Art. 1
1. Per gli interventi che interessino i beni e le località di cui all'
articolo 1 della legge regionale 28 ottobre 1986, n. 42, le concessioni e le autorizzazioni edilizie rilasciate in applicazione degli strumenti urbanistici generali adeguati alle previsioni del Piano urbanistico regionale sostituiscono le autorizzazioni di cui all'
articolo 7 della legge 29 giugno 1939, n. 1497, sempre che siano stati approvati gli strumenti urbanistici attuativi eventualmente previsti per i beni e le località oggetto dell' intervento.
2. Agli interventi concernenti i beni e le località di cui al comma 1, soggetti a concessione od autorizzazione edilizia, da realizzarsi nei Comuni i cui strumenti urbanistici generali siano adeguati alle previsioni del PUR, in assenza degli strumenti urbanistici attuativi eventualmente previsti per i beni e le località oggetto dell' intervento, si applica l' articolo 2.
3. Salvo quanto previsto al successivo comma 4, agli interventi non soggetti a concessione od autorizzazione edilizia che interessino i beni e le località di cui al precedente comma 1, si applica l' articolo 3 della presente legge.
Art. 2
Interventi negli ambiti di tutela ambientale
e nei parchi naturali
1. All' interno dei perimetri degli ambiti di tutela ambientale e dei perimetri dei parchi naturali, individuati dal Piano urbanistico regionale e dagli strumenti urbanistici generali adeguati alle previsioni dello stesso Piano, antecedentemente all' approvazione dei piani previsti dalla
legge regionale 24 gennaio 1983, n. 11, nonché relativamente ai beni e alle località di cui all'
articolo 1 della legge regionale 28 ottobre 1986, n. 42 nel caso previsto dal precedente articolo 1, comma 2, gli interventi e le operazioni ammessi dalle vigenti normative urbanistiche, ivi compresi gli interventi di qualsiasi tipo sui corsi d' acqua, sono soggetti ad autorizzazione regionale secondo le modalità del presente articolo, fermo restando l' obbligo della concessione od autorizzazione edilizia.
2. L' autorizzazione regionale è rilasciata per gli interventi compatibili con la salvaguardia ambientale e che comunque non comportino un danno ambientale al territorio considerato.
3. Nelle aree di cui al comma 1, non sono soggetti all' autorizzazione regionale:
a) gli interventi da attuarsi nelle zone omogenee A e B degli strumenti urbanistici generali adeguati alla previsione del Piano urbanistico regionale, e nei Comuni sprovvisti di strumenti urbanistici adeguati al predetto Piano, all' interno dei perimetri dei centri edificati, perimetrati ai sensi dell' articolo 18 della legge 22 ottobre 1971, n. 865;
b) le operazioni ammesse dalle vigenti norme ed attinenti all' attività agricola, al taglio colturale del bosco, al taglio di diradamento, all' avviamento del bosco ceduo al governo ad alto fusto, ai tagli di utilizzazione boschiva, alla forestazione, alla riforestazione, agli interventi antincendio e di conservazione, escluse le opere di difesa forestale e di sistemazione idraulico-forestale, le piste forestali, le opere di bonifica fondiaria, ivi compresi i riordini fondiari;
c) gli interventi da attuarsi sull' esistente che non alterino lo stato dei luoghi e l' aspetto esteriore dei manufatti.
5. Il provvedimento di rilascio o diniego dell' autorizzazione regionale è comunicato al Comune interessato ai fini della vigilanza sul rispetto delle determinazioni assunte, incluse le eventuali prescrizioni prefissate con finalità di salvaguardia ambientale.
6. Qualora il Sindaco accerti l' esecuzione di interventi od operazioni in assenza di autorizzazione regionale o non conformi alle prescrizioni in essa contenute, ordina l' immediata sospensione dei lavori, con contestuale diffida nei confronti dei responsabili a provvedere nel termine di sessanta giorni al ripristino dello stato dei luoghi ovvero a demolire o comunque rimuovere le opere non conformi.
