LEGGI E REGOLAMENTI

Leggi regionali

Legge regionale 27 dicembre 1989, n. 39

Partecipazione della Regione al progetto informativo agricolo << Agrivideotel 2 >>. Modifiche alle leggi regionali 18 agosto 1980, n. 42, 20 novembre 1982, n. 80 e 2 maggio 1988, n. 26.

TESTO STORICO

Avviso legale: Il presente documento è riprodotto, con variazioni nella veste grafica ed eventuali annotazioni, dal corrispondente testo pubblicato nel Bollettino ufficiale della Regione Friuli Venezia Giulia, non riveste carattere di ufficialità e non è sostitutivo in alcun modo della pubblicazione ufficiale avente valore legale.

Scegli il testo:

Formato stampabile:
HTML - PDF - DOC

Visualizza:
 

Data di entrata in vigore:
  27/12/1989
Materia:
210.01 - Agricoltura

Art. 1
 
1. La Regione Friuli - Venezia Giulia, allo scopo di sperimentare nel proprio territorio l' applicabilità e l' efficacia della telematica in agricoltura, partecipa nel triennio 1989-1991 al progetto informativo agricolo sperimentale denominato << Agrivideotel 2 >> rientrante nel servizio pubblico << Videotel >> di cui al decreto 27 gennaio 1986 del Ministero delle poste e delle telecomunicazioni.
2. L' Amministrazione regionale è autorizzata a sostenere le relative spese ed a stipulare, a tal fine, le opportune convinzioni ed i relativi contratti.
3. La Giunta regionale provvede, sentita la Commissione consiliare competente, ad individuare gli utenti da allacciare per l' applicazione del progetto sperimentale di cui al comma 1.
4. L' Amministrazione regionale è altresì autorizzata a concedere nel triennio 1989-1991 agli utenti esterni una sovvenzione annua pari al 90 per cento delle spese di allacciamento, canoni, noleggio delle apparecchiature e comunque relative all' utilizzazione del sistema. Detta sovvenzione non potrà comunque essere superiore a lire 2 milioni annui per utente.
Art. 2
 
1. All' articolo 4, comma 1, della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42, come sostituito dall' articolo 3 della legge regionale 13 marzo 1989, n. 12, dopo le parole << opere di miglioramento fondiario >> sono inserite le parole << ivi compresi gli interventi a seguito degli eventi sismici verificatisi nel 1976 >>.
Art. 3
 
1. All' articolo 4, comma 2, della legge regionale 18 agosto 1980, n. 42, come sostituito dall' articolo 3 della legge regionale 13 marzo 1989, n. 12, con il termine << bestiame >> si intendono tutte le specie animali allevate.
Art. 4
 
1. All' articolo 5, primo comma, lettera d), della legge regionale 20 novembre 1982, n. 80, come modificato dall' ultimo comma dell' articolo 2 della legge regionale 19 giugno 1985, n. 25, le parole << in essere alla data del 31 dicembre 1984 >> sono sostituite dalle parole << in essere alla data del 31 dicembre 1986 >>.
Art. 5
 
1. All' articolo 67, comma 1, della legge regionale 2 maggio 1988, n. 26, la parola << biennio >> è sostituita dalla parola << triennio >>.
Art. 6
 
1. Per le finalità previste dall' articolo 1, comma 2, è autorizzata la spesa complessiva di lire 600 milioni, suddivisa in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.7. - spese d' investimento - Categoria 2.2 - Sezione X - il capitolo 6771 (2.1.220.5.10.10) con la denominazione << Spese per la partecipazione al progetto informativo << Agrivideotel 2 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 600 milioni, suddiviso in ragione di lire 200 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991.
3. Al predetto onere di lire 600 milioni si provvede mediante storno di pari importo, dal capitolo 8841 dello stato di previsione precitato.
4. Sul precitato capitolo 6771 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 200 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1989.
Art. 7
 
1. Per le finalità previste dall' art. 1, comma 4, è autorizzata la spesa complessiva di lire 210 milioni, suddivisa in ragione di lire 70 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991.
2. A tal fine, nello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, è istituito - alla Rubrica n. 23 - programma 3.1.7. - spese correnti - Categoria 1.6. - Sezione X - il capitolo 6718 (2.1.163.2.10.10) con la denominazione << Sovvenzioni a favore di utenti esterni all' Amministrazione regionale per le spese relative all' utilizzazione del sistema sperimentale << Agrivideotel 2 >> e con lo stanziamento complessivo, in termini di competenza, di lire 210 milioni, suddiviso in ragione di lire 70 milioni per ciascuno degli anni dal 1989 al 1991.
3. Al predetto onere di lire 210 milioni si provvede mediante storno, di pari importo, dal capitolo 8841 dello stato di previsione precitato.
4. Sul precitato capitolo 6718 viene altresì iscritto lo stanziamento, in termini di cassa, di lire 70 milioni, mediante prelevamento, di pari importo, dal capitolo 8842 << Fondo riserva di cassa >> dello stato di previsione della spesa del bilancio per l' anno 1989.
Art. 8
 
1. La presente legge entra in vigore il giorno della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.