato giuridico e del trattamento economico del personale suddetto.
2. Per l' esercizio delle funzioni di vigilanza venatoria previsto dall' articolo 57, comma 1, della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10, le Province possono stipulare convenzioni con l' Organo gestore riserve per l' utilizzo del materiale necessario allo svolgimento dell' attività di vigilanza in proprietà dell' Organo gestore medesimo.
3. L' Organo gestore riserve devolve a favore delle Province, entro il 31 luglio di ciascun anno, per ogni socio delle riserve di caccia di diritto esistenti sul territorio di competenza, un importo corrispondente ad un quinto della quota base associativa istituita con legge regionale 11 luglio 1969, n. 13, e comunque non inferiore a 30 mila lire.
Art. 2
 
Art. 3
 
1. L' Amministrazione regionale è autorizzata a versare alle Province, per l' anno 1989, la somma di lire 500 milioni a titolo di concorso negli oneri del personale addetto alla vigilanza venatoria di cui all' articolo 58 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, è istituito, alla Rubrica n. 8 - programma 0.6.2. - spese correnti - Categoria 1.5. - Sezione VIII - il capitolo 1749 (2.1.153.2.08.14) con la denominazione << Assegnazione di fondi alle province a titolo di concorso negli oneri del personale addetto alla vigilanza venatoria di cui all' articolo 58 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10 >> e con lo stanziamento, in termini di competenza, di lire 500 milioni per l' anno 1989.
3. Al predetto onere di lire 500 milioni si fa fronte mediante storno di pari importo dal capitolo 8840 << Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d' ordine >> dello stato di previsione della spesa dei bilanci predetti.
4. Per gli anni successivi al 1989 si provvederà ai sensi dell' articolo 66 della legge regionale 9 marzo 1988, n. 10.
5. Sul precitato capitolo 1749 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 500 milioni, cui si provvede mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1989.
Art. 4
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.