7. Qualora i responsabili non ottemperino entro il termine di cui al comma 6, il Sindaco dispone l' esecuzione d' ufficio a termini ed agli effetti di cui all' articolo 20 del Testo unico della legge comunale e provinciale approvato con RD 3 marzo 1934, n. 383 e senza pregiudizio delle altre sanzioni.
8. Le disposizioni del presente articolo non trovano applicazione nei confronti dei beni soggetti a vincolo paesaggistico ai sensi degli articoli 1 e 2 della
legge 29 giugno 1939, n. 1497, disciplinati dal successivo articolo 3.
Art. 3
1. Con riguardo ai beni ed alle località sottoposti al vincolo delle bellezze naturali ai sensi degli articoli 1 e 2 della
legge 29 giugno 1939, n. 1497, rimangono di competenza regionale:
a) le autorizzazioni per nuovi interventi compresi gli ampliamenti di edifici che superino il 20% della volumetria esistente, o comunque superiori ai 100 mc;
b) le autorizzazioni relative ad interventi di qualsiasi tipo sui corsi d' acqua;
c) le ordinanze di cui all' art. 8 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
d) le prescrizioni di cui all' art. 11 della legge 29 giugno 1939, n. 1497;
e) i pareri di cui all' articolo 32 della legge 28 febbraio 1985, n. 47.
2. I provvedimenti previsti al comma 1, lettera c), sono emanati dalla Giunta regionale previo parere della Commissione consultiva per i beni ambientali.
3. I provvedimenti di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 1 sono emanati dal Direttore regionale della pianificazione territoriale, altresì previo parere della Commissione consultiva per i beni ambientali.
4) Con riguardo ai beni ed alle località di cui al comma 1, le autorizzazioni per gli interventi diversi da quelli considerati ai precedenti commi vengono rilasciate dai Comuni.
6. Le autorizzazioni di cui ai commi 4 e 5 sono rilasciate dal Sindaco, previo parere della Commissione edilizia così come integrata secondo il disposto del successivo articolo 5, e copia delle stesse, unitamente agli elaborati progettuali, va trasmessa sollecitamente alla Direzione regionale della pianificazione territoriale ed al Ministero per i beni culturali ed ambientali ai sensi e per gli effetti dell'
articolo 82, nono comma, del DPR 24 luglio 1977, n. 616, come aggiunto all'
articolo 1 del decreto legge 27 giugno 1985, n. 312, convertito con modificazioni dalla
legge 8 agosto 1985, n. 431.
Art. 5
Integrazioni delle Commissioni edilizie comunali
1. Per l' espletamento dei compiti previsti dalla presente legge, i Comuni sono tenuti ad adottare entro la data di cui all' articolo 10, con deliberazione del Consiglio comunale, soggetta al solo controllo di legittimità, una variante al regolamento edilizio vigente per l' integrazione della composizione della Commissione edilizia comunale con membri esperti in materia di tutela ambientale e paesaggistica, in numero da uno a tre.
2. La Commissione edilizia integrata si dota di criteri tecnici ai quali devono uniformarsi gli interventi e le operazioni da assentire da parte dei Comuni ai sensi e per gli effetti della presente legge. A tal fine la Giunta regionale, sentita la competente Commissione consultiva per i beni ambientali, impartirà apposite direttive.
Art. 6
Ricognizione ed aggiornamento dei vincoli esistenti
2. Per le operazioni di ricognizione ed aggiornamento dei vincoli suindicati, l' Amministrazione regionale potrà avvalersi del supporto tecnico di esperti esterni previa stipulazione di contratti d' opera professionale.
Art. 10
Decorrenza dell' efficacia dei commi 4, 5 e 6 dell' art. 3
1. Le disposizioni dell' articolo 3, commi 4, 5 e 6, trovano applicazione a partire dal novantesimo giorno successivo a quello dell' entrata in vigore della presente legge.
Art. 11
Disposizioni finanziarie
1. Gli oneri derivanti dall' applicazione dell' articolo 6, comma 2, fanno carico al capitolo 852 dello stato di previsione della spesa del bilancio pluriennale per gli anni 1989-1991 e del bilancio per l' anno 1989, il cui stanziamento presenta sufficiente disponibilità.